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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, , , , nata a [...] il Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
15/08/1980, elettivamente domiciliato presso l'Avv. GHIONE DAVIDE che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamen- Parte_5 te domiciliato presso l'Avv. DIONISIO GIOVANNI che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri , , , Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_6
e anno esposto:
[...] Parte_5
di aver contratto matrimonio concordatario in VICOFORTE il 11/06/2005, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 5 , parte II, Serie A, dell'anno 2005; dal ma-
1 Per_ trimonio sono nati i figli (20.1.2013) e (25.8.2016); la convivenza era diventata in- Per_1
tollerabile e pertanto erano addivenuti a separazione consensuale omologata con Sentenza del
Tribunale di Cuneo n° 380/2023; non avendo ripreso la convivenza per il tempo di legge ed essendo impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale era loro intenzione addi- venire alla dichiarazione della cessazione effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni.
Per_ Per_
“I figli minori, ed , sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente res- so la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle sole que-
stioni di ordinaria amministrazione.
2. Il sig. potrà vedere liberamente i figli, previo accordo con la madre. In difetto di diver- Pt_5 so accordo, secondo il seguente calendario:
a fine settimana alterni, dalle ore 19:30 del venerdì alle ore 18:00 della domenica;
un tardo pomeriggio con cena infrasettimanale, il giorno che il padre concorderà con la madre la settimana precedente, salvo impegni lavorativi che non gli consentano di fruirne e nel rispetto degli impegni scolastici e non dei bambini;
durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando i periodi 23-30 dicembre e 30 dicembre - 6
gennaio; se i figli trascorreranno il Natale con il padre trascorreranno il giorno di Santo Stefano
con la madre e viceversa;
alternanza annuale delle vacanze scolastiche di Carnevale con quelle Pasquali;
durante le vacanze scolastiche estive, nel periodo in cui i figli non frequenteranno i centri estivi
(estate ragazzi come sino ad ora praticata), per tre settimane – anche non consecutive – in favore di ciascun genitore, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
le restanti festività infrasettimanali non ricomprese nei c.d. “ponti” verranno alternate annual-
mente tra i genitori;
il padre, previa comunicazione alla madre entro le ore 15 del venerdì precedente, potrà accom-
pagnare e prendere i figli a scuola e in occasione delle attività extra-scolastiche.
3. La casa coniugale sita in Saluzzo (CN), Via Mattatoio n. 11 int. 11, intestata al sig. è Pt_5 assegnata alla sig.ra con l'uso dell'arredo ivi contenuto. Alla sig.ra sono altresì as- Pt_1 Pt_1 segnati la cantina n. 220 dell'elaborato planimetrico del Condominio e porzione dell'autorimessa al piano primo interrato individuata con il numero 221 dell'elaborato planimetrico del Condomi- nio, porzione risultante dalla divisione in due parti uguali della detta autorimessa attraverso l'innalzamento di un muro divisorio realizzato dal sig. Pt_5
4. Il sig. provvederà al pagamento delle rate del mutuo e delle spese condominiali straor- Pt_5
dinarie relative agli immobili di sua proprietà assegnati alla moglie, oltre alle spese condominiali
(anche ordinarie) delle restanti unità immobiliari di sua proprietà ed utilizzo, tra cui quelle relative all'autorimessa n. 221 ed alla cantina adibita ad alimenti. Per_ Per_
5. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli ed corrispondendo alla sig.ra Pt_5
entro il 5 di ogni mese, la somma di € 906,30 mensili (importo rivalutabile annualmente Pt_1
2 secondo indice Istat), oltre al 65% delle spese accessorie relative ai minori, così come da Proto-
collo del Tribunale di Torino del 15.03.2016. Il sig. inoltre, provvederà mensilmente al Pt_5 pagamento del 65% del costo relativo alla baby-sitter (che verrà impiegata a seconda delle esigen- ze e degli impegni lavorativi dei genitori) e del 100% dei contributi a questa riferiti. L'assegno unico o strumenti equivalenti vengono attribuiti in favore della sig.ra al 100%. Pt_1
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non svolgere alcuna recipro-
ca domanda di contribuzione.
7. Il Sig. – a titolo di definizione, anche in via transattiva, del debito relativo ad arretrato Pt_5 di spese straordinarie riferite ai figli – si impegna a corrispondere alla Sig.ra l'importo di Pt_1
euro 875,79, immediatamente dopo il deposito del presente ricorso.
8. Con il puntuale adempimento del predetto impegno, le parti dichiarano di aver definito ogni pregresso reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale, per qualsiasi titolo o ragione.
9. Le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti. “
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi al- la legge: quanto ai figli minori, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente super- fluo, le condizioni inerenti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario nonché il mantenimento degli stessi appaiono rispondere agli interessi della prole;
non risulta- no formulate condizioni quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento, avendo le parti già definito anche tale aspetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vicoforte in data
11.6.2005 tra
, , , , n. il 15/08/1980 a MONDOVÌ Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
(CN),
E
, n. il 21/12/1972 a CUNEO (CN), Parte_5
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Vicoforte ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
3 Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Natalia FIORELLO Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, , , , nata a [...] il Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
15/08/1980, elettivamente domiciliato presso l'Avv. GHIONE DAVIDE che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamen- Parte_5 te domiciliato presso l'Avv. DIONISIO GIOVANNI che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri , , , Pt_1 Pt_2 Parte_3 Pt_6
e anno esposto:
[...] Parte_5
di aver contratto matrimonio concordatario in VICOFORTE il 11/06/2005, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 5 , parte II, Serie A, dell'anno 2005; dal ma-
1 Per_ trimonio sono nati i figli (20.1.2013) e (25.8.2016); la convivenza era diventata in- Per_1
tollerabile e pertanto erano addivenuti a separazione consensuale omologata con Sentenza del
Tribunale di Cuneo n° 380/2023; non avendo ripreso la convivenza per il tempo di legge ed essendo impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale era loro intenzione addi- venire alla dichiarazione della cessazione effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni.
Per_ Per_
“I figli minori, ed , sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente res- so la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento alle sole que-
stioni di ordinaria amministrazione.
2. Il sig. potrà vedere liberamente i figli, previo accordo con la madre. In difetto di diver- Pt_5 so accordo, secondo il seguente calendario:
a fine settimana alterni, dalle ore 19:30 del venerdì alle ore 18:00 della domenica;
un tardo pomeriggio con cena infrasettimanale, il giorno che il padre concorderà con la madre la settimana precedente, salvo impegni lavorativi che non gli consentano di fruirne e nel rispetto degli impegni scolastici e non dei bambini;
durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando i periodi 23-30 dicembre e 30 dicembre - 6
gennaio; se i figli trascorreranno il Natale con il padre trascorreranno il giorno di Santo Stefano
con la madre e viceversa;
alternanza annuale delle vacanze scolastiche di Carnevale con quelle Pasquali;
durante le vacanze scolastiche estive, nel periodo in cui i figli non frequenteranno i centri estivi
(estate ragazzi come sino ad ora praticata), per tre settimane – anche non consecutive – in favore di ciascun genitore, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
le restanti festività infrasettimanali non ricomprese nei c.d. “ponti” verranno alternate annual-
mente tra i genitori;
il padre, previa comunicazione alla madre entro le ore 15 del venerdì precedente, potrà accom-
pagnare e prendere i figli a scuola e in occasione delle attività extra-scolastiche.
3. La casa coniugale sita in Saluzzo (CN), Via Mattatoio n. 11 int. 11, intestata al sig. è Pt_5 assegnata alla sig.ra con l'uso dell'arredo ivi contenuto. Alla sig.ra sono altresì as- Pt_1 Pt_1 segnati la cantina n. 220 dell'elaborato planimetrico del Condominio e porzione dell'autorimessa al piano primo interrato individuata con il numero 221 dell'elaborato planimetrico del Condomi- nio, porzione risultante dalla divisione in due parti uguali della detta autorimessa attraverso l'innalzamento di un muro divisorio realizzato dal sig. Pt_5
4. Il sig. provvederà al pagamento delle rate del mutuo e delle spese condominiali straor- Pt_5
dinarie relative agli immobili di sua proprietà assegnati alla moglie, oltre alle spese condominiali
(anche ordinarie) delle restanti unità immobiliari di sua proprietà ed utilizzo, tra cui quelle relative all'autorimessa n. 221 ed alla cantina adibita ad alimenti. Per_ Per_
5. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli ed corrispondendo alla sig.ra Pt_5
entro il 5 di ogni mese, la somma di € 906,30 mensili (importo rivalutabile annualmente Pt_1
2 secondo indice Istat), oltre al 65% delle spese accessorie relative ai minori, così come da Proto-
collo del Tribunale di Torino del 15.03.2016. Il sig. inoltre, provvederà mensilmente al Pt_5 pagamento del 65% del costo relativo alla baby-sitter (che verrà impiegata a seconda delle esigen- ze e degli impegni lavorativi dei genitori) e del 100% dei contributi a questa riferiti. L'assegno unico o strumenti equivalenti vengono attribuiti in favore della sig.ra al 100%. Pt_1
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non svolgere alcuna recipro-
ca domanda di contribuzione.
7. Il Sig. – a titolo di definizione, anche in via transattiva, del debito relativo ad arretrato Pt_5 di spese straordinarie riferite ai figli – si impegna a corrispondere alla Sig.ra l'importo di Pt_1
euro 875,79, immediatamente dopo il deposito del presente ricorso.
8. Con il puntuale adempimento del predetto impegno, le parti dichiarano di aver definito ogni pregresso reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale, per qualsiasi titolo o ragione.
9. Le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti. “
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi al- la legge: quanto ai figli minori, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente super- fluo, le condizioni inerenti l'affidamento ed il diritto di visita del genitore non collocatario nonché il mantenimento degli stessi appaiono rispondere agli interessi della prole;
non risulta- no formulate condizioni quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento, avendo le parti già definito anche tale aspetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vicoforte in data
11.6.2005 tra
, , , , n. il 15/08/1980 a MONDOVÌ Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
(CN),
E
, n. il 21/12/1972 a CUNEO (CN), Parte_5
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Vicoforte ad annotare la sentenza a margine atto matrimonio
3 Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 06/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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