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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/01/2024, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3013/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sandra Moselli, all'odierna udienza, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa civile di I Grado n. 3013 dell'anno 2019, promossa da:
nata ad [...] il [...] (CF: ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti LOSAPPIO SAVINO (CF.
) e (CF. ) giusto mandato C.F._2 Parte_1 C.F._3
in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Andria alla Via Bellini n. 53;
ATTRICE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
CANDELIERE MARICLA e dell'avv. GARGANO BARBARA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in alla via F. Crispi n. 85/A; CP_2
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto di rilascio alloggio residenziale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato in data 13/03/2018 , Parte_2 Parte_3 Parte_4
Con
, , , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , , , Parte_10 Controparte_1 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
e proponevano opposizione avverso i decreti di rilascio alloggio nn. Rep. 31; Parte_15 28; 3; 26; 20; 22; 21; 30; 14; 35; 27; 39; 2; 29 del 2018 emessi dall' nel corso Controparte_2
del gennaio dello stesso anno per occupazione sine titulo di alcuni immobili di edilizia pubblica siti in Andria.
Sostenevano di aver usucapito detti immobili, o, comunque, in subordine di aver titolo al loro acquisto ai sensi dell'art. 2 della l. 449/1997, ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento dei costi sostenuti per le migliorie eseguite negli alloggi occupati.
La causa veniva scritta al n.r.g. 840/2018 e, con comparsa depositata in data 11/04/2018, si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Con ordinanza del 05/05/2019 veniva disposta la separazione della causa, al fine di trattare distintamente la posizione di ciascun ricorrente.
Il presente giudizio, in particolare, ha ad oggetto il decreto di rilascio n. 14/2018 rep., notificato in data 19/01/2018 a ed avente ad oggetto l'alloggio accatastato al foglio 30, Controparte_1
particella 112, sub 7 graffata 525 (Catasto Fabbricati Andria).
L'opposizione è parzialmente fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente deve essere respinta la domanda di usucapione dell'immobile.
L'opponente pretende di poter usucapire l'alloggio popolare perché da oltre venti anni nessuno ha mai preteso il pagamento di alcun canone locatizio, né mai alcuno degli Enti territoriali interpellato
è stato in grado di riferire a chi realmente appartenessero gli alloggi.
L'assunto non può essere condiviso: gli immobili e le aree destinate all'edilizia residenziale pubblica acquisiscono tale finalità in relazione ad un provvedimento amministrativo programmatorio, che ne determina la collocazione nel patrimonio indisponibile dell'ente per cui non sono usucapibili ai sensi dell'art.828 c.c.
La domanda di accertamento della proprietà per acquisto a titolo di usucapione di un alloggio popolare che il ricorrente ammette di essere stato occupato ab origine a titolo di mera detenzione non può trovare accoglimento sia perché non risulta l'appartenenza al patrimonio disponibile della
PA del bene al fine dell'acquisto iure privatorum del medesimo sia perché non risulta l'interversione del possesso, da intendersi quale mutamento del titolo o della qualifica del possesso per causa proveniente dal terzo, o in forza di un atto di opposizione fatta dal detentore o materialmente o con una dichiarazione non equivoca.
Infatti, sotto il primo profilo, dalla documentazione in atti risulta la titolarità dell' CP_2
dell'immobile della zona (cfr. rogito notarile repertorio n.277.283, raccolta n.27.413, registrato presso l' di il 14.11.2005), nonché la sua funzione di immobile destinato Organizzazione_1 CP_2
a sopperire ad esigenze abitative, quindi, trattasi di bene appartenente al patrimonio indisponibile della pa, come tale non usucapibile.
Sotto il secondo profilo, avendo il ricorrente pacificamente ammesso che l'immobile le era stato assegnato dal di Andria quale ex sgombrata del Rione Grotte Sant'Andrea, quindi, a titolo CP_4
di mera detenzione, è necessario al fine di dimostrare l'asserito acquisto per usucapione la prova dell'interversione del possesso, da intendersi quale mutamento del titolo o della qualifica del possesso per causa proveniente dal terzo, o in forza di un atto di opposizione fatta dal detentore o materialmente o con una dichiarazione non equivoca.
Detta prova non è stata fornita, né tanto meno si può parlare di sdemanializzazione tacita in quanto né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo. (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 14269 del
23/05/2023).
Tanto è sufficiente per il rigetto della domanda di usucapione.
Anche la domanda subordinata di assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 2 della l. 449/1997, non può trovare accoglimento.
La legge recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", richiamata dal ricorrente, nel permettere il trasferimento ai comuni a titolo gratuito degli alloggi costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, fa salvo il diritto degli assegnatari di tali alloggi ad ottenerne l'acquisto qualora sussistano le condizioni previste dalle normi vigenti in materia.
La disposizione va applicata in combinato disposto con l'art. 46 della l. 388/2000, ai sensi del quale
“I comuni nei cui territori sono ubicati, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” (primo comma) e “Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma,
l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997. n. 449.” (terzo comma).
Per quanto emerge dalla documentazione in atti, nel caso di specie l' ha legittimamente CP_2
esercitato il proprio diritto di acquisto a seguito del mancato esercizio del diritto medesimo da parte del entro il termine stabilito, né sussistono i presupposti per la prelazione del Controparte_5
ricorrente assegnataria. Secondo le disposizioni ratione temporis e ratione loci in vigore, infatti, l'assegnazione di una abitazione di edilizia residenziale pubblica avviene con un provvedimento del Comune in cui si trova l'immobile da assegnare, che viene emesso sulla base di una graduatoria formatasi a seguito di un bando pubblico (art. 4 L.R. 10/2014), tenendo conto per ciascun richiedente di determinati requisiti (art. 3 L.R. 10/2014).
La normativa regionale consente il subentro nell'assegnazione (art.13 L.R. n.10/2014) qualora si verifichi il decesso del precedente assegnatario e sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge, ma solo limitatamente ai componenti del nucleo familiare, così come definiti al comma 3 dell'art.3 della L.R. n.10/2014.
Nel caso di occupazione o di cessione senza titolo degli alloggi, come nel caso in esame, la legge prevede l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione: l'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo dandone comunicazione, ove necessario, al Comune dove gli stessi sono ubicati, agendo per il recupero dei canoni di locazione e dei servizi nei confronti dell'assegnatario, o del legittimo subentrante nel‐
l'assegnazione, che ha ceduto a terzi l'alloggio a suo tempo assegnato (art. 20, comma 1, L.R.
10/2014).
In deroga a tale previsione, gli enti gestori possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, previo accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio‐economico e di necessità degli occupanti.
L'accertamento del particolare disagio socio-economico e di necessità degli occupanti è solo uno dei requisiti necessari per l'assegnazione in sanatoria, in quanto per poter ottenere l'assegnazione dell'alloggio occupato senza titolo, il nucleo familiare deve: a) occupare l'alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della legge;
b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio‐ economico e di necessità; c) impegnarsi al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;
d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;
e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale (art. 20 L. R. 10/2014, commi 2 e 3).
Nel caso in esame non è stata presentata dal ricorrente alcuna istanza di assegnazione in sanatoria, né sono state fornite nel presente giudizio prove circa la sussistenza dei requisiti sopraindicati.
È da ritenersi invece fondata la richiesta di risarcimento del danno per i miglioramenti apportati all'immobile.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1150 c.c., il possessore ha sempre diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie e ad un'indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purchè sussistano al tempo della restituzione.
La misura di tale indennità è commisurata in base allo stato soggettivo del possessore e corrisponde all'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti nel caso di possesso in buona fede, alla minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore, nel caso di possesso in mala fede.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'articolo 936 (che disciplina le opere fatte da un terzo con materiali propri); se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, tuttavia, è dovuta un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.
La valutazione sul tipo di possesso esercitato segue i parametri dell'art. 1147 c.c., ai sensi quale il possessore è considerato in buona fede quando ignora, senza colpa grave, di ledere l'altrui diritto, con la precisazione che tale stato soggettivo è presunto ed è sufficiente che sussista al tempo dell'acquisto.
Nel caso di specie è pacifico l'acquisto del bene da parte del ricorrente sia avvenuto in buona fede, non essendo contestato fra le parti che ella è stata immessa nella detenzione dell'immobile su autorizzazione del allora proprietario, in occasione dello sgombero disposto dal Controparte_5
Sindaco con ordinanza del 28/07/1953.
Tanto premesso, la CTU espletata in corso di causa, da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici, ha accertato che “L'appartamento oggetto della perizia di stima, presenta le seguenti caratteristiche migliorative che ho avuto modo di rilevare e verificare di persona in fase di sopralluogo, e nello specifico: Allacciamento idrico- fognante alla rete pubblica;
Allacciamento gas alla rete pubblica;
Impianto elettrico;
Sistema di riscaldamento a mezzo caldaia a gas e termosifoni in ghisa;
Infissi: a taglio freddo in alluminio, mono-vetro; Serramenti interni: porte battenti in legno tamburato;
Pavimentazione: grès ceramico per bagni e zona giorno/notte; Rivestimenti: grès ceramico in bagno e cucina;
Scala interna: rivestita in pietra naturale di Trani;
Finitura muri e soffitti interni: intonaco civile liscio con finitura a ducotone;
Finitura muri esterni: graffiato al quarzo e basamento corpo di fabbrica rivestito con grès ceramico per circa H:3,00mt;
L'immobile è in uno stato di buona manutenzione ordinaria.” (cfr. p. 2 della perizia).
Il costo totale per i miglioramenti apportati dal ricorrente è quantificato in €. 36.300,00, somma già attualizzata.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento delle difese di parte ricorrente, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto di rilascio n. 14/2018 rep., notificato in data 19/01/2018 a ed avente ad oggetto l'alloggio accatastato al foglio 30, Controparte_1
particella 112, sub 7 graffata 525 (Catasto Fabbricati Andria).
b) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. Controparte_2
36.300,00.
c) compensa integralmente le spese e di CTU.
Trani, 30.1.2024
Il giudice
Sandra Moselli
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sandra Moselli, all'odierna udienza, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa civile di I Grado n. 3013 dell'anno 2019, promossa da:
nata ad [...] il [...] (CF: ed ivi Controparte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa dagli avv.ti LOSAPPIO SAVINO (CF.
) e (CF. ) giusto mandato C.F._2 Parte_1 C.F._3
in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Andria alla Via Bellini n. 53;
ATTRICE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
CANDELIERE MARICLA e dell'avv. GARGANO BARBARA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in alla via F. Crispi n. 85/A; CP_2
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto di rilascio alloggio residenziale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato in data 13/03/2018 , Parte_2 Parte_3 Parte_4
Con
, , , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , , , Parte_10 Controparte_1 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
e proponevano opposizione avverso i decreti di rilascio alloggio nn. Rep. 31; Parte_15 28; 3; 26; 20; 22; 21; 30; 14; 35; 27; 39; 2; 29 del 2018 emessi dall' nel corso Controparte_2
del gennaio dello stesso anno per occupazione sine titulo di alcuni immobili di edilizia pubblica siti in Andria.
Sostenevano di aver usucapito detti immobili, o, comunque, in subordine di aver titolo al loro acquisto ai sensi dell'art. 2 della l. 449/1997, ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento dei costi sostenuti per le migliorie eseguite negli alloggi occupati.
La causa veniva scritta al n.r.g. 840/2018 e, con comparsa depositata in data 11/04/2018, si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Con ordinanza del 05/05/2019 veniva disposta la separazione della causa, al fine di trattare distintamente la posizione di ciascun ricorrente.
Il presente giudizio, in particolare, ha ad oggetto il decreto di rilascio n. 14/2018 rep., notificato in data 19/01/2018 a ed avente ad oggetto l'alloggio accatastato al foglio 30, Controparte_1
particella 112, sub 7 graffata 525 (Catasto Fabbricati Andria).
L'opposizione è parzialmente fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente deve essere respinta la domanda di usucapione dell'immobile.
L'opponente pretende di poter usucapire l'alloggio popolare perché da oltre venti anni nessuno ha mai preteso il pagamento di alcun canone locatizio, né mai alcuno degli Enti territoriali interpellato
è stato in grado di riferire a chi realmente appartenessero gli alloggi.
L'assunto non può essere condiviso: gli immobili e le aree destinate all'edilizia residenziale pubblica acquisiscono tale finalità in relazione ad un provvedimento amministrativo programmatorio, che ne determina la collocazione nel patrimonio indisponibile dell'ente per cui non sono usucapibili ai sensi dell'art.828 c.c.
La domanda di accertamento della proprietà per acquisto a titolo di usucapione di un alloggio popolare che il ricorrente ammette di essere stato occupato ab origine a titolo di mera detenzione non può trovare accoglimento sia perché non risulta l'appartenenza al patrimonio disponibile della
PA del bene al fine dell'acquisto iure privatorum del medesimo sia perché non risulta l'interversione del possesso, da intendersi quale mutamento del titolo o della qualifica del possesso per causa proveniente dal terzo, o in forza di un atto di opposizione fatta dal detentore o materialmente o con una dichiarazione non equivoca.
Infatti, sotto il primo profilo, dalla documentazione in atti risulta la titolarità dell' CP_2
dell'immobile della zona (cfr. rogito notarile repertorio n.277.283, raccolta n.27.413, registrato presso l' di il 14.11.2005), nonché la sua funzione di immobile destinato Organizzazione_1 CP_2
a sopperire ad esigenze abitative, quindi, trattasi di bene appartenente al patrimonio indisponibile della pa, come tale non usucapibile.
Sotto il secondo profilo, avendo il ricorrente pacificamente ammesso che l'immobile le era stato assegnato dal di Andria quale ex sgombrata del Rione Grotte Sant'Andrea, quindi, a titolo CP_4
di mera detenzione, è necessario al fine di dimostrare l'asserito acquisto per usucapione la prova dell'interversione del possesso, da intendersi quale mutamento del titolo o della qualifica del possesso per causa proveniente dal terzo, o in forza di un atto di opposizione fatta dal detentore o materialmente o con una dichiarazione non equivoca.
Detta prova non è stata fornita, né tanto meno si può parlare di sdemanializzazione tacita in quanto né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo. (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 14269 del
23/05/2023).
Tanto è sufficiente per il rigetto della domanda di usucapione.
Anche la domanda subordinata di assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 2 della l. 449/1997, non può trovare accoglimento.
La legge recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", richiamata dal ricorrente, nel permettere il trasferimento ai comuni a titolo gratuito degli alloggi costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, fa salvo il diritto degli assegnatari di tali alloggi ad ottenerne l'acquisto qualora sussistano le condizioni previste dalle normi vigenti in materia.
La disposizione va applicata in combinato disposto con l'art. 46 della l. 388/2000, ai sensi del quale
“I comuni nei cui territori sono ubicati, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” (primo comma) e “Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma,
l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997. n. 449.” (terzo comma).
Per quanto emerge dalla documentazione in atti, nel caso di specie l' ha legittimamente CP_2
esercitato il proprio diritto di acquisto a seguito del mancato esercizio del diritto medesimo da parte del entro il termine stabilito, né sussistono i presupposti per la prelazione del Controparte_5
ricorrente assegnataria. Secondo le disposizioni ratione temporis e ratione loci in vigore, infatti, l'assegnazione di una abitazione di edilizia residenziale pubblica avviene con un provvedimento del Comune in cui si trova l'immobile da assegnare, che viene emesso sulla base di una graduatoria formatasi a seguito di un bando pubblico (art. 4 L.R. 10/2014), tenendo conto per ciascun richiedente di determinati requisiti (art. 3 L.R. 10/2014).
La normativa regionale consente il subentro nell'assegnazione (art.13 L.R. n.10/2014) qualora si verifichi il decesso del precedente assegnatario e sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge, ma solo limitatamente ai componenti del nucleo familiare, così come definiti al comma 3 dell'art.3 della L.R. n.10/2014.
Nel caso di occupazione o di cessione senza titolo degli alloggi, come nel caso in esame, la legge prevede l'esclusione da ogni ulteriore assegnazione: l'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati o ceduti senza titolo dandone comunicazione, ove necessario, al Comune dove gli stessi sono ubicati, agendo per il recupero dei canoni di locazione e dei servizi nei confronti dell'assegnatario, o del legittimo subentrante nel‐
l'assegnazione, che ha ceduto a terzi l'alloggio a suo tempo assegnato (art. 20, comma 1, L.R.
10/2014).
In deroga a tale previsione, gli enti gestori possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, previo accertamento da parte dei servizi sociali dei comuni dello stato di particolare disagio socio‐economico e di necessità degli occupanti.
L'accertamento del particolare disagio socio-economico e di necessità degli occupanti è solo uno dei requisiti necessari per l'assegnazione in sanatoria, in quanto per poter ottenere l'assegnazione dell'alloggio occupato senza titolo, il nucleo familiare deve: a) occupare l'alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della legge;
b) trovarsi in condizione di particolare disagio socio‐ economico e di necessità; c) impegnarsi al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;
d) non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;
e) non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale (art. 20 L. R. 10/2014, commi 2 e 3).
Nel caso in esame non è stata presentata dal ricorrente alcuna istanza di assegnazione in sanatoria, né sono state fornite nel presente giudizio prove circa la sussistenza dei requisiti sopraindicati.
È da ritenersi invece fondata la richiesta di risarcimento del danno per i miglioramenti apportati all'immobile.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1150 c.c., il possessore ha sempre diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie e ad un'indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purchè sussistano al tempo della restituzione.
La misura di tale indennità è commisurata in base allo stato soggettivo del possessore e corrisponde all'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti nel caso di possesso in buona fede, alla minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore, nel caso di possesso in mala fede.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'articolo 936 (che disciplina le opere fatte da un terzo con materiali propri); se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, tuttavia, è dovuta un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.
La valutazione sul tipo di possesso esercitato segue i parametri dell'art. 1147 c.c., ai sensi quale il possessore è considerato in buona fede quando ignora, senza colpa grave, di ledere l'altrui diritto, con la precisazione che tale stato soggettivo è presunto ed è sufficiente che sussista al tempo dell'acquisto.
Nel caso di specie è pacifico l'acquisto del bene da parte del ricorrente sia avvenuto in buona fede, non essendo contestato fra le parti che ella è stata immessa nella detenzione dell'immobile su autorizzazione del allora proprietario, in occasione dello sgombero disposto dal Controparte_5
Sindaco con ordinanza del 28/07/1953.
Tanto premesso, la CTU espletata in corso di causa, da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici, ha accertato che “L'appartamento oggetto della perizia di stima, presenta le seguenti caratteristiche migliorative che ho avuto modo di rilevare e verificare di persona in fase di sopralluogo, e nello specifico: Allacciamento idrico- fognante alla rete pubblica;
Allacciamento gas alla rete pubblica;
Impianto elettrico;
Sistema di riscaldamento a mezzo caldaia a gas e termosifoni in ghisa;
Infissi: a taglio freddo in alluminio, mono-vetro; Serramenti interni: porte battenti in legno tamburato;
Pavimentazione: grès ceramico per bagni e zona giorno/notte; Rivestimenti: grès ceramico in bagno e cucina;
Scala interna: rivestita in pietra naturale di Trani;
Finitura muri e soffitti interni: intonaco civile liscio con finitura a ducotone;
Finitura muri esterni: graffiato al quarzo e basamento corpo di fabbrica rivestito con grès ceramico per circa H:3,00mt;
L'immobile è in uno stato di buona manutenzione ordinaria.” (cfr. p. 2 della perizia).
Il costo totale per i miglioramenti apportati dal ricorrente è quantificato in €. 36.300,00, somma già attualizzata.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento delle difese di parte ricorrente, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto di rilascio n. 14/2018 rep., notificato in data 19/01/2018 a ed avente ad oggetto l'alloggio accatastato al foglio 30, Controparte_1
particella 112, sub 7 graffata 525 (Catasto Fabbricati Andria).
b) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. Controparte_2
36.300,00.
c) compensa integralmente le spese e di CTU.
Trani, 30.1.2024
Il giudice
Sandra Moselli