TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., con cui è stata sostituita l'udienza del
14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3545/2022 R.A.C.L., promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, in Via Turritano n. 22, Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Iglesias, Via Roma n. 78, C.F._1 presso lo studio degli avv.ti Marco Melis e Federico Melis, che la rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
P.I. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura P.IVA_1 dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“1. Accertare e dichiarare che è affetta da morbo di Dupuytren IV° Parte_1 raggio, da sindrome del tunnel carpale mano dx e da I° dito a scatto mano dx, di natura professionale.
2. Dichiarare l' tenuto a costituire in favore della ricorrente la rendita prevista CP_1 dall'art. 13 co. 2 sub 2) del d.lgs. n°38/2000 per morbo di Dupuytren IV° raggio, per sindrome del tunnel carpale mano dx e per I° dito a scatto mano dx, di natura
pagina 1 di 4 professionale, di natura professionale;
in subordine: dichiarare l' tenuto ad erogare CP_1 in capitale l'indennizzo per il danno biologico come previsto nel comma 2 sub a).
3. Condannare lo stesso al pagamento dei ratei di rendita maturati nella misura di CP_1 legge e con gli interessi legali o al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura di legge e con gli interessi legali.
4. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA e Cassa Nazionale
Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Conclusioni nell'interesse dell' CP_1
“[…] contrariis reiectis, rigettare la domanda poiché infondata.
Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, ha instaurato il Parte_1 presente giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura CP_1 professionale del morbo di Dupuytren IV° raggio, della sindrome del tunnel carpale della mano destra e del I° dito a scatto della mano destra, per i quali in data 30.11.2021 aveva infruttuosamente presentato domanda in via amministrativa all' . CP_1
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attrice ha esposto di aver lavorato dal 2001 a tutt'oggi in qualità di assistente sociosanitaria, svolgendo mansioni che hanno avuto un ruolo causalmente determinante nell'insorgenza delle patologie alle articolazioni, alle braccia e alle mani così come lamentate in ricorso.
L' ha chiesto il rigetto della domanda, contestando lo svolgimento delle CP_1 mansioni indicate in ricorso e, comunque, rilevando l'assenza del nesso eziologico fra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata infondata per i seguenti motivi.
pagina 2 di 4 L'esame delle testimoni sentite nel corso dell'udienza del 27.9.2023, e Tes_1
entrambe colleghe di lavoro della ricorrente per un ventennio, ha Testimone_2 consentito di appurare le mansioni da quest'ultima svolte quale operatrice sociosanitaria presso la struttura la Rosa del Marganai, in cui ancora oggi si occupa dell'assistenza primaria di pazienti autosufficienti e non.
La sua giornata lavorativa, di durata di 7/8 ore, si articolava e si articola su turni diurni (dalle ore 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 6.00 alle ore 14.00), serali (dalle ore
14.00 alle ore 21.00 oppure dalle ore 14.00 alle ore 22.00) o notturni (dalle ore 22.00 alle
6.00).
Le mansioni da svolte consistevano e consistono nell'igiene a letto, nella vestizione e nel trasporto del paziente non deambulante dalla carrozzina al letto, movimentandolo manualmente con l'ausilio di un alto operatore, o, per mezzo di un sollevatore manuale in caso di paziente completamente non autosufficiente.
In presenza di pazienti autonomi, questi venivano invece traportati dalla ricorrente dalla carrozzina alle docce, dove la medesima provvedeva a svestirli, lavarli e asciugarli.
A tali attività di cura, si affiancavano le operazioni di pulizia e cambio delle lenzuola, che, in caso di paziente allettato, avvenivano con quest'ultimo coricato nel letto.
Tenendo conto delle mansioni appena descritte, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti dalle parti, ha appurato che l'attrice è affetta da “sindrome del tunnel carpale bilaterale (operato a dx), esiti di aponeurectomia IV° raggio mano dx e puleggiectomia I° dito mano dx”, con invalidità permanente stimata in termini di danno biologico nella misura del 5%.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni avanzate dall' convenuto, a seguito delle quali il perito ha provveduto a specificare CP_1 che l'oggetto della domanda dell'attrice verteva solo su patologie interessanti la mano e il braccio destro (pag.8 della perizia).
All'esito dell'accertamento peritale, l'attrice non è pertanto affetto da alcuna malattia professionale indennizzabile, considerato che le patologie da lei sofferte, unitariamente considerate, incidono sulla sua integrità psico-fisica in misura inferiore al limite indennizzabile.
Le domande proposte dall'attrice, pertanto, devono essere rigettate.
*** pagina 3 di 4 Le spese di lite non possono essere poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., considerato che il reddito imponibile da lei percepito nell'anno precedente alla instaurazione del giudizio risulta pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- nulla sulle spese;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 25.9.2025.
Il giudice
Riccardo Ariu
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., con cui è stata sostituita l'udienza del
14.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3545/2022 R.A.C.L., promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, in Via Turritano n. 22, Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Iglesias, Via Roma n. 78, C.F._1 presso lo studio degli avv.ti Marco Melis e Federico Melis, che la rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio parte attrice contro
P.I. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura P.IVA_1 dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, giusta procura generale alle liti depositata a corredo della comparsa di costituzione e risposta parte convenuta
Conclusioni nell'interesse di parte attrice:
“1. Accertare e dichiarare che è affetta da morbo di Dupuytren IV° Parte_1 raggio, da sindrome del tunnel carpale mano dx e da I° dito a scatto mano dx, di natura professionale.
2. Dichiarare l' tenuto a costituire in favore della ricorrente la rendita prevista CP_1 dall'art. 13 co. 2 sub 2) del d.lgs. n°38/2000 per morbo di Dupuytren IV° raggio, per sindrome del tunnel carpale mano dx e per I° dito a scatto mano dx, di natura
pagina 1 di 4 professionale, di natura professionale;
in subordine: dichiarare l' tenuto ad erogare CP_1 in capitale l'indennizzo per il danno biologico come previsto nel comma 2 sub a).
3. Condannare lo stesso al pagamento dei ratei di rendita maturati nella misura di CP_1 legge e con gli interessi legali o al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura di legge e con gli interessi legali.
4. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA e Cassa Nazionale
Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Conclusioni nell'interesse dell' CP_1
“[…] contrariis reiectis, rigettare la domanda poiché infondata.
Con vittoria di spese e competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, ha instaurato il Parte_1 presente giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere il riconoscimento della natura CP_1 professionale del morbo di Dupuytren IV° raggio, della sindrome del tunnel carpale della mano destra e del I° dito a scatto della mano destra, per i quali in data 30.11.2021 aveva infruttuosamente presentato domanda in via amministrativa all' . CP_1
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attrice ha esposto di aver lavorato dal 2001 a tutt'oggi in qualità di assistente sociosanitaria, svolgendo mansioni che hanno avuto un ruolo causalmente determinante nell'insorgenza delle patologie alle articolazioni, alle braccia e alle mani così come lamentate in ricorso.
L' ha chiesto il rigetto della domanda, contestando lo svolgimento delle CP_1 mansioni indicate in ricorso e, comunque, rilevando l'assenza del nesso eziologico fra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
***
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata infondata per i seguenti motivi.
pagina 2 di 4 L'esame delle testimoni sentite nel corso dell'udienza del 27.9.2023, e Tes_1
entrambe colleghe di lavoro della ricorrente per un ventennio, ha Testimone_2 consentito di appurare le mansioni da quest'ultima svolte quale operatrice sociosanitaria presso la struttura la Rosa del Marganai, in cui ancora oggi si occupa dell'assistenza primaria di pazienti autosufficienti e non.
La sua giornata lavorativa, di durata di 7/8 ore, si articolava e si articola su turni diurni (dalle ore 6.00 alle ore 13.00 oppure dalle ore 6.00 alle ore 14.00), serali (dalle ore
14.00 alle ore 21.00 oppure dalle ore 14.00 alle ore 22.00) o notturni (dalle ore 22.00 alle
6.00).
Le mansioni da svolte consistevano e consistono nell'igiene a letto, nella vestizione e nel trasporto del paziente non deambulante dalla carrozzina al letto, movimentandolo manualmente con l'ausilio di un alto operatore, o, per mezzo di un sollevatore manuale in caso di paziente completamente non autosufficiente.
In presenza di pazienti autonomi, questi venivano invece traportati dalla ricorrente dalla carrozzina alle docce, dove la medesima provvedeva a svestirli, lavarli e asciugarli.
A tali attività di cura, si affiancavano le operazioni di pulizia e cambio delle lenzuola, che, in caso di paziente allettato, avvenivano con quest'ultimo coricato nel letto.
Tenendo conto delle mansioni appena descritte, il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e l'attento studio dei documenti prodotti dalle parti, ha appurato che l'attrice è affetta da “sindrome del tunnel carpale bilaterale (operato a dx), esiti di aponeurectomia IV° raggio mano dx e puleggiectomia I° dito mano dx”, con invalidità permanente stimata in termini di danno biologico nella misura del 5%.
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni avanzate dall' convenuto, a seguito delle quali il perito ha provveduto a specificare CP_1 che l'oggetto della domanda dell'attrice verteva solo su patologie interessanti la mano e il braccio destro (pag.8 della perizia).
All'esito dell'accertamento peritale, l'attrice non è pertanto affetto da alcuna malattia professionale indennizzabile, considerato che le patologie da lei sofferte, unitariamente considerate, incidono sulla sua integrità psico-fisica in misura inferiore al limite indennizzabile.
Le domande proposte dall'attrice, pertanto, devono essere rigettate.
*** pagina 3 di 4 Le spese di lite non possono essere poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., considerato che il reddito imponibile da lei percepito nell'anno precedente alla instaurazione del giudizio risulta pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere definitivamente poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta le domande di parte attrice;
- nulla sulle spese;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 25.9.2025.
Il giudice
Riccardo Ariu
pagina 4 di 4