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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21197/2020, promossa da:
, C.F. residente in [...]di NT CodiceFiscale_1
Torino, via F.lli Piol n. 4, e , C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_2
residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Tarallo del Foro di Milano, pec
C.F. ed Email_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, corso Francia n. 68, in virtù di delega allegata in atti;
-attori- contro
c.f. , nato in Brasile in [...] Controparte_3 C.F._4
04.11.1967, residente in [...], Guarapuava – Stato del Paranà, Rua Senador
Nereu Ramos 2181, Bairro Bonsuccesso, c.f. CP_4
, nato Brasile in data 04.12.1974, residente in [...], C.F._5
Guarapuava – Stato del Paranà, Avenida Aragao de mattos Leao Filho 1627,
Bairro Jardim das Americas, , c.f. , nata Controparte_5 C.F._6
in Brasile in data 05.10.1970, residente in [...], Guarapuava – Stato del
Paranà, Avenida Aragao de Mattos Leao Filho 1613, Bairro Jardim das Americas,
c.f. , nata in Brasile in [...] Controparte_6 C.F._7 pagina 1 di 23 06.02.1999, residente in [...], Araquari – Stato di Santa Caterina, Rua Joao
Jose Silvano 25, Bairro Volta Redonda, tutti elettivamente domiciliati in Torino,
Corso Inghilterra n. 17bis, presso lo studio legale dell'avv. Guido Dalmazzone, c.f.
, e dell'avv. Marco Ares Cerrato, c.f. C.F._8
che li rappresentano e difendono, congiuntamente e C.F._9
disgiuntamente, in virtù di procura rilasciata in data 04.05.2021, allegata in atti,
(indirizzi pec: Email_2
; Email_3
-convenuti-
Scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni: 12.12.2024
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
“Contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, Voglia il Tribunale adito
In via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia disporre l'acquisizione del fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica nei confronti di , di CP_7
modo che possano essere allegati a questo procedimento tutti gli atti di indagine compiuti sia dai Carabinieri intervenuti sul posto sia quelli svolti dall'Autorità
Giudiziaria nelle fasi successive fino all'archiviazione.
Nel merito:
Accertato e dichiarato sussistente in capo ai sigg.ri e NT
il diritto al risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. da perdita Controparte_2
del congiunto a seguito della morte della sig.ra , Persona_1
rispettivamente madre e nonna dei predetti sigg.ri e NT CP_2
uccisa dal sig. ;
[...] CP_7
Accertato e dichiarato che al sig. sono succeduti i sigg.ri CP_7 [...]
, e , avendo gli CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
stessi accettato l'eredità del defunto sig. per l'effetto dichiarare CP_7
tenuti e condannare i sigg.ri , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
pagina 2 di 23 , in qualità di eredi del sig. , al pagamento in Controparte_6 CP_7
favore del sig. della somma di € 294.201,00, o veriore somma NT
accertanda in corso di causa, e del sig. della somma di € Controparte_2
156.907,20, o veriore somma accertanda in corso di causa per le causali di cui in narrativa in fatto e in diritto;
il tutto per complessivi € 451.107,20.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
Per le parti convenute:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis rejectis, così decidere in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e, conseguentemente, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione per inosservanza dei termini a comparire e, per l'effetto, disporre la rinnovazione fissando all'uopo nuova udienza ex art. 183 cod. proc. civ. nel rispetto degli stessi;
accertare e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza / nullità della notificazione del ricorso cautelare con il provvedimento di fissazione di udienza, nonché del successivo provvedimento con il quale il Tribunale di Torino ha disposto il sequestro conservativo sugli immobili di proprietà dei convenuti, disporne la revoca con ogni consequenziale provvedimento di legge;
in via principale respingere e rigettare le domande tutte ex adverso proposte e, per l'effetto, mandare i convenuti integralmente assolti da ogni avversa pretesa;
in via istruttoria ammettersi prova per interrogatorio formale degli attori e per testimoni sui capitoli a dedotti in prova diretta con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 cpc del 18/03/2022 e in prova contraria con la memoria ex art. 183, comma sesto,
n. 3 cpc del 03/04/2022, indicandosi all'uopo i seguenti testimoni: Tes_1
e .
[...] Testimone_2 Testimone_3
pagina 3 di 23 Respingersi le istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti in atti, in ogni caso con il favore delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%,
C.P.A., I.V.A. e successive occorrende.
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato 24.07.2020 i sigg.ri e NT Controparte_2
chiedevano al Tribunale di Torino il sequestro conservativo dei beni facenti parte dell'eredità del de cuius , nei confronti dei sigg.ri CP_7 [...]
, e . CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_7 CP_6
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 27.08.2020, nell'ambito del procedimento cautelare rubricato al n. 13054/20 R.G., il Tribunale di Torino disponeva il sequestro ex art. 671 c.p.c. dei beni di cui al ricorso nonché del conto corrente di cui il predetto de cuius era titolare, fino alla concorrenza di €
550.000,00.
Con successivo atto di citazione ex art. 669 octies c.p.c. datato 06.11.2020 e notificato a seguito di provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di
Torino in data 27.08.2020, gli attori convenivano in giudizio i sigg.ri
[...]
, e , chiedendone CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
la condanna, in qualità di eredi del sig. , al pagamento in favore del CP_7
sig. della somma di € 294.201,00 ed in favore del sig. NT
della somma di € 156.907,20, a titolo di risarcimento del Controparte_2
danno ex art. 2059 c.c. da perdita del congiunto a seguito della morte della sig.ra
, rispettivamente madre e nonna dei predetti sigg.ri Persona_1
e , la quale veniva uccisa in data NT Controparte_2
07.05.2018 dal . CP_7
Le parti convenute si costituivano ritualmente in giudizio con comparsa di risposta datata 01.07.2021, con cui eccepivano - in via preliminare e/o pregiudiziale - la nullità della notificazione dell'atto di citazione per pagina 4 di 23 inosservanza dei termini a comparire e l'inesistenza/nullità della notificazione del decreto con il quale il Tribunale di Torino aveva disposto il sequestro conservativo sugli immobili di proprietà dei convenuti, chiedendo, pertanto, che ne venisse disposta la revoca con ogni consequenziale provvedimento di legge;
nel merito chiedevano il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori.
Quindi, le parti - nel rispetto dei termini loro assegnati - depositavano le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Esaurita l'istruttoria orale, il G.O.T. assegnatario del fascicolo fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30 novembre 2023.
A seguito di provvedimento di riassegnazione emesso dal Presidente di Sezione in data 10.10.2023, la causa veniva assegnata al presente Giudice che provvedeva alla nuova fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dall'assegnazione alle parti di termine perentorio al 12.12.2024 per il deposito di note scritte di c.p.
Quindi, alla scadenza del termine, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
L'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire previsti dalla convenzione Italo-Brasiliana (180 giorni), sollevata dalla Difesa dei convenuti, deve ritenersi superata alla luce delle statuizioni assunte dal Giudice (in allora titolare del procedimento) con l'ordinanza assunta all'udienza del 03.09.2021, che si condivide e che, sul punto, deve intendersi richiamata integralmente.
Invero, come osservato anche da parte convenuta, il rispetto del termine minimo a comparire deve essere valutato per il convenuto con riferimento alla data di effettiva ricezione dell'atto (e non da quella di richiesta della notifica), atteso che, a norma dell'art. 149 co. 3 c.p.c., la notifica si perfeziona per il destinatario dal momento in cui lo stesso abbia avuto legale conoscenza dell'atto.
pagina 5 di 23 Nel caso di specie, la consegna della citazione ai convenuti risultava essersi perfezionata in data 17.02.2021: quindi, né con riferimento alla data del
24.06.2021 indicata in citazione, né con riferimento a quella del 02.07.2021
(data di effettiva celebrazione della prima udienza di comparizione) risultava essere stato rispettato il termine minimo di giorni 180.
Correttamente, pertanto, il Giudice - a fronte dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., sollevata dai convenuti con la comparsa di costituzione e ribadita all'udienza del
02.07.2021 (nonostante i predetti convenuti avessero assunto difese anche nel merito) - aveva fissato una nuova udienza nel rispetto dei termini di cui sopra, tenendo peraltro conto del tempo già trascorso dalla data di notificazione della citazione (e, dunque, ad integrazione dello stesso) ed aveva, altresì, assegnato un congruo termine ai convenuti per il deposito di memoria difensiva integrativa.
Ora, poiché la ratio delle disposizioni di cui agli artt. 163 bis e 164 c.p.c. è proprio quella di garantire al convenuto il diritto al termine per approntare una congrua difesa a decorrere dalla data di intervenuta notifica della citazione, che segna il momento della legale conoscenza dell'atto ai fini di approntare la relativa difesa e che rappresenta il dies a quo per il rispetto dei termini a comparire allorquando si differisce la prima udienza (tenuto conto, nel caso di specie, della validità della notificazione dell'atto di citazione), e poiché il
Giudice, con l'ordinanza sopra richiamata, ha provveduto ad assegnare ai convenuti un termine integrativo, con facoltà di depositare memoria difensiva, il diritto di difesa dei convenuti nel poter approntare adeguate difese risulta ampiamente garantito e soddisfatto.
