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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 577 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 577 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. MINICOZZI DEBORAH CodiceFiscale_1 ( ) e dell'Avv. DELBIANCO ERIKA ( ) CodiceFiscale_2 C.F._3
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._4 patrocinio dell'Avv. BIONDI LAURA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/03/2025 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2 contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22.08.2020, a Mondaino (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata in data [...], a [...], la figlia;
Per_1
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 10.07.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-considerato inoltre che le parti, interrogate dal Giudice, si dichiaravano d'accordo sull'inserimento, nelle condizioni di separazione, della previsione della vigilanza sulla minore da Persona_2 parte dei Servizi Sociali;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, come meglio precisate in udienza, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi, con conseguente scioglimento della comunione dei beni, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mondaino (RN) affinché lo stesso provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. nulla sulla casa coniugale in quanto i coniugi hanno già, di fatto, abbandonato la dimora condotta in locazione e vivono separati.
4. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
Il collocamento prevalente della bambina deve essere orientato al suo prevalente e superiore interesse in base ad elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire alla minore (Cass. n. 18817/ 2015).
Nel caso di specie si richiede che la minore sia collocata in modo prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la residenza del padre (nel caso di specie presso la casa dei nonni paterni), mentre l'affidamento della figlia minore sarà condiviso tra i genitori. Persona_2
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare sui figli la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e l'esercizio congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione (scuola, salute ed educazione), impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. DIRITTO DI VISITA DELLA SIG.RA TORO In ordine al diritto di visita della madre si procederà con il seguente ordine ovvero a settimane alterne: ipotesi per due settimane (alterne) n. 2 pomeriggi infrasettimanali, ad esclusione del lunedì (quale giorno libero da impegni lavorativi da parte del sig. o giorno libero differente indicato dalla Pt_1 parte datoriale dalle 16:00 alle 20:00. ipotesi per le ulteriori due settimane (alterne) sabato e domenica dalle 11.00 alle 16:00.
Resta inteso che, sia per esigenze della minore, che lavorative dei genitori, i giorni e gli orari potranno subire variazioni concordate garantendo, in ogni caso, il numero minimo di incontri concordati.
6. VACANZE ESTIVE E FESTIVITÀ
Festività, compleanni e onomastici: ad annualità alterne, la bambina trascorrerà il Natale, la Pasqua e il giorno di San Silvestro con uno dei genitori.
Resta inteso che il genitore che la detiene correnti le festività innanzi indicate, la lascerà all'altro nei giorni di Pasquetta, Santo Stefano e Capodanno. Parimenti avverrà per i ponti primaverili e le altre festività che verranno trascorse dalla figlia con i genitori in modo alternato.
Il pernotto avverrà sempre presso il sig. (almeno in tale momento storico). Rispettivamente, Pt_1 entrambi i genitori, garantiranno la presenza della minore nei giorni del compleanno e dell'onomastico – a seconda della ricorrenza – del padre e della madre. Corrente il compleanno o l'onomastico della minore, i genitori, laddove non concordino un eventuale festeggiamento congiunto, trascorreranno ciascuno o il pranzo o la cena con la minore, da concordare e comunicare almeno 15 giorni prima dell'evento.
7. VACANZE E PERNOTTAMENTI
Resta fermo che la sig.ra potrà richiedere un pernotto e/o una vacanza con pernotto con la figlia Pt_2 solo con la presenza, unitamente ad , di persone famigliari di fiducia conosciute dal sig. Parte_2
in difetto è fatto divieto alla sig.ra di prelevare la piccola dalla sua residenza Pt_1 Pt_2 Per_1 per il pernotto senza l'autorizzazione del sig. per tutte le motivazioni note ai coniugi. Pt_1
Tale aspetto verrà regolamentato in integrazione, nel rispetto del principio della bigenitorialità, e nel rispetto dell'evoluzione dei rapporti umani ed economici, sociali e famigliari tra i coniugi.
8. ASSEGNO CONTRIBUTIVO MINORE - SPESE STRAORDINARIE E ASSEGNO UNICO
Con riguardo all'obbligo di mantenimento si ricorda che ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di questo principio, ove necessario, il Giudice deve prevedere la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario
(Cass. n. 22502/2010).
Nell'ipotesi di specie, in merito alle condizioni patrimoniali dei genitori, si segnala quanto segue.
Considerata la difficile situazione economica della sig.ra , la quale deve reperire sia un Parte_2 alloggio in locazione, sia una stabile attività lavorativa, si stima equo e congruo stabilire che ella provveda al mantenimento della figlia mediante corresponsione al padre della sua quota di Per_1 parte di assegno unico e mediante compartecipazione alle spese straordinarie (da disciplinare in conformità al protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna) nella misura del 50%.
La sig.ra si impegna, altresì, a fare tutto quanto utile e necessario per richiedere annualmente Pt_2
l'assegno unico e l'accreditamento sul conto corrente intestato al sig. Parte_1
L'Assegno unico verrà accreditato direttamente sul conto corrente del Sig. in difetto, la Pt_1
Sig.ra si impegna a versarlo al Sig. entro e non oltre 7 giorni dall'accredito. Pt_2 Pt_1
9. ” Controparte_1
La società risulta, ad oggi, inattiva e ogni attività ad essa connessa è oramai cessata. I CP_1 coniugi si impegnano a porre in essere tutto quanto utile e necessario al fine di chiudere la predetta
Società con oneri e spese da dividersi equamente al 50%.
Qualora uno dei coniugi dovesse anticipare, interamente o in quota maggiore al 50%, spese od oneri per la chiusura della Società, lo stesso avrà diritto di richiedere ed ottenere il rimborso di quanto pagato in eccedenza dall'altro coniuge a semplice richiesta e, comunque, entro e non oltre 7 giorni.
9. PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI E CONNESSI AL PRESENTE
I coniugi - che hanno già provveduto alla rimessione delle querele da entrambi presentante e ad accettare le rispettive remissioni - si impegnano a non costituirsi parte civile nei rispettivi procedimenti penali, avendo ad oggi, sanato ogni rapporto tra loro intercorrente anche e soprattutto per il benessere psico-fisico della minore e per il suo sano e corretto sviluppo e crescita.
10. ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE, DEBITI E CREDITI RECIPROCI.
I coniugi hanno già definito tra loro ogni rapporto di natura economica e nulla hanno reciprocamente a pretendere, in ordine alle condizioni di separazione consensuale.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
A tali condizioni occorre aggiungere che le parti in udienza hanno concordato per l'attivazione della vigilanza sulle condizioni della minore da parte del Servizio Sociale, che relazionerà al Giudice
Tutelare ogni sei mesi, salvo urgenze.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Pt_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mondaino (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte I Anno 2020 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
d) incarica il Servizio Sociale di Rimini di vigilare sulle condizioni della minore Per_2
relazionando al Giudice Tutelare ogni sei mesi, salvo urgenze;
[...]
e) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Giudice Tutelare in sede e al Servizio Sociale di Rimini – Area tutela minori.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Rel. Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 577 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] Parte_1 ( ) con il patrocinio dell'Avv. MINICOZZI DEBORAH CodiceFiscale_1 ( ) e dell'Avv. DELBIANCO ERIKA ( ) CodiceFiscale_2 C.F._3
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._4 patrocinio dell'Avv. BIONDI LAURA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 27/03/2025 con il quale e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, Parte_2 contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22.08.2020, a Mondaino (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata in data [...], a [...], la figlia;
Per_1
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 10.07.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-considerato inoltre che le parti, interrogate dal Giudice, si dichiaravano d'accordo sull'inserimento, nelle condizioni di separazione, della previsione della vigilanza sulla minore da Persona_2 parte dei Servizi Sociali;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, come meglio precisate in udienza, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi, con conseguente scioglimento della comunione dei beni, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mondaino (RN) affinché lo stesso provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. nulla sulla casa coniugale in quanto i coniugi hanno già, di fatto, abbandonato la dimora condotta in locazione e vivono separati.
4. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
Il collocamento prevalente della bambina deve essere orientato al suo prevalente e superiore interesse in base ad elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire alla minore (Cass. n. 18817/ 2015).
Nel caso di specie si richiede che la minore sia collocata in modo prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la residenza del padre (nel caso di specie presso la casa dei nonni paterni), mentre l'affidamento della figlia minore sarà condiviso tra i genitori. Persona_2
Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare sui figli la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e l'esercizio congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione (scuola, salute ed educazione), impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. DIRITTO DI VISITA DELLA SIG.RA TORO In ordine al diritto di visita della madre si procederà con il seguente ordine ovvero a settimane alterne: ipotesi per due settimane (alterne) n. 2 pomeriggi infrasettimanali, ad esclusione del lunedì (quale giorno libero da impegni lavorativi da parte del sig. o giorno libero differente indicato dalla Pt_1 parte datoriale dalle 16:00 alle 20:00. ipotesi per le ulteriori due settimane (alterne) sabato e domenica dalle 11.00 alle 16:00.
Resta inteso che, sia per esigenze della minore, che lavorative dei genitori, i giorni e gli orari potranno subire variazioni concordate garantendo, in ogni caso, il numero minimo di incontri concordati.
6. VACANZE ESTIVE E FESTIVITÀ
Festività, compleanni e onomastici: ad annualità alterne, la bambina trascorrerà il Natale, la Pasqua e il giorno di San Silvestro con uno dei genitori.
Resta inteso che il genitore che la detiene correnti le festività innanzi indicate, la lascerà all'altro nei giorni di Pasquetta, Santo Stefano e Capodanno. Parimenti avverrà per i ponti primaverili e le altre festività che verranno trascorse dalla figlia con i genitori in modo alternato.
Il pernotto avverrà sempre presso il sig. (almeno in tale momento storico). Rispettivamente, Pt_1 entrambi i genitori, garantiranno la presenza della minore nei giorni del compleanno e dell'onomastico – a seconda della ricorrenza – del padre e della madre. Corrente il compleanno o l'onomastico della minore, i genitori, laddove non concordino un eventuale festeggiamento congiunto, trascorreranno ciascuno o il pranzo o la cena con la minore, da concordare e comunicare almeno 15 giorni prima dell'evento.
7. VACANZE E PERNOTTAMENTI
Resta fermo che la sig.ra potrà richiedere un pernotto e/o una vacanza con pernotto con la figlia Pt_2 solo con la presenza, unitamente ad , di persone famigliari di fiducia conosciute dal sig. Parte_2
in difetto è fatto divieto alla sig.ra di prelevare la piccola dalla sua residenza Pt_1 Pt_2 Per_1 per il pernotto senza l'autorizzazione del sig. per tutte le motivazioni note ai coniugi. Pt_1
Tale aspetto verrà regolamentato in integrazione, nel rispetto del principio della bigenitorialità, e nel rispetto dell'evoluzione dei rapporti umani ed economici, sociali e famigliari tra i coniugi.
8. ASSEGNO CONTRIBUTIVO MINORE - SPESE STRAORDINARIE E ASSEGNO UNICO
Con riguardo all'obbligo di mantenimento si ricorda che ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di questo principio, ove necessario, il Giudice deve prevedere la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario
(Cass. n. 22502/2010).
Nell'ipotesi di specie, in merito alle condizioni patrimoniali dei genitori, si segnala quanto segue.
Considerata la difficile situazione economica della sig.ra , la quale deve reperire sia un Parte_2 alloggio in locazione, sia una stabile attività lavorativa, si stima equo e congruo stabilire che ella provveda al mantenimento della figlia mediante corresponsione al padre della sua quota di Per_1 parte di assegno unico e mediante compartecipazione alle spese straordinarie (da disciplinare in conformità al protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna) nella misura del 50%.
La sig.ra si impegna, altresì, a fare tutto quanto utile e necessario per richiedere annualmente Pt_2
l'assegno unico e l'accreditamento sul conto corrente intestato al sig. Parte_1
L'Assegno unico verrà accreditato direttamente sul conto corrente del Sig. in difetto, la Pt_1
Sig.ra si impegna a versarlo al Sig. entro e non oltre 7 giorni dall'accredito. Pt_2 Pt_1
9. ” Controparte_1
La società risulta, ad oggi, inattiva e ogni attività ad essa connessa è oramai cessata. I CP_1 coniugi si impegnano a porre in essere tutto quanto utile e necessario al fine di chiudere la predetta
Società con oneri e spese da dividersi equamente al 50%.
Qualora uno dei coniugi dovesse anticipare, interamente o in quota maggiore al 50%, spese od oneri per la chiusura della Società, lo stesso avrà diritto di richiedere ed ottenere il rimborso di quanto pagato in eccedenza dall'altro coniuge a semplice richiesta e, comunque, entro e non oltre 7 giorni.
9. PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI E CONNESSI AL PRESENTE
I coniugi - che hanno già provveduto alla rimessione delle querele da entrambi presentante e ad accettare le rispettive remissioni - si impegnano a non costituirsi parte civile nei rispettivi procedimenti penali, avendo ad oggi, sanato ogni rapporto tra loro intercorrente anche e soprattutto per il benessere psico-fisico della minore e per il suo sano e corretto sviluppo e crescita.
10. ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE, DEBITI E CREDITI RECIPROCI.
I coniugi hanno già definito tra loro ogni rapporto di natura economica e nulla hanno reciprocamente a pretendere, in ordine alle condizioni di separazione consensuale.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
A tali condizioni occorre aggiungere che le parti in udienza hanno concordato per l'attivazione della vigilanza sulle condizioni della minore da parte del Servizio Sociale, che relazionerà al Giudice
Tutelare ogni sei mesi, salvo urgenze.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Pt_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mondaino (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte I Anno 2020 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
d) incarica il Servizio Sociale di Rimini di vigilare sulle condizioni della minore Per_2
relazionando al Giudice Tutelare ogni sei mesi, salvo urgenze;
[...]
e) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Giudice Tutelare in sede e al Servizio Sociale di Rimini – Area tutela minori.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi