Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 558/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Paolo La Spina (del Foro
[...]
di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante riassumente
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
contumace,
Appellata riassunta
OGGETTO: appalto.
Venuti all'udienza del 25.11.2024 il difensore dell'appellante riassumente precisava le conclusioni riportandosi integralmente alle domande, eccezioni e difese rispettivamente formulate in precedenti atti e verbali di causa.
Posta la causa in decisione - e scaduto il termine già assegnato, ex art. 352 c.p.c., per il deposito di comparsa conclusionale – la Corte ha osservato.
Con citazione tempestivamente notifica interponeva opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3/2006 del 12.1.2006 con cui il giudice monocratico della Sezione Distaccata di Paternò del Tribunale di Catania gli imponeva di pagare a la somma di € 8.100,00, oltre interessi e spese di procedura: Parte_1
somma che con il suo originario ricorso quest'ultimo, nella spiegata qualità di titolare dell'impresa in ditta IME corrente in Paternò, aveva dedotto essergli dovuta in pagamento dell'IVA dovuta sul corrispettivo (di totali € 40.500,00) dei lavori di manutenzione straordinaria della casa palazzata in Paternò, via Mureno nn. 12, 14 e
16, che detta gli aveva commesso in appalto e che erano stati eseguiti nel CP_1
corso del 2002.
Oltre che negare di essere debitrice di ulteriori somme oltre quella di complessivi €
40.500,00 che aveva già corrisposto al , elevandosi ad attrice in Parte_1
riconvenzionale essa a sua volta chiedeva che controparte fosse condannata CP_1
al risarcimento del danno patito in conseguenza della negligente ed imperita esecuzione di talune delle opere al predetto affidate, partitamente elencate e descritte nella perizia giurata che allegava al proprio atto di opposizione: danno da parametrarsi al costo di totale revisione della copertura del fabbricato e di rifacimento degli intonaci e della tinteggiatura sia dei prospetti esterni che delle pareti interne, per complessivi € 15.000,00.
In corso di causa detta attrice in riconvenzionale esperiva ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo che, essendo venute meno le condizioni di abitabilità dell'immobile a causa delle infiltrazioni d'acqua che vi si erano registrate, fosse ordinata l'immediata esecuzione delle opere di revisione e di rifacimento anzidette. Veniva a tal punto istituita c.t.u., all'esito della quale il G.I. – con ordinanza del 7.8.2006 – ordinava al di eseguire con urgenza le opere (il cui costo veniva stimato in Parte_1
complessivi € 13.972,64) individuate dall'ausiliario del magistrato quali necessarie e sufficienti a far cessare dette infiltrazioni. Ordinanza – la predetta – tuttavia revocata dal Collegio adito con reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. che, con ordinanza del 18.10.2007, con valenza troncante rilevava che “la domanda cautelare non è affatto correlata con la domanda di merito …. a mezzo della quale la reclamata ebbe a richiedere .. la condanna del al Parte_1
risarcimento dei danni da liquidarsi nella misura di € 15.000,00. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, in tema di appalto e con riferimento all'azione ex art. 1669 c.c., l'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente invece della chiesta reintegrazione in forma specifica non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato in quanto il risarcimento per equivalente costituisce un minus, sicchè la relativa richiesta deve ritenersi implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica (Cass. 3515/95, Cass. 12964/2005), mentre la proposizione nel corso del giudizio di una domanda di risarcimento in forma specifica in luogo della originaria domanda di risarcimento per equivalente costituisce una inammissibile mutatio libelli (Cass. 552/2002 Cass. 2613/2001 Cass. 7080/83)”.
