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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.871/2024 promossa da nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
e residente a [...], assistita e difesa, congiuntamente
[...] e disgiuntamente, dall'avv. Silvia Ingegneri (cod. fisc. e dall'avv. CodiceFiscale_2 MA Luisa Chironi del foro di Torino (cod. fisc. ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Ingegneri sito a Torino, via Susa n. 31,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con sede legale in Milano, Via Tiziano n. 32, in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca (C.F. pec: CodiceFiscale_4
, EL NO (C.F. ; pec: Email_1 CodiceFiscale_5
ed EN MA D'IO (C.F. Email_2 C.F._6 ; pec: , elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] Email_3 dell'avv. Gianmario Parola (C.F. in Cuneo, Corso Nizza n. 16, in C.F._7 virtù di mandato rilasciato dal dott. C.F. , in Persona_1 CodiceFiscale_8 qualità di procuratore speciale della Società munito dei necessari poteri in forza di procura per atto Notaio dott. di Bologna, in data 12 marzo 2024, rep. n. 143407, fasc. Per_2 n. 48887,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Pag. 1 a 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“NEL MERITO. IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel III livello, ai sensi del CCNL per i lavoratori Logistica applicato, con decorrenza dal mese di gennaio 2020 o dalla diversa data accertata nel corso del giudizio;
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di cassa con decorrenza dal 1/1/2020 ai sensi dell'art. 15 del CCNL applicato calcolata nella misura del 5% o, in subordine, calcolata nella misura del 4%;
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società resistente a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive, quantificate in euro 4.968,59 lordi, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di differenze retributive per superiore inquadramento e in euro 1.411,56, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indennità di cassa, con conseguenziale condanna all'accantonamento della quota del TFR maturato sulle somme predette e condanna a versare al relativo fondo la quota a titolo di FASC ai sensi dell'applicato CCNL, o, in via subordinata, dichiarare tenuta e condannare la società resistente a corrispondere alla lavoratrice le differenze retributive dovute ai sensi di legge e del CCNL applicato, in quella somma che verrà accertata di giustizia in corso di causa.
NEL MERITO. IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di cassa con decorrenza dal 1/1/2020 ai sensi dell'art. 15 del CCNL applicato calcolata nella misura del 5% o, in subordine, calcolata nella misura del 4%;
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società resistente a corrispondere in favore della ricorrente la somma di euro 1.344,80 lordi, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indennità di cassa, con conseguenziale condanna all'accantonamento della quota del TFR maturato sulle somme predette e condanna a versare al relativo fondo la quota a titolo di FASC ai sensi dell'applicato CCNL, o, in via subordinata, dichiarare tenuta e condannare la società resistente a corrispondere alla lavoratrice le differenze retributive dovute ai sensi di legge e del CCNL applicato, in quella somma che verrà accertata di giustizia in corso di causa.
IN OGNI CASO
- condannare la parte resistente alla rifusione degli onorari di causa, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA e anticipazioni.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, rigettare le domande della sig.ra in quanto infondate in fatto e Parte_1 diritto.
Pag. 2 a 8
In via meramente subordinata, voglia ridurre gli asseriti crediti spettanti a controparte, anche per quanto allegato nella presente memoria.
Con vittoria di spese di lite liquidate come per legge”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stata assunta dalla resistente con decorrenza dal 21.10.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 21.10.2019 al 30.9.2020, prorogato al 31.3.2021 e successivamente convertito a tempo indeterminato;
di essere stata inquadrata nel IV livello del CCNL con mansioni di impiegato operativo di filiale, così specificate: “attività CP_2 nell'ambito della gestione delle spedizioni, in particolare soddisferà le richieste della clientela ed espleterà tutte le attività di ufficio relative alle pratiche di assistenza”, e qualifica di impiegata d'ordine; di aver operato presso la filiale 77 di Cuneo, sita a Sant'Albano Stura, che gestisce anche la filiale 150 di Genona (CN); di aver svolto, appena assunta, mansioni di carattere amministrativo e, con decorrenza del gennaio 2020, attività già svolte da un collega dimissionario che ricopriva le mansioni di cassiere di filiale;
di esser, pertanto, addetta alle mansioni di cassiera della filiale 77 (Sant'Albano) e della filiale 150 (Genola), occupandosi, così della gestione di cassa delle due filiali, distinte per rispettiva competenza;
che insieme alla ricorrente è incaricato delle mansioni di cassa anche il collega di essersi Testimone_1 occupata, dal settembre 2023 di ulteriore attività di recupero crediti e, a tal fine di esser abilitata ad entrare nel gestionale aziendale con un proprio profilo;
di aver, pertanto, diritto all'inquadramento nel livello superiore III, alla liquidazione di differenze retributive per superiore inquadramento e indennità di cassa, nonché all'accantonamento della quota del TFR maturato sulle somme predette ed al versamento al relativo Fondo della quota a titolo di FASC.
La parte resistente ha invece allegato: che la parte ricorrente si è sempre occupata di attività amministrative e/o tecniche-operative operando sulla base di disposizioni e procedure predeterminate;
che la responsabilità e l'autonomia della parte ricorrente sono sempre state limitate;
che per tutto il periodo oggetto di causa la ricorrente si è sempre occupata di monitorare la casella mail della filiale, di effettuare gli ordini di cancelleria della filiale, del mantenimento dell'archivio e del suo ordine, della gestione dei “fermi deposito”; che la parte ricorrente non ha svolto le “medesime mansioni del collega dimissionario” occupandosi, piuttosto, dell'espletamento di attività che non richiedevano una elevata responsabilità e/o autonomia;
che la parte ricorrente ha rifiutato di detenere “chiavi uniche” necessarie per chiudere da sola la filiale, utilizzando sempre “chiavi abbinate” con altri dipendenti;
che le mansioni della parte ricorrente erano esecutive, standardizzate e svolte sulla base di procedure operative consolidate, senza assunzione di alcuna responsabilità da parte della ricorrente, che è sempre restata propria dei suoi superiori;
che nel periodo oggetto di causa la ricorrente ha svolto in maniera discontinua e non in prevalenza attività amministrative legate al credito e alla cassa.
La questione giuridica controversa
Pag. 3 a 8 Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta della parte ricorrente a vedersi riconosciuta la qualifica di terzo livello prevista dal CCNL per le mansioni lavorative superiori asseritamente svolte alle dipendenze della filiale di di Sant'Albano Stura, con CP_1 conseguente richiesta di condanna della parte resistente alla corresponsione in favore della lavoratrice delle differenze retributive da mansioni superiori e dell'indennità di cassa per lo svolgimento dell'attività di maneggio del denaro.
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, nella disciplina vigente ratione temporis, attribuiva al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi) in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non fosse stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
Gli esiti dell'istruttoria
Occorre dunque rilevare che nel caso di specie la parte ricorrente ha assolto all'onere della prova su di essa incombente in quanto dall'esame delle prove testimoniali, nonché dalla lettera di indennità di cassa di cui al doc. 4 fasc. ricorrente si evince che la lavoratrice le rivendicate mansioni superiori.
È necessario al riguardo rilevare che tutti i testi, sia di parte ricorrente che di parte resistente, hanno esplicitamente dichiarato che la ricorrente svolgeva mansioni appartenenti al terzo livello (cfr. testimonianza di teste di parte ricorrente: “Sì, la conosco Testimone_2 Cont perché la ricorrente è stata mia collega;
io lavoro d dal 2009; mentre la mia collega è arrivata dopo;
la mia collega ha iniziato con un po' di formazione generica su bollettazione e in filiale;
negli ultimi anni, invece gestiva la cassa;
dal gennaio 2020 credo che la mia collega facesse già cassa;
così come da settembre 2023; … la mia collega chiudeva la cassa su tutti gli autisti;
quindi la gestione della cassa della
Pag. 4 a 8
filiale di Genola la faceva quella di Sant'Albano; preciso che l'assistenza cassa era gestita dalla ricorrente e da l'identificativo della sig.ra è Testimone_1 Pt_1
so che la sig.ra è stata incaricata anche di effettuare recupero Numer_1 Pt_1 crediti, ma non so dire da quando esattamente.”; testimonianza di , Testimone_3 altro teste di parte ricorrente: “…la sig.ra chiudeva cassa, faceva
Pt_1 amministrazione, maneggiava denaro e chiudeva le distinte degli autisti quando arrivavano;
si occupava della gestione mail, rapporti con i clienti per quanto riguarda l'amministrazione; lei si occupava anche di recupero crediti;
so che queste mansioni qua sono sempre state svolte dalla sig.ra questo almeno da
Pt_1 quando io sono in filiale;
preciso che in questo ruolo la ricorrente si alternava con un altro collega;
noi li chiamavamo avatar, nel senso che si scambiavano l'uno con l'altro; la filiale di Sant'Albano Stura si occupava anche della costola di Genola;
quindi la sig.ra si occupava anche della chiusura autisti della filiale di
Pt_1 Genola; preciso che le contabilità delle due filiali erano separate;
sulle modalità di svolgimento delle mansioni di cassa, preciso che la ricorrente era una delle ultime ad andare via dalla filiale, che veniva chiusa alle 20:00; quindi spesso lei si trovava da sola a quell'ora con gli autisti. Io entravo al mattino e lei usciva la sera.”; testimonianza di teste di parte resistente: “…lavoravamo entrambe Testimone_4 nel settore della contabilità della cassa;
la sig.r faceva anche assistenza ai
Pt_1 clienti; non si occupava di recupero crediti;
qualche volta interveniva per la gestione della contabilità il sig , però per le altre volte ce ne occupavamo solo noi;
la Tes_1 sig.ra lavorava fino alle 19:30, dal lunedì al venerdì; sabato e domenica
Pt_1 invece no;
non mi sembra che la sig.r gestisse la contabilità della filiale di
Pt_1 Genola; c'era qualche parte di contabilità della filiale di Genola che finiva nella gestione della filiale di Sant'Albano Stura, anche se la gran parte della contabilità della filiale di Genola veniva gestita proprio a Genola;
preciso che la sig.r
Pt_1 si occupava anche di quella piccola parte di contabilità che arrivava da Genola;
preciso che la sig.r aveva le chiavi della filiale di Sant'Albano Stura perché
Pt_1 faceva chiusura.”; testimonianza di teste di parte resistente: “sì, la Testimone_5 Cont conosco; sono responsabil della filiale di Sant'Albano Stura da inizio marzo 2021; la sig.ra si occupava della chiusura delle distinte e dell'assistenza
Pt_1 clienti; si occupava anche di recupero crediti;
si occupava anche della gestione della cassa e del maneggio del denaro;
la sig.ra lavorava presso la filiale di
Pt_1 Sant'Albano Stura fino alle 19:30; la sig.ra aveva le chiavi della filiale;
in
Pt_1 assenza del collega, è capitato che la sig.ra chiudesse la filiale di
Pt_1 Sant'Albano Stura;
la filiale di Genola era periferica dove gli autisti al mattino caricavano e alla sera rientravano a Sant'Albano; la filiale di Genola è stata chiusa nell'aprile 2025; la sig.r si occupava anche della gestione clienti di Genola,
Pt_1 non da sola, ma era affiancata da e per un periodo da Testimone_1 Tes_4
”).
[...]
Utili al fine di ricostruire temporalmente la decorrenza dello svolgimento delle mansioni superiori rivendicate dalla parte ricorrente sono le testimonianze di la quale Testimone_2 ha affermato che la ricorrente svolgeva le mansioni superiori dal gennaio 2020 e di Tes_5 Cont
teste di parte resistente, nonché responsabile della filiale di Sant'Albano Stura
[...] Cont da inizio marzo 2021 (“…sono responsabil della filiale di Sant'Albano Stura da
Pag. 5 a 8 inizio marzo 2021; la sig.ra si occupava della chiusura delle distinte e Pt_1 dell'assistenza clienti;
si occupava anche di recupero crediti;
si occupava anche della gestione della cassa e del maneggio del denaro;
…).
Anche gli altri testi escussi all'udienza del 18.11.2025 hanno concordemente riferito che le mansioni lavorative superiori (gestione cassa, maneggio di denaro, tenuta della contabilità, recupero crediti) sono state svolte dalla ricorrente a partire da gennaio 2020 (cfr. al riguardo testimonianza di : “…la ricorrente quando è entrata si occupava di Testimone_6 assistenza clienti (rispondeva al telefono, bollettava, riceveva i clienti per il fermo deposito o per spedire); a partire da gennaio 2020 fino a quando io ho dato le dimissioni lei era stata designata come mio successore nelle seguenti mansioni lavorative: guardavamo la fatturazione dei clienti, facevamo le note di credito, solleciti per i pagamenti, chiusura degli autisti di sera con gli incassi della giornata degli autisti;
da gennaio 2020 la ricorrente maneggiava anche il denaro;
la ricorrente Cont lavorava presso la filial di Sant'Albano Stura;
c'era qualcuno di Sant'Albano Cont Stura che andava a Genola a gestire la filiale solo al mattino, perché al pomeriggio la filiale era chiusa;
la ricorrente si occupava della gestione di entrambe Cont le filial sia di quella di Sant'Albano Stura che di quella di Genola;
questo da gennaio 2020 fino a che non sono andato via io;
”; testimonianza di : Testimone_1
“Sì, la conosco come collega;
la ricorrente si occupa della chiusura serale degli autisti;
svolge mansioni di cassa, gestione assistenza clienti e gestione richieste di assistenza di natura amministrativa;
la ricorrente maneggia anche denaro;
credo che lei svolga queste mansioni da tre o quattro anni a questa parte, la data precisa non la ricordo;
la filiale di Genola non è più operativa da un anno e mezzo;
era una filiale che si occupava solo della gestione degli autisti al mattino, poi di pomeriggio era chiusa e tutte le altre attività venivano svolte in Sant'Albano Stura;
preciso che le richieste di assistenza della filiale di Genola venivano migrate in quella di Sant'Albano Stura;
la ricorrente si occupa anche dei solleciti dei pagamenti ai clienti;
quando era operativa la filiale di Genola, vi erano due contabilità separate tra la filiale di Sant'Albano Stura e quella di Genola;
la ricorrente curava anche la parte relativa alla chiusura degli autisti per quanto riguarda la filiale di Genola.”; testimonianza di : “La ricorrente è una mia collega;
lei è stata Testimone_7 assunta nell'ottobre 2019; all'inizio faceva bollettazioni, assistenza clienti, fermi deposito;
poi dopo qualche mese ha svolto mansioni di cassa a partire da gennaio/febbraio 2020; queste nuove mansioni della ricorrente consistevano nella Cont chiusura cassa;
si occupava anche di solleciti di pagamento;
quando la filial di Genola era operativa, la ricorrente si occupava della chiusura della cassa di entrambe le filiali;
la ricorrente doveva tenere la contabilità divisa di entrambe le Cont filiali; alla sera la ricorrente faceva la chiusura cassa di entrambe le filial ossia di Sant'Albano Stura e di Genola”).
Oltretutto, come già anticipato, dalla lettera di indennità di cassa in cui si dà atto che la ricorrente eseguiva tali mansioni già da prima del 3.5.2021 si evince che la lavoratrice svolgeva le rivendicate mansioni superiori quantomeno prima della data della lettera.
Dopotutto, è opportuno al riguardo evidenziare che se è la stessa società ad aver CP_1 riconosciuto che già da tempo la ricorrente svolgeva mansioni consistenti nel maneggio di
Pag. 6 a 8
denaro, vuol dire che già da tempo la ricorrente era stata inquadrata in modo non corretto (al quarto livello, anziché al terzo).
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni appartenenti al terzo livello del CCNL per i lavoratori Logistica applicato, con decorrenza dal mese di gennaio 2020, nonché condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo complessivo lordo pari ad euro 4.968,59, oltre all'indennità di cassa pari ad euro 1.411,56, nonché condanna della parte resistente all'accantonamento della quota del TFR maturato sulle somme predette e condanna a versare al relativo fondo la quota a titolo di FASC ai sensi dell'applicato CCNL;
il tutto, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice ritiene di aderire in quanto redatti in conformità ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, considerata inoltre la contestazione solo generica prospettata sul punto dalla parte resistente.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad essere inquadrata al terzo livello del CCNL per i lavoratori Logistica applicato, con decorrenza dal mese di gennaio 2020; condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo complessivo lordo pari ad euro 4.968,59, oltre all'indennità di cassa pari ad euro
1.411,56; condanna la parte resistente all'accantonamento della quota del TFR maturato sulle somme predette e a versare al relativo fondo la quota a titolo di FASC ai sensi dell'applicato CCNL;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato, se
Pag. 7 a 8 e in quanto dovuto;
con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, se e in quanto antistatari. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 9.12.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.871/2024 promossa da nata a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1 C.F._1
e residente a [...], assistita e difesa, congiuntamente
[...] e disgiuntamente, dall'avv. Silvia Ingegneri (cod. fisc. e dall'avv. CodiceFiscale_2 MA Luisa Chironi del foro di Torino (cod. fisc. ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Ingegneri sito a Torino, via Susa n. 31,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con sede legale in Milano, Via Tiziano n. 32, in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca (C.F. pec: CodiceFiscale_4
, EL NO (C.F. ; pec: Email_1 CodiceFiscale_5
ed EN MA D'IO (C.F. Email_2 C.F._6 ; pec: , elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] Email_3 dell'avv. Gianmario Parola (C.F. in Cuneo, Corso Nizza n. 16, in C.F._7 virtù di mandato rilasciato dal dott. C.F. , in Persona_1 CodiceFiscale_8 qualità di procuratore speciale della Società munito dei necessari poteri in forza di procura per atto Notaio dott. di Bologna, in data 12 marzo 2024, rep. n. 143407, fasc. Per_2 n. 48887,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Pag. 1 a 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“NEL MERITO. IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel III livello, ai sensi del CCNL per i lavoratori Logistica applicato, con decorrenza dal mese di gennaio 2020 o dalla diversa data accertata nel corso del giudizio;
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di cassa con decorrenza dal 1/1/2020 ai sensi dell'art. 15 del CCNL applicato calcolata nella misura del 5% o, in subordine, calcolata nella misura del 4%;
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società resistente a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive, quantificate in euro 4.968,59 lordi, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di differenze retributive per superiore inquadramento e in euro 1.411,56, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indennità di cassa, con conseguenziale condanna all'accantonamento della quota del TFR maturato sulle somme predette e condanna a versare al relativo fondo la quota a titolo di FASC ai sensi dell'applicato CCNL, o, in via subordinata, dichiarare tenuta e condannare la società resistente a corrispondere alla lavoratrice le differenze retributive dovute ai sensi di legge e del CCNL applicato, in quella somma che verrà accertata di giustizia in corso di causa.
NEL MERITO. IN VIA SUBORDINATA
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità di cassa con decorrenza dal 1/1/2020 ai sensi dell'art. 15 del CCNL applicato calcolata nella misura del 5% o, in subordine, calcolata nella misura del 4%;
- per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società resistente a corrispondere in favore della ricorrente la somma di euro 1.344,80 lordi, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di indennità di cassa, con conseguenziale condanna all'accantonamento della quota del TFR maturato sulle somme predette e condanna a versare al relativo fondo la quota a titolo di FASC ai sensi dell'applicato CCNL, o, in via subordinata, dichiarare tenuta e condannare la società resistente a corrispondere alla lavoratrice le differenze retributive dovute ai sensi di legge e del CCNL applicato, in quella somma che verrà accertata di giustizia in corso di causa.
IN OGNI CASO
- condannare la parte resistente alla rifusione degli onorari di causa, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA e anticipazioni.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, rigettare le domande della sig.ra in quanto infondate in fatto e Parte_1 diritto.
Pag. 2 a 8
In via meramente subordinata, voglia ridurre gli asseriti crediti spettanti a controparte, anche per quanto allegato nella presente memoria.
Con vittoria di spese di lite liquidate come per legge”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stata assunta dalla resistente con decorrenza dal 21.10.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 21.10.2019 al 30.9.2020, prorogato al 31.3.2021 e successivamente convertito a tempo indeterminato;
di essere stata inquadrata nel IV livello del CCNL con mansioni di impiegato operativo di filiale, così specificate: “attività CP_2 nell'ambito della gestione delle spedizioni, in particolare soddisferà le richieste della clientela ed espleterà tutte le attività di ufficio relative alle pratiche di assistenza”, e qualifica di impiegata d'ordine; di aver operato presso la filiale 77 di Cuneo, sita a Sant'Albano Stura, che gestisce anche la filiale 150 di Genona (CN); di aver svolto, appena assunta, mansioni di carattere amministrativo e, con decorrenza del gennaio 2020, attività già svolte da un collega dimissionario che ricopriva le mansioni di cassiere di filiale;
di esser, pertanto, addetta alle mansioni di cassiera della filiale 77 (Sant'Albano) e della filiale 150 (Genola), occupandosi, così della gestione di cassa delle due filiali, distinte per rispettiva competenza;
che insieme alla ricorrente è incaricato delle mansioni di cassa anche il collega di essersi Testimone_1 occupata, dal settembre 2023 di ulteriore attività di recupero crediti e, a tal fine di esser abilitata ad entrare nel gestionale aziendale con un proprio profilo;
di aver, pertanto, diritto all'inquadramento nel livello superiore III, alla liquidazione di differenze retributive per superiore inquadramento e indennità di cassa, nonché all'accantonamento della quota del TFR maturato sulle somme predette ed al versamento al relativo Fondo della quota a titolo di FASC.
La parte resistente ha invece allegato: che la parte ricorrente si è sempre occupata di attività amministrative e/o tecniche-operative operando sulla base di disposizioni e procedure predeterminate;
che la responsabilità e l'autonomia della parte ricorrente sono sempre state limitate;
che per tutto il periodo oggetto di causa la ricorrente si è sempre occupata di monitorare la casella mail della filiale, di effettuare gli ordini di cancelleria della filiale, del mantenimento dell'archivio e del suo ordine, della gestione dei “fermi deposito”; che la parte ricorrente non ha svolto le “medesime mansioni del collega dimissionario” occupandosi, piuttosto, dell'espletamento di attività che non richiedevano una elevata responsabilità e/o autonomia;
che la parte ricorrente ha rifiutato di detenere “chiavi uniche” necessarie per chiudere da sola la filiale, utilizzando sempre “chiavi abbinate” con altri dipendenti;
che le mansioni della parte ricorrente erano esecutive, standardizzate e svolte sulla base di procedure operative consolidate, senza assunzione di alcuna responsabilità da parte della ricorrente, che è sempre restata propria dei suoi superiori;
che nel periodo oggetto di causa la ricorrente ha svolto in maniera discontinua e non in prevalenza attività amministrative legate al credito e alla cassa.
La questione giuridica controversa
Pag. 3 a 8 Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta della parte ricorrente a vedersi riconosciuta la qualifica di terzo livello prevista dal CCNL per le mansioni lavorative superiori asseritamente svolte alle dipendenze della filiale di di Sant'Albano Stura, con CP_1 conseguente richiesta di condanna della parte resistente alla corresponsione in favore della lavoratrice delle differenze retributive da mansioni superiori e dell'indennità di cassa per lo svolgimento dell'attività di maneggio del denaro.
Tanto premesso, occorre al riguardo considerare che l'art.2103 c.c., per quanto qui rileva, nella disciplina vigente ratione temporis, attribuiva al lavoratore, utilizzato per un certo tempo (determinato dalla contrattazione collettiva e, comunque, non superiore a tre mesi) in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri dell'inquadramento, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non fosse stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Antecedente logico-giuridico ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, non disattesa da questo Tribunale, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92)”.
Gli esiti dell'istruttoria
Occorre dunque rilevare che nel caso di specie la parte ricorrente ha assolto all'onere della prova su di essa incombente in quanto dall'esame delle prove testimoniali, nonché dalla lettera di indennità di cassa di cui al doc. 4 fasc. ricorrente si evince che la lavoratrice le rivendicate mansioni superiori.
È necessario al riguardo rilevare che tutti i testi, sia di parte ricorrente che di parte resistente, hanno esplicitamente dichiarato che la ricorrente svolgeva mansioni appartenenti al terzo livello (cfr. testimonianza di teste di parte ricorrente: “Sì, la conosco Testimone_2 Cont perché la ricorrente è stata mia collega;
io lavoro d dal 2009; mentre la mia collega è arrivata dopo;
la mia collega ha iniziato con un po' di formazione generica su bollettazione e in filiale;
negli ultimi anni, invece gestiva la cassa;
dal gennaio 2020 credo che la mia collega facesse già cassa;
così come da settembre 2023; … la mia collega chiudeva la cassa su tutti gli autisti;
quindi la gestione della cassa della
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filiale di Genola la faceva quella di Sant'Albano; preciso che l'assistenza cassa era gestita dalla ricorrente e da l'identificativo della sig.ra è Testimone_1 Pt_1
so che la sig.ra è stata incaricata anche di effettuare recupero Numer_1 Pt_1 crediti, ma non so dire da quando esattamente.”; testimonianza di , Testimone_3 altro teste di parte ricorrente: “…la sig.ra chiudeva cassa, faceva
Pt_1 amministrazione, maneggiava denaro e chiudeva le distinte degli autisti quando arrivavano;
si occupava della gestione mail, rapporti con i clienti per quanto riguarda l'amministrazione; lei si occupava anche di recupero crediti;
so che queste mansioni qua sono sempre state svolte dalla sig.ra questo almeno da
Pt_1 quando io sono in filiale;
preciso che in questo ruolo la ricorrente si alternava con un altro collega;
noi li chiamavamo avatar, nel senso che si scambiavano l'uno con l'altro; la filiale di Sant'Albano Stura si occupava anche della costola di Genola;
quindi la sig.ra si occupava anche della chiusura autisti della filiale di
Pt_1 Genola; preciso che le contabilità delle due filiali erano separate;
sulle modalità di svolgimento delle mansioni di cassa, preciso che la ricorrente era una delle ultime ad andare via dalla filiale, che veniva chiusa alle 20:00; quindi spesso lei si trovava da sola a quell'ora con gli autisti. Io entravo al mattino e lei usciva la sera.”; testimonianza di teste di parte resistente: “…lavoravamo entrambe Testimone_4 nel settore della contabilità della cassa;
la sig.r faceva anche assistenza ai
Pt_1 clienti; non si occupava di recupero crediti;
qualche volta interveniva per la gestione della contabilità il sig , però per le altre volte ce ne occupavamo solo noi;
la Tes_1 sig.ra lavorava fino alle 19:30, dal lunedì al venerdì; sabato e domenica
Pt_1 invece no;
non mi sembra che la sig.r gestisse la contabilità della filiale di
Pt_1 Genola; c'era qualche parte di contabilità della filiale di Genola che finiva nella gestione della filiale di Sant'Albano Stura, anche se la gran parte della contabilità della filiale di Genola veniva gestita proprio a Genola;
preciso che la sig.r
Pt_1 si occupava anche di quella piccola parte di contabilità che arrivava da Genola;
preciso che la sig.r aveva le chiavi della filiale di Sant'Albano Stura perché
Pt_1 faceva chiusura.”; testimonianza di teste di parte resistente: “sì, la Testimone_5 Cont conosco; sono responsabil della filiale di Sant'Albano Stura da inizio marzo 2021; la sig.ra si occupava della chiusura delle distinte e dell'assistenza
Pt_1 clienti; si occupava anche di recupero crediti;
si occupava anche della gestione della cassa e del maneggio del denaro;
la sig.ra lavorava presso la filiale di
Pt_1 Sant'Albano Stura fino alle 19:30; la sig.ra aveva le chiavi della filiale;
in
Pt_1 assenza del collega, è capitato che la sig.ra chiudesse la filiale di
Pt_1 Sant'Albano Stura;
la filiale di Genola era periferica dove gli autisti al mattino caricavano e alla sera rientravano a Sant'Albano; la filiale di Genola è stata chiusa nell'aprile 2025; la sig.r si occupava anche della gestione clienti di Genola,
Pt_1 non da sola, ma era affiancata da e per un periodo da Testimone_1 Tes_4
”).
[...]
Utili al fine di ricostruire temporalmente la decorrenza dello svolgimento delle mansioni superiori rivendicate dalla parte ricorrente sono le testimonianze di la quale Testimone_2 ha affermato che la ricorrente svolgeva le mansioni superiori dal gennaio 2020 e di Tes_5 Cont
teste di parte resistente, nonché responsabile della filiale di Sant'Albano Stura
[...] Cont da inizio marzo 2021 (“…sono responsabil della filiale di Sant'Albano Stura da
Pag. 5 a 8 inizio marzo 2021; la sig.ra si occupava della chiusura delle distinte e Pt_1 dell'assistenza clienti;
si occupava anche di recupero crediti;
si occupava anche della gestione della cassa e del maneggio del denaro;
…).
Anche gli altri testi escussi all'udienza del 18.11.2025 hanno concordemente riferito che le mansioni lavorative superiori (gestione cassa, maneggio di denaro, tenuta della contabilità, recupero crediti) sono state svolte dalla ricorrente a partire da gennaio 2020 (cfr. al riguardo testimonianza di : “…la ricorrente quando è entrata si occupava di Testimone_6 assistenza clienti (rispondeva al telefono, bollettava, riceveva i clienti per il fermo deposito o per spedire); a partire da gennaio 2020 fino a quando io ho dato le dimissioni lei era stata designata come mio successore nelle seguenti mansioni lavorative: guardavamo la fatturazione dei clienti, facevamo le note di credito, solleciti per i pagamenti, chiusura degli autisti di sera con gli incassi della giornata degli autisti;
da gennaio 2020 la ricorrente maneggiava anche il denaro;
la ricorrente Cont lavorava presso la filial di Sant'Albano Stura;
c'era qualcuno di Sant'Albano Cont Stura che andava a Genola a gestire la filiale solo al mattino, perché al pomeriggio la filiale era chiusa;
la ricorrente si occupava della gestione di entrambe Cont le filial sia di quella di Sant'Albano Stura che di quella di Genola;
questo da gennaio 2020 fino a che non sono andato via io;
”; testimonianza di : Testimone_1
“Sì, la conosco come collega;
la ricorrente si occupa della chiusura serale degli autisti;
svolge mansioni di cassa, gestione assistenza clienti e gestione richieste di assistenza di natura amministrativa;
la ricorrente maneggia anche denaro;
credo che lei svolga queste mansioni da tre o quattro anni a questa parte, la data precisa non la ricordo;
la filiale di Genola non è più operativa da un anno e mezzo;
era una filiale che si occupava solo della gestione degli autisti al mattino, poi di pomeriggio era chiusa e tutte le altre attività venivano svolte in Sant'Albano Stura;
preciso che le richieste di assistenza della filiale di Genola venivano migrate in quella di Sant'Albano Stura;
la ricorrente si occupa anche dei solleciti dei pagamenti ai clienti;
quando era operativa la filiale di Genola, vi erano due contabilità separate tra la filiale di Sant'Albano Stura e quella di Genola;
la ricorrente curava anche la parte relativa alla chiusura degli autisti per quanto riguarda la filiale di Genola.”; testimonianza di : “La ricorrente è una mia collega;
lei è stata Testimone_7 assunta nell'ottobre 2019; all'inizio faceva bollettazioni, assistenza clienti, fermi deposito;
poi dopo qualche mese ha svolto mansioni di cassa a partire da gennaio/febbraio 2020; queste nuove mansioni della ricorrente consistevano nella Cont chiusura cassa;
si occupava anche di solleciti di pagamento;
quando la filial di Genola era operativa, la ricorrente si occupava della chiusura della cassa di entrambe le filiali;
la ricorrente doveva tenere la contabilità divisa di entrambe le Cont filiali; alla sera la ricorrente faceva la chiusura cassa di entrambe le filial ossia di Sant'Albano Stura e di Genola”).
Oltretutto, come già anticipato, dalla lettera di indennità di cassa in cui si dà atto che la ricorrente eseguiva tali mansioni già da prima del 3.5.2021 si evince che la lavoratrice svolgeva le rivendicate mansioni superiori quantomeno prima della data della lettera.
Dopotutto, è opportuno al riguardo evidenziare che se è la stessa società ad aver CP_1 riconosciuto che già da tempo la ricorrente svolgeva mansioni consistenti nel maneggio di
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denaro, vuol dire che già da tempo la ricorrente era stata inquadrata in modo non corretto (al quarto livello, anziché al terzo).
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni appartenenti al terzo livello del CCNL per i lavoratori Logistica applicato, con decorrenza dal mese di gennaio 2020, nonché condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo complessivo lordo pari ad euro 4.968,59, oltre all'indennità di cassa pari ad euro 1.411,56, nonché condanna della parte resistente all'accantonamento della quota del TFR maturato sulle somme predette e condanna a versare al relativo fondo la quota a titolo di FASC ai sensi dell'applicato CCNL;
il tutto, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice ritiene di aderire in quanto redatti in conformità ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, considerata inoltre la contestazione solo generica prospettata sul punto dalla parte resistente.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad essere inquadrata al terzo livello del CCNL per i lavoratori Logistica applicato, con decorrenza dal mese di gennaio 2020; condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo complessivo lordo pari ad euro 4.968,59, oltre all'indennità di cassa pari ad euro
1.411,56; condanna la parte resistente all'accantonamento della quota del TFR maturato sulle somme predette e a versare al relativo fondo la quota a titolo di FASC ai sensi dell'applicato CCNL;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato, se
Pag. 7 a 8 e in quanto dovuto;
con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, se e in quanto antistatari. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 9.12.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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