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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/11/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6046/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Oggi 4 novembre 2025, innanzi al dott. Dora Tagliafierro, sono comparsi: per parte opponente e per delega dell'Avv. FELICIELLO GIOVANNI, l'Avv. FELI-
CIELLO MARIA, per parte opposta l'Avv. SALVATORE AMBROSINO.
I difensori, congiuntamente, chiedono procedersi all'escussione dei testi se presenti.
Il giudice dispone in conformità e viene introdotto il secondo teste di parte opposta, sig.
che, identificato mediante CI n. , rilasciata dal Mi- Testimone_1 Numero_1 nistero dell'interno, in corso di validità ed ammonito dal Giudice sulle conseguenze pe- nali della falsa testimonianza, rende la dichiarazione di rito e sulle domande rivoltegli così risponde:
“ADR: sono impiegato della SA”.
“ADR su tutti i capi della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta: è vero, mi occupo dell'emissione delle fatture e confermo che le fatture che mi vengono mostrate le ho emesse io. Confermo altresì che la SA non ha ricevuto alcuna conte- stazione della merce contenuta nelle predette fatture e che la stessa è stata consegnata attraverso il corriere Toscana Logistica alla società CP_1
ADR dell'Avv. Ambrosino: è vero, la merce veniva venduta tramite rappresentante e, specificamente, con riferimento a questa merce, lo stesso era il sig. del Giudi- CP_2 co, il quale non mi hai avvisato di alcuna contestazione pervenutagli.
Il giudice attesta che le dichiarazioni innanzi trascritte vengono rilette alla parte che, impossibilitato alla sottoscrizione in ragione della verbalizzazione telematica ne con- ferma il contenuto.
La difesa di controparte impugna le dichiarazioni rese dal teste in quanto generiche, la- cunose e contraddittorie.
L'Avv. Ambrosino chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il giudice, a tal punto, ritenuta la causa matura senza alcuna ulteriore istruttoria, invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Le parti
1
concludono riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate di cui chiedono l'integrale accoglimento e rappresentando di essere entrambi anticipatari delle spese di giudizio.
Terminata la discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito al- lorquando i difensori delle parti si sono allontanati, il Giudice decide la causa dando let- tura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6046/2021 r.g.a.c.
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. E Parte_1 [...]
P.T. SIG.RA (c.f.: ), elettiva- CP_3 Parte_2 P.IVA_1
mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. FELICIELLO GIOVANNI (c.f.:
dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in at- C.F._1
ti.
- opponente
E
2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. (c.f. ), CP_4 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. SALVATORE AMBRO-
SINO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- opposta
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte opponente con il proprio atto introduttivo chiedeva revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva parte opposta contestando l'assunto attoreo e chiedendo con-
fermarsi il suddetto decreto ingiuntivo.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, di tal che deve confer-
marsi l'opposto decreto ingiuntivo.
In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo,
che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge se-
condo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la do-
manda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti,
pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanen-
do così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione,
il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In
sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controver-
sia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso
3
del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass.
4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533;
Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata per quanto di seguito esplicitato. A tale convincimento si perviene in considerazione della documentazione versata in atti da parte opposta nonché sulla base dei moti-
vi di opposizione formulati da parte opponente. Quest'ultima, infatti, ha generi-
camente contestato l'esistenza del credito e l'inidoneità della documentazione a sostegno delle pretese creditorie della predetta società, negando di aver ricevuto la consegna della merce, senza tuttavia contrastare la domanda nel quantum.
Orbene, in primo luogo, appare del tutto inverosimile a questo Tribunale,
sulla base della documentazione in atti, ove sussiste quanto meno un principio
(indiziario) di prova scritta del credito, che la società opposta abbia rappresentato l'esistenza di un rapporto giuridico mai insorto tra le parti, emettendo le relative fatture su cui ha pagato anche le debite imposte: in altri termini la generica tesi di parte opponente già prima facie risulta di per sé non credibile, oltre a non essere supportata da alcuna prova a sostegno e smentita da tutti gli atti scritti prodotti in giudizio dalla opposta.
