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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 933 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, discussa e decisa nell'udienza del 03/07/2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CHIARELLI GIAMBERTO
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco in carica Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA MARITATI
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 3867/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, depositata il 19 luglio 2024.
Conclusioni delle parti: come da Verbale di udienza del 3 luglio 2025 e relative note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il verbale n. V026930 RG 36506/23 Parte_1 datato 07.09.2023, con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 142/9 c.d.s. avvenuta in data 23.08.2023.
Con ricorso ex art. 204 bis e art. 22 della Legge 689/81, l'opponente ha eccepito:
1) Violazione dell'art. 77 comma 7 del D.P.R. 495/92; 2) Violazione dell'art. 25 co.
2 della legge 120/2010; 3) Violazione delle norme previste dall'art. 45 N.C.d.S. e dagli artt. 192 e 345 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada;
4-5-6-7) Mancata contestazione immediata ai sensi dell'art. 201 c.1 bis lett. f del c.d.s., in quanto accertata in tempo successivo mediante dispositivo ex art. 4 L 168/2002; 8-9-10) Mancata omologazione della macchinetta rilevatrice, assenza del certificato di taratura e conseguente potenziale errore della macchinetta rilevatrice;
11) illegittimità della richiesta di comunicazione delle generalità del conducente contestualmente ed unitamente alla notificazione del verbale di contestazione della violazione.
Esposto quanto sopra, il ha chiesto l'annullamento del provvedimento Pt_1 opposto.
Il si è costituito con propria memoria, resistendo Controparte_1 all'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa dal Giudice di Pace con rigetto del ricorso, peraltro con sentenza standard ampiamente pronunciata in violazione dell'art. 112 c.p.c..
L'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il Giudice di Pace esaminato alcuni dei motivi di opposizione;
l'errata valutazione delle prove in merito al corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dagli agenti accertatori, richiamando la giurisprudenza che nega che il decreto di approvazione del modello sia equipollente all'avvenuta omologazione;
l'errata decisione in merito alla segnaletica presente in loco.
Esposto quanto sopra, il ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, Pt_1 con accoglimento dell'opposizione.
L'appellato si è costituito in giudizio, resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
2 La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa con note di trattazione scritta.
***
Come premesso, ha proposto opposizione avverso il verbale n. Parte_1
V026930 RG 36506/23 datato 07.09.2023, con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 142/9 c.d.s. avvenuta in data 23.08.2023.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, con sentenza che ha analizzato ogni possibile contestazione mossa contro le sanzioni de quibus, inclusi numerosi motivi di opposizione non eccepiti e non rilevabili d'ufficio.
Tra le eccezioni proposte in primo grado, dunque nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., il
Giudice di Pace ha anche rigettato il motivo di opposizione basato sulla mancanza di decreto di omologazione dell'apparecchiatura in esame.
L'appellante ha contestato la motivazione, evidenziando l'errore del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta dal Comune dimostri il pieno rispetto delle norme di legge in tema di omologazione.
Il motivo di appello è fondato.
L'appellato ha infatti prodotto in primo grado documenti che attestano l'approvazione dell'apparecchiatura, di cui difetta pacificamente l'omologazione.
I Certificati ministeriali allegati contengono dunque la mera approvazione dell'apparecchiatura, in assenza di omologazione (pacificamente mai emessa).
Sulla questione è intervenuta di recente la S.C., Sez. 2, con ordinanza n. 10505 del
18/04/2024, che ha chiarito che “L'art. 45, comma 6, del codice della strada non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma
6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il
3 riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio)
e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.
La motivazione della sentenza affronta in modo compiuto la questione, affermando quanto segue: “Premesso che è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento a carico del non era omologato, la questione diritto sottoposta Pt_2 all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso).
Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede
è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare- amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:
- la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
- la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i
“controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede
4 l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…).
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. È, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa
(come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa
Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad
5 accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”.
Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i
“mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto,
i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.
6 Attese la chiarezza e la completezza della motivazione, la scrivente ritiene di rivedere il proprio precedente orientamento, che era volto a ritenere equipollenti l'omologazione e l'approvazione.
Poiché l'apparecchiatura in esame è stata approvata ma non omologata, l'appello è accolto.
La novità della questione, la presenza di orientamenti contrastanti e la circostanza che per la prima volta la S.C. sia stata compiutamente investita della problematica
(come indicato nella sentenza stessa) costituiscono gravi motivi ai fini della compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 933/2025 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
A) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla il Verbale opposto;
B) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, compensa interamente le spese di lite di primo grado;
C) Compensa le spese di lite di secondo grado.
Lecce, 04/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 933 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025, discussa e decisa nell'udienza del 03/07/2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CHIARELLI GIAMBERTO
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco in carica Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA MARITATI
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 3867/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce, depositata il 19 luglio 2024.
Conclusioni delle parti: come da Verbale di udienza del 3 luglio 2025 e relative note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il verbale n. V026930 RG 36506/23 Parte_1 datato 07.09.2023, con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 142/9 c.d.s. avvenuta in data 23.08.2023.
Con ricorso ex art. 204 bis e art. 22 della Legge 689/81, l'opponente ha eccepito:
1) Violazione dell'art. 77 comma 7 del D.P.R. 495/92; 2) Violazione dell'art. 25 co.
2 della legge 120/2010; 3) Violazione delle norme previste dall'art. 45 N.C.d.S. e dagli artt. 192 e 345 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada;
4-5-6-7) Mancata contestazione immediata ai sensi dell'art. 201 c.1 bis lett. f del c.d.s., in quanto accertata in tempo successivo mediante dispositivo ex art. 4 L 168/2002; 8-9-10) Mancata omologazione della macchinetta rilevatrice, assenza del certificato di taratura e conseguente potenziale errore della macchinetta rilevatrice;
11) illegittimità della richiesta di comunicazione delle generalità del conducente contestualmente ed unitamente alla notificazione del verbale di contestazione della violazione.
Esposto quanto sopra, il ha chiesto l'annullamento del provvedimento Pt_1 opposto.
Il si è costituito con propria memoria, resistendo Controparte_1 all'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa dal Giudice di Pace con rigetto del ricorso, peraltro con sentenza standard ampiamente pronunciata in violazione dell'art. 112 c.p.c..
L'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il Giudice di Pace esaminato alcuni dei motivi di opposizione;
l'errata valutazione delle prove in merito al corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dagli agenti accertatori, richiamando la giurisprudenza che nega che il decreto di approvazione del modello sia equipollente all'avvenuta omologazione;
l'errata decisione in merito alla segnaletica presente in loco.
Esposto quanto sopra, il ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, Pt_1 con accoglimento dell'opposizione.
L'appellato si è costituito in giudizio, resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
2 La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa con note di trattazione scritta.
***
Come premesso, ha proposto opposizione avverso il verbale n. Parte_1
V026930 RG 36506/23 datato 07.09.2023, con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 142/9 c.d.s. avvenuta in data 23.08.2023.
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione, con sentenza che ha analizzato ogni possibile contestazione mossa contro le sanzioni de quibus, inclusi numerosi motivi di opposizione non eccepiti e non rilevabili d'ufficio.
Tra le eccezioni proposte in primo grado, dunque nel rispetto dell'art. 112 c.p.c., il
Giudice di Pace ha anche rigettato il motivo di opposizione basato sulla mancanza di decreto di omologazione dell'apparecchiatura in esame.
L'appellante ha contestato la motivazione, evidenziando l'errore del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto che la documentazione prodotta dal Comune dimostri il pieno rispetto delle norme di legge in tema di omologazione.
Il motivo di appello è fondato.
L'appellato ha infatti prodotto in primo grado documenti che attestano l'approvazione dell'apparecchiatura, di cui difetta pacificamente l'omologazione.
I Certificati ministeriali allegati contengono dunque la mera approvazione dell'apparecchiatura, in assenza di omologazione (pacificamente mai emessa).
Sulla questione è intervenuta di recente la S.C., Sez. 2, con ordinanza n. 10505 del
18/04/2024, che ha chiarito che “L'art. 45, comma 6, del codice della strada non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma
6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il
3 riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio)
e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.
La motivazione della sentenza affronta in modo compiuto la questione, affermando quanto segue: “Premesso che è pacifico che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento a carico del non era omologato, la questione diritto sottoposta Pt_2 all'attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione la sola preventiva approvazione dell'apparecchio (procedimento al quale, invece, lo stesso strumento elettronico era stato - altrettanto incontestatamente – sottoposto nel caso in discorso).
Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede
è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare- amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:
- la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di
“apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n.
120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
- la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i
“controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede
4 l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…).
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante. È, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa
(come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa
Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad
5 accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024). Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”.
Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i
“mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto,
i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.
6 Attese la chiarezza e la completezza della motivazione, la scrivente ritiene di rivedere il proprio precedente orientamento, che era volto a ritenere equipollenti l'omologazione e l'approvazione.
Poiché l'apparecchiatura in esame è stata approvata ma non omologata, l'appello è accolto.
La novità della questione, la presenza di orientamenti contrastanti e la circostanza che per la prima volta la S.C. sia stata compiutamente investita della problematica
(come indicato nella sentenza stessa) costituiscono gravi motivi ai fini della compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 933/2025 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
A) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla il Verbale opposto;
B) In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, compensa interamente le spese di lite di primo grado;
C) Compensa le spese di lite di secondo grado.
Lecce, 04/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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