*****
Quanto ai vizi di notifica del ricorso cautelare e del provvedimento di sequestro conservativo emesso inaudita altera parte nei confronti dei convenuti, prospettati dalla difesa di questi ultimi, deve osservarsi quanto segue.
pagina 6 di 23 In adesione a quanto già statuito dal Giudice con ordinanza 15.01.2022, il procedimento di notifica dell'atto introduttivo del giudizio cautelare e del provvedimento del Giudice per il tramite del Controparte_8
presso il Ministero della Giustizia del Brasile non può dirsi
[...]
compiutamente perfezionato posto che, oltre alla attestazione di ricezione dell'atto da parte di questo organismo (alla data 29/30.9.2020), non risulta alcuna ulteriore attestazione della avvenuta consegna dello stesso ai destinatari
(adempimento questo che risulta, invece, attestato per la consegna dell'atto di citazione).
Quanto poi alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., deve osservarsi come la decisione sulla validità o meno delle notifiche del ricorso cautelare effettuate in data 04.09.2020 presso l'indirizzo di Via Villa Cristina 18 in
Collegno non possa prescindere dalla valenza assunta dall'atto di elezione di domicilio presso il medesimo indirizzo, fatta da sia in Controparte_3
proprio che anche a nome degli altri tre odierni convenuti (sulla base della procura ad negotia), con l'atto di accettazione dell'eredità 23.01.2020 davanti al
Notaio.
Sul punto, richiamata l'ordinanza del Giudice pronunciata in data 15.06.2022, deve osservarsi come l'atto di accettazione espressa di eredità contenga, all'art. 4, formale elezione di domicilio, laddove è previsto che “agli effetti della presente e di tutti i procedimenti e gli adempimenti inerenti e conseguenti i signori in proprio, , e Controparte_3 CP_7 Parte_1 [...]
, come sopra rappresentati, eleggono domicilio in Collegno Torino, CP_6
via Villa Cristina n. 18”: elezione di domicilio che - tenuto conto anche della procura - era stata fatta proprio in relazione a “tutti i procedimenti” riguardanti l'eredità ed i beni ereditari, nonché l'amministrazione ordinaria e straordinaria degli stessi e, dunque, anche quelli relativi alla vicenda cautelare, avente ad oggetto cespiti ereditari sottoposti a sequestro.
Peraltro, l'esistenza di una connessione e di un collegamento tra i convenuti e l'indirizzo di Collegno è confermata, oltre che dalla suddetta elezione di CP_7
pagina 7 di 23 domicilio, dalla circostanza (non ex adverso contestata) che sul citofono dello stabile di Collegno, relativo all'appartamento di pertinenza di , era CP_7
stato apposto il nominativo di tanto che l'ufficiale Controparte_3
giudiziario ha dato atto della momentanea assenza destinatario, senza, invece, dichiarare nella relata di notifica che la stessa non si fosse perfezionata per essere sconosciuto il destinatario (come, nel caso, avrebbe dovuto in simile ipotesi).
Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che la notifica del ricorso cautelare e del provvedimento di sequestro emesso inaudita altra parte si sia regolarmente perfezionata, con conseguente reiezione della questione di inefficacia del sequestro cautelare che, dunque, mantiene la validità del vincolo posto a garanzia della esecuzione della presente sentenza di condanna.
*****
In ordine alla ricostruzione della vicenda, deve ritenersi provata la responsabilità del in relazione all'uccisione della moglie CP_7 Persona_1
.
[...]
Al riguardo, deve preliminarmente evidenziarsi come la ricostruzione fattuale della vicenda, a fronte dei pochi elementi utilizzabili dal Tribunale, sia stata fortemente condizionata - in negativo - dalla mancata presentazione della richiesta ex art. 116 c.p.p., da parte della difesa attorea, volta alla acquisizione degli atti di indagine del relativo procedimento penale.
Invero, il potere inquisitorio attivabile dal Giudice per l'acquisizione al processo di atti e documenti che siano nella disponibilità della P.A., ai sensi dell'art. 213
c.p.c., pur rientrando nella discrezionalità del giudice, risulta attivabile solo laddove la parte sia stata impossibilitata a fornire atti e documenti, dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (Cass. n. 26547/2024).
Nel caso di specie, non risulta che gli attori (quali soggetti aventi interesse, secondo il dettato della disposizione in oggetto) abbiano presentato formale istanza ex art. 116 c.p.p. per l'acquisizione degli atti del procedimento penale e pagina 8 di 23 che tale richiesta sia stata rigettata dalla Procura della Repubblica o dal Giudice delle indagini preliminari.
Formalmente corretta, dunque, risulta la decisione del Giudice che ha rigettato l'istanza formulata ex art. 213 c.p.c. da parte attrice.
Cionondimeno, sulla base degli atti e delle emergenze acquisite, ritiene questo
Giudice che gli elementi presuntivi raccolti possano assumere valenze di prova in quanto gravi, precisi e concordanti e, quindi, pienamente idonei a dimostrare i fatti ignoti, seguendo il criterio dell'id quod plerumque accidit, tanto più che la diversa ed alternativa ricostruzione delle circostanze fattuali offerta da parte convenuta (in termini francamente troppo generici) appare scarsamente attendibile e del tutto inverosimile.
È un dato di fatto (non contestato tra le parti) che la SI.ra sia stata Per_1
attinta in data 7 maggio 2018 da tre colpi di arma da fuoco, uno al torace e due alla testa;
e, altresì, che anche il sia stato attinto da un colpo di arma da CP_7
fuoco alla testa nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, proprio mentre si trovava in compagnia della sua ex moglie.
Risulta pure non contestato che il avesse la disponibilità di una pistola e CP_7
che detto revolver aver portato con sé in data 7 maggio 2018.
Invero, parte convenuta - che non ha contestato che il disponesse di una CP_7
pistola - ha tentato di fornire una diversa ricostruzione degli accadimenti (lo si ripete, in termini piuttosto generici e contraddittori), proprio dando per scontata la presenza dell'arma da fuoco (laddove afferma che “non è infatti dato sapere chi abbia azionato il fuoco, se ci sia stata una colluttazione e sia stata la stessa sig.ra a rivolgere l'arma contro il sig. , se Persona_1 CP_7
il primo colpo sia partito proprio dalla mano della sig.ra o da Persona_1
quella del sig. ”). CP_7
Ora, a fronte della sicura presenza di un'arma da fuoco, della disponibilità - guarda caso - di un revolver da parte del , del numero e della tipologia di CP_7
ferite mortali riportate dalle vittime, si dovrebbe ipotizzare, seguendo l'ipotesi prospettata da parte convenuta che la all'esito di una colluttazione con Per_1
pagina 9 di 23 il marito, sia riuscita dapprima ad impossessarsi dell'arma detenuta dall'uomo, poi abbia sparato alla tempia del il quale, in qualche modo, sia CP_7
nuovamente rientrato in possesso dell'arma e sia stato in grado di sparare ben tre colpi di arma da fuoco mortali nei confronti della moglie;
oppure che la sempre all'esito di una colluttazione, impossessatasi dell'arma del Per_1
, abbia sparato alla tempia di costui e, quindi, abbia addirittura rivolto CP_7
l'arma contro se stessa, riuscendosi a sparare ben tre colpi di arma da fuoco in sequenza, al torace ed alla testa: ipotesi che risultano, francamente, entrambe scarsamente credibili e del tutto inverosimili.
Appare, invece, decisamente più probabile (vigendo anche sotto tale profilo la regola del più probabile che non tra le diverse ipotesi prospettabili) la ricostruzione degli accadimenti in termini di femminicidio-suicidio, dinamiche
(sic!) sempre più frequenti e ricorrenti negli ultimi anni nei rapporti endofamiliari.
In tal senso, dunque, risulta altamente più probabile (tenuto conto, in particolare, del numero delle ferite da arma da fuoco riportate da ciascuna delle vittime, nonché delle parti dei corpi attinti dagli spari) che il sig. - il quale CP_7
faticava ad accettare la fine della relazione con la moglie (come dimostrano le mail di cui al doc. 1 att.) e che il giorno dei fatti aveva seguito la moglie (vedi dichiarazioni teste , nel corso dell'incontro avvenuto nel parcheggio di Tes_1
via Alpignano a Rivoli con la SI.ra abbia dapprima sparato tre colpi di Per_1
arma da fuoco alla moglie, colpendola al torace e al capo, e poi abbia rivolto l'arma contro se stesso, sparandosi in testa.
La ricostruzione degli accadimenti in questi termini risulta confortata da ulteriori elementi.
La teste - in ordine alla cui inattendibilità non sono stati forniti Testimone_1
elementi seri ed oggettivi ad opera di parte convenuta che si è limitata ad addurre l'esistenza di uno stretto legame familiare con gli attori, solo perché nuora della vittima e, dunque, moglie di e madre di CP CP_2
(circostanza che, da sola, non vale affatto a ritenere che la teste possa aver pagina 10 di 23 dichiarato il falso) - nel rispondere ai capitoli 17 e 18 (“Vero che il sig. , CP_7
armato di revolver Colt Cobra calibro 38, avvicinatosi alla moglie, le sparava 3 colpi al torace e alla testa, uccidendola”; “Vero che, subito dopo, l'uomo rivolgeva
l'arma contro sé stesso ferendosi in maniera molto grave”), ha dichiarato (pur non avendo assistito ai fatti) che le circostanze le erano state riferite dai
Carabinieri a Rivoli “perché quel pomeriggio mi avevano chiamato per andare di corsa da loro a Rivoli sono andata mi hanno detto che mia suocera era stata uccisa da mi hanno detto che lui non era ancora morto ma era stato CP_7
trasportato in fini di vita perché aveva tentato di suicidarsi”.
Ora, ritiene il Tribunale che, in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris siano soltanto quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati direttamente dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto va considerata sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.
Nel caso di specie, le circostanze riferite dalla risultano essere state Tes_1
apprese addirittura dai Carabinieri e, quindi, seppur sempre di carattere indiretto, assumono già di per sé maggiore rilevanza ed attendibilità proprio perché attribuite dalla teste a pubblici ufficiali qualificati dai quali ben avrebbe potuto essere in seguito clamorosamente smentita.
Si tratta, inoltre, di dichiarazioni che risultano concordanti con il tenore degli articoli di giornale prodotti in atti, articoli che ricostruiscono in maniera sovrapponibile la vicenda.
Al riguardo, può senz'altro presumersi, tenuto conto anche del fatto che si tratta di diversi articoli, che i singoli giornalisti, nell'esercizio del loro diritto di pagina 11 di 23 cronaca giudiziaria, abbiano verificato preventivamente l'attendibilità della fonte, provvedendo a sottoporre al dovuto controllo la notizia stessa.
Non solo.
Risulta francamente anomalo che i familiari del SI. , nell'ipotesi che le CP_7
notizie fossero non rispondenti al vero (come da costoro adombrato), non abbiano assunto, tuttavia, iniziative volte a tutelare l'immagine, la dignità e la memoria del genitore, quantomeno chiedendo la rettifica giornalistica delle notizie stesse.
Peraltro, esaminando con particolare attenzione l'articolo apparso sul quotidiano La Stampa - Cronaca di Torino, con il titolo “Ex bancario uccide l'ex moglie e si spara in testa”, si evince come il giornalista (almeno per quel che riguarda la ricostruzione degli accadimenti avvenuti nel parcheggio di Rivoli) non abbia fatto in alcun modo riferimento ad una vox populi (notizia che, in quanto tale, sarebbe stata connotata da intrinseca vaghezza e da carattere impersonale), risultando invece confermata, ad opera del giornalista stesso,
l'avvenuta verificazione dell'attendibilità della sua fonte, tanto da aver fatto esplicito riferimento all'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Rivoli - di cui veniva anche indicato l'ufficiale che li comandava (Cap. ) - e ad Tes_4
una ricostruzione della vicenda effettuata dagli inquirenti.
Ulteriore riscontro è costituito, poi, dall'apertura di un fascicolo penale per omicidio volontario a carico del SI. - non essendo costui deceduto sul CP_7
colpo - “archiviato per morte del reo ex art. 150 c.p.”.
Ora, premesso che il riferimento all'esistenza ed alla apertura di un procedimento penale in relazione alla vicenda de qua (riferimento contenuto nella prima memoria istruttoria di parte attrice) non può in alcun modo ritenersi elemento tardivo - trattandosi di una mera evidenziazione, puntualizzazione e specificazione di fatti già sottoposti al vaglio del giudice con l'atto introduttivo del giudizio, seppur nella loro essenzialità ed attendendo, piuttosto, alla prova di fatti già allegati - deve osservarsi come sia la stessa parte convenuta, con la seconda memoria istruttoria, a difendersi sul punto, pagina 12 di 23 confermando che il procedimento penale aperto nei confronti di CP_7
sia stato archiviato per morte dello stesso. Ed è chiaro che l'archiviazione per morte del reo del procedimento penale aperto nei confronti del marito della vittima per omicidio volontario non fa che confermare la ricostruzione della vicenda in termini di femminicidio-suicidio.
Non solo.
Sempre parte convenuta introduce, da parte sua, un elemento in fatto che finisce per avvalorare inevitabilmente la ricostruzione degli accadimenti come operata da parte attrice.
Invero, in seconda memoria istruttoria, i convenuti - nel contestare (in modo del tutto generico) l'affermazione di parte attrice secondo cui “la pistola era detenuta dal sig. quindi è del tutto evidente che fosse lui ad averla in pugno CP_7
per primo” - hanno, tuttavia, aggiunto che, “pur ammettendo - per mera ipotesi - che la pistola sia stata effettivamente rinvenuta nelle mani del sig. al CP_7
momento dell'arrivo dei soccorsi, ciò dimostrerebbe solo che era lui quello ad averla impugnata per ultimo, non per primo”.
Ma se si dà per ammessa la circostanza che il SI. avesse impugnato CP_7
l'arma per ultimo, non potrebbe che giungersi alle medesime conclusioni già rassegnate in precedenza: e, cioè, che sia stato proprio quest'ultimo a sparare alla moglie per poi togliersi la vita. A meno di non voler sostenere che il SI.
, recatosi all'appuntamento armato di pistola, ne sia stato spossessato CP_7
dalla la quale, dopo essere riuscita ad entrare in possesso dell'arma, Per_1
l'aveva rivolta contro sé stessa, sparandosi tre colpi d'arma da fuoco;
e che, a quel punto, il SI. , avendo verificato che la moglie si era tolta la vita, aveva CP_7
deciso, a sua volta, di suicidarsi: ma tale epilogo dei fatti - che risulta del tutto inverosimile e niente affatto credibile - non viene neppure apertamente sostenuto dalla difesa dei convenuti la quale, a ben vedere (giova ribadirlo), si limita a contestare genericamente i fatti (seppur reiteratamente), senza fornire una ricostruzione valida, alternativa e credibile degli stessi sorretta da elementi seri ed oggettivi di riscontro. pagina 13 di 23 *****
Acclarato, dunque, in positivo l'an debeatur, vanno esaminate le poste di danno pretese (iure proprio) dagli attori.
In diritto, deve osservarsi come, in tema di danno da perdita del rapporto parentale, la Cassazione abbia avuto più volte modo di affermare che “Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno, subito in conseguenza dell'uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale, lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute... sia dell'interesse all'integrità morale ..., e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello della intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2,29 e 30 della Costituzione. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 del c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma a una riparazione ai sensi dell'art. 2059 del c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'articolo 185 del c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato” (Cass. n. 23725 del 2008).
A tale riguardo, appare opportuno, seppur in estrema sintesi, ripercorrere brevemente l'evoluzione della giurisprudenza su tale peculiare materia, dando conto dei suoi più recenti approdi.
Invero, laddove si agisca in via risarcitoria sul presupposto della perdita del rapporto parentale, l'interesse fatto valere è quello all'integrità della sfera degli affetti e della solidarietà reciproca nell'ambito della famiglia e, quindi, il pregiudizio prospettato è quello alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in tale ambito, valori la cui tutela é garantita dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione (si vedano, in tale senso, le sentenze
"gemelle" 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione). Come osservato pagina 14 di 23 da Cass. 10107/2011, il danno da perdita del rapporto parentale, va al di là del dolore immediato per la perdita di una persona cara e si concretizza "nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi é venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si é fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce nelle relazioni tra i superstiti".
Il danno da perdita del congiunto, secondo quanto affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, va ricondotto all'alveo del danno non patrimoniale e si differenzia sia dal danno biologico che dal danno morale, dovendo essere inteso come quel pregiudizio che “rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e dal danno biologico, con il quale concorre a compendiarlo e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rilevato da fondamentali e radicali cambiamenti di vita” (cfr Cass, sez. III n.
16992 del 20.08.2015).
In ossequio ai requisiti della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio
(introdotti dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 come ulteriori, necessari, presupposti di risarcibilità del danno di cui all'art. 2059 c.c.), nelle pronunce più recenti è ribadita l'affermazione secondo cui "un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.” (Cass.
19 ottobre 2016, n. 21060, cit.; Cass. 20 agosto 2015, n. 16992, cit., e, da ultimo,
Cass. 11 novembre 2019, n. 28989).
pagina 15 di 23 Il danno parentale, dunque, può essere riconosciuto in capo a tutti quei soggetti che, secondo l'esperienza comune, essendo legati da vincoli familiari con la persona defunta, riportino elevate sofferenze interiori dalla perdita.
Sotto il profilo della legittimazione attiva, ovvero delle relazioni parentali che si assumono meritevoli di tutela, si è assistito in giurisprudenza, nel corso dell'ultimo decennio, ad un graduale ampliamento della categoria dei soggetti legittimati.
Se in un primo momento si è riconosciuta la possibilità di richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto unicamente in capo ai membri della famiglia nucleare (i genitori, il coniuge, anche separato,
e i figli) più di recente gli arresti giurisprudenziali sono nel senso di riconoscere il risarcimento del danno anche a membri che non partecipano stricto sensu al nucleo tradizionale della famiglia.
In particolare, quanto ai soggetti estranei alla sfera della c.d. famiglia nucleare, la giurisprudenza di legittimità, seppur con qualche risalente oscillazione, può dirsi ormai consolidata nel senso di escludere aprioristiche limitazioni a determinate categorie di congiunti.
Si è, invero, affermato che "in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne
l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29
Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (ex multis, Cass. Sez. 3, ord.
7743 del 08/04/2020). Per quel che riguarda il rapporto tra nonni e nipoti, pagina 16 di 23 dopo un arresto nel senso della imprescindibilità del requisito della convivenza, la giurisprudenza della Suprema Corte si è quindi assestata nel senso dell'irrilevanza di tale presupposto ai fini della risarcibilità del danno.
Particolarmente significativa, sul punto, è la pronuncia della Corte di Cassazione
n. 21230/2016 che, nel ribadire come non sia consentito limitare l'ambito della società naturale cui fa riferimento l'art. 29 Cost. alla famiglia nucleare, incentrata su coniuge, genitori e figli, ha censurato il criterio rigido che tributa il risarcimento del danno, "sulla base di un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale quale è quello della convivenza (...)".
La convivenza rileva, dunque, solo al fine di "dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo", ai fini della quantificazione del risarcimento.
(cfr. Cass. 7 dicembre 2017, n. 29332, Cass. 30 agosto 2019, n. 21837). Negli stessi termini si è pronunciata molto di recente la Cassazione, (Sez. III sent.
5258/2021), chiarendo ancora una volta come il requisito della convivenza non debba essere utilizzato quale parametro per perimetrare la valutazione del giudicante in ordine all'an debeatur ma rilevi, tuttalpiù, in sede di determinazione del quantum debeatur; la convivenza, quindi, potrà essere valorizzata solo quale indice da cui ricavare verosimilmente una maggior incidenza e significatività del rapporto reciso dalla morte del congiunto (“in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare
l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost, non è limitata alla cd.
"famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e pagina 17 di 23 solidarietà con il familiare defunto (Cass. n. 7743 del 2020, n. 29332 del 2017 e n.
21230 del 2016). Il giudice di merito, esigendo la prova di un legame eccedente la fisiologica intensità della relazione fra nonni e nipoti, ha scambiato il criterio relativo al quantum del risarcimento con quello relativo all' an. Ed invero, mentre costituisce presupposto di fatto del danno risarcibile l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, che è quanto risulta accertato dal giudice di merito alla stregua della motivazione della decisione impugnata, l'esistenza di un legame eccedente l'ordinario rapporto di affetto, come del resto lo stesso rapporto di convivenza ove esistente, costituiscono circostanze rilevanti ai fini della liquidazione del danno, e dunque incidenti sull'aspetto del quantum e non dell' an (cfr. Cass. n. 29332 del 2017). Il giudice di merito dovrà quindi valutare la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale sulla base del principio di diritto sopra enunciato, apprezzando poi le circostanze del caso concreto in sede di liquidazione dell'ammontare del danno”).
Quanto all'onere probatorio, la giurisprudenza ha ribadito come il danno parentale vada puntualmente allegato e provato da chi ne invoca il risarcimento, mediante l'utilizzo di tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento e non possa considerarsi in alcun modo un danno in re ipsa. In particolare, la pronuncia della Cassazione Sez. III, n. 28989/2019 (facente parte della “seconda stagione” delle c.d. sentenze di San Martino) esplicita quanto già si era ritenuto di ricavare dal sistema, vale a dire che l'efficacia della prova presuntiva è tanto maggiore, quanto più stretto è il vincolo parentale "spezzato", mentre al contrario, mano a mano che ci si allontani dalla famiglia nucleare tradizionale, è necessario dimostrare l'effettiva e concreta intensità del legame, mediante la prova delle circostanze di fatto suscettibili di far emergere la qualità, la frequenza e le modalità in cui il rapporto era solito dipanarsi.
Naturalmente, la prova di tali circostanze sarà in ogni caso necessaria per modulare la quantificazione del risarcimento tra il minimo e il massimo tabellare. Alcune di esse - quali l'età dei soggetti coinvolti, la convivenza o meno pagina 18 di 23 con la vittima primaria, la consistenza (più o meno ampia) del nucleo familiare - sono state elevate dalla giurisprudenza a indici tipici sintomatici, da tenere presenti nell'apprezzamento dell'entità del pregiudizio che di volta in volta viene in rilievo (cfr. Cass. 17 aprile 2013, n. 9231, e Cass. 6 settembre 2012, n.
1493).
Peraltro, le predette circostanze sono richiamate espressamente dalla relazione accompagnatoria dell'aggiornamento delle tabelle milanesi - Edizione 2024, laddove si fa riferimento ai parametri (indicati dalla Corte di Cassazione) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “la lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita” (Cass. ordinanza n. 23300/2024).
Sempre in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la
Suprema Corte ha statuito che “la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, pagina 19 di 23 della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova” (Cass. ordinanza n.
5769/2024).
In definitiva, la liquidazione deve compendiare tutti gli elementi acquisiti al processo, e potrà condurre ad un giudizio negativo allorquando, in esito all'istruttoria condotta, emerga l'assenza di qualsivoglia rapporto affettivo, o di conoscenza e frequentazione tra i soggetti interessati.
Per la liquidazione di siffatto danno, occorre procedere alla sua quantificazione in via equitativa, attenendosi orientativamente ai parametri che sono suggellati dalle tabelle integrate a punti predisposte dall'Osservatorio milanese, sopra richiamate.
Chiariti questi profili preliminari, può ora esaminarsi il merito della vicenda.
Anzitutto, va osservato come la generica contestazione in ordine al difetto di prova del rapporto parentale risulta superata proprio in considerazione della contestazione, ad opera di parte convenuta, circa l'attendibilità della testimonianza resa da , in ragione dello strettissimo rapporto Testimone_1
parentale con le parti attrici, avendo la teste dichiarato di essere la suocera di e la moglie di . Persona_1 NT
Peraltro, la verifica dei requisiti attestanti la legittimazione e la sussistenza di un danno da perdita parentale era già stata fatta positivamente dal giudice che aveva adottato il provvedimento cautelare di sequestro.
Sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste, in ordine alla cui attendibilità si è già detto, risulta provato che effettivamente il nipote era Controparte_2
molto legato alla nonna paterna, con cui trascorreva molto tempo, atteso che la nonna andava a riprenderlo a scuola, pranzando e trascorrendo del tempo insieme fino a quando la non accompagnava il nipote medesimo in Per_1
negozio dalla di lui madre.
Anche , rispondendo all'interpello di parte convenuta, ha NT
confermato la frequentazione assidua con la mamma (“non Persona_1
dico tutti i giorni ma tutti i weekend e nelle vacanze”), a nulla rilevando la pagina 20 di 23 circostanza - confessata da parte attrice - circa il fatto che non si fossero frequentati presso l'abitazione della coppia , tenuto conto della Persona_2
breve durata del loro matrimonio (7 mesi circa).
Ciò posto, tenendo conto della tragica dipartita della madre/nonna e della circostanza che tale dipartita è avvenuta in modo improvviso ed in conseguenza di una condotta delittuosa cruenta (peraltro, la - a quanto consta - era Per_1
in buon stato di salute e non era in cura per alcuna malattia specifica), considerate altresì la natura del rapporto filiale e di quello intrattenuto dalla nonna con il nipote (caratterizzato da, sia pur temporaneo, accudimento e frequentazione intensa nei termini di cui sopra) e l'età del nipote stesso
(certamente in grado di percepire la mancanza di una figura parentale comunque presente nella sua vita), devono ritenersi provati, anche in concreto, sia la sofferenza morale che lo sconvolgimento delle abitudini di vita necessari per il riconoscimento del diritto alla rifusione del danno de quo.
In punto quantum si ritiene equo, tenuto conto degli indici previsti dall'osservatorio milanese nelle tabelle 2024, di liquidare a favore di CP
(figlio della vittima, che all'epoca dei fatti aveva 51 anni) la somma di
[...]
euro 242.482,00; nonché a (nipote della vittima, che Controparte_2
all'epoca dei fatti aveva 19 anni) la somma di euro 108.672,00.
La liquidazione in parola si attesta ai minimi tabellari previsti dalle tabelle di
Milano sia per il rapporto genite/figlio, che per quello nonna/nipote, apparendo opportuno graduare il risarcimento del danno in ragione:
- della rispettiva età degli attori all'epoca dei fatti, anche in relazione alle prospettive di vita futura della vittima, oramai adulta;
- del fatto che tra madre e figlio, nonché nonna e nipote non vi fosse convivenza né coabitazione in senso proprio;
- degli scarsi elementi, comunque, allegati dalla difesa di parte attrice in ordine all'intensità del rapporto.
Trattandosi di debito di valore della pretesa creditoria attorea, deve osservarsi come gli interessi legali siano dovuti sulla somma liquidata in sentenza per pagina 21 di 23 ciascuno degli attori, previa devalutazione della stessa secondo indici Istat alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutantesi sino alla data odierna;
e così per complessivi € 266.325,27, in favore di;
e NT
per complessivi € 119.357,7, in favore di;
somme su cui Controparte_2
decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
In definitiva, per le ragioni sopra evidenziate, le parti convenute devono essere condannate, in solido tra loro, a corrispondere la somma di € 266.325,27 in favore di;
nonché la somma di € 119.357,7, in favore di NT
, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Controparte_2
*****
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e. pertanto, devono essere poste a carico dei convenuti, in via solidale.
Alla relativa liquidazione si procede in applicazione dei parametri del D.M. n.
55/14, come modificato al D.M. n. 147/22 giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto, avuto riguardo al valore della causa, alle questioni trattate, all'attività svolta ed alla tipologia della stessa (oltre che delle spese documentate per esposti): parametri tenuto conto dei quali si ritiene di applicare, pertanto, i valori minimi relativi a tutte le fasi.
La regolamentazione delle spese di lite no può riguardare anche le spese del sequestro conservativo ante causam, trattandosi di spese relative ad altro e diverso giudizio (appunto, il procedimento cautelare promosso da CP
e nei confronti degli odierni convenuti), in relazione
[...] Controparte_2
alla cui liquidazione (che pure era stata riservata dal Giudice del cautelare al successivo giudizio di merito) la difesa attorea non ha svolto esplicita domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;
dichiara tenuti e condanna , Controparte_3 CP_4 CP_5
e in solido tra loro, al pagamento, a titolo di
[...] Controparte_6
pagina 22 di 23 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, della somma di €
266.325,27 in favore di nonché della somma di € NT
119.357,7, in favore di oltre interessi legali dalla Controparte_2
pronuncia al saldo sulle predette somme.
