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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 29/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1064/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Debora Colarusso, ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Cortona, Via della Resistenza, n. 20,
PARTE ATTRICE
contro
(già , e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, elettivamente domiciliata presso il Controparte_2 suo studio sito in Verona, V.lo S. Bernardino, n. 5A,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e per essa quale mandataria Parte_1 Controparte_1 [...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 146/2022 emesso in data 10.02.2022 Controparte_2 dal Tribunale di Arezzo, con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 7.818,21, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, in forza del contratto di finanziamento personale cambiario n. 680113 (doc. 3 fascicolo monitorio) per il rientro dell'esposizione del conto corrente n.
4863/00, originariamente stipulato con in data 27.02.2007. Controparte_3
Parte opponente ha eccepito l'inidoneità della documentazione prodotta con il ricorso monitorio a fornire prova scritta del credito ex art. 633 c.p.c., con particolare riferimento all'incompletezza pagina 1 di 9 dell'estratto conto depositato (doc. 7 fasc. monitorio) che non integra i requisiti ex art. 50 TUB. Ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere rilevando l'inidoneità della missiva datata 23.12.2019, notificata per compiuta giacenza in data 11.03.2020 (docc.
5-6 fasc. monitorio), ad interrompere la prescrizione - che, in ogni caso, era già compiuta - poiché non vi è indicato il titolo in virtù del quale verrebbe chiesto il pagamento dell'importo e perché il numero a latere della missiva relativo al contratto non corrisponde al numero indicato nel contratto medesimo. In ogni caso, ha rilevato che, poiché che gli importi dovevano essere corrisposti mediante cambiali a scadenze mensili, il credito risulta prescritto quantomeno in relazione agli importi delle cambiali con scadenza antecedente al marzo 2010, dato che l'unica comunicazione inviata è quella del 23.12.2019 pervenuta all'opponente solo nel marzo del 2020. Parte attrice ha allegato, altresì, la nullità del contratto di finanziamento non essendo mai stato consegnato il piano di ammortamento, in violazione dell'art. 117 TUB. Parte opponente ha contestato la pretesa fatta valere anche sotto il profilo del quantum, rilevando che l'importo richiesto non è dovuto ed è indeterminato, come comprovato dalla circostanza che nella missiva del 2019 veniva richiesta la somma di € 6.935,17 che poi è stata aumentata nel ricorso monitorio ad € 7.818,00.
Sulla base di tali allegazioni parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via preliminare
Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa.
In via principale.
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor in favore della convenuta opposta Parte_1 accogliendo la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 146/2022 dell'11/2/2022, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 10.02.2022, in ogni sua parte per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di lite.
In subordine solo per scrupolo difensivo.
Nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto domandato in via principale ridurre la somma di cui al decreto ingiuntivo a quella, eventualmente, accertata in corso di causa, revocando il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di lite.”
Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2 rilevando che controparte ha confessato giudizialmente di aver ricevuto la diffida di cui al doc. 5 monitorio (cfr. p. 4 citazione: “essendo l'unica comunicazione inviata quella datata dicembre 2019, pervenuta al sig. solo nel marzo del 2020”); inoltre, ha rilevato che parte opponente ha Pt_1 confermato di aver sottoscritto il contratto posto a fondamento dell'azione monitoria e non ha CP_ contestato il proprio inadempimento, né l'intervenuta cessione del credito in favore di , che devono pertanto ritenersi circostanze pacifiche e non oggetto di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ha contestato le avverse deduzioni in merito all'inidoneità della documentazione prodotta nella fase pagina 2 di 9 monitoria a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i., che infatti risulta provato dal contratto di finanziamento (doc. 3 fasc.. monitorio), dalla lettera di diffida e messa in mora inviata agli opponenti contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito (docc.
5-6 fasc. monitorio), nonché dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, non è mero saldaconto ma integra perfettamente il requisito di prova scritta richiesto dall'art. 633 c.p.c. (doc. 7 fasc. monitorio). Parte opposta ha allegato, altresì, che la produzione dell'estratto conto è stata fatta ad abundantiam, rilevando che per i finanziamenti, ai fini della prova del credito non sarebbe nemmeno necessaria la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, in quanto il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende - come nelle aperture di credito in c/c - dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post con gli estratti conto. Quanto all'asserita non corrispondenza tra la numerazione del contratto e quella dell'estratto conto, parte convenuta ha evidenziato che il numero indicato nell'estratto conto corrisponde al codice attribuito al rapporto a seguito della cessione del credito in favore di mentre i Controparte_4 codici indicati nel contratto (doc. 3 monitorio) corrispondono ai codici identificativi del rapporto attribuiti dall'originaria contraente;
inoltre, ha confermato che vi è piena corrispondenza tra i numeri indicati nella richiamata missiva (n. contratto 6160_0178573663000182994, doc. 5 fasc. monitorio) e quelli riportati sul contratto (NDG 0000178573663000 e ABI 006160, doc. 3 fasc. monitorio). Ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento ed è stato interrotto con la notifica della missiva contenente la comunicazione relativa alla cessione del credito e la contestuale richiesta di pagamento (cfr. docc.
5-6 fasc. monitorio) e, da ultimo, con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo. Parte opposta ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di controparte relativa alla nullità del contratto di mutuo per mancanza del piano di ammortamento, evidenziando come questo non sia elemento essenziale del contratto. Infine, ha confermato che il credito residuo è correttamente indicato nell'estratto depositato in fase monitoria (doc. 7).
Sulla base di tali allegazioni, parte convenuta ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di della somma di € Controparte_1 Parte_1
7.818,21, oltre interessi di mora come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
pagina 3 di 9 All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, è stato assegnato alle parti il termine per la sua introduzione.
Verificato l'esito negativo della mediazione, dopo un rinvio concesso su richiesta delle parti per trattative pendenti, il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta ed ha contestato la documentazione allegata al riguardo, evidenziando come la stessa risulti di difficile lettura e comprensione (contratto di cessione - doc. 4 fasc. monitorio;
schermata crediti ceduti - doc. 4 comparsa costituzione e risposta); ha ribadito che controparte non ha fornito prova del suo preteso credito, evidenziando che il contratto prodotto è formato da fogli slegati tra loro e non è sottoscritto in ogni sua pagina (doc. 3 fasc. monitorio). Ha confermato che il doc. 7 fasc. monitorio non è un estratto conto certificato ex art. 50 TUB ma un mero saldaconto, assumendo che è onere dell'opposta produrre tutti gli estratti conto.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione in data 04.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte opponente ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, come già precisate nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Parte opposta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte opposta sollevata dall'opponente nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. e meglio argomentata nella comparsa conclusionale.
Come già rilevato, nell'ambito della prima memoria istruttoria, parte opponente ha dedotto che parte opposta non ha fornito prova della propria legittimazione ad agire. Nella comparsa conclusionale parte opponente ha evidenziato che la controparte non ha fornito prova dell'effettiva successione nella titolarità del credito controverso, avendo prodotto solamente un atto di cessione intervenuto tra e - che in seguito ha cambiato denominazione in Controparte_4 Controparte_2 [...]
- (doc. 4 fasc. monitorio) in lingua inglese e incomprensibile e il cd. “allegato cessione Controparte_1 CP_ contenente elenco dei crediti ceduti” (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione di parte ) privo di valenza probatoria. L'allegato, secondo la prospettazione dell'opponente, consiste in pagine, per lo più bianche, con uno spazio riportante dei dati, ma è completamente slegato da ogni riferimento o collegamento alla cessione, pertanto insufficiente a dare prova che vi sia stato un atto di cessione tra la e l'odierna opposta e che, in detta cessione, sia stato ricompreso il credito per cui è CP_4 causa. Parte opponente ha rilevato altresì che nulla prova in ordine alla legittimazione ad agire la CP missiva del 23.12.2019 (doc. 5 allegato al fascicolo monitorio) trasmessa dalla al debitore, ove veniva comunicata a quest'ultimo la presunta cessione del credito, trattandosi in sostanza di una mera dichiarazione della parte interessata. E ancora, ad ulteriore sostegno della mancanza di legittimazione pagina 4 di 9 ad agire di parte opposta, l'attore ha dedotto che non solo non è dimostrata la successione nella titolarità del diritto tra e ma che manca anche la prova della Controparte_4 Controparte_2 sussistenza della cessione tra l'originario creditore e Controparte_3 [...]
CP_4
Parte opposta solo nella memoria di replica ha contestato le avverse deduzioni confermando di essere titolare del credito in oggetto, come risulta secondo la sua prospettazione dalla documentazione depositata in atti sin dalla fase monitoria ed evidenziando che parte opponente non ha interesse a contestare la titolarità del credito.
In primo luogo, rileva il Tribunale che l'eccezione sollevata da parte opponente nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. deve essere qualificata quale contestazione di merito relativa alla titolarità del credito fatto valere.
Invero, la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma creditore e la legittimazione passiva a colui che viene individuato come debitore nella domanda.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dall'opponente attiene non tanto alla legittimazione attiva -che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto della domanda monitoria - bensì al merito, cioè alla titolarità attiva e in quest'ottica deve essere vagliata.
Chiarito che l'opponente, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato attivo del rapporto di credito dedotto in giudizio, in punto di diritto, vanno preliminarmente ricordati i principi enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
2951/2016, la quale ha chiarito:
- che la titolarità (attiva o passiva) della situazione soggettiva dedotta in giudizio attiene al merito della decisione ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
pagina 5 di 9 - che la titolarità (attiva o passiva) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un'eccezione (con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo), né quindi un'eccezione in senso stretto;
essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio, non è soggetta alle preclusioni assertive e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tanto premesso, va evidenziato che le difese svolte nell'atto di opposizione da parte dell'attore non risultano incompatibili con la negazione della titolarità attiva del diritto. Infatti, le difese svolte nell'atto di opposizione non possono ritenersi incompatibili con la negazione della titolarità del rapporto da parte dell' opposta, atteso che per tale, ai sensi della pronuncia delle S.U. della Cassazione n.
2951/2016, deve intendersi o il riconoscimento della legittimazione oppure lo svolgimento di una prospettazione che sia oggettivamente incompatibile con la contestazione della legittimazione. In specie, recentemente la Corte di Cassazione ha statuito che “il dedurre la prescrizione come fatto estintivo e il contestare il quantum del credito sono invece atteggiamenti che, in quanto tenuti solo in relazione alla legittimazione invocata dalla controparte, non possono considerarsi incompatibili con la successiva diretta contestazione della legittimazione. Esse invero rappresentano mere alternative difensive non indissolubilmente legate l'una all'altra, né legate reciprocamente o unidirezionalmente, sul piano logico giuridico, da un nesso di necessaria implicazione. Si può certamente eccepire la prescrizione (anche come ragione ostativa alla pretesa di più agevole convalidazione) senza con ciò ammettere la sussistenza del fatto costitutivo del credito. Allo stesso modo la contestazione del credito rispetto ad un elemento accessorio del fatto costitutivo dedotto (la durata del rapporto) non implica necessariamente ammissione della titolarità passiva del rapporto rispetto alla restante durata. Sulla base di analoghe considerazioni questa Corte ha del resto sempre escluso che l'accoglimento in primo grado dell'eccezione di prescrizione comporti di per sé, ove astratta da ogni considerazione sulla titolarità del rapporto, giudicato implicito sulla sussistenza del credito, ostativo alla sua contestazione in appello (v. Cass. n. 20555 del 29/09/2020; n. 3380 del 15/02/2007; n. 13815 del 18/10/2000; n.
10333 del 02/12/1994)” (Cass Civ. n. 10188/2023).
Per tali ragioni deve escludersi che le argomentazioni difensive svolte dall'attore con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo abbiano determinato un implicito riconoscimento della fondatezza della domanda monitoria sotto il profilo della effettiva titolarità attiva, il quale, dunque, è rimasto suscettibile di ulteriori argomenti difensivi ed è stato legittimamente contestato dall'attore in sede di prima memoria istruttoria.
Ciò chiarito, va evidenziato che parte opposta non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla sussistenza del fatto costitutivo della domanda fatta valere rappresentato dalla titolarità del credito.
pagina 6 di 9 Al riguardo si ricorda che per il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ,
n. 17944/2023) “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T. U. B. (…) in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo) (…) Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (…)”.
Nel caso di specie parte opposta ha prodotto già nella fase monitoria copia del contratto di cessione in lingua inglese stipulato tra e nel quale non si fa alcun riferimento al credito per CP_4 CP_2 cui è causa (doc. 4 monitorio); invero, alle pagine 8 e 9 sono indicati dei criteri di individuazione dei crediti oggetto di cessione, ma sono presenti degli “omissis” con la conseguenza che le indicazioni in tal senso risultano incomplete.
pagina 7 di 9 Nell'ambito del presente procedimento ha prodotto un documento (n. 4) che assume essere l'elenco dei crediti ceduti allegato a tale contratto contenente una sola riga visibile (essendo per il resto “omissis”) nella quale sono contenuti dei dati riferibili al credito oggetto di causa. Al riguardo va evidenziato come tale documento non sia sottoscritto dalle parti del contratto, non contenga alcun riferimento al contratto di cessione, sia privo di data. Non sussistono pertanto elementi in forza dei quali potere affermare che tale documento fosse allegato al contratto di cessione e che contenga effettivamente l'elenco dei crediti ceduti.
