Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1975, n. 2816
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Sentenza 16 luglio 1975

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Ai fini dell'applicazione dell'art 345, secondo comma, cod proc civ, per stabilire se il mezzo di prova dedotto in appello sia nuovo, deve aversi riguardo al suo oggetto in raffronto con l'oggetto del mezzo di prova dedotto in primo grado, e non gia in raffronto con il risultato dell'assunzione del detto mezzo, ne con la valutazione fattane.*

L'indagine del giudice d'appello volta a stabilire se i mezzi istruttori dedotti per la prima volta nel giudizio di secondo grado riguardino o no fatti nuovi importa un apprezzamento di fatto che, se congruamente e correttamente motivato, e incensurabile in Cassazione. ( Conf 246/73, mass n 362088).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/1975, n. 2816
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2816
    Data del deposito : 16 luglio 1975

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