Va, in merito, evidenziato che i rapporti commerciali intercorsi tra le parti
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non possono in alcun modo essere messi in dubbio e risultano del resto inconte-
stati, ancor più alla luce della espletata istruttoria orale la quale corroborano gli elementi indiziari emergenti dalla documentazione afferente il monitorio e, se-
gnatamente, dalle fatture.
È, infatti, vero che “la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiara-
tovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo otte-
nuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua forma-
zione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 03 apri-
le 2008, n. 8549).
È, pur vero, tuttavia, che nel caso in esame, la fattura rappresenta un ele-
mento indiziario che, viene riscontrato sia dall'inserimento della medesima nelle scritture contabili autenticate, sia dalle dichiarazioni rese dai testi introdotti dall'attrice sostanziale i quali depongono in favore dell'avvenuta ricezione della merce e, quindi, l'esistenza del credito di parte opponente in favore di parte op-
posta, il cui ammontare non viene mai specificamente contestato dalla opponen-
te.
5
Gli elementi probatori documentali allegati al fascicolo di parte opposta,
quindi, in uno alla acclarata incontestata esistenza di stabili rapporti commerciali tra le parti, determinano e rafforzano il convincimento di questo Tribunale in me-
rito all'esistenza delle obbligazioni fatte valere in giudizio dalla opposta,
all'inadempienza della odierna opponente con conseguente attuale sussistenza della situazione debitoria della stessa nei confronti dell'opposta società.
Del tutto sfornita di prova e, prima ancora, generica la domanda riconven-
zionale volta all'accertamento dei vizi e difetti della merce contestata. al riguar-
do, nelle raccomandate di contestazione alla messa in mora ricevuta per richiede-
re il pagamento di cui alle forniture in oggetto, si contesta in maniera del tutto apodittica e tautologica la sussistenza di vizi di metà della merce ricevuta, senza in alcun modo specificare né quali fossero i vizi da cui la merce sarebbe stata af-
fetta, né le stoffe difettate. Del resto, neppure nel presente giudizio viene in alcun modo documentata la sussistenza dei presunti vizi (ad esempio producendo foto o perizie di parte), di tal che neppure appare possibile conferire incarico al CTU
per l'accertamento dei presunti vizi, in quanto lo stesso risulterebbe assolutamen-
te esplorativo. Neppure appare fuor di luogo ribadire a tal punto, alla luce di quanto innanzi, la assoluta irrilevanza della prova per testi articolata da parte op-
ponente.
La lacuna deduttiva, infatti, si presenta di tale gravità da non potere es-
sere in alcun modo colmata, né mediante produzioni documentali, né mediante accertamenti istruttori, quali una prova orale, (che anche in tal caso deve ribadirsi non risulta articolata) od una CTU che risulterebbe meramente ed inevitabilmen-
te esplorativo. Granitica sul punto la posizione della giurisprudenza di legittimità
la quale ha affermato, con orientamento condiviso da questo Giudice, che “quan-
6
do le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale (…) non consen-
to-no di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio
(…), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò
equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i docu-
menti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che,
come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi,
nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti” (Cass. n. 7115 del 21/03/2013). Quanto
detto per le prove precostituito vale, evidentemente, a fortiori per quelle costi-
tuende e come si è detto per la CTU.
Per tutto quanto sin ora detto, questo Tribunale rigetta l'opposizione pro-
posta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispo-
sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività
concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola , I sezione civile, in composizione mono-
cratica ed persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pro-
nunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così decide:
7
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. opposto di-
chiarandone la esecutività;
2. Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte oppo-
sta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in liquidate in €.2.540,00
per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario.
E' verbale
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Oggi 4 novembre 2025, innanzi al dott. Dora Tagliafierro, sono comparsi: per parte opponente e per delega dell'Avv. FELICIELLO GIOVANNI, l'Avv. FELI-
CIELLO MARIA, per parte opposta l'Avv. SALVATORE AMBROSINO.
I difensori, congiuntamente, chiedono procedersi all'escussione dei testi se presenti.
Il giudice dispone in conformità e viene introdotto il secondo teste di parte opposta, sig.
che, identificato mediante CI n. , rilasciata dal Mi- Testimone_1 Numero_1 nistero dell'interno, in corso di validità ed ammonito dal Giudice sulle conseguenze pe- nali della falsa testimonianza, rende la dichiarazione di rito e sulle domande rivoltegli così risponde:
“ADR: sono impiegato della SA”.
“ADR su tutti i capi della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta: è vero, mi occupo dell'emissione delle fatture e confermo che le fatture che mi vengono mostrate le ho emesse io. Confermo altresì che la SA non ha ricevuto alcuna conte- stazione della merce contenuta nelle predette fatture e che la stessa è stata consegnata attraverso il corriere Toscana Logistica alla società CP_1
ADR dell'Avv. Ambrosino: è vero, la merce veniva venduta tramite rappresentante e, specificamente, con riferimento a questa merce, lo stesso era il sig. del Giudi- CP_2 co, il quale non mi hai avvisato di alcuna contestazione pervenutagli.
Il giudice attesta che le dichiarazioni innanzi trascritte vengono rilette alla parte che, impossibilitato alla sottoscrizione in ragione della verbalizzazione telematica ne con- ferma il contenuto.
La difesa di controparte impugna le dichiarazioni rese dal teste in quanto generiche, la- cunose e contraddittorie.
L'Avv. Ambrosino chiede rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il giudice, a tal punto, ritenuta la causa matura senza alcuna ulteriore istruttoria, invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Le parti
1
concludono riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate di cui chiedono l'integrale accoglimento e rappresentando di essere entrambi anticipatari delle spese di giudizio.
Terminata la discussione, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito al- lorquando i difensori delle parti si sono allontanati, il Giudice decide la causa dando let- tura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6046/2021 r.g.a.c.
TRA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. E Parte_1 [...]
P.T. SIG.RA (c.f.: ), elettiva- CP_3 Parte_2 P.IVA_1
mente domiciliata presso lo studio dell'Avv. FELICIELLO GIOVANNI (c.f.:
dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in at- C.F._1
ti.
- opponente
E
2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. (c.f. ), CP_4 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avv. SALVATORE AMBRO-
SINO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- opposta
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte opponente con il proprio atto introduttivo chiedeva revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituiva parte opposta contestando l'assunto attoreo e chiedendo con-
fermarsi il suddetto decreto ingiuntivo.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata, di tal che deve confer-
marsi l'opposto decreto ingiuntivo.
In via preliminare, va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo,
che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge se-
condo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la do-
manda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti,
pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanen-
do così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione,
il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In
sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controver-
sia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso
3
del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass.
4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533;
Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, rigettata per quanto di seguito esplicitato. A tale convincimento si perviene in considerazione della documentazione versata in atti da parte opposta nonché sulla base dei moti-
vi di opposizione formulati da parte opponente. Quest'ultima, infatti, ha generi-
camente contestato l'esistenza del credito e l'inidoneità della documentazione a sostegno delle pretese creditorie della predetta società, negando di aver ricevuto la consegna della merce, senza tuttavia contrastare la domanda nel quantum.
Orbene, in primo luogo, appare del tutto inverosimile a questo Tribunale,
sulla base della documentazione in atti, ove sussiste quanto meno un principio
(indiziario) di prova scritta del credito, che la società opposta abbia rappresentato l'esistenza di un rapporto giuridico mai insorto tra le parti, emettendo le relative fatture su cui ha pagato anche le debite imposte: in altri termini la generica tesi di parte opponente già prima facie risulta di per sé non credibile, oltre a non essere supportata da alcuna prova a sostegno e smentita da tutti gli atti scritti prodotti in giudizio dalla opposta.
Va, in merito, evidenziato che i rapporti commerciali intercorsi tra le parti
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non possono in alcun modo essere messi in dubbio e risultano del resto inconte-
stati, ancor più alla luce della espletata istruttoria orale la quale corroborano gli elementi indiziari emergenti dalla documentazione afferente il monitorio e, se-
gnatamente, dalle fatture.
È, infatti, vero che “la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta "ex lege" per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale;
tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiara-
tovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo otte-
nuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua forma-
zione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 03 apri-
le 2008, n. 8549).
È, pur vero, tuttavia, che nel caso in esame, la fattura rappresenta un ele-
mento indiziario che, viene riscontrato sia dall'inserimento della medesima nelle scritture contabili autenticate, sia dalle dichiarazioni rese dai testi introdotti dall'attrice sostanziale i quali depongono in favore dell'avvenuta ricezione della merce e, quindi, l'esistenza del credito di parte opponente in favore di parte op-
posta, il cui ammontare non viene mai specificamente contestato dalla opponen-
te.
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Gli elementi probatori documentali allegati al fascicolo di parte opposta,
quindi, in uno alla acclarata incontestata esistenza di stabili rapporti commerciali tra le parti, determinano e rafforzano il convincimento di questo Tribunale in me-
rito all'esistenza delle obbligazioni fatte valere in giudizio dalla opposta,
all'inadempienza della odierna opponente con conseguente attuale sussistenza della situazione debitoria della stessa nei confronti dell'opposta società.
Del tutto sfornita di prova e, prima ancora, generica la domanda riconven-
zionale volta all'accertamento dei vizi e difetti della merce contestata. al riguar-
do, nelle raccomandate di contestazione alla messa in mora ricevuta per richiede-
re il pagamento di cui alle forniture in oggetto, si contesta in maniera del tutto apodittica e tautologica la sussistenza di vizi di metà della merce ricevuta, senza in alcun modo specificare né quali fossero i vizi da cui la merce sarebbe stata af-
fetta, né le stoffe difettate. Del resto, neppure nel presente giudizio viene in alcun modo documentata la sussistenza dei presunti vizi (ad esempio producendo foto o perizie di parte), di tal che neppure appare possibile conferire incarico al CTU
per l'accertamento dei presunti vizi, in quanto lo stesso risulterebbe assolutamen-
te esplorativo. Neppure appare fuor di luogo ribadire a tal punto, alla luce di quanto innanzi, la assoluta irrilevanza della prova per testi articolata da parte op-
ponente.
La lacuna deduttiva, infatti, si presenta di tale gravità da non potere es-
sere in alcun modo colmata, né mediante produzioni documentali, né mediante accertamenti istruttori, quali una prova orale, (che anche in tal caso deve ribadirsi non risulta articolata) od una CTU che risulterebbe meramente ed inevitabilmen-
te esplorativo. Granitica sul punto la posizione della giurisprudenza di legittimità
la quale ha affermato, con orientamento condiviso da questo Giudice, che “quan-
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do le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale (…) non consen-
to-no di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio
(…), la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò
equivarrebbe ad ampliare indebitamente il "thema decidendum". Infatti, i docu-
menti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che,
come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi,
nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti” (Cass. n. 7115 del 21/03/2013). Quanto
detto per le prove precostituito vale, evidentemente, a fortiori per quelle costi-
tuende e come si è detto per la CTU.
Per tutto quanto sin ora detto, questo Tribunale rigetta l'opposizione pro-
posta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispo-
sitivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività
concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola , I sezione civile, in composizione mono-
cratica ed persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pro-
nunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così decide:
7
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. opposto di-
chiarandone la esecutività;
2. Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte oppo-
sta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in liquidate in €.2.540,00
per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario.
E' verbale
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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