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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 360/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , in persona della legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante sig.ra , rappresentata e difesa dagli Parte_2
avv.ti Giuseppe Strongoli e Fabio Iiritano per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Lalli per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da ricorso in appello
Per l'appellato: come da memoria di costituzione in appello
FATTI DI CAUSA ha chiamato in giudizio la davanti Controparte_1 Parte_1
al Tribunale di Massa esponendo di aver lavorato alle sue dipendenze per 5 stagioni estive negli anni dal 2016 al 2020, con contratti di lavoro a tempo determinato part-time, con qualifica di addetto alle pulizie ed inquadramento nel settimo livello CCNL
Pubblici Esercizi - stabilimenti minori, ma svolgendo mansioni superiori tutti i giorni dalle 7 alle 19-19,30 senza giorni di riposo e senza godere di ferie;
ha chiesto, pertanto, la condanna della convenuta a pagargli euro 35.078,09 a titolo di differenze retributive per qualifica superiore, lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR, indennità sostitutiva delle ferie non godute, mancati riposi domenicali, nonché a risarcirgli il danno da usura psico-fisica quantificato in euro 6.692,76.
Costituendosi in giudizio la ha contestato il Parte_1
fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 253/2024, pubblicata il 30.10.2024, il Tribunale ha condannato la a pagare al ricorrente euro 9.123,92 a Pt_1
titolo di differenze retributive e TFR.
Propone appello la;
l'appellato resiste. Pt_1
All'udienza del 10.4.2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso ritenendo corretto, sulla base dell'istruttoria espletata, l'inquadramento del ricorrente nel settimo livello contrattuale e provato lo svolgimento di un orario di lavoro settimanale di 40 ore negli anni 2016 - 2019 e di 36 ore nel 2020; ha nominato un CTU a cui ha chiesto di quantificare le differenze retributive maturate dal ricorrente a titolo di lavoro ordinario, anche festivo, di indennità per ferie e Rol residui nelle stagioni balneari 2016 e 2017, di indennità per ferie e Rol non goduti nel 2018, 2019 e 2020, di differenze sulle mensilità aggiuntive e sul TFR, tenendo conto dell'orario settimanale sopra indicato e delle risultanze delle buste paga in atti;
è così pervenuto ad accertare un credito del ricorrente di euro 9.123,92.
La censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. Pt_1
112 c.p.c. perché il Tribunale, una volta escluso che il sig. avesse svolto mansioni riconducibili al sesto livello, CP_1
avrebbe dovuto respingere il ricorso: secondo l'appellante, dato che il ricorrente aveva agito in giudizio asserendo di aver diritto all'inquadramento superiore, l'accertamento finalizzato a quantificare il credito retributivo sull'inquadramento inferiore esulava dall'oggetto del giudizio. Inoltre, la CTU contabile aveva elaborato ben tre diversi prospetti di calcolo in risposta allo stesso quesito ed utilizzando gli stessi atti e documenti, con conseguente oggettiva inutilizzabilità dell'elaborato peritale alla luce delle mutevoli, incomprensibili e singolari modalità di calcolo utilizzate.
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L'appello è infondato.
Nel ricorso introduttivo il sig. aveva allegato e dedotto CP_1
a prova non solo di avere svolto mansioni superiori a quelle corrispondenti all'inquadramento riconosciutogli (capi 1-6) ma anche di avere lavorato per tutti i giorni della settimana senza alcun riposo, con orario dalle 7,00 alle 19,00/19,30 con sosta di mezz'ora per il pranzo, nonostante che il contratto prevedesse un orario di 36 ore settimanali, di non avere mai ricevuto nulla a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario e festivo, né a titolo di indennità sostitutiva dei mancati riposi settimanali (capi
7-9), né di tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute e TFR (capi 12-14), ed aveva chiesto la condanna della al pagamento delle conseguenti Pt_1
differenze retributive, quantificandole secondo le tabelle retributive del rivendicato sesto livello.
Il Tribunale ha accertato che il ricorrente aveva effettivamente prestato un orario di lavoro settimanale superiore a quello dovuto ed era creditore dei compensi per lavoro ordinario, anche festivo, per indennità sostitutiva delle ferie e dei Rol non goduti, per differenze sulle mensilità aggiuntive e sul TFR;
ritenendo corretto l'inquadramento del ricorrente nel settimo livello contrattuale, ha semplicemente liquidato i suoi crediti sulla base del settimo livello anziché del sesto, senza incorrere, con ciò, in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. ma mantenendosi rigorosamente all'interno dei limiti della domanda.
Quanto alla CTU contabile, l'appellante ne afferma
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l'inutilizzabilità senza, peraltro, essere in grado di dare alcun contenuto alle sue critiche, e omettendo qualsiasi contestazione sul merito e sulla correttezza contabile dell'elaborato peritale.
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in misura di poco superiore al minimo, perché il valore della causa
(euro 9.123,92) è di poco superiore al minimo dello scaglione (da
5.200,01 a 26.000,00 euro) e le questioni trattate in appello non presentano alcuna complessità.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 10/04/2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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