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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 725/2025 N. R.G. 515/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 515/2025, avverso la sentenza n.
616/2025, del Tribunale di Monza, Dott.ssa Claudia Lojacono, promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 CodiceFiscale_1
Naso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da
Tolentino, n. 1/b
APPELLANTE
C/
Cont
- - Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Il procuratore della parte, come sopra costituito, così precisava le pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici - A.s. 2023/24; 2022/23; 2021/22; 2020/21 e, per l'effetto, condannare il
[...]
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica Controparte_2
dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi €
2.000,00.
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva, innanzi al Tribunale di Monza, il Parte_1 [...]
rassegnandole seguenti conclusioni:” ACCERTARE E Parte_2
DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00
annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del
personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il Controparte_2
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo
[...]
nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.000,00.”
pagina 2 di 10 Deduceva di essere dipendente del appellato con contratto di lavoro a tempo CP_2
determinato; non percepiva la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado, pari ad euro 500,00 annui, nei quali prestava servizio presso il con incarico di docenza Controparte_2
annuale.
Per tali motivi chiedeva l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 comma121 della legge n. 107/2015, nei seguenti periodi:
- A.s. 2023/24;
- A.s. 2022/23;
- A.s. 2021/22;
- A.s. 2020/21.
Il Giudice di I grado ha rigettato il ricorso con condanna alle spese di lite in euro 700,00.
Ha rilevato: “Si osserva che la Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha chiarito
che la Carta docenti spetta con adempimento in forma specifica a coloro che “ al momento
della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche,
perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in
ruolo”.
Agli altri soggetti, vale a dire quelli non più inseriti nel sistema scolastico, può spettare solo il
risarcimento dei danni, danni che tuttavia devono essere allegati.
Orbene, la ricorrente non ha provato di essere attualmente inserita nel sistema scolastico,
nemmeno con le note depositate d'udienza. pagina 3 di 10 Tale inserimento non risulta nemmeno dallo stato matricolare prodotto da , che è CP_3
sicuramente aggiornato, in quanto questo si è costituito il 6.3.25.
Pertanto il resistente non può essere condannato all'adempimento in forma specifica.
ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
Primo motivo di appello intestato: ”Omessa e/o erronea valutazione dei fatti. contraddittorietà
della motivazione. sulla prova del perdurante ed attuale inserimento della ricorrente nel
sistema scolastico, violazione dell art. 43 d.p.r. n. 445/2000 e art. 18 l. 241 del 1990.”
Evidenzia che la ricorrente è interna al sistema scolastico in quanto legittimamente inserita nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza per la provincia di Catania per il biennio
2024/2026.
Ed infatti, con istanza di inserimento nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI
SUPPLENZA AA.SS. 2024/25 e 2025/26 inoltrata con domanda acquisita al Protocollo del resistente m_pi. .REGISTRO UFFICIALE.I.11356084.01-06-2024, CP_2 CP_4
l'odierna appellante veniva utilmente inserita nelle graduatorie prescelte (cfr. doc. allegati al presente Fascicolo 02 03 04).
La graduatoria in cui è inserita l'appellante è stata pubblicata in data 06 08 2024 a seguito di
Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito territoriale di Catania n. 20264
del 06 08 2024 (cfr. doc. 04).
Il resistente, all'atto della costituzione in giudizio avvenuta (come rilevato anche dal CP_2
Giudice nella sentenza) in data 06 03 - 2025, era già edotto della circostanza che la ricorrente fosse inserita nelle GPS;
tuttavia, ometteva di allegare tale circostanza.
pagina 4 di 10 Rileva che la Suprema Corte ha precisato che il beneficio della carta docente debba essere riconosciuto ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Sulla base di tale principio di diritto espresso dalla Suprema Corte risulta evidente l'erronea interpretazione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata l'attuale iscrizione della docente nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, tenuto conto della validità biennale delle predette.
All'udienza del 30.09.2025 la Corte, stante la mancata comparizione del
[...]
appellato, dopo la verifica della rituale notifica del ricorso in appello Controparte_2
e del Decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia e all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
**********
L'appello è fondato per cui va accolto.
Sulla questione relativa al riconoscimento della carta docente a favore degli insegnanti a tempo determinato anche per le annualità pregresse è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.,
ha enunciato, per quanto rileva ai fini del gravame, i seguenti principi di diritto:
pagina 5 di 10 “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul
loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie
per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e
per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione”.
In motivazione la Suprema Corte ha precisato:
16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del
contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-
dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai
conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma
anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate
in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto
all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi
pagina 6 di 10 agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del
diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con
quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica
anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla
concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel
caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro
l'anno scolastico successivo.
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione
tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non
riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal
servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire
del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di
scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione”
va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della
supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
pagina 7 di 10 Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se
anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe
ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita
dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata
tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus
quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita
tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma
alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione
che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti
all'attribuzione della Carta Docente.
“16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze
e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema
scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti
in ruolo.
