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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2276 / 2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 03/03/2025 alle ore 10,20 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 2276 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Riccardo Magro per parte ricorrente e il dott. Fausto Bognanni in sostituzione del funzionario per parte resistente. CP_2
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti
Il GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Verbale chiuso ad ore 10,30.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 03/03/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:30 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:00, la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2276 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Lampedusa (AG), in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale con sede in Lampedusa (p.iva: ), elettivamente domiciliato in , via P.IVA_1 CP_1
Giovanni XXIII n. 52, presso lo studio degli avv.ti Federico Lentini e Riccardo Magro che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE - OPPONENTE * contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2
con sede e domicilio eletto in , viale Leonardo Sciascia n. 220, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Blandi Baldassare, giusta delega in calce alla memoria di costituzione depositata il 31.12.2020
* RESISTENTE - OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 01.09.2011 n. 150
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 15 settembre 2020, , in proprio e Parte_1
nella qualità di titolare della omonima ditta individuale con sede in Lampedusa, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011, avverso la “Ordinanza Ingiunzione n.
20/0080 prot. 4520 del 27.04.2020, con la quale viene richiesto il pagamento della somma di
Euro 6.000,00 a titolo di sanzione per la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. n.12/2002 convertito in L. n. 73/2002 come sostituito dall'art 22, comma 1, del
D. Lgs. n.151/2015”.
Dopo aver premesso che l'ordinanza ingiunzione “è conseguenza di una indagine ispettiva avviata dall di Palermo e finalizzata alla verifica del corretto avviamento al lavoro del CP_3
personale dipendente” e che “secondo i verbalizzanti sarebbero stati riscontrati 2 lavoratori non regolarmente avviati al lavoro presso la sede operativa della ditta individuale del ricorrente, esercente attività di ristorazione ovverosia i Sig.ri e Parte_2 Parte_3
”, ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “I - Nullità dell'ordinanza ingiunzione
[...]
per violazione del diritto di difesa del ricorrente;
II - Omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione;
III - Insussistenza dei presupposti sanzionatori ed onere della prova”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di: preliminarmente disporre la “sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
in via principale: - ritenere e dichiarare nulle o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione …; - in ogni caso: ritenere e dichiarare l'infondatezza e
l'illegittimità delle violazioni contestate nelle Ordinanze Ingiunzioni impugnate per carenza dei requisiti di legge …; - per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
in subordine: - rimodulare l'importo delle sanzioni nel limite del minimo previsto dalla legge;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari”.
Con decreto depositato il 28 ottobre 2020 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza del
12.01.2021 e onerava la Cancelleria di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso all'autorità che aveva emesso l'atto impugnato.
L' si costituiva Controparte_1
ritualmente in giudizio in data 31 dicembre 2020, depositando memoria con la quale contestava specificamente le singole doglianze formulate dalla parte ricorrente e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza di prima trattazione il Giudice ammetteva “la prova per testi articolata da parte attrice in atto introduttivo con e . Parte_3 Controparte_4
3 Il primo veniva escusso all'udienza del 07 marzo 2022.
La causa veniva quindi rinviata numerose volte per consentire il perfezionamento delle notifiche dell'intimazione a comparire all'altro teste Controparte_4
All'udienza del 16 gennaio 2023, il procuratore dell'opponente rappresentava che con nota informativa (esibita in udienza e depositata in formato caratceo) i Carabinieri di Lampedusa riferivano che il “si sarebbe, di recente (novembre 2022), trasferito in Svizzera in località CP_4 sconosciuta” e il Giudice, “rilevata l'accertata irreperibilità del teste”, fissava l'udienza di discussione della causa, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
All'odierna udienza i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e concludevano riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non può trovare accoglimento in relazione a nessuno dei motivi enunciati.
2. Con il primo motivo di opposizione lamenta la “nullità Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione per violazione del diritto di difesa” per avere l' Controparte_1
nell'ordinanza impugnata testualmente sostenuto di avere “verificato che non sono
[...] pervenuti scritti difensivi”, mentre l'odierno ricorrente non solo aveva presentato gli scritti difensivi previsti dall'art. 18 della Legge 689/1981, ma con essi aveva anche “espressamente richiesto alla DTL di Agrigento di essere sentito in audizione personale”.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge inequivocabilmente quanto lamentato dall'opponente, ovverosia tanto la mancata indicazione (e tenuta in considerazione) da
Con parte dell' degli scritti difensivi regolarmente inviati all'indirizzo pec indicato nel “verbale unico di accertamento e notificazione n. 201811198/DDL del 28.09.2018” e con il rispetto dei termini previsti, ivi segnalati, quanto la mancata convocazione del per la chiesta Parte_1
audizione.
Ciononostante, deve rammentarsi che la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la recentissima ordinanza 20 dicembre 2024 n. 33672 ha ribadito che “È principio consolidato che in tema di opposizione a ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il
4 rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass., Sez. II, 21 maggio 2018,
n. 12503; Cass., Sez. I, 7 agosto 2014, n. 17799; Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2010, n. 1786)”.
Conformemente a tale consolidato orientamento dei Giudice di legittimità le motivazioni spiegate dall'opponente negli scritti difensivi ritualmente presentati e riproposte in ricorso, non determinano “ipso iure” la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ma costituiranno oggetto di disamina del Tribunale nel presente giudizio di opposizione.
3. Con il secondo motivo di opposizione, lamenta la “omessa Parte_1 motivazione dell'ordinanza ingiunzione … perché non v'è altro, nell'ordinanza impugnata, che il richiamo generico alla norma che si assume violata, nonché il richiamo ad un rapporto dell CP_3
sconosciuto al ricorrente e che pertanto non poteva essere richiamato per relationem. Il tutto senza alcuna specificazione del percorso logico che ha determinato l'ufficio alla emanazione del provvedimento sanzionatorio”.
La censura non merita accoglimento.
Nell'ordinanza impugnata si legge chiaramente: “VISTO il verbale unico di accertamento
e notificazione n. 2018011198/DDL del 28/069/2018, dal quale è scaturito l'illecito nr. 19/0206 notificato in data 09/10/2018, da cui risulta a seguito degli accertamenti conclusi in data
28/09/2018, che il sig. …titolare responsabile della ditta omonima … ha Parte_1 violato le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, conv. in legge
23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2015; RILEVATO che non è stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta dal suddetto verbale;
VISTO il rapporto prot. nr. 9394 del 10/06/2019, redatto ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/81, da Ispettori dell'I.N.P.S.; … CONSIDERATO che a seguito di quanto sopraccennato è emerso che il sig. , per le modalità del fatto e per la Parte_1
condotta dello stesso in riferimento alla violazione in argomento, ha impiegato i lavoratori
e … entrambi al lavoro dal 31/07/2018 Persona_1 Controparte_4
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
RITENUTO fondato
l'accertamento effettuato nei confronti del sig. … per le modalità del fatto e Parte_1 per la condotta dell'autore della violazione;
VALUTATI gli elementi di cui all'art. 11 della legge
n. 689/81, DETERMINA … ORDINA … INGIUNGE …”.
Orbene, tale ordinanza, seppur invero succintamente, è perspicua nel rimandare alla
5 contestazione di cui al verbale unico di accertamento e notificazione sopra richiamato (in atti - doc. n. 3 fascicolo di parte opposta), atto posto alla base della stessa ordinanza ingiunzione.
Trattasi pertanto di un paradigmatico esempio di motivazione per relationem, da ritenersi sicuramente ammissibile in quanto pienamente rispettosa del diritto di difesa della parte sanzionata, la quale - è bene rammentarlo - aveva nella fattispecie piena contezza del contenuto del verbale unico di accertamento presupposto, in quanto a lei regolarmente notificato in data
16.10.2018 e, quindi, effettivamente conosciuto.
A tale proposito si deve senz'altro citare il consolidato e condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (Cass. Civ. Sez 6L ordinanza n. 9736/2019; ed ancora: Cass. Civ. n.
3128/2010, n. 17104/2009, n. 20189/2008). Sempre, al riguardo, ex plurimis, si richiama la sentenza della Cass. civ. n. 18469 del 01/09/2014, ove si afferma che “il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato "per relationem", non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati”.
Per quanto poi attiene al lamentato “richiamo ad un rapporto dell sconosciuto al CP_3 ricorrente”, si rammenta che l'art. 17 della Legge n. 689/1981 prevede che “Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto”.
Orbene è evidente che “il rapporto prot. nr. 9394 del 10/06/2019, redatto ai sensi dell'art.
17 della L. n. 689/81, da Ispettori dell'I.N.P.S.” richiamato in ordinanza ingiunzione (prodotto in Con giudizio dall' - doc. n. 2) altro non è che l'atto con il quale il funzionario comunica all'ente che dovrà emettere l'ordinanza ingiunzione di avere regolarmente notificato il verbale unico di accertamento al trasgressore e che quest'ultimo non ha provveduto al pagamento in misura ridotta nel termine e con le modalità previste dall'art. 16 della L. n. 689/1981.
