TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 13342/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte_2
avv. Carmela Craca per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"- i coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto e collaborando nell'educazione e nell'istruzione della figlia minore;
- le rispettive case coniugali, l'una sita in Montescudaio di proprietà del Sig. Pt_1 l'altra sita in Roma di proprietà della sig.ra Parte_2 restano assegnate - unitamente a tutti i beni di arredo ivi presenti -
,
ciascuna al rispettivo proprietario;
- la figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con cui continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà in Roma;
- tutte le spese relative alle utenze fisse delle rispettive case di residenza (luce, gas, condominio, telefono, ecc.) sono a carico del proprietario che le abita;
- i coniugi prevedono che il padre potrà tenere con sé la figlia nei weekend alternati, così come alternate saranno le vacanze natalizie ed estive, con la più ampia libertà di esercizio del diritto di visita;
- il sig. Pt 1 è esonerato dal corrispondere alla coniuge un contributo fisso per il mantenimento della figlia minore, mentre sosterrà le spese nel tempo in cui la minore permarrà con lo stesso;
- le spese di natura straordinaria (mediche, di istruzione e formazione professionale, ludiche, ecc.), che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia minore, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura che gli stessi concorderanno di volta in volta e le medesime saranno previamente concordate, salvo che, per le spese mediche, non vi sia il carattere di urgenza;
- le parti si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'interesse esclusivo della figlia;
";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse della figlia minore, con la precisazione che l'immobile che può essere oggetto di assegnazione è solo quello che ha rivestito la funzione di casa coniugale mentre l'altro immobile deve intendersi che resterà nella disponibilità del marito come indicato nel ricorso, conferma comunque limitata al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 30.5.2008
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008 parte I, atto n. 00833 serie 03 );
,
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 19.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta lenzi Dott.ssa Francesca Cosentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 13342/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
E
Parte_2
avv. Carmela Craca per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"- i coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto e collaborando nell'educazione e nell'istruzione della figlia minore;
- le rispettive case coniugali, l'una sita in Montescudaio di proprietà del Sig. Pt_1 l'altra sita in Roma di proprietà della sig.ra Parte_2 restano assegnate - unitamente a tutti i beni di arredo ivi presenti -
,
ciascuna al rispettivo proprietario;
- la figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con cui continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà in Roma;
- tutte le spese relative alle utenze fisse delle rispettive case di residenza (luce, gas, condominio, telefono, ecc.) sono a carico del proprietario che le abita;
- i coniugi prevedono che il padre potrà tenere con sé la figlia nei weekend alternati, così come alternate saranno le vacanze natalizie ed estive, con la più ampia libertà di esercizio del diritto di visita;
- il sig. Pt 1 è esonerato dal corrispondere alla coniuge un contributo fisso per il mantenimento della figlia minore, mentre sosterrà le spese nel tempo in cui la minore permarrà con lo stesso;
- le spese di natura straordinaria (mediche, di istruzione e formazione professionale, ludiche, ecc.), che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia minore, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura che gli stessi concorderanno di volta in volta e le medesime saranno previamente concordate, salvo che, per le spese mediche, non vi sia il carattere di urgenza;
- le parti si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'interesse esclusivo della figlia;
";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse della figlia minore, con la precisazione che l'immobile che può essere oggetto di assegnazione è solo quello che ha rivestito la funzione di casa coniugale mentre l'altro immobile deve intendersi che resterà nella disponibilità del marito come indicato nel ricorso, conferma comunque limitata al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 30.5.2008
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008 parte I, atto n. 00833 serie 03 );
,
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 19.11.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta lenzi Dott.ssa Francesca Cosentino