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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2189 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 18.3.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281
sexies c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentato da quale procuratore generale, C.F._2 Parte_1
(C.F. , (C.F. Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
), assistiti, rappresentati e difesi dall'avv. Giampaolo Mardegan. CodiceFiscale_4
APPELLANTI
E
C.F. ), e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria, (C.F. ), ora CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
contumace.
[...]
APPELLATA
C.F. ), rappresentata Controparte_4 P.IVA_3
e difesa dall'avv. Michele Casalini.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno chiesto:
“A. accertare e dichiarare la nullità dell'Intesa tra istituti bancari individuata in atti per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), L. 10 ottobre 1990, n. 287;
B. in via principale, per effetto dell'accoglimento della domanda sub A, accertato e dichiarato che la fideiussione prestata dai signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in data 10.01.2006, nell'interesse di ed in favore di Parte_4 Controparte_5 [...]
(ora , recepisce lo schema Controparte_6 Controparte_1 predisposto dall'ABI delle “Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle obbligazioni bancarie” e recepisce, in particolare, l'art. 2 rubricato “Clausola di reviviscenza”, l'art.
6 rubricato “Clausola di rinuncia ai termini” e l'art. 8 rubricato “Clausola di sopravvenienza” dello schema suddetto costituenti un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lettera a), L. 10 ottobre 1990 n. 287: 1. accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, la nullità la fideiussione prestata dai signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in data 10.01.2006, nell'interesse di ed in favore di Parte_4 Controparte_5 [...]
(ora , 2. in subordine, Controparte_6 Controparte_1 accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, quantomeno la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modulo/formulario denominato “Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie fideiussione omnibus con limitazione d'importo”, sottoscritto dai signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in data 10.01.2006;
C. in via principale, accertato e dichiarato che il contratto stipulato in data 23.04.2008 tra i signori , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
(già ora Controparte_7 Controparte_6 Controparte_1
, per le ragioni esposte in atti modifica soltanto la fideiussione prestata dai signori
[...] [...]
, , e in data 10.01.2006, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nell'interesse di ed in favore di (ora Controparte_5 Controparte_6 [...]
senza creare nuovi rapporti di garanzia, nonché accertato e Controparte_1 dichiarato che il predetto contratto stipulato in data 23.04.2008 recepisce lo schema predisposto dall'ABI delle “Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle obbligazioni bancarie” e recepisce, in particolare, l'art. 2 rubricato “Clausola di reviviscenza”, l'art. 6 rubricato
“Clausola di rinuncia ai termini” e l'art. 8 rubricato “Clausola di sopravvenienza” dello schema suddetto costituenti un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lettera a), L.
10 ottobre 1990 n. 287:
1. per l'effetto dell'accoglimento della domanda sub B.1 e/o della domanda sub A, accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, la nullità del contratto stipulato in data 23.04.2008 tra i signori , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
(già ora Controparte_7 Controparte_6 Controparte_1
;
[...]
2. in subordine, per l'effetto dell'accoglimento della domanda sub B.
2. e/o della domanda sub
A., accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, quantomeno la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modulo/formulario denominato “Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie fideiussione omnibus con limitazione d'importo”, sottoscritto dai signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 in data 23.04.2008; D. in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento delle domande formulate sub C, per il caso in cui venga ritenuto che il contratto stipulato in data 23.04.2008 tra i signori , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
(già ora Controparte_7 Controparte_6 Controparte_1
costituisca una nuova garanzia, distinta dalla fideiussione prestata dai signori
[...] [...]
, , e in data 10.01.2006 Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 nell'interesse di ed in favore di (ora Controparte_5 Controparte_6 [...]
, per l'effetto dell'accoglimento della domanda sub A, accertato e Controparte_1 dichiarato che tale garanzia prestata dai signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in data 23.04.2008 nell'interesse di ed in favore di
[...] Parte_4 Controparte_5
(già ora Controparte_7 Controparte_6 Controparte_1 recepisce lo schema predisposto dall'ABI delle “Condizioni generali di contratto per
[...] la fideiussione a garanzia delle obbligazioni bancarie” e recepisce, in particolare, l'art. 2 rubricato
“Clausola di reviviscenza”, l'art. 6 rubricato “Clausola di rinuncia ai termini” e l'art. 8 rubricato
“Clausola di sopravvenienza” dello schema suddetto costituenti un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, lettera a), L. 10 ottobre 1990 n. 287: 1. accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, la nullità della garanzia prestata dai signori , Parte_1 [...]