Analizzando la fattispecie in esame emerge che l'odierna appellante ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività
pagina 8 di 10 didattiche anche per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e la stessa risulta interna al sistema scolastico, in quanto legittimamente inserita nelle Graduatorie
Provinciali di supplenza per la provincia di Catania per il biennio 2024/2026.
Ed infatti, con istanza di inserimento nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI
SUPPLENZA AA.SS. 2024/25 e 2025/26 inoltrata con domanda acquisita al Protocollo del resistente m_pi. .REGISTRO UFFICIALE.I.11356084.01-06-2024, CP_2 CP_4
l'odierna appellante veniva utilmente inserita nelle graduatorie prescelte (Doc.02-03-04 ).
La Graduatorie Provinciali di Supplenza hanno validità biennale ( O.M. 112/2022).
Affinchè possa esserci la fuoriuscita dal sistema scolastico deve esserci, non solo la rinuncia ad un incarico, ma anche la cancellazione dalle graduatorie;
nel caso oggetto di giudizio, la docente è stata destinataria di incarichi annuali o di supplenze fino al 2024, e risulta Pt_1
inserita nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI SUPPLENZA AA.SS.
2024/25 e 2025/26; per cui alla stessa spetta il riconoscimento della Carta Docenti.
La Suprema Corte, con la sentenza sopra riportata, ha stabilito: “se il docente precario che, in
una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad
esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche
incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio
del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.”
In applicazione al caso di specie dei sopra richiamati principi, la sentenza di primo grado deve essere riformata con condanna del all'attribuzione in Controparte_2
favore di della “Carta elettronica” nominale dal valore di euro 500,00 annui per Parte_3
pagina 9 di 10 gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024 e così per euro 2.000,00, oltre accessori di legge ai sensi dell'art.22, comma 36 della Legge 724/1994.
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia,
del grado di complessità, della serialità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, nella complessiva somma di euro 2.500,00 di cui euro 1.200,00 per il giudizio di I grado e Euro
1.300,00 per quello di appello, oltre spese generali oneri di legge da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 616/2025 del Tribunale di Monza:
Condanna il all'attribuzione in favore di Controparte_2 Parte_1
della “Carta elettronica” nominale dal valore di euro 500,00 annui per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024 e così per euro 2.000,00, oltre accessori di legge ai sensi dell'art.22, comma 36 della Legge 724/1994.
Condanna il al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_2
di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano 30 Settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 515/2025, avverso la sentenza n.
616/2025, del Tribunale di Monza, Dott.ssa Claudia Lojacono, promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 CodiceFiscale_1
Naso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma, Salita di San Nicola da
Tolentino, n. 1/b
APPELLANTE
C/
Cont
- - Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Il procuratore della parte, come sopra costituito, così precisava le pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici - A.s. 2023/24; 2022/23; 2021/22; 2020/21 e, per l'effetto, condannare il
[...]
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica Controparte_2
dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi €
2.000,00.
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente Amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva, innanzi al Tribunale di Monza, il Parte_1 [...]
rassegnandole seguenti conclusioni:” ACCERTARE E Parte_2
DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00
annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del
personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il Controparte_2
all'attribuzione in favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo
[...]
nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.000,00.”
pagina 2 di 10 Deduceva di essere dipendente del appellato con contratto di lavoro a tempo CP_2
determinato; non percepiva la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado, pari ad euro 500,00 annui, nei quali prestava servizio presso il con incarico di docenza Controparte_2
annuale.
Per tali motivi chiedeva l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 comma121 della legge n. 107/2015, nei seguenti periodi:
- A.s. 2023/24;
- A.s. 2022/23;
- A.s. 2021/22;
- A.s. 2020/21.
Il Giudice di I grado ha rigettato il ricorso con condanna alle spese di lite in euro 700,00.
Ha rilevato: “Si osserva che la Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha chiarito
che la Carta docenti spetta con adempimento in forma specifica a coloro che “ al momento
della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche,
perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in
ruolo”.
Agli altri soggetti, vale a dire quelli non più inseriti nel sistema scolastico, può spettare solo il
risarcimento dei danni, danni che tuttavia devono essere allegati.
Orbene, la ricorrente non ha provato di essere attualmente inserita nel sistema scolastico,
nemmeno con le note depositate d'udienza. pagina 3 di 10 Tale inserimento non risulta nemmeno dallo stato matricolare prodotto da , che è CP_3
sicuramente aggiornato, in quanto questo si è costituito il 6.3.25.
Pertanto il resistente non può essere condannato all'adempimento in forma specifica.
ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
Primo motivo di appello intestato: ”Omessa e/o erronea valutazione dei fatti. contraddittorietà
della motivazione. sulla prova del perdurante ed attuale inserimento della ricorrente nel
sistema scolastico, violazione dell art. 43 d.p.r. n. 445/2000 e art. 18 l. 241 del 1990.”
Evidenzia che la ricorrente è interna al sistema scolastico in quanto legittimamente inserita nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza per la provincia di Catania per il biennio
2024/2026.
