TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 911/2024 promoSS da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ciro Visciano del Foro di Rimini con studio in Rimini alla Via XXIII Settembre 1845 n. 109 ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec :
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2
Controparte_3
(C.F. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-
[...] P.IVA_2 tempore;
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.SS Antonia CaSSlia in servizio presso il – Controparte_1 [...]
– Controparte_4 Controparte_5
– che elegge domicilio presso la sede del predetto
[...] CP_3 Ambito territoriale in Rimini, C.so d'Augusto n. 231, PEC:
Email_2
RESISTENTI
SANZIONE DISCIPLINARE CONSERVATIVA
MOTIVAZIONE Il ricorso proposto da – docente tecnico pratico in servizio Parte_1 presso l' Controparte_6
di Riccione – finalizzato all'accertamento
[...] giudiziale della natura illegittima della sanzione conservativa della censura irrogata con nota datoriale prot.n. 0004413 in data 14\06\2024 in relazione ai fatti di cui alla contestazione disciplinare prot. n. 0001410 del 22\02\2024 di seguito riportata per stralcio , è meritevole di integrale accoglimento .
CONTESTAZIONE DISCIPLINARE
IN DATA 22\02\2024
“ Considerato che : la S.V. in data 20 febbraio 2024 inoltrava richiesta, in qualità di consigliere del consiglio d'istituto, di controllo sulle entrate del totem d'istituto, nello specifico, dalla data del 12 febbraio al 16 febbraio;
Che suddetta richiesta veniva inoltrata, senza avvisare il Dirigente Scolastico, al docente Prof.
, utilizzando il registro elettronico;
La S.V. in data 21 Persona_1 febbraio 2024 veniva convocata in presidenza, per il tramite della Prof.SS
[...] componente staff dirigenziale, per fornire gli opportuni Persona_2 chiarimenti in merito all'autonoma iniziativa da Lei intrapresa;
Che la S.V. si è rifiutata categoricamente di conferire con il Dirigente Scolastico pretendendo una convocazione scritta, in difetto non avrebbe ottemperato;
Che nonostante le sollecitazioni della docente la S.V. restava ferma sulle sue posizioni Per_2 sue posizioni insistendo su una formale richiesta scritta da parte del Dirigente, il tutto veniva relazionato dalla docente in parola;
Che la S.V. solo successivamente ha cambiato opinione avvertendo tuttavia il Dirigente
Scolastico della necessità di avere un testimone presente in presidenza e per inciso avrebbe registrato la conversazione in presidenza utilizzando un cellulare;
Che il Dirigente Scolastico convoca in presidenza la Prof.SS , Per_3 componente dello staff di dirigenza, in qualità di testimone;
Che il Dirigente avvertiva la S.V. sulla illeceità di una eventuale registrazione della conversazione attraverso strumenti elettronici, ivi compresi il cellulare;
Che i contenuti del colloquio tra il Dirigente Scolastico e la S.V. sono stati meticolosamente riportati nella dettagliata relazione e verbalizzazione della
Prof.SS ; Che la S.V. si è rifiutata categoricamente di fornire spiegazioni, Per_3 limitandosi ad una ridondante risposta "Non rispondo, non ho nulla da dire, posso andare via?".
Va infatti rilevato che se è vero che il “ …il controllo e la gestione delle risorse finanziarie, ivi inclusa quelle per autofinanziamento rientra nelle competenze del Dirigente Scolastico. A mente del Dlgs. 165/2001 all'art. 25 “il Dirigente Scolastico è responsabile delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane…” per come scritto dal Dirigente nella sua nota in data 27\02\2024 è anche vero che il ricorrente nella sua qualità di consigliere del Consiglio d'Istituto aveva sicuramente il potere/dovere di svolgere un'attività di controllo e verifica dei dati contabili inerenti il bilancio della scuola.
Quanto al rifiuto di ottemperare alla convocazione scritta del D.S. – in ogni caso congruamente motivata dal docente con la necessità di assicurare agli alunni una idonea vigilanza − va rimarcato come si sia trattato di un fatto isolato , tanto è vero che risulta circostanza pacifica che il (che non ha mai riportato Pt_1 condanne disciplinari di sorta) successivamente abbia aderito alla richiesta del Dirigente .
Quella tenuta dal appare quindi una condotta complessivamente non Pt_1 grave che non risulta avere violato alcuna delle ipotesi specificamente previste dall'art. 25 “ Codice Disciplinare ” del CCNL SCUOLA 2019\2021 (neppure mai significativamente citato nell'atto di incolpazione) che al terzo comma prevede testualmente che “ …la sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per : a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del
d.lgs. n. 165 del 2001; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale
ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n.
300 del 1970; g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del
d.lgs. n. 165 del 2001; h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del
d.lgs. n. 165 del 2001; i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti ”.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio generale della soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 29\08\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
e le sue articolazioni periferiche Controparte_1 [...]
, l' Controparte_2 [...]
: Controparte_3
1) Annulla la sanzione disciplinare della censura irrogata al ricorrente con nota datoriale prot.n. 0004413 in data 14\06\2024 .
2) Condanna le amministrazioni scolastiche convenute al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in € 2.309,00 ( di cui € 301,00 a titolo di rimborso delle spese forfettarie ) , oltre ad I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 14\01\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'