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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/05/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro d.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 23/10/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Rosario Parte_1 C.F._1
Bongarzone e dell'avv. Paolo Zinzi, elettivamente domiciliato presso i difensori
RICORRENTE contro
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale, con il patrocinio
[...] dell'avv. Gaetano Citrigno, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c. p. c., elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell'Ente siti in Varese, Via Copelli, n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.10.2024 - premesso di essere inserito Parte_1
nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia della Provincia di Varese come assistente amministrativo, di lavorare attualmente presso l'I.C. Gallarate e di essersi visto riconosciuto il punteggio complessivo di punti 15,42 per il profilo di assistente amministrativo (di cui 0,60 per il servizio di leva obbligatoria prestato dal 14.09.1994 al
01.09.1995), senza che gli siano stati riconosciuti punti 6,00 per il servizio militare prestato ma soltanto punti 0,60 - ha rilevato l'erroneità dell'attribuzione per il servizio di leva obbligatoria svolto non in costanza di rapporto lavorativo, dovendosi attribuire il punteggio di 6 punti (e dunque ulteriori punti 5,40) in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria in
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applicazione dell'art. 569 co. 3 del d.lgs. 297/'94. Conseguentemente il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito quanto segue: “In via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 89 del 21.05.2024 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito
e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 6 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente
Amministrativo di 20,82 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, , ha contestato gli assunti Controparte_2 avversari e chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato con la precisazione che “in caso di denegato accoglimento del ricorso, che la medesima determinazione venga effettuata, in sede di esecuzione dalla resistente amministrazione in conformità alle dichiarazioni riportate in domanda da parte ricorrente ed in ulteriore conformità con le tabelle di valutazione la cui contestazione non è oggetto dell'odierno ricorso”.
Disposta l'integrazione nei confronti dei potenziali controinteressati ex art 151 c.p.c., omessa ogni istruttoria, all'esito della discussione odierna la causa viene decisa con sentenza che si deposita. ll tema del giudizio riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente così come previsto nell'allegato A) del D.M.50/'21 “Avvertenze” punto A che dispone “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
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Secondo il ricorrente la tabella di valutazione contrasterebbe con l'art. 485 co. 7 del d.lgs.
297/'94 nonché con l'art. 52 della Costituzione.
L'amministrazione ritiene invece corretta l'impostazione del D.M. 50/'21 e la ratio alla medesima sottesa.
Questo Giudice condivide la ricostruzione di parte resistente per le ragioni di seguito esposte.
In diritto va richiamato in primo luogo l'art. 52 della Costituzione che dopo aver affermato
“il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge” (oggi come è noto non lo è più) precisa che “il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”. È chiaro, pertanto, che la copertura costituzionale tutela la posizione di lavoro in stretta correlazione all'adempimento dell'obbligo di leva.
Il decreto legislativo 297/'94 (testo unico in materia di istruzione) nel titolo II dedicato al personale ATA, capo III (diritti e doveri) sezione terza (riconoscimento dei servizi) all'art. 569 “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” recita:
“1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/2024)), il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili”.
Anche la lettura di questa norma evidenzia che il riconoscimento dei servizi è strettamente correlato alla carriera e che la carriera (vedi chiaramente commi 1 e 2) è il servizio svolto nel settore istruzione. Eccezionalmente, nel solco della tutela costituzionale, viene stabilito che i servizi nella carriera militare (obbligatori) siano riconosciuti nella carriera nel settore istruzione. Il riconoscimento “a tutti gli effetti” è quello di cui si occupa l'articolo ovvero agli effetti giuridici ed economici, null'altro.
Tale corretta lettura è confermata dalla disciplina analoga prevista per i docenti all'art. 485 del d.lgs 297/'94: anche in questo caso si comprende che il servizio militare obbligatorio è parificato, ai fini giuridici ed economici di carriera, alla pregressa attività di docenza.
Acclarato che la regolamentazione del d.lgs. 297/'94 non disciplina la fase di accesso alla carriera ma la fase successiva, per la fase di accesso è utile analizzare l'art. 2050 del
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Codice Ordinamento Militare (C.O.M.), riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”; tale norma dispone al 1 comma che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.; “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro
(comma 2).
In sostanza l'art. 2050 cit. disciplina la valutabilità del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e impone di considerarlo con lo stesso punteggio previsto per gli impieghi civili presso enti pubblici (comma 1). Se poi il servizio di leva è prestato in pendenza di rapporto di lavoro, il periodo di tempo trascorso come militare di leva “è da considerarsi a tutti gli effetti”, sia ai fini della ammissibilità sia della valutazione dei titoli (comma 2).
Sulla interpretazione dell'art. 2050 si è di recente pronunciata la S.C. con sentenza n.
22429/'24 la quale ha posto il seguente principio di diritto in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
Il principio enunciato è pienamente rispettato dall'Allegato A del Decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021 “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.” laddove si stabilisce che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva
e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
È dunque rispettato il limite minimo fissato ovvero l'equivalenza -anche in fase di accesso alla carriera- tra il servizio di leva e quello prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
La Corte ha precisato che “Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del
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medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione”.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del resistente ed a CP_1
carico del resistente in complessivi euro 520,00 (applicati i minimi per la serialità, omessa la fase istruttoria e decisionale, già applicata la diminuzione ex art 152 bis disp. Att. c.p.c.) oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente liquidate in complessivi euro 520,00 oltre spese generali e accessori CP_1
di legge.
Busto Arsizio, 28 maggio 2025
Il Giudice del lavoro
Dr.ssa Emanuela Fedele
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