Indi il primo giudice, ritenuto che la causa fosse già sufficientemente istruita, raccolte le conclusioni delle parti – e posta la causa in decisione – con sentenza n. 41/2009 del
16.3.2009 così statuiva, definitivamente pronunziando:”
P Q M
…. dichiara improcedibile l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 3/06, emesso il 12 gennaio 2006 dal Giudice Unico della
Sezione Distaccata di Paternò del Tribunale di Catania nei confronti della predetta
ed in favore di , decreto che dichiara esecutivo;
in CP_1 Parte_1
accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna a Parte_1
pagare in favore di , per i titoli di cui in motivazione, la somma di Controparte_1
Euro 13.972,64, oltre interessi legali sino al soddisfo;
pone le spese di C.T.U. in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna”.
Avverso tale decisione il interponeva appello con tempestiva citazione Parte_1
del 29.4.2010, per lamentare soprattutto che il primo giudice si fosse, anche in sentenza, acriticamente appiattito sulle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. officiato nella interlocutoria sede cautelare, senza per converso censurare che quest'ultimo nessun reale riscontro avesse fornito ai puntuali ed inoppugnabili rilievi che a dette conclusioni aveva mosso il c.t. di fiducia di esso appellante.
Tesi – questa – cui, costituendosi in contraddittorio, la resisteva, chiedendo CP_1
dunque che l'appello di controparte fosse rigettato. E con la propria comparsa di costituzione la predetta spiegava altresì impugnazione incidentale, per denunciare che della suddetta somma di € 13.972,64 non fosse stata pure sancita la sua assoggettabilità a rivalutazione monetaria.
Venuti in udienza il collegio adito – ritenuto “alla luce delle osservazioni critiche di contenuto tecnico, sviluppate analiticamente nell'atto di gravame, che non trovano esauriente risposta nel supplemento di c.t.u. depositato in primo grado” che fosse necessario disporre la rinnovazione delle attività peritali - con ordinanza del
20.10.2010 disponeva in conformità.
Acquisito il nuovo elaborato peritale – nonché la relazione integrativa rassegnata in seguito al richiamo del nuovo c.t.u. disposto con ordinanza dell'8.3.2012 – la Corte, raccolte le finali conclusioni delle parti e posta la causa in decisione, con sentenza n.
1799/2015 del 26.11.2015, in parziale accoglimento dell'appello del , Parte_1
riduceva la sua condanna pecuniaria in favore della nella minor somma di € CP_1
10.389,00 (oltre interessi); a tal punto compensando per intero le spese del doppio grado di giudizio, e poi ponendo le spese della nuova c.t.u. a definitivo carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna.
§§§
gravava la sentenza di questa Corte con ricorso per cassazione - Parte_1
tempestivamente notificato il 27.12.2016 – articolato in dieci motivi.
Nella contumacia della la Suprema Corte, con ordinanza decisoria n. CP_1
2386/2023 del 26.1.2023, ne accoglieva i primi due, senza pronunciarsi sugli ulteriori otto.
Mercè i motivi infine accolti il aveva dedotto: Parte_1 - con il primo, che a torto questa Corte fosse giunta a concludere che la ristrutturazione del fabbricato avesse interessato l'intera copertura dell'edificio
(basandosi sul postulato che la ristrutturazione non potesse non aver avuto ad oggetto la funzionalità dell'intera copertura dell'edificio) piuttosto che una sua parte soltanto,
- con il secondo, che a torto fosse stato ritenuto che anche le infiltrazioni d'acqua accusate dai soffitti dei vani letto, del bagno e del corridoio del secondo piano della casa fossero addebitabili alle opere di rifacimento del tetto eseguite da esso ricorrente: posto che incontestato, in realtà, era rimasto che del tratto di tetto che copriva i vani letto, il bagno ed il corridoio anzidetti esso medesimo avesse proceduto, conformemente agli accordi con la committente, Parte_1
alla semplice manutenzione ordinaria.
