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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/10/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 3937/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. AN SP Presidente dr.ssa LA Di BE Giudice rel. dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1
C.F._1
e
nato a [...] il [...] residente in [...].Fisc. Parte_2
C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Loretta Deluca (codice fiscale – pec CodiceFiscale_3 Email_1 del Foro di Bolzano giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ed in calce al ricorso ed entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in 38036 San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN), Piaza del Malgher 5 e presso la sua pec Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 2 ottobre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 10.04.2010, a Cavalese (TN), come da estratto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cavalese al nr. 1, P. I, anno 2010; che, dalla loro unione, precedentemente al matrimonio, erano nati i figli in data 12.05.1998 e , in data 06.09.2002; che la loro Persona_1 Persona_2 separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Trento con decreto del 26.10.2022 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da riqualificarsi come domanda di scioglimento del matrimonio) alle seguenti condizioni, già sancite in sede di separazione personale: “1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente ove riterranno più opportuno. 2) Il signor continuerà a vivere nella casa coniugale di proprietà della sig.ra Parte_2
sita in Via Daiano n. 16, 38033 Cavalese (TN) unitamente ai figli Parte_1 Per_1
e con tutti gli arredi, corredi e mobili che la compongono sino al
[...] Persona_2
30.06.2026. Rimarranno a carico della moglie, sig.ra le spese per le utenze Parte_1
(acqua, luce, gas e riscaldamento) con impegno da parte del sig. ad occuparsi della Pt_2 manutenzione della casa sino alla liberazione della stessa. 3) La sig.ra Parte_1 trasferirà la propria residenza - attualmente registrata presso la casa coniugale - presso la propria nuova abitazione in Via Giuseppe Micheli n. 36/1 a Parma (PR). 4) La sig.ra si impegna a provvedere in via esclusiva al mantenimento dei figli Parte_1 maggiorenni sino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi. , Persona_2 infatti, sta frequentando l'università a Parma, mentre la figlia ha da poco Persona_1 conseguito la laurea, precisamente a metà luglio 2022, ed è alla ricerca di un'occupazione. 5) Le spese straordinarie dei figli (es. spese mediche, per attività sportive, di svago, per il tempo libero, scolastiche, di vacanza e quant'altro) saranno sostenute dalla sig.ra
[...]
fino al raggiungimento dell'autonomia economica dei figli stessi. 6) I coniugi si Pt_1 dichiarano autosufficienti, rinunciando a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, non avendo nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione ai rapporti economici pregressi. 7) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Cavalese (TN) alla trascrizione dell'emanando decreto di omologa nel registro degli atti di matrimonio eseguendo la conseguente annotazione e osservando le ulteriori incombenze di legge”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2022, con decreto di omologa degli accordi di separazione consensuale del 26.10.2022, depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 27.10.2022, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 28.08.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 28 agosto 2025, così provvede:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Cavalese (TN) in data 10.04.2010 (matrimonio trascritto nel Comune di Cavalese al nr.1, P. I, anno 2010) da Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 02 ottobre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
AN SP LA Di BE