Ed infatti, con istanza di inserimento nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI
SUPPLENZA AA.SS. 2024/25 e 2025/26 inoltrata con domanda acquisita al Protocollo del resistente m_pi. .REGISTRO UFFICIALE.I.11356084.01-06-2024, CP_2 CP_4
l'odierna appellante veniva utilmente inserita nelle graduatorie prescelte (cfr. doc. allegati al presente Fascicolo 02 03 04).
La graduatoria in cui è inserita l'appellante è stata pubblicata in data 06 08 2024 a seguito di
Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito territoriale di Catania n. 20264
del 06 08 2024 (cfr. doc. 04).
Il resistente, all'atto della costituzione in giudizio avvenuta (come rilevato anche dal CP_2
Giudice nella sentenza) in data 06 03 - 2025, era già edotto della circostanza che la ricorrente fosse inserita nelle GPS;
tuttavia, ometteva di allegare tale circostanza.
pagina 4 di 10 Rileva che la Suprema Corte ha precisato che il beneficio della carta docente debba essere riconosciuto ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Sulla base di tale principio di diritto espresso dalla Suprema Corte risulta evidente l'erronea interpretazione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata l'attuale iscrizione della docente nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, tenuto conto della validità biennale delle predette.
All'udienza del 30.09.2025 la Corte, stante la mancata comparizione del
[...]
appellato, dopo la verifica della rituale notifica del ricorso in appello Controparte_2
e del Decreto di fissazione dell'udienza, ha dichiarato la contumacia e all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
**********
L'appello è fondato per cui va accolto.
Sulla questione relativa al riconoscimento della carta docente a favore degli insegnanti a tempo determinato anche per le annualità pregresse è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.,
ha enunciato, per quanto rileva ai fini del gravame, i seguenti principi di diritto:
pagina 5 di 10 “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo
che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul
loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie
per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e
per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione”.
In motivazione la Suprema Corte ha precisato:
16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del
contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-
dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai
conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma
anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate
in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto
all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi
pagina 6 di 10 agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del
diritto-dovere formativo.
Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con
quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica
anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla
concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel
caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro
l'anno scolastico successivo.
Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione
tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non
riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal
servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire
del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di
scopo”.
Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione”
va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della
supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit.
Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo.
pagina 7 di 10 Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se
anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe
ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita
dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata
tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus
quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita
tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma
alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione
che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti
all'attribuzione della Carta Docente.
“16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze
e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema
scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti
in ruolo.
Analizzando la fattispecie in esame emerge che l'odierna appellante ha dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività
pagina 8 di 10 didattiche anche per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e la stessa risulta interna al sistema scolastico, in quanto legittimamente inserita nelle Graduatorie
Provinciali di supplenza per la provincia di Catania per il biennio 2024/2026.
Ed infatti, con istanza di inserimento nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI
SUPPLENZA AA.SS. 2024/25 e 2025/26 inoltrata con domanda acquisita al Protocollo del resistente m_pi. .REGISTRO UFFICIALE.I.11356084.01-06-2024, CP_2 CP_4
l'odierna appellante veniva utilmente inserita nelle graduatorie prescelte (Doc.02-03-04 ).
La Graduatorie Provinciali di Supplenza hanno validità biennale ( O.M. 112/2022).
Affinchè possa esserci la fuoriuscita dal sistema scolastico deve esserci, non solo la rinuncia ad un incarico, ma anche la cancellazione dalle graduatorie;
nel caso oggetto di giudizio, la docente è stata destinataria di incarichi annuali o di supplenze fino al 2024, e risulta Pt_1
inserita nelle GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI SUPPLENZA AA.SS.
2024/25 e 2025/26; per cui alla stessa spetta il riconoscimento della Carta Docenti.
La Suprema Corte, con la sentenza sopra riportata, ha stabilito: “se il docente precario che, in
una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad
esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche
incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio
del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.”
In applicazione al caso di specie dei sopra richiamati principi, la sentenza di primo grado deve essere riformata con condanna del all'attribuzione in Controparte_2
favore di della “Carta elettronica” nominale dal valore di euro 500,00 annui per Parte_3
pagina 9 di 10 gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024 e così per euro 2.000,00, oltre accessori di legge ai sensi dell'art.22, comma 36 della Legge 724/1994.
Le spese processuali del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in ragione del valore della controversia,
del grado di complessità, della serialità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, nella complessiva somma di euro 2.500,00 di cui euro 1.200,00 per il giudizio di I grado e Euro
1.300,00 per quello di appello, oltre spese generali oneri di legge da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 616/2025 del Tribunale di Monza:
Condanna il all'attribuzione in favore di Controparte_2 Parte_1
della “Carta elettronica” nominale dal valore di euro 500,00 annui per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024 e così per euro 2.000,00, oltre accessori di legge ai sensi dell'art.22, comma 36 della Legge 724/1994.
Condanna il al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_2
di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Milano 30 Settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
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