, e in data 23.04.2008 nell'interesse di Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_5 ed in favore di (già ora
[...] Controparte_7 Controparte_6
, Controparte_1
2. in subordine, accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, la nullità quantomeno delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modulo/formulario denominato “Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie fideiussione omnibus con limitazione
d'importo”, sottoscritto dai signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in data 23.04.2008, Parte_4
E. accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, la nullità della garanzia prestata dai signori , , e in data Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
23.04.2008 nell'interesse di ed in favore di (già Controparte_5 Controparte_7 [...]
ora , ovvero in subordine, Controparte_6 Controparte_1 accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, la nullità quantomeno delle clausole di cui all'art.
8 in quanto clausola abusiva ai sensi del Codice del consumo;
F. in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento delle domande sub B, C e D, per
l'effetto dell'accoglimento della domanda sub A., accertare e dichiarare che per effetto della intesa anticoncorrenziale “a monte” tra istituti di credito e della “imposizione” del contratto del 10.01.2006
e del contratto del 23.04.2008, (ora Controparte_6 Controparte_1
e/o (ora hanno cagionato
[...] Controparte_7 Controparte_1 ai signori , , e , per i motivi Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 illustrati in atti, un danno ingiusto da contrattazione che non ammette alternative, che si quantifica in Euro 798.896,94= in linea capitale, ovvero di quella diversa somma anche minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa;
per l'effetto condannare al Controparte_1 pagamento in favore dei signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
delle predetta somma di Euro 798.896,94= in linea capitale, ovvero di quella diversa anche Parte_4 minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del predetto danno, disponendo, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali avversarie, la compensazione, anche parziale, tra i rispettivi crediti;
G. rigettare le domande riconvenzionali di e per essa, Controparte_1 quale mandataria, di in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte esposte CP_2 in atti”.
L' ha chiesto: Controparte_4
“previa ogni necessaria declaratoria e pronuncia di rito, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Roma: 1) rigettare l'appello proposto dai sigg. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma n. 14477/2023,
[...] Parte_4 pubblicata in data 11/10/2023, che ha definito il giudizio di primo grado n. 82677/2018 R.G.,
2) in parziale riforma della sentenza impugnata, confermate tutte le altre statuizioni, accertarsi
e dichiararsi che i sigg. , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 sono debitori nei confronti di (quale successore a titolo Controparte_4 particolare di dell'importo di 207.055,98 euro13, Controparte_1 comprensivo di quanto già incassato a titolo di acconti, degli interessi maturati sino al 12/07/2023 e delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, oltre interessi come da contratti di apertura di credito dal 13/07/2023 al saldo effettivo, in forza del saldo debitore del conto corrente ipotecario n.
612719,30, intrattenuto presso la Filiale di Chioggia e del saldo debitore del conto corrente ipotecario
n. 612782,74, intrattenuto presso la Filiale di Chioggia;
- conseguentemente condannarsi i sigg. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al pagamento in favore di
[...] Parte_4 Controparte_4
(quale successore a titolo particolare di dell'importo di
[...] Controparte_1
207.055,98 euro, comprensivo di quanto già incassato a titolo di acconti, degli interessi maturati sino al 12/07/2023 e delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo, oltre interessi come da contratti di apertura di credito dal 13/07/2023 al saldo effettivo, in forza del saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 612719,30, intrattenuto presso la Filiale di Chioggia e del saldo debitore del conto corrente ipotecario n. 612782,74, intrattenuto presso la Filiale di Chioggia;
- con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. , e convenivano, dinanzi al Tribunale di Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
Roma, la chiedendo dichiararsi la nullità totale, o Controparte_1
in subordine parziale, delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle operazioni bancarie effettuate dalla società sottoscritte in data 10.1.2006 e 23.4.2008, per Controparte_5
violazione dell'art. 2 della L. 287/1990, con riferimento alle clausole 2, 6, 8.
La banca convenuta chiedeva il rigetto della domanda degli attori e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli stessi, in qualità di fideiussori, al pagamento della somma di € 798.896,94, a titolo di saldo negativo dei conti correnti ipotecari n.
612719,30 e n. 612782,74.
Nel corso del giudizio interveniva la Controparte_4
in quanto succeduta alla a seguito di scissione, la quale Controparte_1 resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto e proponendo la medesima domanda riconvenzionale per il pagamento di € 798.896,94.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14447/2023, rigettava le domande attoree.
Rilevava in particolare che dal testo iniziale delle clausole n. 8 di entrambi i contratti di garanzia, in cui si leggeva: “Dichiaro/iamo che la garanzia da me/noi rilasciata è astratta e
autonoma e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità e efficacia degli atti generanti le
obbligazioni principali […]”, si evinceva che si trattava non di fideiussioni, ma di contratti autonomi di garanzia i quali, non ricalcando lo schema A.B.I., erano dunque validi, anche con riferimento alla deroga all'art. 1957 c.c.
Il Tribunale inoltre accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale , sulla base di
C.T.U. che accertava un minor saldo negativo, ridotto da € 798.896,94 a € 788.892,29.
Preso atto della dichiarazione della di avere ricevuto, al netto delle spese relative CP_4
alla procedura esecutiva immobiliare n. 413/2019 del Tribunale di Venezia, la somma di
613.574,84, condannava i garanti al pagamento della somma residua di € 175.317,45, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
3. Gli attori hanno proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo hanno censurato la parte della sentenza con cui le due fideiussioni prestate erano state qualificate come contratti autonomi di garanzia e conseguentemente era stata erroneamente esclusa la corrispondenza delle stesse rispetto allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, e, sulla base di tali errati presupposti, era stata illegittimamente affermata la validità delle garanzie oggetto di causa.
Il Tribunale aveva errato perché il contenuto della clausola n. 8 non era sufficiente a qualificare le garanzie come contratti autonomi di garanzia, soprattutto in assenza di un riferimento all'impossibilità di proporre eccezioni, e perché in ogni caso tale qualificazione non era sufficiente a escludere che le garanzie ricalcassero lo schema predisposto dall'ABI
e infine perché, anche in quest'ultimo caso, non conseguiva automaticamente la validità delle garanzie di cui è causa, stante la necessità di svolgere comunque un' indagine circa l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale.
In primo luogo gli appellanti evidenziavano che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema A.B.I., che secondo la Banca d'Italia integravano un'intesa restrittiva della concorrenza, erano pedissequamente riportati, addirittura con la medesima numerazione, nei moduli delle due garanzie.
Anche l'art. 8 era pressoché identico nella seconda parte e la prima parte era solo una specificazione della seconda.
La conseguenza della violazione della legge antitrust era la nullità integrale dei contratti di garanzia. Le parti, infatti, e in particolare la banca, non avrebbero concluso la fideiussione senza le clausole riproduttive di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.
Inoltre gli appellanti hanno dedotto che, anche sulla base degli ulteriori 57 contratti di garanzia prodotti in atti, avevano dimostrato la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito sia al momento dell'assunzione da parte degli odierni attori della fideiussione datata 10.1.2006, sia al momento della sottoscrizione dell'atto datato 23.4.2008
e hanno comunque insistito per le richieste istruttorie per corroborare le prove già offerte.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato l'omesso rilievo della nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta negli artt. 6 dei contratti di garanzia, in relazione alla violazione dell'art. 33, comma 2, lett. t) D.lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del consumo”), stante la natura di consumatori dei garanti i quali, detentori ciascuno solo del
16,67% del capitale sociale, e – con la sola eccezione del signor – non Parte_1
ricoprenti alcuna carica sociale, avevano evidentemente agito per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale e professionale.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 33 Legge 10 ottobre 1990, n. 287, formulata in via subordinata rispetto a quella di nullità e sempre in conseguenza della condotta anticoncorrenziale della banca. Con il quarto motivo gli appellanti hanno lamentato l'accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte, nonostante la nullità delle garanzie prestate, totale o anche solo parziale, stante la violazione dell'art. 1957 c.c., in base al quale, ai fini della diligente proposizione di istanze conto il debitore, non è sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento, se non per i contratti autonomi di garanzia.
Con il quinto motivo gli appellanti hanno censurato l'omesso rilievo d'ufficio della nullità dei tassi di interesse applicati ai rapporti creditori principali garantiti dai signori
, per violazione dell'art. 2, comma 2, L. n. 287/1990 (cd. "legge antitrust"), in Parte_4
quanto calcolati sulla base di un indice OR manipolato tra il 29 settembre 2005 e il 30
maggio 2008.
4. L' ha proposto appello incidentale per due motivi. CP_4
Con il primo motivo ha lamentato la decurtazione del credito da € 798.896,94 a €
788.892,29, anche se le uniche irregolarità emerse tramite la CTU svolta in corso di causa riguardavano pattuizioni contrattali relative ai tassi di interesse ed alla CMS, delle quali i garanti avendo concluso un contratto autonomo d garanzia, non erano legittimati a far valere la nullità.
Con il secondo motivo l' ha lamentato che il Tribunale aveva detratto l'importo CP_4
incassato dalla stessa di € 613.574,84, senza tener conto dell'importo precisato da quest'ultima (€207.055,98) che teneva conto delle somme già ricevute, degli interessi maturati dal 24.1.2019 al 12.7.2023 e delle spese di registrazione del decreto ingiuntivo.
5. Il primo motivo d'appello principale è infondato.
La parte dell'art. 8 delle garanzie sopra citata, “Dichiaro/iamo che la garanzia da me/noi
rilasciata è astratta e autonoma e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità e efficacia degli
atti generanti le obbligazioni principali […]” è indice della volontà delle parti di scollegare totalmente la garanzia dalle vicende del rapporto garantito, quindi inibendo anche la possibilità di sollevare eccezioni, e ha una portata ben più ampia e non meramente esplicativa della clausola che prevede la c.d. “sopravvivenza” della garanzia limitatamente all'obbligo di restituzione della somma capitale per il caso di invalidità del rapporto principale.
La natura di contratto autonomo di garanzia, comporta che non possono estendersi allo stesso le considerazioni rinvenibili nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ivi riferite alla sola fattispecie della fideiussione omnibus (v. Cass. n. 18079/2024).
Né è utile in alcun modo, anche ai fini di un approfondimento istruttorio, la produzione di ulteriori 57 contratti che comunque non sono analoghi nel contenuto al contratto autonomo di garanzia per cui è causa.
6. Per le stesse ragioni pure il terzo motivo, fondato sempre sulla pretesa violazione della normativa antitrust, è infondato.
7. Il secondo motivo di appello è infondato.
Sebbene ognuno dei garanti sia titolare di un quota del 16,7% del capitale della società
garantita, la prestazione simultanea della garanzia da parte degli stessi, unitamente agli altri due soci che non sono parte del presente giudizio, e la contestuale carica di amministratore della società debitrice in capo ad , è sicuramente indicativa della finalità Parte_1
congiunta dei soci di sostenere l'attività imprenditoriale, a prescindere dall'eventuale svolgimento di una autonoma attività lavorativa.
8. Il quarto motivo, relativo alla domanda riconvenzionale, e in particolare alla violazione dell'art. 1957 c.c., è infondato, innanzitutto in quanto, per quanto sopra esposto,
deve ritenersi valida la deroga a tale norma.
Ad abundantiam si rileva comunque che l'eccezione di estinzione della garanzia per violazione dell'art. 1957 c.c. non è stata sollevata entro la prima udienza successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale, tenuto conto del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e di rinvio della prima udienza al fine di tale esperimento,
restano ferme le preclusioni già maturate (v. Cass. n. 9557/17 del 13.04.2017 secondo cui “…
laddove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle
attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte,
e restano pertanto ferme le decadenze già verificatesi”).
Ancora, nel merito dell'eccezione, deve evidenziarsi che, anche volendo considerare,
come dedotto dagli appellanti, che il termine semestrale di decadenza decorreva della revoca degli affidamenti comunicata il 14.12.2018, in data 8.2.2019 risulta ricevuta dalla società garantita una richiesta di adempiere di natura stragiudiziale, sufficiente a evitare l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. , trattandosi di garanzia a prima richiesta.
Difatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratto autonomo
di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c.
- esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi
sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di
pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una
domanda giudiziale.” (Cass. n. 660/2025, Rv. 673651 - 01).
8. Infine è infondato il quinto motivo d'appello principale.
Si ritiene difatti di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse,
fanno riferimento all'OR, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o
sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia
provato che la determinazione dell'OR sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche
illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro,
almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente
alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la
funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della
clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto
danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'OR (per il solo
periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità
di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino",
cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali
dell'ordinamento.” (Cass. n. 12007/2024, Rv. 670868 – 03).
9. Il primo motivo d'appello incidentale è infondato.
L'impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite quando, la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà
a norme imperative o illiceità della causa e attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta.
Infatti, l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato,
oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante (Cass. n.
10786/2024).
Pertanto la riscontrata applicazione dello ius variandi in assenza dei presupposti e di CMS
in assenza di esplicita pattuizione costituisce violazione della norma imperativa di cui all'art. 117, comma 4, TUB.
10. Il secondo motivo di appello incidentale è solo parzialmente fondato. La stessa ha riferito avere incassato nell'ambito di procedura esecutiva intrapresa nei CP_4
confronti degli altri due fideiussori, che non sono parte del presente giudizio, l'importo di
€ 613.574,84, ma non ha precisato la data dell'incasso, né i criteri con cui è stato determinato l'importo residuo di € 207.055,98, con particolare riferimento all'importo dovuto per interessi e a quello, nemmeno provato, per le spese di registrazione del decreto ingiuntivo. E' pur vero che l'importo di € 175.317,45, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, accertato dal Tribunale di Roma non tiene conto degli interessi maturati sulla somma capitale fino al momento del parziale soddisfo.
Si ritiene quindi equo riconoscere la somma indicata nella C.T.U. di € 788.892,29, calcolata fino alla data del 8.1.2019, oltre interessi convenzionali fino al saldo, detratta la somma di €
613.574,84.
11. Le spese di lite, già compensate integralmente per il primo grado di giudizio, possono essere compensate anche per il presente grado, tenuto conto del totale rigetto dell'appello principale e del quasi totale rigetto dell'appello principale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna gli appellanti principali,
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 788.892,29, calcolata fino alla data del
8.1.2019, oltre interessi convenzionali fino al saldo, detratta la somma già ricevuta di €
613.574,84;
3) Conferma per il resto la sentenza appellata;
4) Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 18.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini