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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2024, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
****** Verbale d'udienza
All'udienza del 12/12/2024 innanzi al Tribunale di Patti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Adriana Lionti, nella causa iscritta al numero
232/2008 RG promossa da
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1
Sono comparsi:
- nell'interesse di parte attrice, l'avv. FRAGALE GIUSEPPE il quale chiede un rinvio al fine di poter perfezionare l'atto di divisione notarile;
in subordine, chiede che la causa venga posta in decisione con indicazione in sentenza dell'accordo raggiunto alla presenza di questo giudice (verbale di udienza del 16.06.2023: accettazione dell'ipotesi di divisione proposta dal ctu);
- nell'interesse di parte convenuta, l'avv. Coppolino Davide in sostituzione dell'avv.
COPPOLINO LUCIANO, il quale fa presente di avere depositato telematicamente
l'attività svolta dal proprio assistito al fine di addivenire allo scioglimento della comunione per il tramite del IO;
rileva che nel corpo Persona_1 dell'istanza di rinvio depositata telematicamente il 20 giugno 2024 aveva riportato il testo della mail del IO suddetto;
rileva, altresì che a seguito della detta mail aveva individuato il tecnico cui affidare l'incarico per Controparte_1
l'accatastamento del fabbricato rurale oggetto di divisione in quanto intestato ad entrambi i germani;
osserva che, successivamente alla scorsa udienza e a Pt_1 riprova di quanto sopra, ha ricevuto copia della lettera d'incarico in favore del geometra che poi è stata tempestivamente trasmessa (il 24.11.2024) a CP_2 mezzo pec alla controparte;
in data 10.12.2024 ha contattato telefonicamente il
IO , la quale ha ribadito di non aver ricevuto alcun aggiornamento né Persona_1 di essere stata contattata per le vie brevi da o suo incaricato;
in Parte_1 data 11.12.2024, alla vigilia della odierna udienza, ricevuta la pec del procuratore di controparte, l'ha tempestivamente trasmessa al tecnico, il quale ha provveduto a riscontrare con mail, che si è pure depositata telematicamente;
da quanto sopra deriva che il IO non ha ricevuto alcuna comunicazione e/o conferma dell'incarico da parte di , il geometra smentisce la circostanza relativa Parte_1 CP_2 alla presunta sanatoria di difformità, considerato che il suo mandato afferisce al solo accatastamento del fabbricato rurale;
controparte ha accettato, seppure mediante la pec dell'11.12.2024, il preventivo del IO . Alla luce di quanto sopra, il Persona_1 procuratore di ritiene che la causa, dopo ben 16 anni possa Controparte_1 essere decisa, considerato che l'accettazione del preventivo deve far ritenere ormai pacifico che l'atto di divisione verrà stipulato per il tramite del professionista.
- L'avv. Fragale contesta le affermazioni di controparte rilevando di avere personalmente parlato con il IO , e di avere personalmente curato la Persona_1 trasmissione della ctu al IO tramite l'avv. Coppolino. Persona_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni
- L'avv. Davide Coppolina precisa le conclusioni chiedendo il rigetto della domanda di divisione;
in subordine la cessazione della materia del contendere.
- L'avv. Giuseppe Fragale chiede l'accoglimento della domanda di divisione o la cessazione della materia del contendere
Il Giudice dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
All'esito pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudice
dott.ssa Adriana Lionti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI in persona del Giudice Onorario dott.ssa Adriana Lionti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale 232/2008 RG, promossa da
- , nata a [...] il [...] (cf. Parte_1 [...]
) elettivamente domiciliata in MISTRETTA (Me), via La Fenice n. 5, C.F._1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati FRAGALE
GIUSEPPE ( ) e GIUSEPPINA BOMBARA C.F._2 C.F._3
, per procura a margine dell'atto di citazione
[...]
ATTRICE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
) elettivamente domiciliati in MISTRETTA presso lo studio dell'avv. C.F._4
COPPOLINO LUCIANO ( ) che lo rappresenta e difende per C.F._5 procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore
CONVENUTO
OGGETTO: Divisione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4.12.2008, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Mistretta, il fratello al fine di ottenere, lo Controparte_1 scioglimento delle comunioni e la divisione giudiziale dei beni, mobili e immobili, loro pervenuti per successione dai defunti genitori e Controparte_3 CP_4
.
[...]
Premetteva:
- che in data 7.11.2002, era deceduta in S. Stefano di Camastra la sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] (cf ), Controparte_3 C.F._6 madre delle suddette parti comparenti, lasciandoli eredi legittimi unitamente al padre e marito della de cuius , in quote uguali pro indiviso (1/3 ciascuno) Controparte_4 dei beni (immobili e mobili) indicati in citazione;
- che in data 20.01.2007 era deceduto in Santo Stefano di Camastra anche CP_4
lasciando testamento pubblico per AR;
[...] Persona_2
- che ripetutamente aveva reclamato il proprio diritto di godimento pro quota dei beni ereditari senza esito alcuno - che intendeva ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie
- che i beni ereditari di entrambe le masse erano nella disponibilità esclusiva del coerede fin dal momento della morte dei genitori e che Controparte_1 quest'ultimo aveva concesso anche in godimento a terzi l'immobile di via Nazionale di
S. Stefano di Camastra che pertanto avrebbe dovuto rispondere anche dei canoni di locazione percepiti oltre che del godimento esclusivo degli altri beni ereditari
Si costituiva in giudizio il sig l quale, nel contestare le domande attoree Controparte_1 per tutte le motivazioni esposte in narrativa, dava atto di avere manifestato, ancor prima della costituzione in giudizio, la volontà di procedere ad una transazione della controversia al fine di garantire alla signora la reintegra della quota di legittima mediante la Parte_1 riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti della predetta quota (1/3), e non si opponeva allo scioglimento della comunione.
Con ordinanza del 30.06.2011 veniva disposta ctu e, successivamente, interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale, con onere per la parte più diligente del deposito di tutta la documentazione ivi specificata, necessaria per procedere alla divisione ereditaria.
Riscontrata l'incompletezza della documentazione prodotta, seguivano una serie di rinvii, su richiesta delle parti, per consentire il perfezionamento delle operazioni e la definizione stragiudiziale della lite.
All'udienza del 16.06.2023, dinanzi a questo Gop, le parti dichiaravano di condividere l'ipotesi di divisione loro proposta dal ctu e su specifica richiesta del procuratore di CP_1 veniva loro assegnato un termine per formalizzare l'accordo raggiunto dinanzi a un
[...]
IO di fiducia o al competente organismo di mediazione. Seguivano altri rinvii, su richiesta delle parti stesse, per il perfezionamento delle operazioni di divisione.
All'udienza odierna, precisate le conclusioni come da verbale allegato, la causa veniva decisa.
Preliminarmente occorre vagliare l'ammissibilità della domanda di divisione ereditaria.
Giova, sul punto, precisare che la domanda dell'attrice ha ad oggetto la divisione di beni caduti in eredità e che tale domanda è sussumibile nell'alveo dei “giudizi petitori” avendo per fondamento il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune. Nell'ambito di un giudizio siffatto, le parti hanno l'onere di fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità di diritto reale.
Ciò premesso e passando, quindi, alla disamina della res controversa, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria va dichiarata inammissibile per le carenze documentali già evidenziate con ordinanza del 15 ottobre 2013 e non colmate nel corso del giudizio. Ed invero, le parti avrebbero dovuto depositare, nei termini di legge (art 183 cpc), la documentazione ipocatastale (in particolare, i titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, le iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione;
le iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda di divisione ….), indispensabile per accettare l'effettiva titolarità dei beni rientranti nella massa ereditaria e per procedere allo scioglimento della stessa.
Trattasi, in breve, della medesima documentazione che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 567 c.c., ossia l'estratto del catasto, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, o, altresì, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari o altri impedimenti alla divisione.
La documentazione necessaria alla esatta individuazione e proprietà del bene ed all'accertamento dell'eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, segnatamente, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni.
Se non può accogliersi la domanda principale di scioglimento giudiziale della comunione ereditaria, non può tuttavia non tenersi conto, anche ai fini della pronuncia sulle spese del giudizio, della richiesta, formulata in via subordinata da entrambe le parti, di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo comunque i condividenti manifestato la seria volontà di addivenire ad una divisione amichevole dei beni come da proposta del ctu, dinanzi ad un IO, dalle stesse individuato, incaricando un tecnico per le operazioni preliminari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, ex Tribunale di Mistretta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro disattesa e Parte_1 Controparte_1 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa: dichiara inammissibile la domanda di divisione giudiziale dei beni e, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese del giudizio.
Patti 12/12/2024 Il Giudice
(dott.ssa Adriana Lionti)
****** Verbale d'udienza
All'udienza del 12/12/2024 innanzi al Tribunale di Patti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Adriana Lionti, nella causa iscritta al numero
232/2008 RG promossa da
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1
Sono comparsi:
- nell'interesse di parte attrice, l'avv. FRAGALE GIUSEPPE il quale chiede un rinvio al fine di poter perfezionare l'atto di divisione notarile;
in subordine, chiede che la causa venga posta in decisione con indicazione in sentenza dell'accordo raggiunto alla presenza di questo giudice (verbale di udienza del 16.06.2023: accettazione dell'ipotesi di divisione proposta dal ctu);
- nell'interesse di parte convenuta, l'avv. Coppolino Davide in sostituzione dell'avv.
COPPOLINO LUCIANO, il quale fa presente di avere depositato telematicamente
l'attività svolta dal proprio assistito al fine di addivenire allo scioglimento della comunione per il tramite del IO;
rileva che nel corpo Persona_1 dell'istanza di rinvio depositata telematicamente il 20 giugno 2024 aveva riportato il testo della mail del IO suddetto;
rileva, altresì che a seguito della detta mail aveva individuato il tecnico cui affidare l'incarico per Controparte_1
l'accatastamento del fabbricato rurale oggetto di divisione in quanto intestato ad entrambi i germani;
osserva che, successivamente alla scorsa udienza e a Pt_1 riprova di quanto sopra, ha ricevuto copia della lettera d'incarico in favore del geometra che poi è stata tempestivamente trasmessa (il 24.11.2024) a CP_2 mezzo pec alla controparte;
in data 10.12.2024 ha contattato telefonicamente il
IO , la quale ha ribadito di non aver ricevuto alcun aggiornamento né Persona_1 di essere stata contattata per le vie brevi da o suo incaricato;
in Parte_1 data 11.12.2024, alla vigilia della odierna udienza, ricevuta la pec del procuratore di controparte, l'ha tempestivamente trasmessa al tecnico, il quale ha provveduto a riscontrare con mail, che si è pure depositata telematicamente;
da quanto sopra deriva che il IO non ha ricevuto alcuna comunicazione e/o conferma dell'incarico da parte di , il geometra smentisce la circostanza relativa Parte_1 CP_2 alla presunta sanatoria di difformità, considerato che il suo mandato afferisce al solo accatastamento del fabbricato rurale;
controparte ha accettato, seppure mediante la pec dell'11.12.2024, il preventivo del IO . Alla luce di quanto sopra, il Persona_1 procuratore di ritiene che la causa, dopo ben 16 anni possa Controparte_1 essere decisa, considerato che l'accettazione del preventivo deve far ritenere ormai pacifico che l'atto di divisione verrà stipulato per il tramite del professionista.
- L'avv. Fragale contesta le affermazioni di controparte rilevando di avere personalmente parlato con il IO , e di avere personalmente curato la Persona_1 trasmissione della ctu al IO tramite l'avv. Coppolino. Persona_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni
- L'avv. Davide Coppolina precisa le conclusioni chiedendo il rigetto della domanda di divisione;
in subordine la cessazione della materia del contendere.
- L'avv. Giuseppe Fragale chiede l'accoglimento della domanda di divisione o la cessazione della materia del contendere
Il Giudice dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
All'esito pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Giudice
dott.ssa Adriana Lionti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI in persona del Giudice Onorario dott.ssa Adriana Lionti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale 232/2008 RG, promossa da
- , nata a [...] il [...] (cf. Parte_1 [...]
) elettivamente domiciliata in MISTRETTA (Me), via La Fenice n. 5, C.F._1 rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati FRAGALE
GIUSEPPE ( ) e GIUSEPPINA BOMBARA C.F._2 C.F._3
, per procura a margine dell'atto di citazione
[...]
ATTRICE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 [...]
) elettivamente domiciliati in MISTRETTA presso lo studio dell'avv. C.F._4
COPPOLINO LUCIANO ( ) che lo rappresenta e difende per C.F._5 procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore
CONVENUTO
OGGETTO: Divisione ereditaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4.12.2008, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Mistretta, il fratello al fine di ottenere, lo Controparte_1 scioglimento delle comunioni e la divisione giudiziale dei beni, mobili e immobili, loro pervenuti per successione dai defunti genitori e Controparte_3 CP_4
.
[...]
Premetteva:
- che in data 7.11.2002, era deceduta in S. Stefano di Camastra la sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] (cf ), Controparte_3 C.F._6 madre delle suddette parti comparenti, lasciandoli eredi legittimi unitamente al padre e marito della de cuius , in quote uguali pro indiviso (1/3 ciascuno) Controparte_4 dei beni (immobili e mobili) indicati in citazione;
- che in data 20.01.2007 era deceduto in Santo Stefano di Camastra anche CP_4
lasciando testamento pubblico per AR;
[...] Persona_2
- che ripetutamente aveva reclamato il proprio diritto di godimento pro quota dei beni ereditari senza esito alcuno - che intendeva ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie
- che i beni ereditari di entrambe le masse erano nella disponibilità esclusiva del coerede fin dal momento della morte dei genitori e che Controparte_1 quest'ultimo aveva concesso anche in godimento a terzi l'immobile di via Nazionale di
S. Stefano di Camastra che pertanto avrebbe dovuto rispondere anche dei canoni di locazione percepiti oltre che del godimento esclusivo degli altri beni ereditari
Si costituiva in giudizio il sig l quale, nel contestare le domande attoree Controparte_1 per tutte le motivazioni esposte in narrativa, dava atto di avere manifestato, ancor prima della costituzione in giudizio, la volontà di procedere ad una transazione della controversia al fine di garantire alla signora la reintegra della quota di legittima mediante la Parte_1 riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti della predetta quota (1/3), e non si opponeva allo scioglimento della comunione.
Con ordinanza del 30.06.2011 veniva disposta ctu e, successivamente, interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale, con onere per la parte più diligente del deposito di tutta la documentazione ivi specificata, necessaria per procedere alla divisione ereditaria.
Riscontrata l'incompletezza della documentazione prodotta, seguivano una serie di rinvii, su richiesta delle parti, per consentire il perfezionamento delle operazioni e la definizione stragiudiziale della lite.
All'udienza del 16.06.2023, dinanzi a questo Gop, le parti dichiaravano di condividere l'ipotesi di divisione loro proposta dal ctu e su specifica richiesta del procuratore di CP_1 veniva loro assegnato un termine per formalizzare l'accordo raggiunto dinanzi a un
[...]
IO di fiducia o al competente organismo di mediazione. Seguivano altri rinvii, su richiesta delle parti stesse, per il perfezionamento delle operazioni di divisione.
All'udienza odierna, precisate le conclusioni come da verbale allegato, la causa veniva decisa.
Preliminarmente occorre vagliare l'ammissibilità della domanda di divisione ereditaria.
Giova, sul punto, precisare che la domanda dell'attrice ha ad oggetto la divisione di beni caduti in eredità e che tale domanda è sussumibile nell'alveo dei “giudizi petitori” avendo per fondamento il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune. Nell'ambito di un giudizio siffatto, le parti hanno l'onere di fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità di diritto reale.
Ciò premesso e passando, quindi, alla disamina della res controversa, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria va dichiarata inammissibile per le carenze documentali già evidenziate con ordinanza del 15 ottobre 2013 e non colmate nel corso del giudizio. Ed invero, le parti avrebbero dovuto depositare, nei termini di legge (art 183 cpc), la documentazione ipocatastale (in particolare, i titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, le iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione;
le iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda di divisione ….), indispensabile per accettare l'effettiva titolarità dei beni rientranti nella massa ereditaria e per procedere allo scioglimento della stessa.
Trattasi, in breve, della medesima documentazione che occorre al creditore procedente (oltre al titolo esecutivo) per sottoporre ad esecuzione forzata immobiliare i beni del debitore, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 567 c.c., ossia l'estratto del catasto, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, o, altresì, un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Documentazione, quella indicata, per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari o altri impedimenti alla divisione.
La documentazione necessaria alla esatta individuazione e proprietà del bene ed all'accertamento dell'eventuale esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli acquista particolare rilevanza, altresì, per l'individuazione delle modalità esecutive della divisione e, segnatamente, per l'accertamento sulla eventuale commerciabilità dei beni.
Se non può accogliersi la domanda principale di scioglimento giudiziale della comunione ereditaria, non può tuttavia non tenersi conto, anche ai fini della pronuncia sulle spese del giudizio, della richiesta, formulata in via subordinata da entrambe le parti, di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo comunque i condividenti manifestato la seria volontà di addivenire ad una divisione amichevole dei beni come da proposta del ctu, dinanzi ad un IO, dalle stesse individuato, incaricando un tecnico per le operazioni preliminari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, ex Tribunale di Mistretta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro disattesa e Parte_1 Controparte_1 respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa: dichiara inammissibile la domanda di divisione giudiziale dei beni e, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese del giudizio.
Patti 12/12/2024 Il Giudice
(dott.ssa Adriana Lionti)