TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1089 del R.G. 2022, avente ad oggetto cessazione degli
effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lisa Montanaro come da mandato in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nunzia Schiavone come da mandato in atti;
CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
All'udienza del 16.10.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2022, premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
NO (TA) in data 20/10/1984 con , che dalla loro unione erano nati i figli CP_1 Per_1
e entrambi maggiorenni ed autosufficienti, e che con sentenza depositata in data 27/03/2006 Per_2
il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione personale, adiva questo Tribunale,
chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
riferiva di svolgere lavori stagionali nel comparto della ristorazione, percependo redditi complessivi per un ammontare annuo di € 4.500,00, e chiedeva porsi a carico del CP_1
l'obbligo di corrisponderle un assegno di divorzio dell'importo di euro 400,00 mensili.
Costituitosi in giudizio, il resistente non si opponeva alla pronuncia di divorzio e contestava le avverse pretese in ordine all'assegno di divorzio, deducendo che in sede di separazione il Tribunale
Part di Taranto non aveva riconosciuto alcun assegno in favore della
Adottati i provvedimenti presidenziali, all'udienza del 16.10.2024 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda,
ossia la sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Taranto in data 27/03/2006.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Passando all'esame delle ulteriori problematiche connesse al divorzio, occorre affrontare la questione
2 relativa all'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente.
Ritiene a tal proposito opportuno il collegio rammentare il più recente orientamento del Supremo
Collegio che nella sentenza n. 16705/2020 ha ribadito i propri (ormai consolidati) principi in tema di assegno di divorzio, osservando che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi,
oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente
dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un
contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza
economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello
reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare
tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli
ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla
ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo
fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e
di quello personale degli ex coniugi. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex
coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa,
ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei
mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi
i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui
occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”.
Ciò premesso, va evidenziato che, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, escluso ormai ogni possibile riferimento al pregresso “tenore di vita endoconiugale”, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla ricorrente, atteso che dall'istruttoria espletata non è emersa la prova (a suo carico) della “inadeguatezza” dei mezzi economici a sua disposizione e della “impossibilità di procurarseli” per ragioni oggettive.
Occorre a tal proposito considerare che in sede di separazione il Tribunale di Taranto non ha
Part riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della e che dalla cessazione della
3 convivenza coniugale, risalente al lontano anno 2002, risulta decorso l'ulteriore termine di oltre ventidue anni, lasso temporale ampiamente sufficiente per consentirle di consolidare la propria capacità economica e lavorativa al fine di rendersi indipendente;
in tale periodo, la resistente, pur essendo priva di assegno di mantenimento, ha dimostrato di essere in grado di provvedere a sé stessa,
dando prova nei fatti di potersi sostenere autonomamente, esercitando, in particolare, lavori nel campo della ristorazione.
E quanto alle argomentazioni da ella proposte in ordine alla propria incapacità di procurarsi redditi a causa delle patologie (asma bronchiale di natura allergica e discopatia della colonna vertebrale) dalle quali risulta essere affetta, è opportuno sottolineare che tali infermità non hanno comportato alcuna formale riduzione delle sue capacità lavorative e non possono ritenersi invalidanti né ostative rispetto al regolare espletamento di attività lavorativa.
La ricorrente non ha inoltre fornito nel corso del giudizio alcuna prova in ordine alle particolari
“aspettative professionali” cui ha dovuto rinunziare nel corso del matrimonio in ragione del particolare contributo fornito nella realizzazione della vita familiare;
né appaiono forniti riscontri con riferimento alle eventuali rinunzie a possibili evoluzioni migliorative rispetto al lavoro espletato attribuibili al suo ruolo assunto in famiglia.
Part Va a tal proposito evidenziato che appare del tutto ininfluente la prova per testi richiesta dalle nel corso del giudizio, atteso che le circostanze di prova indicate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., appaiono riferirsi ad eventi avvenuti in epoca successiva alla cessazione della convivenza.
Non vi è inoltre riscontro agli atti che il , il quale ha costituito un nuovo nucleo familiare, CP_1
eserciti attività lavorative di significativa rilevanza e/o redditività, sussistendo invece la prova della percezione di modesti redditi da lavoro dipendente, come risulta dalla documentazione depositata in atti attestante redditi pari ad euro 24.710,00 per l'anno 2019, euro 25.392,00 per l'anno 2020 ed euro
24.907,00 per l'anno 2021 (vedi mod. 730 per le annualità 2020-2021 e 2022 allegate alla comparsa di costituzione e di risposta).
4 Alla luce delle evidenziate carenze probatorie, non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla ricorrente.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di , così Parte_1 CP_1
provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20.10.1984 in NO
(TA) da , nato in [...] il [...], e nata in [...] il CP_1 Parte_1
04.07.1965, trascritto negli atti dello stato civile del comune di NO (TA) dell'anno
1984, p. II, serie A, n. 68;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) rigetta la domanda volta al riconoscimento dell'assegno di divorzio formulata da
[...]
Pt_1
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 14.03.2025.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
5