Operando congiunto scrutinio dei motivi di impugnazione così riassunti consideravano gli che “La Corte di merito ha fatto errata applicazione del Parte_2
ragionamento presuntivo in quanto ha desunto che il contratto d'appalto avesse ad oggetto l'intera copertura del tetto dalla mancanza di prova dell'esatto contenuto del contratto e dalla circostanza che l'appaltatore non fosse un nudus minister. Tale ragionamento presuntivo è viziato in quanto l'assenza di prova in ordine al contenuto del contratto non costituisce un fatto storico da cui il giudice poteva trarre la prova del fatto ignoto. Al contrario, in assenza di prova sul contenuto del contratto
d'appalto, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare ulteriori elementi, come le voci indicate nel conto finale dei lavori ed elenco prezzi, da cui risultava una spesa di soli € 900,00. Con ragionamento apodittico, la Corte d'appello afferma che
l'appalto aveva ad oggetto la ristrutturazione dell'intera copertura in modo da assicurarne la funzionalità laddove era onere della committente, che aveva agito per il risarcimento dei danni da errata esecuzione del contratto, provare l'esatto contenuto del contratto”.
§§§ ha dunque riassunto il giudizio con citazione ex art. 392 c.p.c. Parte_1
ritualmente notificata (dopo una prima notificazione erroneamente posta in essere tempestivamente e, tuttavia, irritualmente perché indirizzata al difensore della già costituito nel giudizio di appello) il 19.10.2023. CP_1
Dando seguito a quanto, in particolare, cassato dalla Suprema Corte esso appellante riassumente deduceva, anzitutto, che “la Corte d'appello adita in riassunzione, attenendosi al principio espresso dalla Cassazione in accoglimento del ricorso del
, dovrà, in merito alla domanda riconvenzionale formulata dall'opposta, Parte_1
riformare il capo di sentenza afferente la responsabilità dell'appaltatore statuendo che nulla è dovuto da quest'ultimo a titolo di risarcimento per le infiltrazioni lamentate provenienti dalla falda interna del tetto della porzione del fabbricato contraddistinta con la lettera B, in quanto oggetto della sola revisione dei coppi a copertura della sottostante struttura lignea non oggetto di rifacimento”.
Quanto, per converso, a ciò che era stato veicolato negli ulteriori motivi di ricorso per cassazione su cui la Suprema Corte non si era soffermata, reiterava il Parte_1
(previamente dato atto che il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo fossero da ritenere “assorbiti dai primi due motivi di impugnazione, poiché aventi ad oggetto la medesima censura quantunque per ulteriori violazione di legge”: ed assodato dunque che non fosse chiamato a rispondere delle infiltrazioni al secondo piano del fabbricato dopo che, d'altro canto, di quelle accusate dai locali sottostanti il terrazzo che - in sostituzione della precedente copertura a tetto del [secondo la terminologia adottata dal nuovo c.t.u.] “Corpo A” realizzata da esso - era stato Parte_1
realizzato dalla diversa impresa edile cui la si era successivamente rivolta CP_1
aveva, in precedenza, fatto già giustizia il Tribunale) le contestazioni già mosse avverso l'addebito anche delle ulteriori infiltrazioni che, seppur di minore rilevanza, controparte aveva comunque fatto altresì oggetto delle proprie lagnanze, vale a dire:
a) le infiltrazioni “evidenziate in corrispondenza del vano finestra del primo piano e del vano finestra della cucina del secondo piano che, a detta del C.T.U., sono imputabili alla mancata sigillatura degli infissi esterni; b) le infiltrazioni dovute allo “scolo delle acque piovane sulla facciata della cucina, imputabili per la al CP_1