6 Trattasi, quindi, di un atto interno del procedimento amministrativo per il quale non è prevista alcuna comunicazione al trasgressore.
Del pari infondata risulta la contestazione, presente nel medesimo motivo di opposizione, di violazione della “obbligatoria motivazione dell'ordinanza con cui si determina la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa”.
Invero alle pagine 4 e 5 (“Sezione 1/A Diffida”) del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018011198/DDL del 28/069/2018, notificato al il 09 ottobre 2018, è Parte_1 chiaramente indicata la norma violata (“art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002”), la norma sanzionatoria (“art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 … che prevede una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino
a 30 giorni”) e le modalità con cui è stata calcolata la sanzione applicata (nella misura minima prevista dall'art. 16 della L. 689/1981).
Quanto precede induce, quindi, a ritenere assolto complessivamente l'onere di motivazione per la determinazione delle sanzioni applicate che, come visto, sono chiaramente individuate, anch'esse per relationem, nel citato verbale unico di accertamento.
4. Con l'ultimo motivo il ricorrente contesta la “insussistenza dei presupposti Parte_1 sanzionatori” ritenendo “l'ordinanza il frutto della errata interpretazione delle eventuali dichiarazioni dei lavoratori che non hanno descritto in maniera chiara la situazione lavorativa che li riguardava”. Sostiene l'opponente che “in particolare il Sig. era già Parte_3
assunto al momento dell'acceso ispettivo. Come risulta dall inviato il 31.07.2018 alle Pt_4
ore 14,15, il lavoratore era già stato assunto al momento dell'ispezione avvenuta alle ore 18,45 dello stesso giorno ed il dipendente si trovava ancora in sede dopo aver sottoscritto la documentazione di assunzione solo affinché gli venisse illustrato il lavoro e le attrezzature da utilizzare l'indomani allorché avrebbe preso servizio effettivo” (v. pag. 8 del ricorso introduttivo).
Anche tale motivo di ricorso deve essere rigettato.
È evidente che la contestazione mossa al è riferita ad accertamenti Parte_1
riportati in un verbale a cui, essendo stato redatto da un pubblico ufficiale, deve attribuirsi valore fidefacente fino a querela di falso ai sensi degli artt. 2699 e segg. c.c., in quanto coperto da fede privilegiata le cui risultanze non possono essere contestate se non attraverso la proposizione della querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c.
Invero, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte in materia: “In tema di sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione è ammessa la contestazione e la prova, da parte dell'opponente, delle sole circostanze di fatto che non siano
7 attestate nel verbale di accertamento si come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua intrinseca, oggettiva e irredimibile contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso (ove non sono previsti limiti di prova) la proposizione e l'esame di ogni questione concernente
l'eventuale alterazione - pur se involontaria o dovuta a cause accidentali - della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti contenuta nel verbale” (Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 24.07.2009 n. 17355).
Ebbene, nel caso concreto, l' ha provato il Controparte_1
fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, ossia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ditta del ricorrente e i sig.ri e Parte_3 Controparte_4
producendo il verbale di primo accesso ispettivo del 31 luglio 2018 (allegato n. 4 del fascicolo di parte opposta) redatto dai funzionari ispettivi in servizio presso la sede di Palermo da cui CP_3
risulta che i sopra indicati e sono stati trovati all'interno del locale intenti allo Parte_3 CP_4
svolgimento di mansioni lavorative (il primo a sistemare la cucina e il secondo ad apparecchiare i tavoli).
Dette circostanze, in assenza della proposizione della querela di falso di cui all'art. 221
c.p.c., non possono essere, in alcun modo contestate dal in quanto, come si è visto, è Parte_1 ammessa la contestazione e la prova, da parte dell'opponente, delle sole circostanze di fatto che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero rispetto alle quali l'atto non sia coperto dalla fede privilegiata.
Nel caso in esame, poi, entrambi i lavoratori rinvenuti sui luoghi nelle dichiarazioni spontanee rilasciate agli ispettori (e riportate nei verbali sottoscritti) hanno confermato di lavorare per il . Parte_1
Invero il ha testualmente affermato: “lavoro per il sig. Parte_3 [...]
dalla data odierna presso il ristorante galleggiante denominato ″Quarta isola″. Parte_1
Sono arrivato alle 17,30 e sto per andare via adesso che sono le 19,00. Mi sono occupato di pulire il pontile e di lavare le stoviglie e sistemare qualcosa in cucina. Ho consegnato stamattina i documenti necessari per la regolare assunzione al sig. , il titolare” (v. doc. n. Parte_1
7 fascicolo ITL).
Prive di rilievo devono ritenersi le dichiarazioni rese dallo stesso Parte_3
in sede di prova per testi all'udienza del 07 marzo 2022, di tenore assolutamente
[...]
difforme e contrastante con quelle sopra riportate.
Invero, sull'efficacia probante delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva,
8 l'odierno decidente non intende discostarsi dall'orientamento di questo Tribunale secondo cui
“non vi è motivo per cui dovrebbero privilegiarsi le dichiarazioni rese in udienza rispetto a quelle sottoscritte avanti gli ispettori: in generale, si ritiene anzi, che queste ultime, siano più genuine e sincere in quanto non inquinate dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro” (Tribunale di Agrigento sentenza n. 413 del 2011).
Tale orientamento risulta condiviso da costante giurisprudenza di merito e di legittimità
(Tribunale di Sciacca sent. del 17.07.2019; Corte di Appello di Palermo n 689/2018; n 249/2020;
Cass n 18551/2012; Cass n 13910/2001).
altro lavoratore trovato nei locali dell'opponente in sede di Controparte_4 verifica, ha, invece, dichiarato agli ispettori dell : “di essere venuto oggi al ristorante CP_3 galleggiante che si chiama ″La Quarta isola″ per dare una mano al titolare, sig. Parte_1
che è un mio amico. Nello specifico mi stavo occupando di apparecchiare i tavoli del
[...]
ristorante. Sono arrivato al ristorante stasera intorno alle 18,30 e non appena avevo finito di apparecchiare sarei andato via. Quando oggi pomeriggio sono arrivato al ristorante c'erano a lavorare il sig. e un altro signore straniero di cui non conosco il cognome né il nome” Pt_3
(v. doc. n. 6 fascicolo ITL).
Deve, inoltre, rilevarsi che le stesse dichiarazioni rese dal agli ispettori in sede Parte_1
di verifica il 31 luglio 2018 contrastano con la ricostruzione dei fatti operata dallo stesso in sede di ricorso in opposizione.
Invero l'opponente aveva dichiarato ai funzionari che: “per quanto riguarda la CP_3
presenza nei locali aziendali del sig. voglio precisare che lo stesso Parte_3
era qui presente solo perché mi attendeva per parlare. Il citato sig. come da Parte_3
comunicazione che esibisco, comincerà a lavorare domani 01/08/2018. Per quanto invece Pt_4
attiene il sig. , vorrei precisare che lo stesso si trovava nei locali aziendali Controparte_4
Con perché lo avevo invitato a cena” (v. doc. n. 5 fascicolo ).
Le circostanze evidenziate dal ricorrente dell'avvenuta regolare assunzione del lavoratore con effetto dal 31.07.2018, effettuata con comunicazione UniLav inviata Controparte_4
solo in data 07.08.2018 (doc. n. 10 fascicolo di parte opposta), così come la comunicazione
UniLav inviata il 03.08.2018 (doc. n. 9) per rettificare la data di decorrenza dell'assunzione del
(31.07.2018) rispetto a quella indicata (01.08.2018) con l'UniLav Parte_3
inviato il 31.07.2018 (doc. n. 8) costituiscono ulteriore conferma di quanto accertato dai funzionari in ordine alla presenza, in data 31.07.2018, dei lavoratori in nero CP_3 Parte_3
e all'interno del ristorante del .
[...] Controparte_4 Parte_1
9 In altri termini, la successiva regolarizzazione delle posizioni del Parte_3
e del (avvenuta rispettivamente solo in data 03 e 07 agosto 2018)
[...] Controparte_4
piuttosto che avvalorare il motivo di opposizione, costituiscono - così come eccepito dall' - una vera e propria confessione di fatto che avvalora ulteriormente il Controparte_1
verbale unico di accertamento (seppur non ve ne fosse bisogno per quanto sopra detto in ordine al valore fidefacente di questo) e conferma la legittimità dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
In ragione di quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
5. Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve in generale rilevarsi che l'autorità amministrativa, qualora si costituisca in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4 della Legge n.
689/1981, “non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste” (così, tra le tante, Cass. Civ. n. 18066/2007): nel caso di specie, non avendo l' (che non si è avvalso del ministero di un Controparte_1 difensore) provveduto al deposito di apposita nota contenente l'indicazione delle spese concretamente affrontate per la difesa in giudizio, nessun provvedimento deve essere adottato.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2276/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione svolta da , anche nella qualità di titolare dell'omonima Parte_1
ditta individuale, confermando l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 03/03/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
Il giorno 03/03/2025 alle ore 10,20 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 2276 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Riccardo Magro per parte ricorrente e il dott. Fausto Bognanni in sostituzione del funzionario per parte resistente. CP_2
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti
Il GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 429 c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Verbale chiuso ad ore 10,30.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 03/03/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:30 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
19:00, la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2276 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Lampedusa (AG), in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale con sede in Lampedusa (p.iva: ), elettivamente domiciliato in , via P.IVA_1 CP_1
Giovanni XXIII n. 52, presso lo studio degli avv.ti Federico Lentini e Riccardo Magro che lo rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE - OPPONENTE * contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2
con sede e domicilio eletto in , viale Leonardo Sciascia n. 220, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Blandi Baldassare, giusta delega in calce alla memoria di costituzione depositata il 31.12.2020
* RESISTENTE - OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 01.09.2011 n. 150
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 15 settembre 2020, , in proprio e Parte_1
nella qualità di titolare della omonima ditta individuale con sede in Lampedusa, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 150 del 2011, avverso la “Ordinanza Ingiunzione n.
20/0080 prot. 4520 del 27.04.2020, con la quale viene richiesto il pagamento della somma di
Euro 6.000,00 a titolo di sanzione per la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. n.12/2002 convertito in L. n. 73/2002 come sostituito dall'art 22, comma 1, del
D. Lgs. n.151/2015”.
Dopo aver premesso che l'ordinanza ingiunzione “è conseguenza di una indagine ispettiva avviata dall di Palermo e finalizzata alla verifica del corretto avviamento al lavoro del CP_3
personale dipendente” e che “secondo i verbalizzanti sarebbero stati riscontrati 2 lavoratori non regolarmente avviati al lavoro presso la sede operativa della ditta individuale del ricorrente, esercente attività di ristorazione ovverosia i Sig.ri e Parte_2 Parte_3
”, ha articolato i seguenti motivi di opposizione: “I - Nullità dell'ordinanza ingiunzione
[...]
per violazione del diritto di difesa del ricorrente;
II - Omessa motivazione dell'ordinanza ingiunzione;
III - Insussistenza dei presupposti sanzionatori ed onere della prova”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di: preliminarmente disporre la “sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
in via principale: - ritenere e dichiarare nulle o comunque annullare l'ordinanza ingiunzione …; - in ogni caso: ritenere e dichiarare l'infondatezza e
l'illegittimità delle violazioni contestate nelle Ordinanze Ingiunzioni impugnate per carenza dei requisiti di legge …; - per l'effetto, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
in subordine: - rimodulare l'importo delle sanzioni nel limite del minimo previsto dalla legge;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari”.
Con decreto depositato il 28 ottobre 2020 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza del
12.01.2021 e onerava la Cancelleria di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso all'autorità che aveva emesso l'atto impugnato.
L' si costituiva Controparte_1
ritualmente in giudizio in data 31 dicembre 2020, depositando memoria con la quale contestava specificamente le singole doglianze formulate dalla parte ricorrente e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione, con vittoria di spese del giudizio.
All'udienza di prima trattazione il Giudice ammetteva “la prova per testi articolata da parte attrice in atto introduttivo con e . Parte_3 Controparte_4
3 Il primo veniva escusso all'udienza del 07 marzo 2022.
La causa veniva quindi rinviata numerose volte per consentire il perfezionamento delle notifiche dell'intimazione a comparire all'altro teste Controparte_4
All'udienza del 16 gennaio 2023, il procuratore dell'opponente rappresentava che con nota informativa (esibita in udienza e depositata in formato caratceo) i Carabinieri di Lampedusa riferivano che il “si sarebbe, di recente (novembre 2022), trasferito in Svizzera in località CP_4 sconosciuta” e il Giudice, “rilevata l'accertata irreperibilità del teste”, fissava l'udienza di discussione della causa, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
All'odierna udienza i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa e concludevano riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non può trovare accoglimento in relazione a nessuno dei motivi enunciati.
2. Con il primo motivo di opposizione lamenta la “nullità Parte_1 dell'ordinanza ingiunzione per violazione del diritto di difesa” per avere l' Controparte_1
nell'ordinanza impugnata testualmente sostenuto di avere “verificato che non sono
[...] pervenuti scritti difensivi”, mentre l'odierno ricorrente non solo aveva presentato gli scritti difensivi previsti dall'art. 18 della Legge 689/1981, ma con essi aveva anche “espressamente richiesto alla DTL di Agrigento di essere sentito in audizione personale”.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti dalle parti emerge inequivocabilmente quanto lamentato dall'opponente, ovverosia tanto la mancata indicazione (e tenuta in considerazione) da
Con parte dell' degli scritti difensivi regolarmente inviati all'indirizzo pec indicato nel “verbale unico di accertamento e notificazione n. 201811198/DDL del 28.09.2018” e con il rispetto dei termini previsti, ivi segnalati, quanto la mancata convocazione del per la chiesta Parte_1
audizione.
Ciononostante, deve rammentarsi che la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la recentissima ordinanza 20 dicembre 2024 n. 33672 ha ribadito che “È principio consolidato che in tema di opposizione a ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il
4 rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass., Sez. II, 21 maggio 2018,
n. 12503; Cass., Sez. I, 7 agosto 2014, n. 17799; Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2010, n. 1786)”.
Conformemente a tale consolidato orientamento dei Giudice di legittimità le motivazioni spiegate dall'opponente negli scritti difensivi ritualmente presentati e riproposte in ricorso, non determinano “ipso iure” la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, ma costituiranno oggetto di disamina del Tribunale nel presente giudizio di opposizione.
3. Con il secondo motivo di opposizione, lamenta la “omessa Parte_1 motivazione dell'ordinanza ingiunzione … perché non v'è altro, nell'ordinanza impugnata, che il richiamo generico alla norma che si assume violata, nonché il richiamo ad un rapporto dell CP_3
sconosciuto al ricorrente e che pertanto non poteva essere richiamato per relationem. Il tutto senza alcuna specificazione del percorso logico che ha determinato l'ufficio alla emanazione del provvedimento sanzionatorio”.
La censura non merita accoglimento.
Nell'ordinanza impugnata si legge chiaramente: “VISTO il verbale unico di accertamento
e notificazione n. 2018011198/DDL del 28/069/2018, dal quale è scaturito l'illecito nr. 19/0206 notificato in data 09/10/2018, da cui risulta a seguito degli accertamenti conclusi in data
28/09/2018, che il sig. …titolare responsabile della ditta omonima … ha Parte_1 violato le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, conv. in legge
23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2015; RILEVATO che non è stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta dal suddetto verbale;
VISTO il rapporto prot. nr. 9394 del 10/06/2019, redatto ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/81, da Ispettori dell'I.N.P.S.; … CONSIDERATO che a seguito di quanto sopraccennato è emerso che il sig. , per le modalità del fatto e per la Parte_1
condotta dello stesso in riferimento alla violazione in argomento, ha impiegato i lavoratori
e … entrambi al lavoro dal 31/07/2018 Persona_1 Controparte_4
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
RITENUTO fondato
l'accertamento effettuato nei confronti del sig. … per le modalità del fatto e Parte_1 per la condotta dell'autore della violazione;
VALUTATI gli elementi di cui all'art. 11 della legge
n. 689/81, DETERMINA … ORDINA … INGIUNGE …”.
Orbene, tale ordinanza, seppur invero succintamente, è perspicua nel rimandare alla
5 contestazione di cui al verbale unico di accertamento e notificazione sopra richiamato (in atti - doc. n. 3 fascicolo di parte opposta), atto posto alla base della stessa ordinanza ingiunzione.
Trattasi pertanto di un paradigmatico esempio di motivazione per relationem, da ritenersi sicuramente ammissibile in quanto pienamente rispettosa del diritto di difesa della parte sanzionata, la quale - è bene rammentarlo - aveva nella fattispecie piena contezza del contenuto del verbale unico di accertamento presupposto, in quanto a lei regolarmente notificato in data
16.10.2018 e, quindi, effettivamente conosciuto.
A tale proposito si deve senz'altro citare il consolidato e condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (Cass. Civ. Sez 6L ordinanza n. 9736/2019; ed ancora: Cass. Civ. n.
3128/2010, n. 17104/2009, n. 20189/2008). Sempre, al riguardo, ex plurimis, si richiama la sentenza della Cass. civ. n. 18469 del 01/09/2014, ove si afferma che “il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato "per relationem", non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati”.
Per quanto poi attiene al lamentato “richiamo ad un rapporto dell sconosciuto al CP_3 ricorrente”, si rammenta che l'art. 17 della Legge n. 689/1981 prevede che “Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto”.
Orbene è evidente che “il rapporto prot. nr. 9394 del 10/06/2019, redatto ai sensi dell'art.
17 della L. n. 689/81, da Ispettori dell'I.N.P.S.” richiamato in ordinanza ingiunzione (prodotto in Con giudizio dall' - doc. n. 2) altro non è che l'atto con il quale il funzionario comunica all'ente che dovrà emettere l'ordinanza ingiunzione di avere regolarmente notificato il verbale unico di accertamento al trasgressore e che quest'ultimo non ha provveduto al pagamento in misura ridotta nel termine e con le modalità previste dall'art. 16 della L. n. 689/1981.
6 Trattasi, quindi, di un atto interno del procedimento amministrativo per il quale non è prevista alcuna comunicazione al trasgressore.
Del pari infondata risulta la contestazione, presente nel medesimo motivo di opposizione, di violazione della “obbligatoria motivazione dell'ordinanza con cui si determina la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa”.
Invero alle pagine 4 e 5 (“Sezione 1/A Diffida”) del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018011198/DDL del 28/069/2018, notificato al il 09 ottobre 2018, è Parte_1 chiaramente indicata la norma violata (“art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002”), la norma sanzionatoria (“art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 … che prevede una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino
a 30 giorni”) e le modalità con cui è stata calcolata la sanzione applicata (nella misura minima prevista dall'art. 16 della L. 689/1981).
Quanto precede induce, quindi, a ritenere assolto complessivamente l'onere di motivazione per la determinazione delle sanzioni applicate che, come visto, sono chiaramente individuate, anch'esse per relationem, nel citato verbale unico di accertamento.
4. Con l'ultimo motivo il ricorrente contesta la “insussistenza dei presupposti Parte_1 sanzionatori” ritenendo “l'ordinanza il frutto della errata interpretazione delle eventuali dichiarazioni dei lavoratori che non hanno descritto in maniera chiara la situazione lavorativa che li riguardava”. Sostiene l'opponente che “in particolare il Sig. era già Parte_3
assunto al momento dell'acceso ispettivo. Come risulta dall inviato il 31.07.2018 alle Pt_4
ore 14,15, il lavoratore era già stato assunto al momento dell'ispezione avvenuta alle ore 18,45 dello stesso giorno ed il dipendente si trovava ancora in sede dopo aver sottoscritto la documentazione di assunzione solo affinché gli venisse illustrato il lavoro e le attrezzature da utilizzare l'indomani allorché avrebbe preso servizio effettivo” (v. pag. 8 del ricorso introduttivo).
Anche tale motivo di ricorso deve essere rigettato.
È evidente che la contestazione mossa al è riferita ad accertamenti Parte_1
riportati in un verbale a cui, essendo stato redatto da un pubblico ufficiale, deve attribuirsi valore fidefacente fino a querela di falso ai sensi degli artt. 2699 e segg. c.c., in quanto coperto da fede privilegiata le cui risultanze non possono essere contestate se non attraverso la proposizione della querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c.
Invero, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte in materia: “In tema di sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione è ammessa la contestazione e la prova, da parte dell'opponente, delle sole circostanze di fatto che non siano
7 attestate nel verbale di accertamento si come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata a causa di una sua intrinseca, oggettiva e irredimibile contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso (ove non sono previsti limiti di prova) la proposizione e l'esame di ogni questione concernente
l'eventuale alterazione - pur se involontaria o dovuta a cause accidentali - della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti contenuta nel verbale” (Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 24.07.2009 n. 17355).
Ebbene, nel caso concreto, l' ha provato il Controparte_1
fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, ossia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ditta del ricorrente e i sig.ri e Parte_3 Controparte_4
producendo il verbale di primo accesso ispettivo del 31 luglio 2018 (allegato n. 4 del fascicolo di parte opposta) redatto dai funzionari ispettivi in servizio presso la sede di Palermo da cui CP_3
risulta che i sopra indicati e sono stati trovati all'interno del locale intenti allo Parte_3 CP_4
svolgimento di mansioni lavorative (il primo a sistemare la cucina e il secondo ad apparecchiare i tavoli).
Dette circostanze, in assenza della proposizione della querela di falso di cui all'art. 221
c.p.c., non possono essere, in alcun modo contestate dal in quanto, come si è visto, è Parte_1 ammessa la contestazione e la prova, da parte dell'opponente, delle sole circostanze di fatto che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale, ovvero rispetto alle quali l'atto non sia coperto dalla fede privilegiata.
Nel caso in esame, poi, entrambi i lavoratori rinvenuti sui luoghi nelle dichiarazioni spontanee rilasciate agli ispettori (e riportate nei verbali sottoscritti) hanno confermato di lavorare per il . Parte_1
Invero il ha testualmente affermato: “lavoro per il sig. Parte_3 [...]
dalla data odierna presso il ristorante galleggiante denominato ″Quarta isola″. Parte_1
Sono arrivato alle 17,30 e sto per andare via adesso che sono le 19,00. Mi sono occupato di pulire il pontile e di lavare le stoviglie e sistemare qualcosa in cucina. Ho consegnato stamattina i documenti necessari per la regolare assunzione al sig. , il titolare” (v. doc. n. Parte_1
7 fascicolo ITL).
Prive di rilievo devono ritenersi le dichiarazioni rese dallo stesso Parte_3
in sede di prova per testi all'udienza del 07 marzo 2022, di tenore assolutamente
[...]
difforme e contrastante con quelle sopra riportate.
Invero, sull'efficacia probante delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva,
8 l'odierno decidente non intende discostarsi dall'orientamento di questo Tribunale secondo cui
“non vi è motivo per cui dovrebbero privilegiarsi le dichiarazioni rese in udienza rispetto a quelle sottoscritte avanti gli ispettori: in generale, si ritiene anzi, che queste ultime, siano più genuine e sincere in quanto non inquinate dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro” (Tribunale di Agrigento sentenza n. 413 del 2011).
Tale orientamento risulta condiviso da costante giurisprudenza di merito e di legittimità
(Tribunale di Sciacca sent. del 17.07.2019; Corte di Appello di Palermo n 689/2018; n 249/2020;
Cass n 18551/2012; Cass n 13910/2001).
altro lavoratore trovato nei locali dell'opponente in sede di Controparte_4 verifica, ha, invece, dichiarato agli ispettori dell : “di essere venuto oggi al ristorante CP_3 galleggiante che si chiama ″La Quarta isola″ per dare una mano al titolare, sig. Parte_1
che è un mio amico. Nello specifico mi stavo occupando di apparecchiare i tavoli del
[...]
ristorante. Sono arrivato al ristorante stasera intorno alle 18,30 e non appena avevo finito di apparecchiare sarei andato via. Quando oggi pomeriggio sono arrivato al ristorante c'erano a lavorare il sig. e un altro signore straniero di cui non conosco il cognome né il nome” Pt_3
(v. doc. n. 6 fascicolo ITL).
Deve, inoltre, rilevarsi che le stesse dichiarazioni rese dal agli ispettori in sede Parte_1
di verifica il 31 luglio 2018 contrastano con la ricostruzione dei fatti operata dallo stesso in sede di ricorso in opposizione.
Invero l'opponente aveva dichiarato ai funzionari che: “per quanto riguarda la CP_3
presenza nei locali aziendali del sig. voglio precisare che lo stesso Parte_3
era qui presente solo perché mi attendeva per parlare. Il citato sig. come da Parte_3
comunicazione che esibisco, comincerà a lavorare domani 01/08/2018. Per quanto invece Pt_4
attiene il sig. , vorrei precisare che lo stesso si trovava nei locali aziendali Controparte_4
Con perché lo avevo invitato a cena” (v. doc. n. 5 fascicolo ).
Le circostanze evidenziate dal ricorrente dell'avvenuta regolare assunzione del lavoratore con effetto dal 31.07.2018, effettuata con comunicazione UniLav inviata Controparte_4
solo in data 07.08.2018 (doc. n. 10 fascicolo di parte opposta), così come la comunicazione
UniLav inviata il 03.08.2018 (doc. n. 9) per rettificare la data di decorrenza dell'assunzione del
(31.07.2018) rispetto a quella indicata (01.08.2018) con l'UniLav Parte_3
inviato il 31.07.2018 (doc. n. 8) costituiscono ulteriore conferma di quanto accertato dai funzionari in ordine alla presenza, in data 31.07.2018, dei lavoratori in nero CP_3 Parte_3
e all'interno del ristorante del .
[...] Controparte_4 Parte_1
9 In altri termini, la successiva regolarizzazione delle posizioni del Parte_3
e del (avvenuta rispettivamente solo in data 03 e 07 agosto 2018)
[...] Controparte_4
piuttosto che avvalorare il motivo di opposizione, costituiscono - così come eccepito dall' - una vera e propria confessione di fatto che avvalora ulteriormente il Controparte_1
verbale unico di accertamento (seppur non ve ne fosse bisogno per quanto sopra detto in ordine al valore fidefacente di questo) e conferma la legittimità dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
In ragione di quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata con conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
5. Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve in generale rilevarsi che l'autorità amministrativa, qualora si costituisca in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4 della Legge n.
689/1981, “non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste” (così, tra le tante, Cass. Civ. n. 18066/2007): nel caso di specie, non avendo l' (che non si è avvalso del ministero di un Controparte_1 difensore) provveduto al deposito di apposita nota contenente l'indicazione delle spese concretamente affrontate per la difesa in giudizio, nessun provvedimento deve essere adottato.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2276/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione svolta da , anche nella qualità di titolare dell'omonima Parte_1
ditta individuale, confermando l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 03/03/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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