Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 822/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 822/2025 V.G. posta in decisione il 15.04.2025 e promossa dai coniugi
, nato in [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Imola (BO), via Gradizza n. 1 (avv. Patrizia Bortoletto)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
Castel Bolognese (RA), via Del Donatore n. 205 (avv. Patrizia Bortoletto)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
28.02.2025; preso atto che l'udienza del 08.04.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio in data 14.08.2009; Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nato in [...] il [...], Parte_1
C.F. , e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_1
, celebrato con rito civile in Faenza (RA) in data 04.06.2009, in regime C.F._2
patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n.23, parte II, serie C, anno 2009;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Faenza (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio minore esta affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il minore avrà residenza abituale e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Castel Bolognese (RA), via Del Donatore n. 205. Il padre potrà vedere e trascorrere del tempo con il figlio minore senza limitazioni di giorni o orari, concordandoli preventivamente con la madre in base alle eIGenze del minore. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. I genitori avranno comunque diritto ad avere con sé il figlio per l'intero fine settimana, considerato nelle giornate del sabato e della domenica, dall'uscita da scuola (oppure ore 9.00 nei periodi festivi)
del sabato, sino alla mattina del lunedì, riaccompagnandolo a scuola la mattina seguente o riconsegnandolo comunque all'altro genitore in tempo utile perché possa raggiungere la scuola, per almeno due volte al mese, previo preventivo accordo.
3. Quanto al mantenimento del figlio minore, disporre che l'assegno unico (attualmente € 233,50
mensili) venga percepito al 100% dalla IG.ra . Disporre, inoltre, a carico del IG. CP_1
il versamento della somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00) mensili a titolo di CP_2
concorso al mantenimento del figlio minore Per_1
4. Disporre il concorso di ciascun coniuge nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al figlio, come disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Ravenna, richiedendo il preventivo accordo dei coniugi per le spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche private, sportive e ricreative ivi incluse vacanze, soggiorni studio e campi estivi, sostenute nell'interesse della prole. La
somma sarà rimborsata dal coniuge che non l'ha anticipata entro 15 giorni dall'esibizione della relativa documentazione di pagamento. I ricorrenti, inoltre, precisano che le spese per abbigliamento non ordinario (tutto quanto non superiore nel prezzo a € 100,00) dovranno essere sostenute dai genitori in parti uguali con la specificazione che quelle ricreative dovranno essere previamente concordate tra le parti, se superiori a € 100,00, altrimenti rimarranno a carico del genitore che le ha disposte.
5. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente.”
Ravenna, 05/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi