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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/10/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 39/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_1 P.IVA_1
alle liti, dall'Avv. Giuliano Cipolletta;
appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Andrea Benettin e Lorenza Prati;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratto di somministrazione;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adìta, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, ecce-zione e deduzione, in accoglimento del presente appello ed in riforma
dell'impugnata sen-tenza n. 444/2023 del Tribunale Civile di Fermo, pubblicata in data
07.06.2023, repert. n. 600/2023 del 07.06.2023, resa nel procedimento iscritto al n. 1272/2018
R.G., non notificata, nel merito in via principale procedere alla riforma integrale della sentenza
1 impugnata e per l'effetto:accogliere l'appello del , in persona del Parte_1
Sindaco p.t. per le motivazioni di cui in narrativa. Con il favore delle spese del doppio grado di
giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara fin da ora antistatario”; appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, nel merito: respingere ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti della società convenuta in quanto infondata in fatto e in
diritto per i motivi e le causali di cui in atti;
per l'effetto confermare, in ogni sua parte la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado n. 444/2023 del Tribunale Civile di Fermo, pubblicata in data 07.06.2023, repert. n. 600/2023 del 07.06.2023, resa nel procedimento iscritto
al n. 1272/2018 R.G., non notificata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre il 15% rimborso spese forfettarie D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare superfluo, pertanto, indugiare nella ricapitolazione delle deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione, immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha esaminato, e dunque ha implicitamente rigettato, l'eccezione tempestivamente formulata dal Parte_1
ed incentrata sulla mancata valorizzazione della circostanza dell'omessa produzione del DURC
(documento unico di regolarità contributiva) della somministrante e cedente
[...]
Controparte_2
Il motivo si palesa non suscettibile d'accoglimento.
Pur dovendosi constatare che l'eccezione non è stata esaminata dal Tribunale di Fermo, nondimeno essa è infondata.
2 La regolarità del DURC (sia del creditore cedente che del cessionario) costituisce un presupposto necessario affinchè possa essere eseguito il pagamento ma non si eleva a requisito della validità
della cessione del credito, negozio cui è estraneo la pubblica amministrazione, né preclude l'opposizione della cessione al debitore ceduto.
Invero, la norma di cui al comma 7 quinquies dell'art.7 del d.l. n. 66 del 2014, convertito in legge con modificazioni e ratione temporis ed applicabile al caso di specie (quantomeno in via estensiva), prevede quanto segue: “la regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità
contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque
acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti
certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto
documento esclusivamente nei confronti del cessionario”.
A conferma di quanto sopra osservato, vi è pertanto che la mancata allegazione del DURC all'atto tramite cui è concluso il negozio di cessione si configura come mera inosservanza di un onere a carico del cedente e del cessionario ma non interagisce con la validità del trasferimento del credito né preclude l'opponibilità della vicenda circolatoria al debitore ceduto, tanto è vero che la
Pubblica Amministrazione, anche in carenza dell'allegazione, è tenuta comunque ad acquisire il documento.
Il corollario di tale ricostruzione è che, giova ripeterlo, l'irregolarità del DURC è una circostanza impediente il pagamento, ossia un fatto estintivo o modificativo (sotto il profilo temporale poiché
il credito è affetto da inesigibilità fino al raggiungimento della regolarità contributiva del debitore), il cui onere della prova, pertanto, grava in capo alla pubblica amministrazione, giusto il principio generale di cui al secondo comma dell'art. 2697 c.c.
Ad avviso del Collegio, il non ha soddisfatto il proprio onere Parte_1
probatorio.
Se è vero che non ha ottemperato all'ordine di esibizione (riguardante, peraltro, Controparte_1
il di ossia di un terzo), è parimenti vero che il CP_3 Controparte_2 [...]
ha assunto, tanto nella fase stragiudiziale che nel corso del giudizio di primo grado, Parte_1
3 una condotta di totale inerzia, omettendo anch'essa di acquisire il della creditrice CP_3
originaria, adempimento agevolissimo (che si realizza tramite interlocuzione telematica con il portale dell'INPS o dell'INAIL) ed al quale è obbligata in ragione delle disposizioni di cui al d.l.
n. 66 del 2014.
Ad avviso del Collegio, la condotta stragiudiziale e giudiziale del , Parte_1
vagliata alla luce delle norme di cui all'art. 116 c.p.c., veicola una valenza probatoria, nel senso della regolarità del DURC della cedente, assai più intesa e significativa di quella che può
desumersi dal mancato adempimento dell'obbligo di esibizione.
Infatti, non si comprende perché il abbia inteso violare a norma di cui Parte_1
al comma 7 quinquies dell'art.7 del d.l. n. 66 del 2014, che obbliga la pubblica amministrazione ad acquisire il qualora il documento non sia allegato all'atto di cessione, ed abbia insistito CP_3
affinchè il fosse prodotto dalla cessionaria, trattandosi, lo si ripete, di documento che, al CP_3
di là della sussistenza dell'obbligo di acquisizione, è di immediata reperibilità (anche) per gli enti territoriali.
Va poi osservato che il Comune di non ha mai allegato l'irregolarità contributiva Parte_1
della cedente ma (ed è cosa diversa) si è limitata a lamentare la Controparte_2
mancata produzione (da parte del cessionario) del documento della cedente;
invero, nell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena si legge quanto segue: “si contesta, infine, la mancata
comunicazione riguardo la regolarità del DURC della cedente con Controparte_2
ciò impedendo, di fatto, il pagamento dell'Ente”.
Le riferite circostanze, vagliate singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni,
fondano i seguenti convincimenti: sussiste la regolarità contributiva di Controparte_2
(al momento della cessione) poiché, diversamente, il , che è tenuto
[...] Parte_1
all'acquisizione, avrebbe prodotto il DURC negativo;
le ragioni di doglianza del debitore ceduto, pertanto, si riducono alla sola circostanza della mancata comunicazione del DURC ad opera della cessionaria (come, appunto, dedotto nell'atto di citazione).
Tuttavia, come sopra già osservato, l'allegazione del DURC all'atto di cessione, e dunque la comunicazione di esso ad opera del cedente o del cessionario, costituisce un mero onere (correlato all'interesse di conseguire un più agevole pagamento) che non solleva la pubblica
4 amministrazione dell'acquisizione del documento e non paralizza il diritto di credito del cessionario e, dunque, l'obbligo del debitore ceduto di procedere al pagamento.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di compensazione formulata dal . Parte_1
Nello specifico, la difesa appellante, nel reiterare la prospettazione difensiva resa nel corso del primo grado, rappresenta che:
- è subentrata nella relazione negoziale originariamente pendente tra Controparte_2
il e Parte_1 CP_4
- il contratto che disciplina il subentro prevede che il Comune di possa pretendete Parte_1
dal contraente cessionario, ossia il pagamento dei crediti vantati nei Controparte_2
confronti del contraente cedente;
- tali ragioni di credito, pertanto, posso essere opposte in compensazione anche a Controparte_1
alla quale ha ceduto i propri crediti nei confronti del Controparte_2 [...]
. Parte_1
Il motivo è infondato.
Come osservato dal Tribunale di Fermo, tramite specifico passaggio motivazionale che, peraltro,
nemmeno risulta adeguatamente attinto dalla censura in esame, l'eccezione è connotata da estrema genericità laddove non compie l'indicazione dei crediti sorti in favore del
[...]
nel corso della pregressa relazione contrattuale intrattenuta con e non Parte_1 CP_4
si affranca da un tono ipotetico, ove, stando appunto alle deduzioni difensive sviluppate dall'opponente, la sussistenza dei crediti da opporre in compensazione è riferita come evento probabile, ipotetico e da verificare.
Al di là di tali rilievi, correttamente compiuti anche dal primo giudice, il
[...]
non ha soddisfatto il proprio onere probatorio, ovvero non ha dimostrato di aver Parte_1
maturato pregresse ragioni di credito nei riguardi di da poter poi opporre in CP_4
compensazione nei confronti di e, dunque, nei confronti della Controparte_2
cessionaria.
Anzi, la difesa opponente ha da subito dismesso il proprio onere probatorio cercando di addossarlo in capo a peraltro totalmente estranea alla pregressa vicenda Controparte_1
5 contrattuale intercorsa tra il ed tramite la proposizione di Parte_1 CP_4
istanza ex art. 210 c.p.c.
Alla luce di tali considerazioni, si comprende come il mancato adempimento dell'ordine di esibizione (riguardante documentazione di cui tampoco è stata dimostrata l'esistenza o della quale, comunque, non soso stati forniti elementi di identificazione), oltre che giustificabile in ragione dell'oggettiva ed estrema difficoltà per di acquisire documentazione Controparte_1
nella disponibilità di terzi (e, probabilmente, anche nella disponibilità del
[...]
che, verosimilmente, qualora sussistenti, avrebbe rendicontato le ragioni di credito Parte_1
sorte nei confronti di , costituisce la scelta processuale più razionale, non potendo il CP_4
creditore, che ha già fornito la prova della fonte negoziale del proprio credito, essere costretto a dimostrare la fondatezza (o l'infondatezza) dell'eccezione di compensazione genericamente sollevata dal debitore che nulla ha provato in merito.
V. L'infondatezza di tutti i motivi conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
VI. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella succinta riproposizione degli argomenti difensivi già spesi nella comparsa di costituzione.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita, rigettata o dichiarata improcedibile, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
6 - condanna il all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 1.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 39/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_1 P.IVA_1
alle liti, dall'Avv. Giuliano Cipolletta;
appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, Controparte_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Andrea Benettin e Lorenza Prati;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratto di somministrazione;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adìta, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, ecce-zione e deduzione, in accoglimento del presente appello ed in riforma
dell'impugnata sen-tenza n. 444/2023 del Tribunale Civile di Fermo, pubblicata in data
07.06.2023, repert. n. 600/2023 del 07.06.2023, resa nel procedimento iscritto al n. 1272/2018
R.G., non notificata, nel merito in via principale procedere alla riforma integrale della sentenza
1 impugnata e per l'effetto:accogliere l'appello del , in persona del Parte_1
Sindaco p.t. per le motivazioni di cui in narrativa. Con il favore delle spese del doppio grado di
giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara fin da ora antistatario”; appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, nel merito: respingere ogni e qualsiasi domanda attorea nei confronti della società convenuta in quanto infondata in fatto e in
diritto per i motivi e le causali di cui in atti;
per l'effetto confermare, in ogni sua parte la sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado n. 444/2023 del Tribunale Civile di Fermo, pubblicata in data 07.06.2023, repert. n. 600/2023 del 07.06.2023, resa nel procedimento iscritto
al n. 1272/2018 R.G., non notificata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre il 15% rimborso spese forfettarie D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare superfluo, pertanto, indugiare nella ricapitolazione delle deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione, immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha esaminato, e dunque ha implicitamente rigettato, l'eccezione tempestivamente formulata dal Parte_1
ed incentrata sulla mancata valorizzazione della circostanza dell'omessa produzione del DURC
(documento unico di regolarità contributiva) della somministrante e cedente
[...]
Controparte_2
Il motivo si palesa non suscettibile d'accoglimento.
Pur dovendosi constatare che l'eccezione non è stata esaminata dal Tribunale di Fermo, nondimeno essa è infondata.
2 La regolarità del DURC (sia del creditore cedente che del cessionario) costituisce un presupposto necessario affinchè possa essere eseguito il pagamento ma non si eleva a requisito della validità
della cessione del credito, negozio cui è estraneo la pubblica amministrazione, né preclude l'opposizione della cessione al debitore ceduto.
Invero, la norma di cui al comma 7 quinquies dell'art.7 del d.l. n. 66 del 2014, convertito in legge con modificazioni e ratione temporis ed applicabile al caso di specie (quantomeno in via estensiva), prevede quanto segue: “la regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità
contributiva di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque
acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti
certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto
documento esclusivamente nei confronti del cessionario”.
A conferma di quanto sopra osservato, vi è pertanto che la mancata allegazione del DURC all'atto tramite cui è concluso il negozio di cessione si configura come mera inosservanza di un onere a carico del cedente e del cessionario ma non interagisce con la validità del trasferimento del credito né preclude l'opponibilità della vicenda circolatoria al debitore ceduto, tanto è vero che la
Pubblica Amministrazione, anche in carenza dell'allegazione, è tenuta comunque ad acquisire il documento.
Il corollario di tale ricostruzione è che, giova ripeterlo, l'irregolarità del DURC è una circostanza impediente il pagamento, ossia un fatto estintivo o modificativo (sotto il profilo temporale poiché
il credito è affetto da inesigibilità fino al raggiungimento della regolarità contributiva del debitore), il cui onere della prova, pertanto, grava in capo alla pubblica amministrazione, giusto il principio generale di cui al secondo comma dell'art. 2697 c.c.
Ad avviso del Collegio, il non ha soddisfatto il proprio onere Parte_1
probatorio.
Se è vero che non ha ottemperato all'ordine di esibizione (riguardante, peraltro, Controparte_1
il di ossia di un terzo), è parimenti vero che il CP_3 Controparte_2 [...]
ha assunto, tanto nella fase stragiudiziale che nel corso del giudizio di primo grado, Parte_1
3 una condotta di totale inerzia, omettendo anch'essa di acquisire il della creditrice CP_3
originaria, adempimento agevolissimo (che si realizza tramite interlocuzione telematica con il portale dell'INPS o dell'INAIL) ed al quale è obbligata in ragione delle disposizioni di cui al d.l.
n. 66 del 2014.
Ad avviso del Collegio, la condotta stragiudiziale e giudiziale del , Parte_1
vagliata alla luce delle norme di cui all'art. 116 c.p.c., veicola una valenza probatoria, nel senso della regolarità del DURC della cedente, assai più intesa e significativa di quella che può
desumersi dal mancato adempimento dell'obbligo di esibizione.
Infatti, non si comprende perché il abbia inteso violare a norma di cui Parte_1
al comma 7 quinquies dell'art.7 del d.l. n. 66 del 2014, che obbliga la pubblica amministrazione ad acquisire il qualora il documento non sia allegato all'atto di cessione, ed abbia insistito CP_3
affinchè il fosse prodotto dalla cessionaria, trattandosi, lo si ripete, di documento che, al CP_3
di là della sussistenza dell'obbligo di acquisizione, è di immediata reperibilità (anche) per gli enti territoriali.
Va poi osservato che il Comune di non ha mai allegato l'irregolarità contributiva Parte_1
della cedente ma (ed è cosa diversa) si è limitata a lamentare la Controparte_2
mancata produzione (da parte del cessionario) del documento della cedente;
invero, nell'atto introduttivo del giudizio a cognizione piena si legge quanto segue: “si contesta, infine, la mancata
comunicazione riguardo la regolarità del DURC della cedente con Controparte_2
ciò impedendo, di fatto, il pagamento dell'Ente”.
Le riferite circostanze, vagliate singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni,
fondano i seguenti convincimenti: sussiste la regolarità contributiva di Controparte_2
(al momento della cessione) poiché, diversamente, il , che è tenuto
[...] Parte_1
all'acquisizione, avrebbe prodotto il DURC negativo;
le ragioni di doglianza del debitore ceduto, pertanto, si riducono alla sola circostanza della mancata comunicazione del DURC ad opera della cessionaria (come, appunto, dedotto nell'atto di citazione).
Tuttavia, come sopra già osservato, l'allegazione del DURC all'atto di cessione, e dunque la comunicazione di esso ad opera del cedente o del cessionario, costituisce un mero onere (correlato all'interesse di conseguire un più agevole pagamento) che non solleva la pubblica
4 amministrazione dell'acquisizione del documento e non paralizza il diritto di credito del cessionario e, dunque, l'obbligo del debitore ceduto di procedere al pagamento.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di compensazione formulata dal . Parte_1
Nello specifico, la difesa appellante, nel reiterare la prospettazione difensiva resa nel corso del primo grado, rappresenta che:
- è subentrata nella relazione negoziale originariamente pendente tra Controparte_2
il e Parte_1 CP_4
- il contratto che disciplina il subentro prevede che il Comune di possa pretendete Parte_1
dal contraente cessionario, ossia il pagamento dei crediti vantati nei Controparte_2
confronti del contraente cedente;
- tali ragioni di credito, pertanto, posso essere opposte in compensazione anche a Controparte_1
alla quale ha ceduto i propri crediti nei confronti del Controparte_2 [...]
. Parte_1
Il motivo è infondato.
Come osservato dal Tribunale di Fermo, tramite specifico passaggio motivazionale che, peraltro,
nemmeno risulta adeguatamente attinto dalla censura in esame, l'eccezione è connotata da estrema genericità laddove non compie l'indicazione dei crediti sorti in favore del
[...]
nel corso della pregressa relazione contrattuale intrattenuta con e non Parte_1 CP_4
si affranca da un tono ipotetico, ove, stando appunto alle deduzioni difensive sviluppate dall'opponente, la sussistenza dei crediti da opporre in compensazione è riferita come evento probabile, ipotetico e da verificare.
Al di là di tali rilievi, correttamente compiuti anche dal primo giudice, il
[...]
non ha soddisfatto il proprio onere probatorio, ovvero non ha dimostrato di aver Parte_1
maturato pregresse ragioni di credito nei riguardi di da poter poi opporre in CP_4
compensazione nei confronti di e, dunque, nei confronti della Controparte_2
cessionaria.
Anzi, la difesa opponente ha da subito dismesso il proprio onere probatorio cercando di addossarlo in capo a peraltro totalmente estranea alla pregressa vicenda Controparte_1
5 contrattuale intercorsa tra il ed tramite la proposizione di Parte_1 CP_4
istanza ex art. 210 c.p.c.
Alla luce di tali considerazioni, si comprende come il mancato adempimento dell'ordine di esibizione (riguardante documentazione di cui tampoco è stata dimostrata l'esistenza o della quale, comunque, non soso stati forniti elementi di identificazione), oltre che giustificabile in ragione dell'oggettiva ed estrema difficoltà per di acquisire documentazione Controparte_1
nella disponibilità di terzi (e, probabilmente, anche nella disponibilità del
[...]
che, verosimilmente, qualora sussistenti, avrebbe rendicontato le ragioni di credito Parte_1
sorte nei confronti di , costituisce la scelta processuale più razionale, non potendo il CP_4
creditore, che ha già fornito la prova della fonte negoziale del proprio credito, essere costretto a dimostrare la fondatezza (o l'infondatezza) dell'eccezione di compensazione genericamente sollevata dal debitore che nulla ha provato in merito.
V. L'infondatezza di tutti i motivi conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
VI. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella succinta riproposizione degli argomenti difensivi già spesi nella comparsa di costituzione.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza, nei confronti dell'appellante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita, rigettata o dichiarata improcedibile, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
6 - condanna il all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 7.440,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 1.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
7