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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2515/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. LUIGI ANTONIO MASCHIO Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. SIMONE FURIAN e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MELANIA MARTELLOZZO
Parte convenuta
Oggetto: Indebito oggettivo.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
- accertarsi e dichiararsi che le somme corrisposte da a titolo di addizionale Parte_1 provinciale all'accisa sull'energia elettrica con riferimento agli anni 2010 e 2011 sono state
1 indebitamente pagate per tutto quanto esposto in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta con sede legale ad Altavilla Vicentina (VI), via Piave n. 1 Controparte_1
(Codice Fiscale e P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede in Quinto di Treviso (TV), via Gramsci n. 4 della somma di € 14.718,36 oltre ad
I.V.A. se dovuta– o la diversa somma anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa - maggiorata di interessi dovuti dai singoli versamenti al saldo;
- spese e compensi di lite integralmente rifusi.
Per parte convenuta
in via principale:
rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei confronti di in quanto Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte negli atti del giudizio;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice ritenesse fondata la domanda di restituzione:
accertare e dichiarare non dovuto, per i motivi finora esposti, l'importo relativo alle mensilità antecedenti al 1° aprile 2010 nonché le somme corrisposte a titolo di iva;
accertare e dichiarare non dovuti gli interessi o, in mancanza, liquidare l'eventuale importo al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c., dal giorno del deposito dell'atto introduttivo;
compensare le spese di lite.
MOTIVAZIONE
1. Fatto e svolgimento del processo
2 1.1 ha intrattenuto con un rapporto contrattuale di Parte_1 CP_1 CP_1 fornitura di energia elettrica, nell'ambito del quale, negli anni 2010 e 2011, deduce di avere corrisposto al fornitore anche un importo di complessivi € 14.718,36, oltre IVA, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, in forza dell'art. 6 del DL n. 511/88, così come modificato dal D.L.vo n. 26/07.
1.2 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 10.5.2023, ha chiesto che Parte_1
venisse condannata al rimborso delle somme versate a tale titolo in Controparte_1
quanto non dovute, perché previste da una normativa nazionale contrastante con il diritto eurounitario e perciò meritevole di essere disapplicata. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in Controparte_1
subordine, che la condanna fosse limitata con esclusione degli importi versati prima del
1.4.2010, dell'IVA e di interessi superiori a quelli maturati, calcolati al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale.
La discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. – più volte rinviata in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale di cui si dirà – si è tenuta all'udienza del 5.6.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. La presente sentenza viene depositata ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c.
2. Presupposti dell'azione di ripetizione
2.1 La richiesta di ripetizione di indebito di cui al ricorso si è fondata sulla premessa per cui le addizionali provinciali sull'accisa dell'energie elettrica oggetto di causa dovrebbero considerarsi imposte indirette autonome e sarebbero illegittime, non rispondendo alle finalità specifiche richieste dal diritto unionale come presupposto per un simile potere impositivo.
L'illegittimità dell'imposizione per contrasto con il diritto dell'Unione, ad avviso della ricorrente, dovrebbe essere rilevata da qualsiasi giudice interno e portare ad affermare la natura indebita del pagamento del tributo.
3 Sostiene parte ricorrente che “la normativa italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica deve essere disapplicata stante il contrasto con i principi espressi dalla normativa comunitaria, ed in particolare con la direttiva n. 2008/118/CE, che ha portato anche alla definitiva abrogazione a decorrere dal 2012 (tanto che a decorrere dal
1 gennaio 2012 non ha più trovato applicazione)” e deduce pertanto che “il pagamento di tale addizionale costituisce un indebito”.
A sostegno delle proprie tesi, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Parte_1
Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 25.7.18 in causa C-103/17; CGUE 5.3.15 in causa C-
553/13) e quella della Corte di Cassazione (Cass. n. 27099/19, rv. 655803).
2.2 L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del DL n. 511/88
(convertito con modificazioni dalla legge n. 20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n.
26/07, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”. Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n. 23/11 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/11, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del DL n. 16/12.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione della legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
4 Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale (Cass. n.
15198/19, rv. 654134; n. 27101/19, rv. 655544; n. 29980/19, rv. 655922; n. 8399/21; n.
31609/22, rv. 666099; n. 25149/23, rv. 669074), la norma impositiva dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti:
a. il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
b. la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la giurisprudenza di legittimità citata, la norma compresa nel DL n. 511/88 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto
11.6.07 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del DL n. 511/88) delle imposte
5 addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
2.3 Il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, prevalente fino al
2024, ha fatto proprio il seguente principio di diritto: “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l.
n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare
l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (Cass. n. 27099/19, rv. 655803-02; così anche Cass. 31609/22, rv.
666099; n. 25149/23, rv. 669074).
In particolare, è stato affermato che:
a. obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione è unicamente il fornitore;
b. il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c. i rapporti tra fornitore e Amministrazione e quello tra fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d. in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e. il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
6 f. nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
2.4 Nel corso del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.4.2024 nella causa 316/22 (Gabel Industria Tessile s.p.a.
Canavesi s.p.a. / A2A Energia s.p.a.) la quale - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del DL n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la Direttiva n.
2008/118/CE – ha precisato che l'art. 228 comma terzo TFUE andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente”. Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Poiché tali principi precluderebbero al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore, facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo all'utente di agire direttamente contro lo Stato, sarebbe da ritenersi contraria al principio di effettività.
7 In base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dal consumatore finale nei confronti dell'azienda fornitrice non potrebbe trovare accoglimento in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
Degli effetti dell'arresto della CGUE è stato dato conto anche nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 21154/24, rv. 671657).
3. Effetti della sentenza n. 43/25 della Corte Costituzionale
3.1 Con sentenza n. 43/25, depositata il 15.4.2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto legge n. 511/88, convertito nella legge n. 20/89, come sostituito dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n.
26/07.
Le ragioni della pronuncia sono quelle già ricordate attinenti al mancato rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e della direttiva 2008/118/CE con riguardo alle condizioni richieste ai legislatori degli Stati membri nel momento in cui essi hanno introdotto nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica. La Corte Costituzionale ha escluso che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui alle norme sopra ricordate rispetti il requisito della finalità specifica imposto dalle direttive.
Le norme impugnate, pertanto, sono state dichiarate illegittime per violazione degli artt. 11 e
117 primo comma Cost., in relazione all'art. 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE.
3.2 Nella motivazione, la sentenza della Corte Costituzionale dà atto che, a seguito della dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'addizionale, il fornitore può essere condannato alla ripetizione di indebito, potendosi a sua volta rivalere nei confronti dello Stato.
8 La domanda di ripetizione qui svolta dal consumatore finale nei riguardi del fornitore deve quindi essere accolta.
3.3 Per il caso di accoglimento della condictio indebiti, chiede, in Controparte_1
subordine, che siano escluse le somme versate a titolo di addizionale provinciale prima del
1.4.2010 e cioè prima del termine indicato per la decorrenza dell'adeguamento alla direttiva europea.
L'istanza non può essere accolta, considerato che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma impositiva senza alcuna limitazione temporale.
3.4 Ulteriormente, e sempre in via di subordine, la convenuta contesta il diritto della ricorrente a ricevere in restituzione le somme versate a titolo di IVA. Evidenzia, infatti, che l'impresa utente non ha sopportato alcun onere economico a riguardo, avendo portato in detrazione le somme a suo tempo corrisposte a titolo di IVA, e che perciò la restituzione di tali somme comporterebbe un indebito arricchimento dell'utente.
L'argomento è infondato.
In tema di ripetizione di indebito la Corte di Cassazione (Cass. nn. 15348/18; 15536/18, rv.
649342; n. 8652/20, rv. 657828; n. 25741/21, rv. 662408) ha chiarito come sia irrilevante, ai fini della quantificazione delle somme da restituire, la teorica possibilità di una detrazione dell'IVA da parte del soggetto che agisce in ripetizione, posto che la detrazione presuppone che l'IVA sia stata correttamente versata.
Tutti gli importi versati indebitamente vanno restituiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., giacché trattasi di pagamenti effettuati sine titulo. La tesi della convenuta trascura il principio, affermato a più riprese dalla S.C. (Cass. n. 5733/98, rv. 516282; n. 6419/13; n. 9946/15, rv.
635533), dell'autonomia rapporti derivati dall'operazione imponibile: quello di diritto tributario tra il cedente e l'Amministrazione finanziaria in ordine al pagamento dell'imposta;
9 quello di diritto tributario tra il cessionario e l'Amministrazione finanziaria in ordine alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa;
quello di diritto privato tra il cedente e il cessionario in ordine alla rivalsa. Ove si verifichi un erroneo pagamento, le istanze di restituzione devono essere proposte all'interno di ciascuno di questi rapporti, i quali non interferiscono tra loro.
3.5 L'importo dovuto in restituzione alla ricorrente va maggiorato degli interessi legali maturati - come previsto dall'art. 2033 c.c. per il caso in cui l'accipiens abbia ricevuto la somma indebita in buona fede - nel periodo successivo alla prima richiesta di ripetizione.
La convenuta evidenzia di avere ricevuto il pagamento dell'indebito in buona fede, essendosi limitata ad applicare una norma nazionale vigente e nega comunque che sia applicabile alla fattispecie in esame il tasso previsto per gli interessi moratori dal D.L.vo n. 231/02 e dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., affermando che tale ultima norma non troverebbe applicazione nel caso di azione di ripetizione di indebito. Chiede pertanto che gli interessi siano conteggiati al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. e con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Le difese sul punto di parte convenuta sono fondate solo nella parte in cui negano la debenza degli interessi in epoca antecedente alla messa in mora.
Va precisato infatti che, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione,
l'espressione “dal giorno della domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. SSUU n. 15895/19, rv.
654580-02).
Nel presente caso la domanda stragiudiziale di ripetizione è stata ricevuta dalla resistente il
29.1.2020 (doc. 6 parte ricorrente).
10 Quanto al saggio degli interessi legali, esso è disciplinato dall'art. 1284 c.c. e si differenzia a seconda che si tratti del periodo precedente o successivo alla proposizione della domanda giudiziale.
La Corte di Cassazione ritiene che l'art. 1284 comma 4 c.c. (che richiama la legislazione in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, quindi, il D.L.vo n. 231/02) individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, “per tutte le obbligazioni pecuniarie
(salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento” (Cass. n. 61/23). Lo scopo della norma è quello di “contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo” e prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio, ponendosi in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
Deve quindi applicarsi il saggio legale di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., per il periodo compreso tra la data della richiesta stragiudiziale di pagamento e la data della domanda giudiziale (6.6.2023, data della notifica a parte resistente del ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza), ed il saggio di cui al quarto comma della medesima norma per il periodo successivo, fino al saldo.
4. Spese
Poiché la decisione è influenzata in modo determinante dalla citata, recente, pronuncia della
Corte Costituzionale, vi sono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a restituire a la somma di € 14.718,36, Controparte_1 Parte_1
oltre IVA, maggiorata con gli interessi calcolati in applicazione del saggio legale di
11 cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., per il periodo compreso tra il 29.1.2020 ed il
6.6.2023, e del saggio di cui al quarto comma della medesima norma per il periodo successivo, fino al saldo;
2) dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite.
Vicenza, 6 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. LUIGI ANTONIO MASCHIO Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice contro
(C.F. ), con l'avv. SIMONE FURIAN e l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
MELANIA MARTELLOZZO
Parte convenuta
Oggetto: Indebito oggettivo.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
- accertarsi e dichiararsi che le somme corrisposte da a titolo di addizionale Parte_1 provinciale all'accisa sull'energia elettrica con riferimento agli anni 2010 e 2011 sono state
1 indebitamente pagate per tutto quanto esposto in narrativa e per l'effetto condannare la convenuta con sede legale ad Altavilla Vicentina (VI), via Piave n. 1 Controparte_1
(Codice Fiscale e P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 con sede in Quinto di Treviso (TV), via Gramsci n. 4 della somma di € 14.718,36 oltre ad
I.V.A. se dovuta– o la diversa somma anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa - maggiorata di interessi dovuti dai singoli versamenti al saldo;
- spese e compensi di lite integralmente rifusi.
Per parte convenuta
in via principale:
rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei confronti di in quanto Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte negli atti del giudizio;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice ritenesse fondata la domanda di restituzione:
accertare e dichiarare non dovuto, per i motivi finora esposti, l'importo relativo alle mensilità antecedenti al 1° aprile 2010 nonché le somme corrisposte a titolo di iva;
accertare e dichiarare non dovuti gli interessi o, in mancanza, liquidare l'eventuale importo al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c., dal giorno del deposito dell'atto introduttivo;
compensare le spese di lite.
MOTIVAZIONE
1. Fatto e svolgimento del processo
2 1.1 ha intrattenuto con un rapporto contrattuale di Parte_1 CP_1 CP_1 fornitura di energia elettrica, nell'ambito del quale, negli anni 2010 e 2011, deduce di avere corrisposto al fornitore anche un importo di complessivi € 14.718,36, oltre IVA, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, in forza dell'art. 6 del DL n. 511/88, così come modificato dal D.L.vo n. 26/07.
1.2 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 10.5.2023, ha chiesto che Parte_1
venisse condannata al rimborso delle somme versate a tale titolo in Controparte_1
quanto non dovute, perché previste da una normativa nazionale contrastante con il diritto eurounitario e perciò meritevole di essere disapplicata. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in Controparte_1
subordine, che la condanna fosse limitata con esclusione degli importi versati prima del
1.4.2010, dell'IVA e di interessi superiori a quelli maturati, calcolati al tasso legale, dalla data della domanda giudiziale.
La discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. – più volte rinviata in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale di cui si dirà – si è tenuta all'udienza del 5.6.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. La presente sentenza viene depositata ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c.
2. Presupposti dell'azione di ripetizione
2.1 La richiesta di ripetizione di indebito di cui al ricorso si è fondata sulla premessa per cui le addizionali provinciali sull'accisa dell'energie elettrica oggetto di causa dovrebbero considerarsi imposte indirette autonome e sarebbero illegittime, non rispondendo alle finalità specifiche richieste dal diritto unionale come presupposto per un simile potere impositivo.
L'illegittimità dell'imposizione per contrasto con il diritto dell'Unione, ad avviso della ricorrente, dovrebbe essere rilevata da qualsiasi giudice interno e portare ad affermare la natura indebita del pagamento del tributo.
3 Sostiene parte ricorrente che “la normativa italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica deve essere disapplicata stante il contrasto con i principi espressi dalla normativa comunitaria, ed in particolare con la direttiva n. 2008/118/CE, che ha portato anche alla definitiva abrogazione a decorrere dal 2012 (tanto che a decorrere dal
1 gennaio 2012 non ha più trovato applicazione)” e deduce pertanto che “il pagamento di tale addizionale costituisce un indebito”.
A sostegno delle proprie tesi, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Parte_1
Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 25.7.18 in causa C-103/17; CGUE 5.3.15 in causa C-
553/13) e quella della Corte di Cassazione (Cass. n. 27099/19, rv. 655803).
2.2 L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del DL n. 511/88
(convertito con modificazioni dalla legge n. 20/89), come modificato dall'art. 5 del D.L.vo n.
26/07, al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, di cui alla direttiva 92/12/CEE del 25.2.1992 (successivamente sostituita integralmente dalla direttiva 2008/118/CE del 16.12.2008), ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
Successivamente, nel corso dell'anno 2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, qual è appunto l'addizionale, prive di “finalità specifica”. Al fine di evitare la prosecuzione della procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del D.L.vo n. 23/11 e 18, comma 5, del D.L.vo n. 68/11, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del DL n. 16/12.
L'intervento abrogativo ha lasciato aperta la questione della legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti.
4 Secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nazionale (Cass. n.
15198/19, rv. 654134; n. 27101/19, rv. 655544; n. 29980/19, rv. 655922; n. 8399/21; n.
31609/22, rv. 666099; n. 25149/23, rv. 669074), la norma impositiva dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17.
Il contrasto con il diritto dell'Unione è stato riscontrato in considerazione del rilievo per cui, ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Perché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre, quindi, il cumulativo riscontro di due requisiti:
a. il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
b. la sussistenza di una finalità specifica.
Secondo la giurisprudenza di legittimità citata, la norma compresa nel DL n. 511/88 non rispetta la seconda condizione, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto
11.6.07 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia in materia, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del DL n. 511/88) delle imposte
5 addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.
2.3 Il citato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, prevalente fino al
2024, ha fatto proprio il seguente principio di diritto: “Il consumatore finale, al quale siano state addebitate le addizionali sul consumo di energia elettrica ai sensi dell'art. 6, co. 3, d.l.
n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), può esercitare
l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito unicamente nei confronti del fornitore, mentre soltanto quando alleghi e dimostri le circostanze che rendano impossibile o eccessivamente difficile detta azione con riguardo alla situazione del fornitore può eccezionalmente chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela” (Cass. n. 27099/19, rv. 655803-02; così anche Cass. 31609/22, rv.
666099; n. 25149/23, rv. 669074).
In particolare, è stato affermato che:
a. obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione è unicamente il fornitore;
b. il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
c. i rapporti tra fornitore e Amministrazione e quello tra fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
d. in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
e. il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
6 f. nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
2.4 Nel corso del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.4.2024 nella causa 316/22 (Gabel Industria Tessile s.p.a.
Canavesi s.p.a. / A2A Energia s.p.a.) la quale - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale di un giudice italiano in relazione al tema della ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica prevista dall'art. 6 del DL n. 511/1988 e ritenuta in contrasto con la Direttiva n.
2008/118/CE – ha precisato che l'art. 228 comma terzo TFUE andrebbe “interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente”. Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potrebbero quindi essere invocate dai singoli nei giudizi avanti il giudice interno soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, nonché nei confronti di “organismi o enti soggetti all'autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Poiché tali principi precluderebbero al somministrato italiano la facoltà di agire in ripetizione contro il suo fornitore, facendo valere nei suoi confronti la contrarietà al diritto UE delle disposizioni interne istitutive dell'imposta, la normativa italiana, non consentendo all'utente di agire direttamente contro lo Stato, sarebbe da ritenersi contraria al principio di effettività.
7 In base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia, la domanda di ripetizione avanzata dal consumatore finale nei confronti dell'azienda fornitrice non potrebbe trovare accoglimento in quanto presuppone il potere del giudice interno adito di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell'Unione in un giudizio che vede contrapposti soggetti privati.
Degli effetti dell'arresto della CGUE è stato dato conto anche nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 21154/24, rv. 671657).
3. Effetti della sentenza n. 43/25 della Corte Costituzionale
3.1 Con sentenza n. 43/25, depositata il 15.4.2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto legge n. 511/88, convertito nella legge n. 20/89, come sostituito dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n.
26/07.
Le ragioni della pronuncia sono quelle già ricordate attinenti al mancato rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e della direttiva 2008/118/CE con riguardo alle condizioni richieste ai legislatori degli Stati membri nel momento in cui essi hanno introdotto nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica. La Corte Costituzionale ha escluso che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui alle norme sopra ricordate rispetti il requisito della finalità specifica imposto dalle direttive.
Le norme impugnate, pertanto, sono state dichiarate illegittime per violazione degli artt. 11 e
117 primo comma Cost., in relazione all'art. 1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE.
3.2 Nella motivazione, la sentenza della Corte Costituzionale dà atto che, a seguito della dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'addizionale, il fornitore può essere condannato alla ripetizione di indebito, potendosi a sua volta rivalere nei confronti dello Stato.
8 La domanda di ripetizione qui svolta dal consumatore finale nei riguardi del fornitore deve quindi essere accolta.
3.3 Per il caso di accoglimento della condictio indebiti, chiede, in Controparte_1
subordine, che siano escluse le somme versate a titolo di addizionale provinciale prima del
1.4.2010 e cioè prima del termine indicato per la decorrenza dell'adeguamento alla direttiva europea.
L'istanza non può essere accolta, considerato che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma impositiva senza alcuna limitazione temporale.
3.4 Ulteriormente, e sempre in via di subordine, la convenuta contesta il diritto della ricorrente a ricevere in restituzione le somme versate a titolo di IVA. Evidenzia, infatti, che l'impresa utente non ha sopportato alcun onere economico a riguardo, avendo portato in detrazione le somme a suo tempo corrisposte a titolo di IVA, e che perciò la restituzione di tali somme comporterebbe un indebito arricchimento dell'utente.
L'argomento è infondato.
In tema di ripetizione di indebito la Corte di Cassazione (Cass. nn. 15348/18; 15536/18, rv.
649342; n. 8652/20, rv. 657828; n. 25741/21, rv. 662408) ha chiarito come sia irrilevante, ai fini della quantificazione delle somme da restituire, la teorica possibilità di una detrazione dell'IVA da parte del soggetto che agisce in ripetizione, posto che la detrazione presuppone che l'IVA sia stata correttamente versata.
Tutti gli importi versati indebitamente vanno restituiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., giacché trattasi di pagamenti effettuati sine titulo. La tesi della convenuta trascura il principio, affermato a più riprese dalla S.C. (Cass. n. 5733/98, rv. 516282; n. 6419/13; n. 9946/15, rv.
635533), dell'autonomia rapporti derivati dall'operazione imponibile: quello di diritto tributario tra il cedente e l'Amministrazione finanziaria in ordine al pagamento dell'imposta;
9 quello di diritto tributario tra il cessionario e l'Amministrazione finanziaria in ordine alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa;
quello di diritto privato tra il cedente e il cessionario in ordine alla rivalsa. Ove si verifichi un erroneo pagamento, le istanze di restituzione devono essere proposte all'interno di ciascuno di questi rapporti, i quali non interferiscono tra loro.
3.5 L'importo dovuto in restituzione alla ricorrente va maggiorato degli interessi legali maturati - come previsto dall'art. 2033 c.c. per il caso in cui l'accipiens abbia ricevuto la somma indebita in buona fede - nel periodo successivo alla prima richiesta di ripetizione.
La convenuta evidenzia di avere ricevuto il pagamento dell'indebito in buona fede, essendosi limitata ad applicare una norma nazionale vigente e nega comunque che sia applicabile alla fattispecie in esame il tasso previsto per gli interessi moratori dal D.L.vo n. 231/02 e dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., affermando che tale ultima norma non troverebbe applicazione nel caso di azione di ripetizione di indebito. Chiede pertanto che gli interessi siano conteggiati al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. e con decorrenza dalla domanda giudiziale.
Le difese sul punto di parte convenuta sono fondate solo nella parte in cui negano la debenza degli interessi in epoca antecedente alla messa in mora.
Va precisato infatti che, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione,
l'espressione “dal giorno della domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. SSUU n. 15895/19, rv.
654580-02).
Nel presente caso la domanda stragiudiziale di ripetizione è stata ricevuta dalla resistente il
29.1.2020 (doc. 6 parte ricorrente).
10 Quanto al saggio degli interessi legali, esso è disciplinato dall'art. 1284 c.c. e si differenzia a seconda che si tratti del periodo precedente o successivo alla proposizione della domanda giudiziale.
La Corte di Cassazione ritiene che l'art. 1284 comma 4 c.c. (che richiama la legislazione in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, quindi, il D.L.vo n. 231/02) individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, “per tutte le obbligazioni pecuniarie
(salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento” (Cass. n. 61/23). Lo scopo della norma è quello di “contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo” e prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio, ponendosi in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre.
Deve quindi applicarsi il saggio legale di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., per il periodo compreso tra la data della richiesta stragiudiziale di pagamento e la data della domanda giudiziale (6.6.2023, data della notifica a parte resistente del ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza), ed il saggio di cui al quarto comma della medesima norma per il periodo successivo, fino al saldo.
4. Spese
Poiché la decisione è influenzata in modo determinante dalla citata, recente, pronuncia della
Corte Costituzionale, vi sono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a restituire a la somma di € 14.718,36, Controparte_1 Parte_1
oltre IVA, maggiorata con gli interessi calcolati in applicazione del saggio legale di
11 cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., per il periodo compreso tra il 29.1.2020 ed il
6.6.2023, e del saggio di cui al quarto comma della medesima norma per il periodo successivo, fino al saldo;
2) dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite.
Vicenza, 6 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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