Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 28/05/2025, alle ore 11,22 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv.MARICA ANGELONE in sostituzione dell'Avv. LALLI CLAUDIO per la parte ricorrente e l'Avv. RAFFANTI ILARIA per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
11,23. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Previdenza proc. n. 68 /2023 promossa da:
rappresentato da Avv. LALLI CLAUDIO Parte_1
CONTRO
rappresentato da Avv. RAFFANTI ILARIA CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/01/2023 Parte_1 chiedeva l'accertamento dell'obbligo dell' all'erogazione CP_1 del trattamento della pensione anticipata con il beneficio di cui all'art. 1 commi dal 199 al 205 della Legge 11/12/2016 n°
232 e art. 2 del Dpcm 23/05/2017 n° 87, così come riconosciutogli dal Tribunale di Massa con sentenza n. 64/2021
e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda proposta in via amministrativa e cioè dal 01/04/2019 al 18/09/2019, per un importo pari ad € 4.798,11, nonché al risarcimento dei danni subiti, dal 18-09-19 al 28-02-21, nella misura € 27.477,15 o in ogni caso nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso e in ogni caso precisando che la domanda pensionistica era stata presentata ad aprile e non a marzo 2019, così come dedotto da controparte, con conseguente decorrenza del trattamento pensionistico dal mese di maggio. Eccepiva
2 inoltre parte resistente di aver rigettato la domanda stante il formale inquadramento di tipo diverso, non ritenuto idoneo dal competente Ministero, l'impossibilità di dare esecuzione alla sentenza 64/2021 del Tribunale di Massa, stante il divieto di cumulo del reddito da lavoro con il trattamento pensionistico oggetto di causa, in quanto il si era Parte_1 rioccupato nel periodo in cui avrebbe dovuto percepire il trattamento, nonché l'erroneità per eccesso dell'importo pensionistico preso a riferimento dal ricorrente, pari all'importo della pensione liquidata a marzo 2021, che tuttavia teneva conto anche della contribuzione figurativa
Naspi e della contribuzione relativa al periodo lavorato.
I - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA
Come risulta dagli atti di causa (doc. sub 1 del ricorso introduttivo) il , prima del presente giudizio, ha Parte_1 promosso causa contro l' al fine di ottenere il CP_1 riconoscimento della pensione anticipata, negatogli dall' CP_1 in via amministrativa.
L' si è costituita in giudizio ribadendo quanto già CP_1 sostenuto in via amministrativa, ossia che il rigetto della domanda è stato determinato dalla mancanza del presupposto soggettivo, in quanto l'inquadramento del lavoratore non era ricompreso tra quelli per i quali la legge riconosceva l'erogazione del beneficio.
Dopo l'espletamento dell'istruttoria dalla quale era emerso lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di gruista, il Giudice, con la sentenza n. 64/2021, ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento pensionistico della pensione anticipata con il beneficio di cui all'art. 1 commi dal 199 al 205 della Legge 11/12/2016 n°
232 e art. 2 del Dpcm 23/05/2017 n° 87 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in via amministrativa.
3 Tale statuizione è passata in giudicato e l' avrebbe CP_1 dovuto darvi esecuzione.
II – TERMINE INIZIALE DI DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE
Dalla documentazione prodotta in giudizio da parte resistente si evince che il in data 19/03/2019 ha presentato Parte_1 domanda volta esclusivamente alla verifica del requisito per l'accesso alla pensione anticipata;
la domanda volta ad ottenere la prestazione con il beneficio di cui all'art. 1 commi dal 199 al 205 della Legge 11/12/2016 n° 232 e art. 2 del Dpcm 23/05/2017 n° 87, invece, è stata presentata in data 2/04/2019.
Da ciò consegue che la decorrenza del diritto alla prestazione è da maggio 2019 e non da aprile.
III – LA PRETESA INCOMPATIBILITA'
Come emerge dall'estratto contributivo prodotto in giudizio dal 19/01/2019 sino al 18/09/2019 non era occupato Parte_1
e ha percepito il beneficio della Naspi.
Parte ricorrente si è stato assunto, dopo il rigetto della domanda di pensione anticipata nel maggio 2019, il 18 settembre 2019 ed è rimasto alle dipendenze della CP_2 sino al 28/02/2021 (dal 28/02/20 al 1/09/2020 è stato collocato in cassa integrazione), andando poi in pensione
(senza benefici) in data 01/03/2021.
Effettivamente la circolare dell' 99 del 16/06/2017 CP_1 chiarisce, peraltro richiamando ilo tenore letterale di una disposizione di legge, che il reddito da pensione anticipata non può essere cumulato con il reddito da lavoro dipendente, prevedendo espressamente D.P.C.M. attuativo delle disposizioni in argomento (comma 204 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016) all'articolo 8, comma 2 ha stabilito che “Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtù del beneficio pensionistico di cui all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico è
4 sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale è previsto il divieto di cumulo
e si fa luogo al recupero delle rate di pensione già erogate”.
Alla luce di tale previsione, quindi, l' , all'esito della CP_1 pubblicazione della sentenza 64/2021, avrebbe dovuto riconoscere il trattamento pensionistico dal mese successivo a quello della presentazione della domanda, e cioè dal maggio
2019 e limitarsi a sospendere il trattamento in relazione ai periodi lavorati;
non avrebbe dovuto, invece, rigettare la domanda di pensione anticipata.
Inoltre, l' avrebbe dovuto recuperare gli importi CP_1 percepiti dal ricorrente a titolo di Naspi, divenuti indebiti e, comunque, procedere all'annullamento della relativa contribuzione, successiva al maggio 2019.
Infatti, vi è incumulabilità fra la e la pensione in CP_3 ragione dell'art. 11 del d.lgs n. 22/2015, per cui il riconoscimento del trattamento pensionistico con decorrenza maggio 2019 ha comportato la decadenza dalla e la CP_3 conseguente necessità di annullare la contribuzione figurativa ad essa collegata.
Gli importi percepiti dal ricorrente, invece, possono essere
“compensati” con il credito, di maggior importo, da riconoscere al predetto.
Peraltro, al momento della proposizione del ricorso (proc.
250/20) volto all'accertamento del diritto de quo, tali condizioni erano già sussistenti e l' ha omesso di CP_1 formulare eventuali eccezioni in ordine alla incompatibilità ed alla decorrenza del trattamento pensionistico, oggi precluse in ragione dell'intervenuto giudicato.
Concludendo, quindi, il ricorrente aveva diritto a percepire la pensione anticipata, detratti i periodi di sospensione, dal mese di maggio 2019.
IV - QUANTIFICAZIONE DEL RATEO DI PENSIONE E DEL CREDITO
COMPLESSIVO DEL RICORRENTE
5 Parte ricorrente nel proprio atto introduttivo ha chiesto la condanna dell' al pagamento della differenza tra quanto CP_1 avrebbe dovuto percepire a titolo di pensione anticipata e quanto effettivamente percepito a titolo di Naspi.
Per poter quantificare tale l'importo è stata disposta CTU contabile, nominando all'uopo il Dott. Persona_2
Al CTU è stato posto il seguente quesito: “Letti gli atti, compiuti gli accertamenti del caso, ridetermini il CTU
l'importo del trattamento pensionistico al netto dei contributi figurativi accreditati nel periodo 01-05-
2019/18/09/2019 e quantifichi il credito del ricorrente dal
01/05/2019 al 18/09/2019 a titolo di pensione così rideterminata, detratto il trattamento già CP_3 percepito in detto periodo”.
Il consulente, per rispondere al quesito postogli, ha utilizzato il programma di calcolo dell' CP_1
In base a tale programma il CTU ha quantificato l'importo mensile della pensione che sarebbe spettata al ricorrente dal
1 maggio 2019 in € 1.652,57 e, detraendo l'importo percepito a titolo di , ha calcolato il credito in favore del CP_3 ricorrente nel predetto periodo in € 3.605,75.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata al pagamento di tale importo, corrispondente alla perdita economica (danno emergente) corrispondente alla differenza tra i ratei di pensione maturati e quanto percepito a titolo di Naspi nel periodo 1-05-2019 / 18-09-2019.
V - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
Parte ricorrente chiede anche il risarcimento dei danni asseritamente subiti nel periodo precedente all'effettivo pensionamento 1-03-21, allorché ha dovuto lavorare invece di usufruire della pensione, quantificando tale danno nell'importo corrispondente a 15 ratei di pensione.
Anzitutto, si rileva come nel periodo intercorrente tra il
18/09/2019 ed il 28/02/2021 il ricorrente non ha subito
6 danni patrimoniali (danno emergente), posto che il predetto ha percepito una retribuzione di importo superiore a quello del rateo di pensione (ad eccezione del periodo di CIG dal
28/02/20 al 1/09/2020), mentre il lucro cessante è coperto dagli interessi legali riconosciuti come accessori dell'importo di € 3.605,75.
Secondo parte ricorrente i danni sarebbero valutabili sotto due profili, il primo attinente alla natura usurante dell'attività lavorativa di gruista svolta presso la società , documentata dal contratto di assunzione e CP_2 dalle buste paga in atti, ed il secondo correlato ad una condizione di vita peggiore rispetto a quella di un pensionato.
Pertanto, si tratta di danni non patrimoniali, attinenti la sfera della salute e la sfera “esistenziale”, esclusi quindi eventuali danni patrimoniali nei periodi di percezione della
CIG.
Orbene, parte ricorrente non ha formulato specifiche allegazioni al riguardo e comunque non ha provato tali danni, né pare che si versi in ipotesi di danno da ritenersi presunto in base alla giurisprudenza della S.C.
E tanto basterebbe. Ma v'è di più.
La sentenza 64/2021 passata in giudicato, oltre a riconoscere il diritto del ricorrente alla pensione anticipata a decorrere dalla domanda amministrativa, ha riconosciuto l'induzione in errore dell' da parte del datore di lavoro: “Le spese CP_1 possono essere compensate al 50%, considerato che il datore di lavoro ha erroneamente indicato, ai fini del CP_4 versamento dei premi assicurativi, la qualifica professionale
5.1.2.3.0.7 (addetti ad attività di controllo e movimentazione merci), compatibile col settore lapideo, così inducendo in errore l' . CP_1
Da precisare che se è vero che le disposizioni applicabili fanno riferimento non ai codici, bensì all'attività lavorativa
7 svolta dall'interessato, è anche vero che il numero ed i tempi di evasione delle domande amministrative richiedono che
l'Istituto si avvalga degli elementi in suo possesso, senza procedere per ogni istanza ad approfonditi accertamenti di fatto, che peraltro non sono stati nemmeno sollecitati col ricorso amministrativo (proposto soltanto a causa già avviata).”
In assenza di responsabilità dell' , non Controparte_5 può esservi la condanna al risarcimento.
Peraltro, al momento del deposito del ricorso di cui al proc.
250/2020 il ricorrente lavorava già e la domanda di risarcimento avrebbe potuto/dovuto essere formulata in quel giudizio, ove avrebbero potuto essere chiesti i danni prodottosi dal settembre 2019 (prima della proposizione del ricorso) fino alla decisione, trattandosi di domanda di condanna al risarcimento di danni futuri certi (la sentenza è stata pronunciata il 14-04-21 e, quindi, successivamente al pensionamento del 1-03-21).
Pertanto, la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso le spese di giudizio possono essere compensate nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, ribadito il diritto di a percepire la pensione anticipata Parte_1 con il beneficio di cui all'art. 1 commi dal 199 al 205 della
Legge 11/12/2016 n° 232 e art. 2 del Dpcm 23/05/2017 n° 87 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda proposta in via amministrativa, e cioè dal 01/05/2019, per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente CP_1
l'importo di € 3.605,75 a titolo di differenza tra gli importi dei ratei di pensione spettanti e la Naspi percepita nel
8 periodo 1° maggio 2019 – 18 settembre 2019, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo.
Condanna inoltre l' a rifondere il 50% delle spese di CP_1 giudizio che si liquidano, in tale frazione, in € 1310,00 oltre accessori, con compensazione tra le parti del residuo.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 28 maggio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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