Condanna i convenuti , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_6 CP
e di delle spese di lite del presente giudizio, che
[...] Controparte_2
liquida in euro 1.241,00 per esborsi ed in euro 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nonchè CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
Così deciso in Torino, in data 12.04.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Moroni
pagina 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21197/2020, promossa da:
, C.F. residente in [...]di NT CodiceFiscale_1
Torino, via F.lli Piol n. 4, e , C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_2
residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Tarallo del Foro di Milano, pec
C.F. ed Email_1 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, corso Francia n. 68, in virtù di delega allegata in atti;
-attori- contro
c.f. , nato in Brasile in [...] Controparte_3 C.F._4
04.11.1967, residente in [...], Guarapuava – Stato del Paranà, Rua Senador
Nereu Ramos 2181, Bairro Bonsuccesso, c.f. CP_4
, nato Brasile in data 04.12.1974, residente in [...], C.F._5
Guarapuava – Stato del Paranà, Avenida Aragao de mattos Leao Filho 1627,
Bairro Jardim das Americas, , c.f. , nata Controparte_5 C.F._6
in Brasile in data 05.10.1970, residente in [...], Guarapuava – Stato del
Paranà, Avenida Aragao de Mattos Leao Filho 1613, Bairro Jardim das Americas,
c.f. , nata in Brasile in [...] Controparte_6 C.F._7 pagina 1 di 23 06.02.1999, residente in [...], Araquari – Stato di Santa Caterina, Rua Joao
Jose Silvano 25, Bairro Volta Redonda, tutti elettivamente domiciliati in Torino,
Corso Inghilterra n. 17bis, presso lo studio legale dell'avv. Guido Dalmazzone, c.f.
, e dell'avv. Marco Ares Cerrato, c.f. C.F._8
che li rappresentano e difendono, congiuntamente e C.F._9
disgiuntamente, in virtù di procura rilasciata in data 04.05.2021, allegata in atti,
(indirizzi pec: Email_2
; Email_3
-convenuti-
Scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni: 12.12.2024
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
“Contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, Voglia il Tribunale adito
In via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia disporre l'acquisizione del fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica nei confronti di , di CP_7
modo che possano essere allegati a questo procedimento tutti gli atti di indagine compiuti sia dai Carabinieri intervenuti sul posto sia quelli svolti dall'Autorità
Giudiziaria nelle fasi successive fino all'archiviazione.
Nel merito:
Accertato e dichiarato sussistente in capo ai sigg.ri e NT
il diritto al risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. da perdita Controparte_2
del congiunto a seguito della morte della sig.ra , Persona_1
rispettivamente madre e nonna dei predetti sigg.ri e NT CP_2
uccisa dal sig. ;
[...] CP_7
Accertato e dichiarato che al sig. sono succeduti i sigg.ri CP_7 [...]
, e , avendo gli CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
stessi accettato l'eredità del defunto sig. per l'effetto dichiarare CP_7
tenuti e condannare i sigg.ri , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
pagina 2 di 23 , in qualità di eredi del sig. , al pagamento in Controparte_6 CP_7
favore del sig. della somma di € 294.201,00, o veriore somma NT
accertanda in corso di causa, e del sig. della somma di € Controparte_2
156.907,20, o veriore somma accertanda in corso di causa per le causali di cui in narrativa in fatto e in diritto;
il tutto per complessivi € 451.107,20.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
Per le parti convenute:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis rejectis, così decidere in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e, conseguentemente, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di citazione per inosservanza dei termini a comparire e, per l'effetto, disporre la rinnovazione fissando all'uopo nuova udienza ex art. 183 cod. proc. civ. nel rispetto degli stessi;
accertare e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza / nullità della notificazione del ricorso cautelare con il provvedimento di fissazione di udienza, nonché del successivo provvedimento con il quale il Tribunale di Torino ha disposto il sequestro conservativo sugli immobili di proprietà dei convenuti, disporne la revoca con ogni consequenziale provvedimento di legge;
in via principale respingere e rigettare le domande tutte ex adverso proposte e, per l'effetto, mandare i convenuti integralmente assolti da ogni avversa pretesa;
in via istruttoria ammettersi prova per interrogatorio formale degli attori e per testimoni sui capitoli a dedotti in prova diretta con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 cpc del 18/03/2022 e in prova contraria con la memoria ex art. 183, comma sesto,
n. 3 cpc del 03/04/2022, indicandosi all'uopo i seguenti testimoni: Tes_1
e .
[...] Testimone_2 Testimone_3
pagina 3 di 23 Respingersi le istanze istruttorie avversarie per i motivi dedotti in atti, in ogni caso con il favore delle spese di lite, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%,
C.P.A., I.V.A. e successive occorrende.
*****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato 24.07.2020 i sigg.ri e NT Controparte_2
chiedevano al Tribunale di Torino il sequestro conservativo dei beni facenti parte dell'eredità del de cuius , nei confronti dei sigg.ri CP_7 [...]
, e . CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_7 CP_6
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 27.08.2020, nell'ambito del procedimento cautelare rubricato al n. 13054/20 R.G., il Tribunale di Torino disponeva il sequestro ex art. 671 c.p.c. dei beni di cui al ricorso nonché del conto corrente di cui il predetto de cuius era titolare, fino alla concorrenza di €
550.000,00.
Con successivo atto di citazione ex art. 669 octies c.p.c. datato 06.11.2020 e notificato a seguito di provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale di
Torino in data 27.08.2020, gli attori convenivano in giudizio i sigg.ri
[...]
, e , chiedendone CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
la condanna, in qualità di eredi del sig. , al pagamento in favore del CP_7
sig. della somma di € 294.201,00 ed in favore del sig. NT
della somma di € 156.907,20, a titolo di risarcimento del Controparte_2
danno ex art. 2059 c.c. da perdita del congiunto a seguito della morte della sig.ra
, rispettivamente madre e nonna dei predetti sigg.ri Persona_1
e , la quale veniva uccisa in data NT Controparte_2
07.05.2018 dal . CP_7
Le parti convenute si costituivano ritualmente in giudizio con comparsa di risposta datata 01.07.2021, con cui eccepivano - in via preliminare e/o pregiudiziale - la nullità della notificazione dell'atto di citazione per pagina 4 di 23 inosservanza dei termini a comparire e l'inesistenza/nullità della notificazione del decreto con il quale il Tribunale di Torino aveva disposto il sequestro conservativo sugli immobili di proprietà dei convenuti, chiedendo, pertanto, che ne venisse disposta la revoca con ogni consequenziale provvedimento di legge;
nel merito chiedevano il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori.
Quindi, le parti - nel rispetto dei termini loro assegnati - depositavano le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Esaurita l'istruttoria orale, il G.O.T. assegnatario del fascicolo fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30 novembre 2023.
A seguito di provvedimento di riassegnazione emesso dal Presidente di Sezione in data 10.10.2023, la causa veniva assegnata al presente Giudice che provvedeva alla nuova fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dall'assegnazione alle parti di termine perentorio al 12.12.2024 per il deposito di note scritte di c.p.
Quindi, alla scadenza del termine, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
L'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire previsti dalla convenzione Italo-Brasiliana (180 giorni), sollevata dalla Difesa dei convenuti, deve ritenersi superata alla luce delle statuizioni assunte dal Giudice (in allora titolare del procedimento) con l'ordinanza assunta all'udienza del 03.09.2021, che si condivide e che, sul punto, deve intendersi richiamata integralmente.
Invero, come osservato anche da parte convenuta, il rispetto del termine minimo a comparire deve essere valutato per il convenuto con riferimento alla data di effettiva ricezione dell'atto (e non da quella di richiesta della notifica), atteso che, a norma dell'art. 149 co. 3 c.p.c., la notifica si perfeziona per il destinatario dal momento in cui lo stesso abbia avuto legale conoscenza dell'atto.
pagina 5 di 23 Nel caso di specie, la consegna della citazione ai convenuti risultava essersi perfezionata in data 17.02.2021: quindi, né con riferimento alla data del
24.06.2021 indicata in citazione, né con riferimento a quella del 02.07.2021
(data di effettiva celebrazione della prima udienza di comparizione) risultava essere stato rispettato il termine minimo di giorni 180.
Correttamente, pertanto, il Giudice - a fronte dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., sollevata dai convenuti con la comparsa di costituzione e ribadita all'udienza del
02.07.2021 (nonostante i predetti convenuti avessero assunto difese anche nel merito) - aveva fissato una nuova udienza nel rispetto dei termini di cui sopra, tenendo peraltro conto del tempo già trascorso dalla data di notificazione della citazione (e, dunque, ad integrazione dello stesso) ed aveva, altresì, assegnato un congruo termine ai convenuti per il deposito di memoria difensiva integrativa.
Ora, poiché la ratio delle disposizioni di cui agli artt. 163 bis e 164 c.p.c. è proprio quella di garantire al convenuto il diritto al termine per approntare una congrua difesa a decorrere dalla data di intervenuta notifica della citazione, che segna il momento della legale conoscenza dell'atto ai fini di approntare la relativa difesa e che rappresenta il dies a quo per il rispetto dei termini a comparire allorquando si differisce la prima udienza (tenuto conto, nel caso di specie, della validità della notificazione dell'atto di citazione), e poiché il
Giudice, con l'ordinanza sopra richiamata, ha provveduto ad assegnare ai convenuti un termine integrativo, con facoltà di depositare memoria difensiva, il diritto di difesa dei convenuti nel poter approntare adeguate difese risulta ampiamente garantito e soddisfatto.
*****
Quanto ai vizi di notifica del ricorso cautelare e del provvedimento di sequestro conservativo emesso inaudita altera parte nei confronti dei convenuti, prospettati dalla difesa di questi ultimi, deve osservarsi quanto segue.
pagina 6 di 23 In adesione a quanto già statuito dal Giudice con ordinanza 15.01.2022, il procedimento di notifica dell'atto introduttivo del giudizio cautelare e del provvedimento del Giudice per il tramite del Controparte_8
presso il Ministero della Giustizia del Brasile non può dirsi
[...]
compiutamente perfezionato posto che, oltre alla attestazione di ricezione dell'atto da parte di questo organismo (alla data 29/30.9.2020), non risulta alcuna ulteriore attestazione della avvenuta consegna dello stesso ai destinatari
(adempimento questo che risulta, invece, attestato per la consegna dell'atto di citazione).