fatto che le tegole sporgono oltre la grondaia, riguardo alle quali il C.T.U. ha accertato che i coppi siciliani posti a copertura del tetto sovrastante il detto locale cucina sono scivolati e la prima fila è accostata alla grondaia, tale che durante le precipitazioni di una certa intensità la grondaia non riesce ad assolvere alla sua funzione di convogliamento delle acque. Lo scivolamento dei coppi sopra descritti, sempre a detta del professionista d'ufficio, sarebbe imputabile alla eccessiva pendenza del tetto e non idoneo ancoraggio e fissaggio dei coppi;
da qui la responsabilità del , reo di avere realizzato il tetto”. Parte_1
Rifacendosi alle conclusioni del secondo c.t.u. i costi di ripristino esclusivamente addebitabili al andavano, pertanto, infine quantificati nella sola Parte_1
complessiva somma di € 2.370,00. Ciò per cui esso appellante riassumente concludeva chiedendo a questa Corte nuovamente adita di:”1) ritenere e dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità in capo al sig. in merito Parte_1
alle lamentate infiltrazioni provenienti dal tetto che nel contratto di appalto sottoscritto tra le parti aveva ad oggetto la sola revisione dei coppi di copertura e non il rifacimento della struttura lignea sottostante;
2) conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra a Parte_1 Controparte_1
titolo di risarcimento per i danni da infiltrazioni lamentati dalla stessa;
3) ritenere e dichiarare che le infiltrazioni d'acqua lamentate dalla resistente nella cucina del piano secondo e nella parete esterna non sono imputabili allo scivolamento dei coppi siciliani, così come accertato dal C.T.U. nominato dalla Corte d'Appello di Catania,
Ing. ; 4) ritenere e dichiarare altresì che le infiltrazioni d'acqua e umidità Per_1
lamentati ai lati della finestra del vano scala del secondo piano e del primo piano non sono imputabili al sig. , non avendo quest'ultimo fornito i due infissi Parte_1
né curato la posa in opera;
5) per effetto di quanto sopra, ritenere e dichiarare
obbligato a corrispondere alla sig.ra la sola Parte_1 Controparte_1
somma di Euro 2.370,00 a titolo di ristoro dei danni subiti per la non perfetta esecuzione e regola d'arte dei lavori aventi ad oggetto il rifacimento del balcone del primo piano e della parete esterna piano terrano, siccome quantificati dal secondo
C.T.U., Ing. , già decurtata della somma di Euro 400,00 preventivata per la Per_1
fissazione dei coppi siciliani finalizzata alla sicurezza dell'immobile non essendo ciò oggetto della domanda riconvenzionale di controparte;
6) condannare l'appellante al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura che si riterrà equa, considerato che solo le voci di infiltrazioni indicate dal CTU Ing. sono Per_1
imputabili al sig. ; 7) condannare al Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese di primo grado (tenendo conto anche della fase cautelare, del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale nella misura sopra indicata) e del secondo grado (anche di quelle dell'odierna fase di riassunzione) in ossequio a quanto disposto dall'articolo
91 c.p.c., anche con parziale compensazione, tenendo conto della consistente riduzione delle somme dovute dal a titolo di risarcimento danni rispetto a Parte_1
quelle indicate in primo grado e ridotte in secondo grado;
8) condannare la sig.ra
al pagamento delle spese integrali del giudizio di cassazione, in Controparte_1
virtù del principio della soccombenza”.
§§§
Neanche dopo la rituale notificazione della nuova citazione del cui si Parte_1
dava luogo (come premesso) nei suoi personali confronti si Controparte_1
costituiva in contraddittorio.
Venuti in udienza, in esito alla trattazione della causa la Corte rinviava il riassumente ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali la causa era spedita in decisione.
§§§
Non può, in primo luogo, che ribadirsi che con la sentenza infine cassata questa Corte abbia fatto ricorso, a fini dimostrativi, ad una presunzione nient'affatto grave (gravità
– si afferma nell'ordinanza decisoria degli – che “va ricollegata al grado di Parte_2
probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto”) né tampoco precisa (precisione che va, a sua volta, “riferita al fatto noto, l'indizio, che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica”): avendo, infatti, i secondi giudici dato singolarmente per scontato che chi ponga mano alla manutenzione straordinaria di fabbricato provveda, in tutti i casi e senza eccezioni, alla manutenzione straordinaria di tutte le sue parti, ed in ispecie alla ristrutturazione della sua intera copertura;
conclusione questa cui – si noti - si perveniva senza che neppure si tenesse in debito conto che il nuovo c.t.u. – da quel collegio officiato – non avesse mancato di riconoscere che il documento di contabilità finale dei lavori e l'elenco prezzi – le cui copie fornite dall'una e dall'altra parte non erano in contrasto – fornissero persino prova positiva del fatto che ad esso Parte_1
non fosse stato commesso in appalto il totale rifacimento della copertura del fabbricato ma, oltre che la ristrutturazione integrale del tetto del “Corpo A”, la sostituzione (con la posa in opera di termocopertura) di una sola falda (cioè a dire quella rivolta sulla pubblica via) del tetto del “Corpo B” e non anche dell'altra, della quale l'odierno riassumente era esclusivamente incaricato di revisionare il manto in coppi siciliani.
Per converso, a poter essere validamente presunto è piuttosto che una revisione della copertura del fabbricato limitata (quanto a detta falda del “Corpo B” rivolta sul cortile interno) all'allineamento e riposizionamento delle tegole (ed alla sostituzione di qualche tegola rotta) non potesse, in perdurante presenza di una sottostante orditura lignea assai vetusta, garantire dal rischio di infiltrazioni. Di talchè la circostanza che queste si siano registrate non può infine giustificare che se ne faccia motivo di addebito di responsabilità al ex art. 1669 c.c. Parte_1
§§§
La Suprema Corte, come s'è visto, una volta accolti i primi due motivi del ricorso sottopostole si asteneva dal prendere in esame anche il settimo, l'ottavo, il nono ed il decimo motivo di ricorso. Non par dubbio, tuttavia, che questa Corte sia oggi chiamata a prendere in esame le questioni di fatto già sottese agli stessi motivi poiché, se è vero che “Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'articolo 346 del Cpc, relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado. Sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, pertanto, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio” (ex ceteris Cass. III 14541/2022), a fortiori deve allora escludersi che non possano essere riproposte in sede di giudizio di rinvio le questioni dichiarate assorbite dalla stessa Suprema Corte.
Questioni – quelle che debbono oggi essere dunque riprese ulteriormente in esame – che lasciano emergere la fondatezza di quanto in proposito fatto valere dal
, specie alla luce di quanto al riguardo asseverato dal nuovo c.t.u. Parte_1
Ed invero, in relazione a dette infiltrazioni “evidenziate in corrispondenza del vano finestra del primo piano e del vano finestra della cucina del secondo piano”, il predetto Ing. a petto di quanto aveva davvero sommariamente rilevato il Per_1
primo c.t.u., oggi dà modo a questa Corte di riflettere sulla circostanza che “Dal conto finale dei lavori non risulta che l'impresa abbia effettuato fornitura e posa in opera di serramenti;
viceversa dalla documentazione fotografica dei lavori si evince che al secondo piano sono stati collocati nuovi telai a murare (sia per le persiane esterne con ante a battente e sia per i serramenti con ante vetrate). La tipologia della soglia (intera o costituita da soglia e retrosoglia;
con la presenza o meno di battentatura) ed il posizionamento dei telai a murare sono, per consuetudine di cantiere, stabiliti da chi produce i serramenti cui per altro compete la fornitura degli eventuali telai a murare. Tale modo operativo, oltre che consueto, risulta imprescindibile in mancanza di progetto e/o specifiche indicazioni esecutive da parte della direzione lavori. La fornitura e posa in opera dei serramenti è stata affidata ad altro soggetto estraneo ai fatti di causa (precisamente la ditta Carastro Serramenti sedente in Paternò), a fronte di un contratto indipendente da quello stipulato con
l'appellante. Questi ha eseguito solo le opere murarie correlate la cui presunta difettosità o inadeguatezza in relazione al danno manifestatosi è esclusivamente consequenziale, e comunque marginale in ordine al criterio scelto per metodiche di predisposizione del vano per la collocazione dei nuovi serramenti e la definizione delle parti contermini (aggetti, sporti, cornici ovvero tutti quegli elementi architettonici che primariamente rivestono un ruolo funzionale e, se ben disegnati, configurano un miglioramento estetico). Nello specifico si rileva che nel conto finale
è stata liquidata solo una pensilina, collocata a piano terra a protezione dell'ingresso al civico 14 per come documentato dalle foto eseguite durante i lavori già prodotte in giudizio dall'appaltatore. Viceversa all'atto del sopralluogo sono risultate collocate al secondo piano delle pensiline – significativamente aggettanti – di recente esecuzione”: cosicchè merita di essere condivisa la conclusione che “tenuto conto della mancanza di qualsiasi aggettazione e/o cornice sommitale in facciata, della collocazione dei detti serramenti all'ultimo piano, dell'esposizione a levante, della mancanza di riquadrature aggettanti dei vani, della collocazione con controtelaio a murare anche per la persiana esterna, della complessiva affidabilità dei serramenti scelti, era compito primario del progettista e/o del direttore dei lavori
e, in ultimo, del serramentista richiedere una diversa preparazione del vano, ivi inclusa la preventiva istallazione della pensilina. Pertanto i lamentati danni per difetto di tenuta dei telai perimetrali dei serramenti (in relazione alla modalità di posa verosimilmente disposte dal costruttore dei serramenti medesimi) non possono essere attribuiti all'appellante giacchè a lui non erano state appaltate né la fornitura né la posa in opera degli stessi infissi”.
Quanto, d'altro canto, alle infiltrazioni anzidette dovute allo “scolo delle acque piovane sulla facciata della cucina, imputabili per la al fatto che le tegole CP_1
sporgono oltre la grondaia”, il nuovo c.t.u., a petto di quanto anche a tal riguardo il primo c.t.u. aveva opinato altrettanto sommariamente, rileva che il “ha Parte_1
garantito la tenuta all'acqua della copertura a tetto collocando uno strato impermeabile (lastre sottocoppo onduline) che, per la sua sagomatura e per l'esteso contatto, limita lo scivolamento dei coppi sottani. […] Si evidenzia che i coppi soprani, nella quasi totalità delle due falde in argomento, non sono risultati scivolati. Di contro, i coppi soprani a ridosso della grondaia sono risultati scivolati, ma comunque all'interno della grondaia. Ai fini della sicurezza l'impresa avrebbe dovuto fissare i coppi terminali con gli specifici ganci per evitare lo scivolamento, e tale mancanza costituisce dunque una difettosità. Tuttavia, poichè i coppi soprani non convogliano l'acqua piovana, al loro scivolamento verso la grondaia non può essere attribuita la tracimazione che avrebbe danneggiato il prospetto. Si precisa inoltre che lo scrivente ha ancora rinvenuto detti coppi soprani scivolati sulla grondaia ma il prospetto sottostante la porzione in contestazione – rifatto con diversa metodica di finitura – non presenta alcuna scolatura e/o alone in qualche modo riconducibile a tracimazioni o salti d'acqua di qualunque tipo. Se tracimazione vi è stata, con maggiore probabilità questa è da imputarsi a temporanea incapacità di smaltimento della grondaia per occlusione dello scarico. … Lo scrivente ritiene dunque che l'appaltatore non ha fissato i coppi di bordo della copertura a tetto del corpo A, ma tale difettosità non costituisce la causa dell'ammaloramento degli intonaci del prospetto ovest per come sostenuto da parte appellata”. Pertanto – deve concludersi sul punto – emerge bensì un vizio dell'opus nella specie realizzato in appalto dal , vizio dato dal mancato fissaggio (mediante gli specifici Parte_1
ganci) di detti coppi soprani a ridosso della grondaia: vizio, tuttavia, che è rimasto escluso che sia stato causa degli episodi di tracimazione delle acque piovane dalla grondaia e di conseguente scolo delle stesse acque sulla facciata della cucina dell'immobile, scolo per converso “con maggiore probabilità … da imputarsi a temporanea incapacità di smaltimento della grondaia per occlusione dello scarico”;
e poiché il vizio de quo, ancorchè accertato (e che dunque sarebbe stato bensì idoneo a rilevare ai fini della garanzia ex art. 1667 c.c.), non si presta in simil guisa ad essere pure considerato “grave difetto” ex art. 1669 c.c., rimane ulteriormente esclusa una responsabilità risarcitoria dell'odierno appellante riassumente ai sensi della stessa disposizione codicistica.
§§§ Tirando le fila delle superiori considerazioni deve infine riconoscersi che, ex art. 1669 c.c., debba realmente risarcire a non Parte_1 Controparte_1
più della suddetta somma di € 2.370,00.
Somma che (così per come dalla fatto valere con il suo appello incidentale) CP_1
integra credito di valore e che, conseguentemente, deve essere rivalutata (secondo indici ISTAT di aumento del costo della vita) dal 18.1.2012 (data di deposito in cancelleria della relazione tecnica del c.t.u. Ing. ) alla data della presente Per_2
sentenza. E sulla stessa somma – devalutata sino al novembre del 2002 (data di ultimazione dei lavori) e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data della presente sentenza – sono inoltre dovuti gli interessi cc.dd. compensativi volti a ristorare il ritardo nel pagamento del dovuto, interessi il cui tasso - valutato il corso degli interessi legali nel periodo di riferimento nonché il rendimento, nello stesso periodo, dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi - si ritiene di poter congruamente fissare nella misura dell'1,5% (unovirgolacinquepercento) annuo.
Sull'importo destinato a risultare dalla somma di sorte capitale, rivalutazione monetaria ed interessi compensativi – avente natura non più di credito di valore ma di valuta – saranno poi dovuti gli interessi legali, dal dì della sentenza e sino al soddisfo.
Rimane fermo – va opportunamente soggiunto – che la è debitrice nei CP_1
confronti del della maggior somma di € 8.100,00 (oltre interessi e spese Parte_1
di procedura) da quest'ultimo già azionata in monitorio: somma che non è stata infine opposta in compensazione, il che – è appena il caso di rilevare – non esclude che lo si possa fare in un momento successivo dovendosi, infatti, escludere che la relativa eccezione si atteggi a questione “deducibile” destinata ad essere coperta dal giudicato.
Ed in ragione della reciproca soccombenza implicata da tale reciproco debito - che oggi deve riconoscersi persino maggiore del triplo – congruo appare che le spese dei quattro gradi di giudizio rimangano compensate per intero tra le parti. Le spese di c.t.u. (sia di prime che di seconde cure) vanno poi ripartite a metà tra le parti non già a motivo di detta reciproca soccombenza quanto, invece, in ragione del sensibile ridimensionamento della originaria pretesa risarcitoria della cui la CP_1
complessiva attività peritale ha, per tutto quanto si è avuto modo di ripercorrere, infine condotto.
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio ex art. 392
c.p.c., instaurato con citazione di del 19.10.2023 a seguito Parte_1
dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 2386/2023 del 26.1.2023, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di
Paternò n. 41/2009 del 16.3.2009 proposto da nei confronti di Parte_1
con citazione del 29.4.2010 - così provvede: Controparte_1
- in accoglimento dell'appello – ed in riforma della sentenza impugnata che aveva condannato l'appellante al pagamento di maggior somma - condanna al pagamento in favore di della sola Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di € 2.370,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei termini di cui in motivazione,
- pone le spese di c.t.u. a definitivo carico di entrambe le parti, in ragione di metà per ciascuna,
- compensa per intero le parti le spese dei quattro gradi di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 27.I.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)