Art. 22.
Nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gl'interessati possono proporre avanti l'Autorita', giudiziaria le loro opposizioni in relazione alla misura dell'indennita'.
Trascorsi trenta giorni dalla notifica senza che sia stata proposta opposizione, l'indennita' determinata in base agli articoli precedenti diviene effettiva e non puo' essere modificata.
Nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta gl'interessati possono proporre avanti l'Autorita', giudiziaria le loro opposizioni in relazione alla misura dell'indennita'.
Trascorsi trenta giorni dalla notifica senza che sia stata proposta opposizione, l'indennita' determinata in base agli articoli precedenti diviene effettiva e non puo' essere modificata.