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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 20/10/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 558/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 558/2025 promossa da:
, n. il 7.3.1958 a L'Aquila (C.F.: ivi res. in L'Aquila, Parte_1 C.F._1
Via Barrea n.11, n. il 24.6.1960 a L'Aquila (C.F.: Parte_2
) res. in Villa Santa Lucia (AQ), , n. il C.F._2 Parte_3
4.8.1989 a L'Aquila (C.F.: res. in L'Aquila Via Barrea n 11 e C.F._3
, n. il 6.5.1993 a L'Aquila (C.F.: ) res. in Parte_4 CodiceFiscale_4
L'Aquila, Via Barrea 11 e dom.to in L'Aquila quartiere Bel- lavista, tutti elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via dei Giardini n. 12 presso lo studio dell' Avv. Carlo Peretti, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI Le parti chiedono che vengano parzialmente modificate le condizioni di separazione consensuale, omologata con sentenza resa dal Tribunale di L'Aquila in data 20.02-5.03.2002, pronunciando la revoca del contributo di mantenimento stabilito in favore di Parte_3
e ferme, per quanto ancora attuabili, le altre condizioni dell'omologa sancite Parte_4 nella predetta decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 10.04.2025, e unitamente ai Parte_1 Parte_2 figli e maggiorenni e dichiaratisi economicamente Parte_3 Parte_4 autosufficienti, ricorrevano a Codesto Tribunale per ottenere la parziale modifica della sentenza di omologa della separazione consensuale dei SIg. ri e , resa dal Pt_1 Parte_3
Tribunale di L'Aquila in data 20.02.-05.03.2002, mediante revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli, all'epoca minorenni, e Parte_3 Pt_4
2. Esponevano i ricorrenti. a) Con Ricorso depositato il 7.2.2002, i coniugi e Parte_1
nel premettere di aver contratto matrimonio in L'Aquila il 2.4.1989 e Parte_2 che dalla loro unione erano nati i figli il 4.8.1989 e il 6.5.1993, chiedevano al Pt_3 Pt_4
Tribunale di L'Aquila che fosse omologata la loro separazione personale consensuale;
b) la separazione personale dei coniugi veniva omologata alle condizioni loro richieste, con obbligo del marito al versamento in favore della moglie Parte_2 Parte_1
e dei figli, al tempo minori, di Lire 2.000.000 mensili;
c) Considerato il lungo tempo trascorso, la maggiore età dei figli, diventati economicamente autosufficienti, ed il cambiamento delle condizioni economiche, i coniugi separati e Parte_1 Parte_2 manifestavano congiuntamente la loro volontà di chiedere la revoca del detto
[...] contributo di mantenimento, ferma rimanendo la condizione afferente l'assegnazione dell'abitazione coniugale in favore della SI.ra . Parte_1
3. I figli della coppia e oggi, rispettivamente, di anni 36 e Parte_3 Parte_4
32, si costituivano per intervenire nel presente giudizio, dichiarando di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e dunque di aderire alle conclusioni formulate dai loro genitori, nulla opponendo alla revoca del contributo disposto in loro favore.
4. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la modifica delle condizioni di separazione pronunciate con provvedimento reso da Codesto Tribunale in data 20.02-
05.03.2002, in seno al procedimento di separazione consensuale rubricato al n. 237/2002 RG, procedendosi alla revoca del contributo economico stabilito in favore dei figli Parte_3
e all'epoca minorenni, stante l'intervento nel presente giudizio dei
[...] Parte_4 medesimi, i quali hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, aderendo alla domanda posta dai loro genitori.
Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le condizioni di separazione consensuale stabilite nella sentenza resa da Codesto
Tribunale in data 20.02-05.03.2002 nel procedimento rubricato al n. 237/2002 RG, così come modificate congiuntamente dalle parti, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento ivi stabilito in favore dei SIg.ri e a carico del padre Parte_3 Parte_4 Parte_2
restando ferme le altre condizioni stabilite nella predetta decisione.
[...] Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 16 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Rel. Est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 558/2025 promossa da:
, n. il 7.3.1958 a L'Aquila (C.F.: ivi res. in L'Aquila, Parte_1 C.F._1
Via Barrea n.11, n. il 24.6.1960 a L'Aquila (C.F.: Parte_2
) res. in Villa Santa Lucia (AQ), , n. il C.F._2 Parte_3
4.8.1989 a L'Aquila (C.F.: res. in L'Aquila Via Barrea n 11 e C.F._3
, n. il 6.5.1993 a L'Aquila (C.F.: ) res. in Parte_4 CodiceFiscale_4
L'Aquila, Via Barrea 11 e dom.to in L'Aquila quartiere Bel- lavista, tutti elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via dei Giardini n. 12 presso lo studio dell' Avv. Carlo Peretti, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI Le parti chiedono che vengano parzialmente modificate le condizioni di separazione consensuale, omologata con sentenza resa dal Tribunale di L'Aquila in data 20.02-5.03.2002, pronunciando la revoca del contributo di mantenimento stabilito in favore di Parte_3
e ferme, per quanto ancora attuabili, le altre condizioni dell'omologa sancite Parte_4 nella predetta decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 10.04.2025, e unitamente ai Parte_1 Parte_2 figli e maggiorenni e dichiaratisi economicamente Parte_3 Parte_4 autosufficienti, ricorrevano a Codesto Tribunale per ottenere la parziale modifica della sentenza di omologa della separazione consensuale dei SIg. ri e , resa dal Pt_1 Parte_3
Tribunale di L'Aquila in data 20.02.-05.03.2002, mediante revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli, all'epoca minorenni, e Parte_3 Pt_4
2. Esponevano i ricorrenti. a) Con Ricorso depositato il 7.2.2002, i coniugi e Parte_1
nel premettere di aver contratto matrimonio in L'Aquila il 2.4.1989 e Parte_2 che dalla loro unione erano nati i figli il 4.8.1989 e il 6.5.1993, chiedevano al Pt_3 Pt_4
Tribunale di L'Aquila che fosse omologata la loro separazione personale consensuale;
b) la separazione personale dei coniugi veniva omologata alle condizioni loro richieste, con obbligo del marito al versamento in favore della moglie Parte_2 Parte_1
e dei figli, al tempo minori, di Lire 2.000.000 mensili;
c) Considerato il lungo tempo trascorso, la maggiore età dei figli, diventati economicamente autosufficienti, ed il cambiamento delle condizioni economiche, i coniugi separati e Parte_1 Parte_2 manifestavano congiuntamente la loro volontà di chiedere la revoca del detto
[...] contributo di mantenimento, ferma rimanendo la condizione afferente l'assegnazione dell'abitazione coniugale in favore della SI.ra . Parte_1
3. I figli della coppia e oggi, rispettivamente, di anni 36 e Parte_3 Parte_4
32, si costituivano per intervenire nel presente giudizio, dichiarando di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e dunque di aderire alle conclusioni formulate dai loro genitori, nulla opponendo alla revoca del contributo disposto in loro favore.
4. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la modifica delle condizioni di separazione pronunciate con provvedimento reso da Codesto Tribunale in data 20.02-
05.03.2002, in seno al procedimento di separazione consensuale rubricato al n. 237/2002 RG, procedendosi alla revoca del contributo economico stabilito in favore dei figli Parte_3
e all'epoca minorenni, stante l'intervento nel presente giudizio dei
[...] Parte_4 medesimi, i quali hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, aderendo alla domanda posta dai loro genitori.
Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le condizioni di separazione consensuale stabilite nella sentenza resa da Codesto
Tribunale in data 20.02-05.03.2002 nel procedimento rubricato al n. 237/2002 RG, così come modificate congiuntamente dalle parti, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento ivi stabilito in favore dei SIg.ri e a carico del padre Parte_3 Parte_4 Parte_2
restando ferme le altre condizioni stabilite nella predetta decisione.
[...] Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 16 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Rel. Est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli