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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1247/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
elettivamente domiciliato in Nicotera (VV), in via La Corte n. 2, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Francesco Campisi Salvatore (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) e Ettore Triolo ( Email_2
t) giusta procura generale in atti;
Email_4
RESISTENTE Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 30.05.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80 ) e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92; che il CTU nella precedente fase del giudizio riconosceva il ricorrente invalido medio-grave 67-99% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92; che ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c. è stato proposto dissenso depositato in data 17.5.2024. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: “1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che il ricorrente , è affetto da minorazioni tali da comportare la totale inabilità con incapacità di compimento degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e, per l'effetto statuire il diritto dello stesso al conseguente beneficio economico ex legge 118/71 e successive modificazioni, riconoscere e dichiarare che l'istante è portatore di handicap in condizione di gravità di cui all'art. 3, comma 3^, legge 104/92 per le motivazioni di cui all'epigrafe a far data, per entrambi i benefici, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (17.03.2022), o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia;
2) Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell
[...]
, in persona del Presidente, suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e/o comunque nei confronti di chi di competenza. 3) In via consequenziale, condannare l (nella qualità di successore del Controparte_1 [...]
, ex art. 130 D. Lgs. N°112 del 31/03/1998 e della Circolare esplicativa n. 18 del CP_2
09.09.1998), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in Roma, Via Ciro Il Grande, n. 21, alla corresponsione – in favore del
CP_1 ricorrente, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge – di indennità di accompagnamento, dal 01.04.2022, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero da altra data di legge e/o di giustizia, per come anche determinata dall'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) Condannare, in ogni caso, l in
CP_1 persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell
CP_1 in Roma, Viale delle Nazioni – EUR, e/o comunque chi di competenza, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
5) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia. “ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi
CP_1
l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2. Il ricorrente ha tempestivamente depositato atto di contestazione entro il termine di legge di trenta giorni ed ha tempestivamente depositato il presente ricorso in data 30.05.2024 entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni.
3. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
4. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
5. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
6. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores"
o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
7. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80), nonché dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 L. 104/92, come risultante dall'espletata CTU.
8. Le denunce mosse alla perizia da parte ricorrente, precise carenze o deficienze diagnostiche, ma semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il calore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004). Si verte, insomma, nell'ipotesi di c.d. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
9. Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere rigettata la richiesta, del ricorrente, di ammissione di nuova C.T.U. medica, in quanto deve ritenersi che il C.T.U. abbia fornito, nell'elaborato peritale, con rigorosa esattezza, la sua valutazione, prendendo in considerazione tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente: “ Facendo riferimento alla tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvate con Decreto Ministeriale del 5.2.1992, ho ritenuto di applicare il codice 1002: " demenza iniziale " in misura del 70%. Inoltre, per analogia con il grado di impaccio motorio riscontrato, il codice 7010: “anchilosi del rachide lombare” nella misura del 30 %. Infine il 6436: " gastroenterostomia – neostoma funzionante (II classe) " in misura del 30%, ricomprendendo in esso i disturbi per l'epatopatia cronica. Nel caso in esame, trattandosi di un soggetto ultra-sessantacinquenne, affetto da infermità multiple interessanti vari organi ed apparati, ritengo che sia più congruo applicare una valutazione complessiva senza calcolo riduzionistico. Conclusioni. Per quanto detto e considerato è lecito affermare che il signor nato a [...] l'[...], è affetto da infermità che, Parte_1 globalmente considerate, sono tali da renderlo “Ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età: medio-grave 67-99 % e portatore di handicap (art. 3, comma 1 legge 104/92)”. NON Ricorrono i presupposti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. (legge 18/80), né per l'andicap in situazione di gravità. “ L'accertamento effettuato, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, non avendo ricevuto in questa sede alcuna idonea contestazione ed avendo il C.T.U. tenuto adeguatamente conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
10. Ne consegue pertanto il rigetto integrale del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
11. Le spese di lite seguono devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c. – come sostituito dall'art. 42, comma 11, del decreto- legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03- avendo il ricorrente dichiarato in seno al ricorso di essere titolare di un reddito non superiore ai limiti di legge.
