Articolo 22 della Legge 26 luglio 1939, n. 1336
Articolo 21Articolo 23
Versione
5 ottobre 1939
Art. 22.

Nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gl'interessati possono proporre avanti l'Autorita', giudiziaria le loro opposizioni in relazione alla misura dell'indennita'.

Trascorsi trenta giorni dalla notifica senza che sia stata proposta opposizione, l'indennita' determinata in base agli articoli precedenti diviene effettiva e non puo' essere modificata.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1939