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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA N. 10528/2023 R.C. Oggetto: risarcimento danni In nome del popolo italiano Esito:
rigetto IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Paolo Gibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10528/2023,
promossa da:
CF elettivamente domiciliato in indirizzo Parte_1 C.F._1 telematico presso l'Avvocato VANNI ALBERTO, che lo rappresenta e difende;
PARTE ATTRICE
contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2
[...] P.IVA_1
16100 presso l'Avvocato AVVOCATURA DELLO STATO CP_1
GENOVA che la rappresenta e difende ex lege
PARTE CONVENUTA
causa nella quale, all'udienza del 15 novembre 2024 sono state assunte le conclusioni di cui a verbale che sono riportate o indicate nel testo che segue.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
con atto di citazione notificato in data 16.11.2023, ha Parte_1 convenuto la di nanti questo Tribunale, Controparte_2 CP_1 chiedendo al Giudice Ordinario di: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell Controparte_1
in ordine alla produzione del danno derivante dal mancato esercizio del potere di autotutela in
[...] relazione al mancato sgravio della pretesa tributaria riportata nella cartella di pagamento n.
04820239030253512000 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. nell'importo complessivo che qui è dichiarato e quantificato in Parte_1
€ 74.070,55, oltre oneri di riscossione e interessi di mora sino al definitivo accertamento del credito, ovvero nell'importo diverso, anche maggiore, ritenuto di giustizia.
Il danno sarebbe stato causato, secondo la prospettazione di controparte, dal mancato esercizio del potere di autotutela in relazione al mancato sgravio della pretesa tributaria riportata nella cartella di pagamento n. 068 2012
0011320638 000.
Le vicende che precedono il ricorso all'autotutela possono essere ricostruite come risulta dalla narrativa attorea, sul punto non contrastata dalla
Avvocatura di Stato.
Il sig. era socio al 50 % della società “NA HI di Parte_1
OR GO e AL PE S.n.c.”.
Detta società, nel corso del 2008, vendette l'azienda che gestiva, azienda attiva nel campo della ristorazione, alla società con patto di Parte_2 riservato dominio.
Conseguentemente, nel successivo anno 2009, il sig. presentò una Pt_1 dichiarazione dei redditi UNICO SP 2009 per l'anno di imposta 2008 in cui dichiarava tra i propri redditi anche quello derivante dalla vendita dell'azienda
(plusvalenza da cessione d'azienda ex art. 86 TUIR).
2 L'acquirente, tuttavia, non versò l'intero corrispettivo convenuto e, dopo varie vicende, le parti risolvevano di comune accordo il contratto di cessione di azienda.
Come pacifico, il sig. dopo aver dichiarato il reddito derivante dalla Pt_1 cessione, non procedeva a versare le relative imposte, sicché la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni rilevava un omesso versamento delle imposte dichiarate (art. 36 bis DPR 600/73).
Veniva, pertanto, iscritto a ruolo l'importo dichiarato, dovuto dallo stesso contribuente e da questo non versato, oltre le sanzioni, ed emessa la cartella di pagamento n. 068 2012 0011320638 000.
In effetti, la parte presentava una prima istanza di autotutela datata
31.05.2022, con la quale chiedeva la rideterminazione/annullamento della pretesa portata dalla predetta cartella di pagamento. L' rispondeva CP_1 negativamente con comunicazione del 31.08.2022.
La parte presentava una seconda istanza di autotutela datata 21.06.2023, cui l'Ufficio rispondeva con comunicazione del 06.07.2023 sempre in termini negativi.
In precedenza l'attore si era rivolto al Garante del Contribuente, che si era espresso sulla questione con provvedimenti n. 56/2016 e 16/2018.
Con le istanze di autotutela ed il coinvolgimento del Garante del contribuente, il sig. contestava la sottoposizione a Parte_1 tassazione dell'intero corrispettivo pattuito a seguito di cessione di azienda, a fronte del solo parziale incasso.
L'Ufficio, riscontrando le istanze predette istanze, comunicava in diverse occasioni, sia al contribuente stesso che al del contribuente, che in Per_1 base alla normativa vigente l'imposta doveva considerarsi in ogni caso dovuta, sebbene il corrispettivo non fosse stato incassato per intero.
3 Parte attrice, non condividendo questa affermazione, ritiene, invece, che il comportamento tenuto dall'Amministrazione Finanziaria, che ometteva di annullare la pretesa nonostante le ripetute richieste da parte del contribuente debitore, sia fonte di responsabilità extracontrattuale per tutti i danni diretti ed indiretti subiti dallo stesso contribuente a seguito della vicenda in esame, integrando – a suo dire – un comportamento connotato da colpa se non dolo.
Espressa la suddetta pretesa nella presente sede, la stessa è stata contrastata dalla la quale, costituendosi a mezzo della Avvocatura Distrettuale CP_1 dello Stato, ha rilevato che la richiesta di risarcimento risultava, fondata sull'erroneo presupposto di diritto, secondo cui l'inadempimento del cessionario, che non ha corrisposto per intero il prezzo pattuito, comporterebbe il venir meno, per il cedente, dell'obbligo di dichiarare e versare le imposte per la plusvalenza realizzata.
Denegato il presupposto appena detto, l'Avvocatura di Stato ha ampiamente illustrato ulteriormente le sostanziali ragioni fiscali dell'Agenzia.
In particolare è stato ricordato
− che la società NA HI NC cedette nel 2008 l'azienda alla società con patto di riservato dominio;
Parte_2
− che, da un punto di vista civilistico, l'articolo 1523 del Codice civile prevede che “nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”;
− che, da un punto di vista fiscale, invece, la vendita deve essere contabilizzata non al momento del formale trasferimento della proprietà (pagamento dell'ultima rata), bensì a quello (antecedente) della stipulazione dell'atto di cessione (e del connesso trasferimento dei rischi e dei benefici);
− che quanto sopra corrisponde alla disciplina di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR secondo cui, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, “i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di
4 acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà
(…)”.
− che conseguentemente, per individuare il momento in cui, ai fini fiscali, rileva il trasferimento del bene, occorre fare riferimento al momento della conclusione del negozio (e non al verificarsi dell'effetto traslativo, differito a mero scopo di garanzia).
− che l'intento del legislatore sul punto è chiaramente antielusivo e quindi di applicazione inderogabile;
− che quindi l'obbligo di versamento incorporato nella contestata cartella sussisteva pienamente, e lo strumento per la corretta “reazione fiscale” all'inadempimento sarebbe stata una successiva deduzione dal reddito, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del TUIR2.
Escluso ogni profilo di fondatezza delle ragioni sostanziali addotte dall'attore,
l'Avvocatura di Stato contestava anche la possibilità di far ricorso nel caso di specie alla autotutela, nonché la stessa sindacabilità dei dinieghi nanti in G.O., alludendo anche, in discussione, in ragione dell'interesse pubblico che dovrebbe presiedere alle scelte di autotutela, ad una possibile giurisdizione del G.A..
La causa documentale è stata posta direttamente in decisione, salvo rinvii per mera discussione e ricerca di eventuale intesa.
***
Il fatto prospettato come fonte di responsabilità consiste nel rifiuto dell'autotutela risalente, come visto, viso all'anno 2022.
Non si applica al caso, di conseguenza, ratione temporis et ratione terminis, il decreto legislativo n. 219/2023 che ha consentito un impiego nella sostanza
“revisorio” dell'autotutela, nel limite dell'anno dal consolidarsi di
5 provvedimento tributario in qualche modo “erroneo”, secondo una tipizzazione e con procedure di cui ai novellati artt. 10 quater e quinquies dello statuto del contribuente.
Detto quanto sopra si deve sinteticamente rilevare:
− che il debito tributario che si suppone ancora assistito, contra legem, da titolo esecutivo è invece sussistente,
− che esso deriva dalla stessa dichiarazione dell'attore,
− che l'attore ha “determinato” anche il giudicato sullo stesso, non impugnando la cartella emessa in sede di controllo formale ex art. 36
d.p.r. 600/73,
− che neppure i dinieghi di autotutela sono stati impugnati nanti la giustizia tributaria come prime espressioni conosciute di una pretesa ingiusta,
− che, in definitiva, il pregiudizio che l'attore lamenta discende completamente dalla sua sfera,
− che, conseguentemente, l'autotutela negata non può esser fonte di responsabilità, posto che era corretta formalmente, come in definitiva riconosciuto anche dai provvedimenti del garante (di cui non si comprende poi l'invito all'amministrazione a provvedere - sostanzialmente decettivo-),
− che, inoltre valeva, per l'epoca, il seguente principio:
La determinazione in autotutela dell'ente impositore, che adotti uno sgravio parziale di pretesa impositiva non più impugnabile, non comporta la possibilità di contestare la pretesa residua per profili di interesse proprio ed esclusivo del contribuente, giacché la contestazione del diniego di autotutela, ancorché parziale, rimane possibile esclusivamente quando si invochino ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21590)
Proprio il riferimento alle suddette ragioni di interesse generale ha indotto l'Avvocatura a prospettare persino la giurisdizione amministrativa sul caso.
6 In realtà la giurisdizione, ove fosse stata posta la questione in via impugnatoria all'esito dell'autotutela, sarebbe stata del giudice tributario anche se in veste di rivalutazione amministrativa dell'atto (come evidenzia l'autorità decidente indicata in massima), ma, nella presente sede, la vicenda dell'autotutela non è più “direttamente contestata”, ma piuttosto assunta come “vicenda esaurita” e presupposto di fatto per un risarcimento diretto.
Ne deriva tuttavia che, in difetto di ogni illecito, la domanda può essere respinta direttamente da questo giudice.
Con quanto sopra non si vuole negare l'evidenza materiale della posizione dell'attore, costretto al pagamento per una capacità contributiva insussistente, dovendosi semplicemente constatare che l'autotutela non era in grado di evitare la condizione di “ingiustizia tributaria” sopra rilevata poiché si sarebbe posta in contrasto con uno specifico obbligo tributario transitorio fondato sulla dichirazione.
Ripercorrendo ancora la vicenda si può infatti affermare:
− che non si comprende bene perché il contribuente abbia praticato la soluzione della cessione di azienda (realizzando così una plusvalenza societaria, con tassazione totale immediata ex art. 86 Tuir) invece di procedere alla cessione della partecipazione sociale di controllo
(realizzando invece un reddito diverso, ovvero una plusvalenza personale, tassata per cassa e pro quota ex art.68 Tuir);
− che non si comprende perché la società non abbia evidenziato poi la perdita;
− ed infine perché il contribuente non abbia richiesto, e non richieda, il rimborso dell'imposta pagata senza effettivo conseguimento della corrispondente entrata.
Nella sede attuale ogni querimonia si risolve nella contestazione dei principi sulla formazione del reddito societario, e sulla relativa imputazione ai soci,
7 principi invece correttamente sottesi alla cartella che l'Agenzia, legittimamente, rifiuta di annullare e che neppure il contribuente ha impugnato.
Non vi è quindi spazio per il risarcimento richiesto.
Naturalmente la particolare condizione del contribuente, rimasto nella sostanza danneggiato dall'evento fortuito della morte della controparte contrattuale sostanziale, induce a provvedere alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt.
275 e ss, 281 quinquies comma 1 del c.p.c.:
RESPINGE ogni domanda attorea.
COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti. deciso in Genova il 16 dicembre 2024
IL GIUDICE
Dott. Paolo Gibelli
8
rigetto IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Paolo Gibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10528/2023,
promossa da:
CF elettivamente domiciliato in indirizzo Parte_1 C.F._1 telematico presso l'Avvocato VANNI ALBERTO, che lo rappresenta e difende;
PARTE ATTRICE
contro
Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2
[...] P.IVA_1
16100 presso l'Avvocato AVVOCATURA DELLO STATO CP_1
GENOVA che la rappresenta e difende ex lege
PARTE CONVENUTA
causa nella quale, all'udienza del 15 novembre 2024 sono state assunte le conclusioni di cui a verbale che sono riportate o indicate nel testo che segue.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
con atto di citazione notificato in data 16.11.2023, ha Parte_1 convenuto la di nanti questo Tribunale, Controparte_2 CP_1 chiedendo al Giudice Ordinario di: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell Controparte_1
in ordine alla produzione del danno derivante dal mancato esercizio del potere di autotutela in
[...] relazione al mancato sgravio della pretesa tributaria riportata nella cartella di pagamento n.
04820239030253512000 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. nell'importo complessivo che qui è dichiarato e quantificato in Parte_1
€ 74.070,55, oltre oneri di riscossione e interessi di mora sino al definitivo accertamento del credito, ovvero nell'importo diverso, anche maggiore, ritenuto di giustizia.
Il danno sarebbe stato causato, secondo la prospettazione di controparte, dal mancato esercizio del potere di autotutela in relazione al mancato sgravio della pretesa tributaria riportata nella cartella di pagamento n. 068 2012
0011320638 000.
Le vicende che precedono il ricorso all'autotutela possono essere ricostruite come risulta dalla narrativa attorea, sul punto non contrastata dalla
Avvocatura di Stato.
Il sig. era socio al 50 % della società “NA HI di Parte_1
OR GO e AL PE S.n.c.”.
Detta società, nel corso del 2008, vendette l'azienda che gestiva, azienda attiva nel campo della ristorazione, alla società con patto di Parte_2 riservato dominio.
Conseguentemente, nel successivo anno 2009, il sig. presentò una Pt_1 dichiarazione dei redditi UNICO SP 2009 per l'anno di imposta 2008 in cui dichiarava tra i propri redditi anche quello derivante dalla vendita dell'azienda
(plusvalenza da cessione d'azienda ex art. 86 TUIR).
2 L'acquirente, tuttavia, non versò l'intero corrispettivo convenuto e, dopo varie vicende, le parti risolvevano di comune accordo il contratto di cessione di azienda.
Come pacifico, il sig. dopo aver dichiarato il reddito derivante dalla Pt_1 cessione, non procedeva a versare le relative imposte, sicché la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni rilevava un omesso versamento delle imposte dichiarate (art. 36 bis DPR 600/73).
Veniva, pertanto, iscritto a ruolo l'importo dichiarato, dovuto dallo stesso contribuente e da questo non versato, oltre le sanzioni, ed emessa la cartella di pagamento n. 068 2012 0011320638 000.
In effetti, la parte presentava una prima istanza di autotutela datata
31.05.2022, con la quale chiedeva la rideterminazione/annullamento della pretesa portata dalla predetta cartella di pagamento. L' rispondeva CP_1 negativamente con comunicazione del 31.08.2022.
La parte presentava una seconda istanza di autotutela datata 21.06.2023, cui l'Ufficio rispondeva con comunicazione del 06.07.2023 sempre in termini negativi.
In precedenza l'attore si era rivolto al Garante del Contribuente, che si era espresso sulla questione con provvedimenti n. 56/2016 e 16/2018.
Con le istanze di autotutela ed il coinvolgimento del Garante del contribuente, il sig. contestava la sottoposizione a Parte_1 tassazione dell'intero corrispettivo pattuito a seguito di cessione di azienda, a fronte del solo parziale incasso.
L'Ufficio, riscontrando le istanze predette istanze, comunicava in diverse occasioni, sia al contribuente stesso che al del contribuente, che in Per_1 base alla normativa vigente l'imposta doveva considerarsi in ogni caso dovuta, sebbene il corrispettivo non fosse stato incassato per intero.
3 Parte attrice, non condividendo questa affermazione, ritiene, invece, che il comportamento tenuto dall'Amministrazione Finanziaria, che ometteva di annullare la pretesa nonostante le ripetute richieste da parte del contribuente debitore, sia fonte di responsabilità extracontrattuale per tutti i danni diretti ed indiretti subiti dallo stesso contribuente a seguito della vicenda in esame, integrando – a suo dire – un comportamento connotato da colpa se non dolo.
Espressa la suddetta pretesa nella presente sede, la stessa è stata contrastata dalla la quale, costituendosi a mezzo della Avvocatura Distrettuale CP_1 dello Stato, ha rilevato che la richiesta di risarcimento risultava, fondata sull'erroneo presupposto di diritto, secondo cui l'inadempimento del cessionario, che non ha corrisposto per intero il prezzo pattuito, comporterebbe il venir meno, per il cedente, dell'obbligo di dichiarare e versare le imposte per la plusvalenza realizzata.
Denegato il presupposto appena detto, l'Avvocatura di Stato ha ampiamente illustrato ulteriormente le sostanziali ragioni fiscali dell'Agenzia.
In particolare è stato ricordato
− che la società NA HI NC cedette nel 2008 l'azienda alla società con patto di riservato dominio;
Parte_2
− che, da un punto di vista civilistico, l'articolo 1523 del Codice civile prevede che “nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”;
− che, da un punto di vista fiscale, invece, la vendita deve essere contabilizzata non al momento del formale trasferimento della proprietà (pagamento dell'ultima rata), bensì a quello (antecedente) della stipulazione dell'atto di cessione (e del connesso trasferimento dei rischi e dei benefici);
− che quanto sopra corrisponde alla disciplina di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR secondo cui, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, “i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di
4 acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà
(…)”.
− che conseguentemente, per individuare il momento in cui, ai fini fiscali, rileva il trasferimento del bene, occorre fare riferimento al momento della conclusione del negozio (e non al verificarsi dell'effetto traslativo, differito a mero scopo di garanzia).
− che l'intento del legislatore sul punto è chiaramente antielusivo e quindi di applicazione inderogabile;
− che quindi l'obbligo di versamento incorporato nella contestata cartella sussisteva pienamente, e lo strumento per la corretta “reazione fiscale” all'inadempimento sarebbe stata una successiva deduzione dal reddito, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del TUIR2.
Escluso ogni profilo di fondatezza delle ragioni sostanziali addotte dall'attore,
l'Avvocatura di Stato contestava anche la possibilità di far ricorso nel caso di specie alla autotutela, nonché la stessa sindacabilità dei dinieghi nanti in G.O., alludendo anche, in discussione, in ragione dell'interesse pubblico che dovrebbe presiedere alle scelte di autotutela, ad una possibile giurisdizione del G.A..
La causa documentale è stata posta direttamente in decisione, salvo rinvii per mera discussione e ricerca di eventuale intesa.
***
Il fatto prospettato come fonte di responsabilità consiste nel rifiuto dell'autotutela risalente, come visto, viso all'anno 2022.
Non si applica al caso, di conseguenza, ratione temporis et ratione terminis, il decreto legislativo n. 219/2023 che ha consentito un impiego nella sostanza
“revisorio” dell'autotutela, nel limite dell'anno dal consolidarsi di
5 provvedimento tributario in qualche modo “erroneo”, secondo una tipizzazione e con procedure di cui ai novellati artt. 10 quater e quinquies dello statuto del contribuente.
Detto quanto sopra si deve sinteticamente rilevare:
− che il debito tributario che si suppone ancora assistito, contra legem, da titolo esecutivo è invece sussistente,
− che esso deriva dalla stessa dichiarazione dell'attore,
− che l'attore ha “determinato” anche il giudicato sullo stesso, non impugnando la cartella emessa in sede di controllo formale ex art. 36
d.p.r. 600/73,
− che neppure i dinieghi di autotutela sono stati impugnati nanti la giustizia tributaria come prime espressioni conosciute di una pretesa ingiusta,
− che, in definitiva, il pregiudizio che l'attore lamenta discende completamente dalla sua sfera,
− che, conseguentemente, l'autotutela negata non può esser fonte di responsabilità, posto che era corretta formalmente, come in definitiva riconosciuto anche dai provvedimenti del garante (di cui non si comprende poi l'invito all'amministrazione a provvedere - sostanzialmente decettivo-),
− che, inoltre valeva, per l'epoca, il seguente principio:
La determinazione in autotutela dell'ente impositore, che adotti uno sgravio parziale di pretesa impositiva non più impugnabile, non comporta la possibilità di contestare la pretesa residua per profili di interesse proprio ed esclusivo del contribuente, giacché la contestazione del diniego di autotutela, ancorché parziale, rimane possibile esclusivamente quando si invochino ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto. (Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21590)
Proprio il riferimento alle suddette ragioni di interesse generale ha indotto l'Avvocatura a prospettare persino la giurisdizione amministrativa sul caso.
6 In realtà la giurisdizione, ove fosse stata posta la questione in via impugnatoria all'esito dell'autotutela, sarebbe stata del giudice tributario anche se in veste di rivalutazione amministrativa dell'atto (come evidenzia l'autorità decidente indicata in massima), ma, nella presente sede, la vicenda dell'autotutela non è più “direttamente contestata”, ma piuttosto assunta come “vicenda esaurita” e presupposto di fatto per un risarcimento diretto.
Ne deriva tuttavia che, in difetto di ogni illecito, la domanda può essere respinta direttamente da questo giudice.
Con quanto sopra non si vuole negare l'evidenza materiale della posizione dell'attore, costretto al pagamento per una capacità contributiva insussistente, dovendosi semplicemente constatare che l'autotutela non era in grado di evitare la condizione di “ingiustizia tributaria” sopra rilevata poiché si sarebbe posta in contrasto con uno specifico obbligo tributario transitorio fondato sulla dichirazione.
Ripercorrendo ancora la vicenda si può infatti affermare:
− che non si comprende bene perché il contribuente abbia praticato la soluzione della cessione di azienda (realizzando così una plusvalenza societaria, con tassazione totale immediata ex art. 86 Tuir) invece di procedere alla cessione della partecipazione sociale di controllo
(realizzando invece un reddito diverso, ovvero una plusvalenza personale, tassata per cassa e pro quota ex art.68 Tuir);
− che non si comprende perché la società non abbia evidenziato poi la perdita;
− ed infine perché il contribuente non abbia richiesto, e non richieda, il rimborso dell'imposta pagata senza effettivo conseguimento della corrispondente entrata.
Nella sede attuale ogni querimonia si risolve nella contestazione dei principi sulla formazione del reddito societario, e sulla relativa imputazione ai soci,
7 principi invece correttamente sottesi alla cartella che l'Agenzia, legittimamente, rifiuta di annullare e che neppure il contribuente ha impugnato.
Non vi è quindi spazio per il risarcimento richiesto.
Naturalmente la particolare condizione del contribuente, rimasto nella sostanza danneggiato dall'evento fortuito della morte della controparte contrattuale sostanziale, induce a provvedere alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt.
275 e ss, 281 quinquies comma 1 del c.p.c.:
RESPINGE ogni domanda attorea.
COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti. deciso in Genova il 16 dicembre 2024
IL GIUDICE
Dott. Paolo Gibelli
8