Quanto poi alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c., deve osservarsi come la decisione sulla validità o meno delle notifiche del ricorso cautelare effettuate in data 04.09.2020 presso l'indirizzo di Via Villa Cristina 18 in
Collegno non possa prescindere dalla valenza assunta dall'atto di elezione di domicilio presso il medesimo indirizzo, fatta da sia in Controparte_3
proprio che anche a nome degli altri tre odierni convenuti (sulla base della procura ad negotia), con l'atto di accettazione dell'eredità 23.01.2020 davanti al
Notaio.
Sul punto, richiamata l'ordinanza del Giudice pronunciata in data 15.06.2022, deve osservarsi come l'atto di accettazione espressa di eredità contenga, all'art. 4, formale elezione di domicilio, laddove è previsto che “agli effetti della presente e di tutti i procedimenti e gli adempimenti inerenti e conseguenti i signori in proprio, , e Controparte_3 CP_7 Parte_1 [...]
, come sopra rappresentati, eleggono domicilio in Collegno Torino, CP_6
via Villa Cristina n. 18”: elezione di domicilio che - tenuto conto anche della procura - era stata fatta proprio in relazione a “tutti i procedimenti” riguardanti l'eredità ed i beni ereditari, nonché l'amministrazione ordinaria e straordinaria degli stessi e, dunque, anche quelli relativi alla vicenda cautelare, avente ad oggetto cespiti ereditari sottoposti a sequestro.
Peraltro, l'esistenza di una connessione e di un collegamento tra i convenuti e l'indirizzo di Collegno è confermata, oltre che dalla suddetta elezione di CP_7
pagina 7 di 23 domicilio, dalla circostanza (non ex adverso contestata) che sul citofono dello stabile di Collegno, relativo all'appartamento di pertinenza di , era CP_7
stato apposto il nominativo di tanto che l'ufficiale Controparte_3
giudiziario ha dato atto della momentanea assenza destinatario, senza, invece, dichiarare nella relata di notifica che la stessa non si fosse perfezionata per essere sconosciuto il destinatario (come, nel caso, avrebbe dovuto in simile ipotesi).
Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che la notifica del ricorso cautelare e del provvedimento di sequestro emesso inaudita altra parte si sia regolarmente perfezionata, con conseguente reiezione della questione di inefficacia del sequestro cautelare che, dunque, mantiene la validità del vincolo posto a garanzia della esecuzione della presente sentenza di condanna.
*****
In ordine alla ricostruzione della vicenda, deve ritenersi provata la responsabilità del in relazione all'uccisione della moglie CP_7 Persona_1
.
[...]
Al riguardo, deve preliminarmente evidenziarsi come la ricostruzione fattuale della vicenda, a fronte dei pochi elementi utilizzabili dal Tribunale, sia stata fortemente condizionata - in negativo - dalla mancata presentazione della richiesta ex art. 116 c.p.p., da parte della difesa attorea, volta alla acquisizione degli atti di indagine del relativo procedimento penale.
Invero, il potere inquisitorio attivabile dal Giudice per l'acquisizione al processo di atti e documenti che siano nella disponibilità della P.A., ai sensi dell'art. 213
c.p.c., pur rientrando nella discrezionalità del giudice, risulta attivabile solo laddove la parte sia stata impossibilitata a fornire atti e documenti, dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (Cass. n. 26547/2024).
Nel caso di specie, non risulta che gli attori (quali soggetti aventi interesse, secondo il dettato della disposizione in oggetto) abbiano presentato formale istanza ex art. 116 c.p.p. per l'acquisizione degli atti del procedimento penale e pagina 8 di 23 che tale richiesta sia stata rigettata dalla Procura della Repubblica o dal Giudice delle indagini preliminari.
Formalmente corretta, dunque, risulta la decisione del Giudice che ha rigettato l'istanza formulata ex art. 213 c.p.c. da parte attrice.
Cionondimeno, sulla base degli atti e delle emergenze acquisite, ritiene questo
Giudice che gli elementi presuntivi raccolti possano assumere valenze di prova in quanto gravi, precisi e concordanti e, quindi, pienamente idonei a dimostrare i fatti ignoti, seguendo il criterio dell'id quod plerumque accidit, tanto più che la diversa ed alternativa ricostruzione delle circostanze fattuali offerta da parte convenuta (in termini francamente troppo generici) appare scarsamente attendibile e del tutto inverosimile.
È un dato di fatto (non contestato tra le parti) che la SI.ra sia stata Per_1
attinta in data 7 maggio 2018 da tre colpi di arma da fuoco, uno al torace e due alla testa;
e, altresì, che anche il sia stato attinto da un colpo di arma da CP_7
fuoco alla testa nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, proprio mentre si trovava in compagnia della sua ex moglie.
Risulta pure non contestato che il avesse la disponibilità di una pistola e CP_7
che detto revolver aver portato con sé in data 7 maggio 2018.
Invero, parte convenuta - che non ha contestato che il disponesse di una CP_7
pistola - ha tentato di fornire una diversa ricostruzione degli accadimenti (lo si ripete, in termini piuttosto generici e contraddittori), proprio dando per scontata la presenza dell'arma da fuoco (laddove afferma che “non è infatti dato sapere chi abbia azionato il fuoco, se ci sia stata una colluttazione e sia stata la stessa sig.ra a rivolgere l'arma contro il sig. , se Persona_1 CP_7
il primo colpo sia partito proprio dalla mano della sig.ra o da Persona_1
quella del sig. ”). CP_7
Ora, a fronte della sicura presenza di un'arma da fuoco, della disponibilità - guarda caso - di un revolver da parte del , del numero e della tipologia di CP_7
ferite mortali riportate dalle vittime, si dovrebbe ipotizzare, seguendo l'ipotesi prospettata da parte convenuta che la all'esito di una colluttazione con Per_1
pagina 9 di 23 il marito, sia riuscita dapprima ad impossessarsi dell'arma detenuta dall'uomo, poi abbia sparato alla tempia del il quale, in qualche modo, sia CP_7
nuovamente rientrato in possesso dell'arma e sia stato in grado di sparare ben tre colpi di arma da fuoco mortali nei confronti della moglie;
oppure che la sempre all'esito di una colluttazione, impossessatasi dell'arma del Per_1
, abbia sparato alla tempia di costui e, quindi, abbia addirittura rivolto CP_7
l'arma contro se stessa, riuscendosi a sparare ben tre colpi di arma da fuoco in sequenza, al torace ed alla testa: ipotesi che risultano, francamente, entrambe scarsamente credibili e del tutto inverosimili.
Appare, invece, decisamente più probabile (vigendo anche sotto tale profilo la regola del più probabile che non tra le diverse ipotesi prospettabili) la ricostruzione degli accadimenti in termini di femminicidio-suicidio, dinamiche
(sic!) sempre più frequenti e ricorrenti negli ultimi anni nei rapporti endofamiliari.
In tal senso, dunque, risulta altamente più probabile (tenuto conto, in particolare, del numero delle ferite da arma da fuoco riportate da ciascuna delle vittime, nonché delle parti dei corpi attinti dagli spari) che il sig. - il quale CP_7
faticava ad accettare la fine della relazione con la moglie (come dimostrano le mail di cui al doc. 1 att.) e che il giorno dei fatti aveva seguito la moglie (vedi dichiarazioni teste , nel corso dell'incontro avvenuto nel parcheggio di Tes_1
via Alpignano a Rivoli con la SI.ra abbia dapprima sparato tre colpi di Per_1
arma da fuoco alla moglie, colpendola al torace e al capo, e poi abbia rivolto l'arma contro se stesso, sparandosi in testa.
La ricostruzione degli accadimenti in questi termini risulta confortata da ulteriori elementi.
La teste - in ordine alla cui inattendibilità non sono stati forniti Testimone_1
elementi seri ed oggettivi ad opera di parte convenuta che si è limitata ad addurre l'esistenza di uno stretto legame familiare con gli attori, solo perché nuora della vittima e, dunque, moglie di e madre di CP CP_2
(circostanza che, da sola, non vale affatto a ritenere che la teste possa aver pagina 10 di 23 dichiarato il falso) - nel rispondere ai capitoli 17 e 18 (“Vero che il sig. , CP_7
armato di revolver Colt Cobra calibro 38, avvicinatosi alla moglie, le sparava 3 colpi al torace e alla testa, uccidendola”; “Vero che, subito dopo, l'uomo rivolgeva
l'arma contro sé stesso ferendosi in maniera molto grave”), ha dichiarato (pur non avendo assistito ai fatti) che le circostanze le erano state riferite dai
Carabinieri a Rivoli “perché quel pomeriggio mi avevano chiamato per andare di corsa da loro a Rivoli sono andata mi hanno detto che mia suocera era stata uccisa da mi hanno detto che lui non era ancora morto ma era stato CP_7
trasportato in fini di vita perché aveva tentato di suicidarsi”.
Ora, ritiene il Tribunale che, in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris siano soltanto quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati direttamente dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto va considerata sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.
Nel caso di specie, le circostanze riferite dalla risultano essere state Tes_1
apprese addirittura dai Carabinieri e, quindi, seppur sempre di carattere indiretto, assumono già di per sé maggiore rilevanza ed attendibilità proprio perché attribuite dalla teste a pubblici ufficiali qualificati dai quali ben avrebbe potuto essere in seguito clamorosamente smentita.
Si tratta, inoltre, di dichiarazioni che risultano concordanti con il tenore degli articoli di giornale prodotti in atti, articoli che ricostruiscono in maniera sovrapponibile la vicenda.
Al riguardo, può senz'altro presumersi, tenuto conto anche del fatto che si tratta di diversi articoli, che i singoli giornalisti, nell'esercizio del loro diritto di pagina 11 di 23 cronaca giudiziaria, abbiano verificato preventivamente l'attendibilità della fonte, provvedendo a sottoporre al dovuto controllo la notizia stessa.
Non solo.
Risulta francamente anomalo che i familiari del SI. , nell'ipotesi che le CP_7
notizie fossero non rispondenti al vero (come da costoro adombrato), non abbiano assunto, tuttavia, iniziative volte a tutelare l'immagine, la dignità e la memoria del genitore, quantomeno chiedendo la rettifica giornalistica delle notizie stesse.
Peraltro, esaminando con particolare attenzione l'articolo apparso sul quotidiano La Stampa - Cronaca di Torino, con il titolo “Ex bancario uccide l'ex moglie e si spara in testa”, si evince come il giornalista (almeno per quel che riguarda la ricostruzione degli accadimenti avvenuti nel parcheggio di Rivoli) non abbia fatto in alcun modo riferimento ad una vox populi (notizia che, in quanto tale, sarebbe stata connotata da intrinseca vaghezza e da carattere impersonale), risultando invece confermata, ad opera del giornalista stesso,
l'avvenuta verificazione dell'attendibilità della sua fonte, tanto da aver fatto esplicito riferimento all'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Rivoli - di cui veniva anche indicato l'ufficiale che li comandava (Cap. ) - e ad Tes_4
una ricostruzione della vicenda effettuata dagli inquirenti.
Ulteriore riscontro è costituito, poi, dall'apertura di un fascicolo penale per omicidio volontario a carico del SI. - non essendo costui deceduto sul CP_7
colpo - “archiviato per morte del reo ex art. 150 c.p.”.
Ora, premesso che il riferimento all'esistenza ed alla apertura di un procedimento penale in relazione alla vicenda de qua (riferimento contenuto nella prima memoria istruttoria di parte attrice) non può in alcun modo ritenersi elemento tardivo - trattandosi di una mera evidenziazione, puntualizzazione e specificazione di fatti già sottoposti al vaglio del giudice con l'atto introduttivo del giudizio, seppur nella loro essenzialità ed attendendo, piuttosto, alla prova di fatti già allegati - deve osservarsi come sia la stessa parte convenuta, con la seconda memoria istruttoria, a difendersi sul punto, pagina 12 di 23 confermando che il procedimento penale aperto nei confronti di CP_7
sia stato archiviato per morte dello stesso. Ed è chiaro che l'archiviazione per morte del reo del procedimento penale aperto nei confronti del marito della vittima per omicidio volontario non fa che confermare la ricostruzione della vicenda in termini di femminicidio-suicidio.
Non solo.
Sempre parte convenuta introduce, da parte sua, un elemento in fatto che finisce per avvalorare inevitabilmente la ricostruzione degli accadimenti come operata da parte attrice.
Invero, in seconda memoria istruttoria, i convenuti - nel contestare (in modo del tutto generico) l'affermazione di parte attrice secondo cui “la pistola era detenuta dal sig. quindi è del tutto evidente che fosse lui ad averla in pugno CP_7
per primo” - hanno, tuttavia, aggiunto che, “pur ammettendo - per mera ipotesi - che la pistola sia stata effettivamente rinvenuta nelle mani del sig. al CP_7
momento dell'arrivo dei soccorsi, ciò dimostrerebbe solo che era lui quello ad averla impugnata per ultimo, non per primo”.
Ma se si dà per ammessa la circostanza che il SI. avesse impugnato CP_7
l'arma per ultimo, non potrebbe che giungersi alle medesime conclusioni già rassegnate in precedenza: e, cioè, che sia stato proprio quest'ultimo a sparare alla moglie per poi togliersi la vita. A meno di non voler sostenere che il SI.
, recatosi all'appuntamento armato di pistola, ne sia stato spossessato CP_7
dalla la quale, dopo essere riuscita ad entrare in possesso dell'arma, Per_1
l'aveva rivolta contro sé stessa, sparandosi tre colpi d'arma da fuoco;
e che, a quel punto, il SI. , avendo verificato che la moglie si era tolta la vita, aveva CP_7
deciso, a sua volta, di suicidarsi: ma tale epilogo dei fatti - che risulta del tutto inverosimile e niente affatto credibile - non viene neppure apertamente sostenuto dalla difesa dei convenuti la quale, a ben vedere (giova ribadirlo), si limita a contestare genericamente i fatti (seppur reiteratamente), senza fornire una ricostruzione valida, alternativa e credibile degli stessi sorretta da elementi seri ed oggettivi di riscontro. pagina 13 di 23 *****
Acclarato, dunque, in positivo l'an debeatur, vanno esaminate le poste di danno pretese (iure proprio) dagli attori.
In diritto, deve osservarsi come, in tema di danno da perdita del rapporto parentale, la Cassazione abbia avuto più volte modo di affermare che “Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno, subito in conseguenza dell'uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale, lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute... sia dell'interesse all'integrità morale ..., e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello della intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2,29 e 30 della Costituzione. Si tratta di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'articolo 2043 del c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma a una riparazione ai sensi dell'art. 2059 del c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'articolo 185 del c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato” (Cass. n. 23725 del 2008).
A tale riguardo, appare opportuno, seppur in estrema sintesi, ripercorrere brevemente l'evoluzione della giurisprudenza su tale peculiare materia, dando conto dei suoi più recenti approdi.
Invero, laddove si agisca in via risarcitoria sul presupposto della perdita del rapporto parentale, l'interesse fatto valere è quello all'integrità della sfera degli affetti e della solidarietà reciproca nell'ambito della famiglia e, quindi, il pregiudizio prospettato è quello alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in tale ambito, valori la cui tutela é garantita dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione (si vedano, in tale senso, le sentenze
"gemelle" 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione). Come osservato pagina 14 di 23 da Cass. 10107/2011, il danno da perdita del rapporto parentale, va al di là del dolore immediato per la perdita di una persona cara e si concretizza "nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi é venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si é fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce nelle relazioni tra i superstiti".
Il danno da perdita del congiunto, secondo quanto affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione, va ricondotto all'alveo del danno non patrimoniale e si differenzia sia dal danno biologico che dal danno morale, dovendo essere inteso come quel pregiudizio che “rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e dal danno biologico, con il quale concorre a compendiarlo e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rilevato da fondamentali e radicali cambiamenti di vita” (cfr Cass, sez. III n.
16992 del 20.08.2015).
In ossequio ai requisiti della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio
(introdotti dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 come ulteriori, necessari, presupposti di risarcibilità del danno di cui all'art. 2059 c.c.), nelle pronunce più recenti è ribadita l'affermazione secondo cui "un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche.” (Cass.
19 ottobre 2016, n. 21060, cit.; Cass. 20 agosto 2015, n. 16992, cit., e, da ultimo,
Cass. 11 novembre 2019, n. 28989).
pagina 15 di 23 Il danno parentale, dunque, può essere riconosciuto in capo a tutti quei soggetti che, secondo l'esperienza comune, essendo legati da vincoli familiari con la persona defunta, riportino elevate sofferenze interiori dalla perdita.
Sotto il profilo della legittimazione attiva, ovvero delle relazioni parentali che si assumono meritevoli di tutela, si è assistito in giurisprudenza, nel corso dell'ultimo decennio, ad un graduale ampliamento della categoria dei soggetti legittimati.
Se in un primo momento si è riconosciuta la possibilità di richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto unicamente in capo ai membri della famiglia nucleare (i genitori, il coniuge, anche separato,
e i figli) più di recente gli arresti giurisprudenziali sono nel senso di riconoscere il risarcimento del danno anche a membri che non partecipano stricto sensu al nucleo tradizionale della famiglia.
In particolare, quanto ai soggetti estranei alla sfera della c.d. famiglia nucleare, la giurisprudenza di legittimità, seppur con qualche risalente oscillazione, può dirsi ormai consolidata nel senso di escludere aprioristiche limitazioni a determinate categorie di congiunti.
Si è, invero, affermato che "in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne
l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29
Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (ex multis, Cass. Sez. 3, ord.
7743 del 08/04/2020). Per quel che riguarda il rapporto tra nonni e nipoti, pagina 16 di 23 dopo un arresto nel senso della imprescindibilità del requisito della convivenza, la giurisprudenza della Suprema Corte si è quindi assestata nel senso dell'irrilevanza di tale presupposto ai fini della risarcibilità del danno.
Particolarmente significativa, sul punto, è la pronuncia della Corte di Cassazione
n. 21230/2016 che, nel ribadire come non sia consentito limitare l'ambito della società naturale cui fa riferimento l'art. 29 Cost. alla famiglia nucleare, incentrata su coniuge, genitori e figli, ha censurato il criterio rigido che tributa il risarcimento del danno, "sulla base di un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale quale è quello della convivenza (...)".
La convivenza rileva, dunque, solo al fine di "dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo", ai fini della quantificazione del risarcimento.
(cfr. Cass. 7 dicembre 2017, n. 29332, Cass. 30 agosto 2019, n. 21837). Negli stessi termini si è pronunciata molto di recente la Cassazione, (Sez. III sent.
5258/2021), chiarendo ancora una volta come il requisito della convivenza non debba essere utilizzato quale parametro per perimetrare la valutazione del giudicante in ordine all'an debeatur ma rilevi, tuttalpiù, in sede di determinazione del quantum debeatur; la convivenza, quindi, potrà essere valorizzata solo quale indice da cui ricavare verosimilmente una maggior incidenza e significatività del rapporto reciso dalla morte del congiunto (“in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare
l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost, non è limitata alla cd.
"famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e pagina 17 di 23 solidarietà con il familiare defunto (Cass. n. 7743 del 2020, n. 29332 del 2017 e n.
21230 del 2016). Il giudice di merito, esigendo la prova di un legame eccedente la fisiologica intensità della relazione fra nonni e nipoti, ha scambiato il criterio relativo al quantum del risarcimento con quello relativo all' an. Ed invero, mentre costituisce presupposto di fatto del danno risarcibile l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, che è quanto risulta accertato dal giudice di merito alla stregua della motivazione della decisione impugnata, l'esistenza di un legame eccedente l'ordinario rapporto di affetto, come del resto lo stesso rapporto di convivenza ove esistente, costituiscono circostanze rilevanti ai fini della liquidazione del danno, e dunque incidenti sull'aspetto del quantum e non dell' an (cfr. Cass. n. 29332 del 2017). Il giudice di merito dovrà quindi valutare la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale sulla base del principio di diritto sopra enunciato, apprezzando poi le circostanze del caso concreto in sede di liquidazione dell'ammontare del danno”).
Quanto all'onere probatorio, la giurisprudenza ha ribadito come il danno parentale vada puntualmente allegato e provato da chi ne invoca il risarcimento, mediante l'utilizzo di tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento e non possa considerarsi in alcun modo un danno in re ipsa. In particolare, la pronuncia della Cassazione Sez. III, n. 28989/2019 (facente parte della “seconda stagione” delle c.d. sentenze di San Martino) esplicita quanto già si era ritenuto di ricavare dal sistema, vale a dire che l'efficacia della prova presuntiva è tanto maggiore, quanto più stretto è il vincolo parentale "spezzato", mentre al contrario, mano a mano che ci si allontani dalla famiglia nucleare tradizionale, è necessario dimostrare l'effettiva e concreta intensità del legame, mediante la prova delle circostanze di fatto suscettibili di far emergere la qualità, la frequenza e le modalità in cui il rapporto era solito dipanarsi.
Naturalmente, la prova di tali circostanze sarà in ogni caso necessaria per modulare la quantificazione del risarcimento tra il minimo e il massimo tabellare. Alcune di esse - quali l'età dei soggetti coinvolti, la convivenza o meno pagina 18 di 23 con la vittima primaria, la consistenza (più o meno ampia) del nucleo familiare - sono state elevate dalla giurisprudenza a indici tipici sintomatici, da tenere presenti nell'apprezzamento dell'entità del pregiudizio che di volta in volta viene in rilievo (cfr. Cass. 17 aprile 2013, n. 9231, e Cass. 6 settembre 2012, n.
1493).
Peraltro, le predette circostanze sono richiamate espressamente dalla relazione accompagnatoria dell'aggiornamento delle tabelle milanesi - Edizione 2024, laddove si fa riferimento ai parametri (indicati dalla Corte di Cassazione) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “la lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita” (Cass. ordinanza n. 23300/2024).
Sempre in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la
Suprema Corte ha statuito che “la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, pagina 19 di 23 della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva, desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova” (Cass. ordinanza n.
5769/2024).
In definitiva, la liquidazione deve compendiare tutti gli elementi acquisiti al processo, e potrà condurre ad un giudizio negativo allorquando, in esito all'istruttoria condotta, emerga l'assenza di qualsivoglia rapporto affettivo, o di conoscenza e frequentazione tra i soggetti interessati.
Per la liquidazione di siffatto danno, occorre procedere alla sua quantificazione in via equitativa, attenendosi orientativamente ai parametri che sono suggellati dalle tabelle integrate a punti predisposte dall'Osservatorio milanese, sopra richiamate.
Chiariti questi profili preliminari, può ora esaminarsi il merito della vicenda.
Anzitutto, va osservato come la generica contestazione in ordine al difetto di prova del rapporto parentale risulta superata proprio in considerazione della contestazione, ad opera di parte convenuta, circa l'attendibilità della testimonianza resa da , in ragione dello strettissimo rapporto Testimone_1
parentale con le parti attrici, avendo la teste dichiarato di essere la suocera di e la moglie di . Persona_1 NT
Peraltro, la verifica dei requisiti attestanti la legittimazione e la sussistenza di un danno da perdita parentale era già stata fatta positivamente dal giudice che aveva adottato il provvedimento cautelare di sequestro.
Sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste, in ordine alla cui attendibilità si è già detto, risulta provato che effettivamente il nipote era Controparte_2
molto legato alla nonna paterna, con cui trascorreva molto tempo, atteso che la nonna andava a riprenderlo a scuola, pranzando e trascorrendo del tempo insieme fino a quando la non accompagnava il nipote medesimo in Per_1
negozio dalla di lui madre.
Anche , rispondendo all'interpello di parte convenuta, ha NT
confermato la frequentazione assidua con la mamma (“non Persona_1
dico tutti i giorni ma tutti i weekend e nelle vacanze”), a nulla rilevando la pagina 20 di 23 circostanza - confessata da parte attrice - circa il fatto che non si fossero frequentati presso l'abitazione della coppia , tenuto conto della Persona_2
breve durata del loro matrimonio (7 mesi circa).
Ciò posto, tenendo conto della tragica dipartita della madre/nonna e della circostanza che tale dipartita è avvenuta in modo improvviso ed in conseguenza di una condotta delittuosa cruenta (peraltro, la - a quanto consta - era Per_1
in buon stato di salute e non era in cura per alcuna malattia specifica), considerate altresì la natura del rapporto filiale e di quello intrattenuto dalla nonna con il nipote (caratterizzato da, sia pur temporaneo, accudimento e frequentazione intensa nei termini di cui sopra) e l'età del nipote stesso
(certamente in grado di percepire la mancanza di una figura parentale comunque presente nella sua vita), devono ritenersi provati, anche in concreto, sia la sofferenza morale che lo sconvolgimento delle abitudini di vita necessari per il riconoscimento del diritto alla rifusione del danno de quo.
In punto quantum si ritiene equo, tenuto conto degli indici previsti dall'osservatorio milanese nelle tabelle 2024, di liquidare a favore di CP
(figlio della vittima, che all'epoca dei fatti aveva 51 anni) la somma di
[...]
euro 242.482,00; nonché a (nipote della vittima, che Controparte_2
all'epoca dei fatti aveva 19 anni) la somma di euro 108.672,00.
La liquidazione in parola si attesta ai minimi tabellari previsti dalle tabelle di
Milano sia per il rapporto genite/figlio, che per quello nonna/nipote, apparendo opportuno graduare il risarcimento del danno in ragione:
- della rispettiva età degli attori all'epoca dei fatti, anche in relazione alle prospettive di vita futura della vittima, oramai adulta;
- del fatto che tra madre e figlio, nonché nonna e nipote non vi fosse convivenza né coabitazione in senso proprio;
- degli scarsi elementi, comunque, allegati dalla difesa di parte attrice in ordine all'intensità del rapporto.
Trattandosi di debito di valore della pretesa creditoria attorea, deve osservarsi come gli interessi legali siano dovuti sulla somma liquidata in sentenza per pagina 21 di 23 ciascuno degli attori, previa devalutazione della stessa secondo indici Istat alla data dell'evento dannoso e progressivamente rivalutantesi sino alla data odierna;
e così per complessivi € 266.325,27, in favore di;
e NT
per complessivi € 119.357,7, in favore di;
somme su cui Controparte_2
decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
In definitiva, per le ragioni sopra evidenziate, le parti convenute devono essere condannate, in solido tra loro, a corrispondere la somma di € 266.325,27 in favore di;
nonché la somma di € 119.357,7, in favore di NT
, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Controparte_2
*****
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e. pertanto, devono essere poste a carico dei convenuti, in via solidale.
Alla relativa liquidazione si procede in applicazione dei parametri del D.M. n.
55/14, come modificato al D.M. n. 147/22 giusta la previsione dell'art. 6 di detto decreto, avuto riguardo al valore della causa, alle questioni trattate, all'attività svolta ed alla tipologia della stessa (oltre che delle spese documentate per esposti): parametri tenuto conto dei quali si ritiene di applicare, pertanto, i valori minimi relativi a tutte le fasi.
La regolamentazione delle spese di lite no può riguardare anche le spese del sequestro conservativo ante causam, trattandosi di spese relative ad altro e diverso giudizio (appunto, il procedimento cautelare promosso da CP
e nei confronti degli odierni convenuti), in relazione
[...] Controparte_2
alla cui liquidazione (che pure era stata riservata dal Giudice del cautelare al successivo giudizio di merito) la difesa attorea non ha svolto esplicita domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinte;
dichiara tenuti e condanna , Controparte_3 CP_4 CP_5
e in solido tra loro, al pagamento, a titolo di
[...] Controparte_6
pagina 22 di 23 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, della somma di €
266.325,27 in favore di nonché della somma di € NT
119.357,7, in favore di oltre interessi legali dalla Controparte_2
pronuncia al saldo sulle predette somme.
Condanna i convenuti , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_6 CP
e di delle spese di lite del presente giudizio, che
[...] Controparte_2
liquida in euro 1.241,00 per esborsi ed in euro 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nonchè CPA ed IVA sugli importi imponibili come per legge.
Così deciso in Torino, in data 12.04.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Moroni
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