12. 12.Le spese della CTU della precedente fase di accertamento tecnico preventivo non possono che essere poste, quindi, definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione;
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente alle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' e spese di CTU della precedente fase di accertamento CP_1 tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia 03.04.2025 Il Giudice Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A
elettivamente domiciliato in Nicotera (VV), in via La Corte n. 2, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Francesco Campisi Salvatore (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Esposito (PEC: E
) e Ettore Triolo ( Email_2
t) giusta procura generale in atti;
Email_4
RESISTENTE Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 30.05.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di vedersi riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80 ) e della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92; che il CTU nella precedente fase del giudizio riconosceva il ricorrente invalido medio-grave 67-99% e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92; che ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c. è stato proposto dissenso depositato in data 17.5.2024. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: “1. Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che il ricorrente , è affetto da minorazioni tali da comportare la totale inabilità con incapacità di compimento degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e, per l'effetto statuire il diritto dello stesso al conseguente beneficio economico ex legge 118/71 e successive modificazioni, riconoscere e dichiarare che l'istante è portatore di handicap in condizione di gravità di cui all'art. 3, comma 3^, legge 104/92 per le motivazioni di cui all'epigrafe a far data, per entrambi i benefici, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (17.03.2022), o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia;
2) Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell
[...]
, in persona del Presidente, suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore e/o comunque nei confronti di chi di competenza. 3) In via consequenziale, condannare l (nella qualità di successore del Controparte_1 [...]
, ex art. 130 D. Lgs. N°112 del 31/03/1998 e della Circolare esplicativa n. 18 del CP_2
09.09.1998), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in Roma, Via Ciro Il Grande, n. 21, alla corresponsione – in favore del
CP_1 ricorrente, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge – di indennità di accompagnamento, dal 01.04.2022, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero da altra data di legge e/o di giustizia, per come anche determinata dall'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) Condannare, in ogni caso, l in
CP_1 persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell
CP_1 in Roma, Viale delle Nazioni – EUR, e/o comunque chi di competenza, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
5) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia. “ Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi
CP_1
l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
2. Il ricorrente ha tempestivamente depositato atto di contestazione entro il termine di legge di trenta giorni ed ha tempestivamente depositato il presente ricorso in data 30.05.2024 entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni.
3. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
4. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
5. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
6. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores"
o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
7. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80), nonché dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 L. 104/92, come risultante dall'espletata CTU.
8. Le denunce mosse alla perizia da parte ricorrente, precise carenze o deficienze diagnostiche, ma semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il calore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004). Si verte, insomma, nell'ipotesi di c.d. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
9. Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere rigettata la richiesta, del ricorrente, di ammissione di nuova C.T.U. medica, in quanto deve ritenersi che il C.T.U. abbia fornito, nell'elaborato peritale, con rigorosa esattezza, la sua valutazione, prendendo in considerazione tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente: “ Facendo riferimento alla tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvate con Decreto Ministeriale del 5.2.1992, ho ritenuto di applicare il codice 1002: " demenza iniziale " in misura del 70%. Inoltre, per analogia con il grado di impaccio motorio riscontrato, il codice 7010: “anchilosi del rachide lombare” nella misura del 30 %. Infine il 6436: " gastroenterostomia – neostoma funzionante (II classe) " in misura del 30%, ricomprendendo in esso i disturbi per l'epatopatia cronica. Nel caso in esame, trattandosi di un soggetto ultra-sessantacinquenne, affetto da infermità multiple interessanti vari organi ed apparati, ritengo che sia più congruo applicare una valutazione complessiva senza calcolo riduzionistico. Conclusioni. Per quanto detto e considerato è lecito affermare che il signor nato a [...] l'[...], è affetto da infermità che, Parte_1 globalmente considerate, sono tali da renderlo “Ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età: medio-grave 67-99 % e portatore di handicap (art. 3, comma 1 legge 104/92)”. NON Ricorrono i presupposti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. (legge 18/80), né per l'andicap in situazione di gravità. “ L'accertamento effettuato, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, non avendo ricevuto in questa sede alcuna idonea contestazione ed avendo il C.T.U. tenuto adeguatamente conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
10. Ne consegue pertanto il rigetto integrale del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
11. Le spese di lite seguono devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c. – come sostituito dall'art. 42, comma 11, del decreto- legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03- avendo il ricorrente dichiarato in seno al ricorso di essere titolare di un reddito non superiore ai limiti di legge.
12. 12.Le spese della CTU della precedente fase di accertamento tecnico preventivo non possono che essere poste, quindi, definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione;
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente alle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' e spese di CTU della precedente fase di accertamento CP_1 tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia 03.04.2025 Il Giudice Angela Damiani