Inoltre, va osservato che parte opposta non ha prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed avente ad oggetto la notizia dell'avvenuta cessione di crediti in blocco, con la conseguenza che non è possibile verificare l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso e quindi verificare se tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Deve altresì essere escluso che la notificazione della cessione da parte della cessionaria al debitore ceduto sia idonea a fornire prova della intervenuta cessione di quel credito, essendo dichiarazione proveniente dalla stessa cessionaria, parte interessata.
Infine, va rilevato che non vi è alcuna prova in atti della prima cessione che avrebbe avuto ad oggetto il credito, vale a dire di quella intervenuta tra - parte contraente del Controparte_3 contratto posto a fondamento del ricorso monitorio - e quindi non vi è nemmeno Controparte_4 prova che potesse validamente disporre del credito in favore dell'odierna opposta (in CP_4 mancanza di prova della precedente cessione in suo favore).
Invero, la circostanza che l'opposta sia in possesso del contratto sottoscritto dall'opponente con
[...]
non vale, da sola, a fornire prova delle due cessioni e quindi della titolarità del credito. CP_5
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 146/2022 deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.201,00 - 26.000,00, parametri medi ad eccezione della fase istruttoria e della fase decisionale per la quale si applica la riduzione del 50 %).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 146/2022;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 3.387,00 per onorari ed in € 145,50 per spese oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
pagina 8 di 9 Arezzo, 28/01/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Debora Colarusso, ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio sito in Cortona, Via della Resistenza, n. 20,
PARTE ATTRICE
contro
(già , e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_1 [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, elettivamente domiciliata presso il Controparte_2 suo studio sito in Verona, V.lo S. Bernardino, n. 5A,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e per essa quale mandataria Parte_1 Controparte_1 [...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 146/2022 emesso in data 10.02.2022 Controparte_2 dal Tribunale di Arezzo, con il quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 7.818,21, oltre interessi come da domanda, spese e compensi, in forza del contratto di finanziamento personale cambiario n. 680113 (doc. 3 fascicolo monitorio) per il rientro dell'esposizione del conto corrente n.
4863/00, originariamente stipulato con in data 27.02.2007. Controparte_3
Parte opponente ha eccepito l'inidoneità della documentazione prodotta con il ricorso monitorio a fornire prova scritta del credito ex art. 633 c.p.c., con particolare riferimento all'incompletezza pagina 1 di 9 dell'estratto conto depositato (doc. 7 fasc. monitorio) che non integra i requisiti ex art. 50 TUB. Ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere rilevando l'inidoneità della missiva datata 23.12.2019, notificata per compiuta giacenza in data 11.03.2020 (docc.
5-6 fasc. monitorio), ad interrompere la prescrizione - che, in ogni caso, era già compiuta - poiché non vi è indicato il titolo in virtù del quale verrebbe chiesto il pagamento dell'importo e perché il numero a latere della missiva relativo al contratto non corrisponde al numero indicato nel contratto medesimo. In ogni caso, ha rilevato che, poiché che gli importi dovevano essere corrisposti mediante cambiali a scadenze mensili, il credito risulta prescritto quantomeno in relazione agli importi delle cambiali con scadenza antecedente al marzo 2010, dato che l'unica comunicazione inviata è quella del 23.12.2019 pervenuta all'opponente solo nel marzo del 2020. Parte attrice ha allegato, altresì, la nullità del contratto di finanziamento non essendo mai stato consegnato il piano di ammortamento, in violazione dell'art. 117 TUB. Parte opponente ha contestato la pretesa fatta valere anche sotto il profilo del quantum, rilevando che l'importo richiesto non è dovuto ed è indeterminato, come comprovato dalla circostanza che nella missiva del 2019 veniva richiesta la somma di € 6.935,17 che poi è stata aumentata nel ricorso monitorio ad € 7.818,00.
Sulla base di tali allegazioni parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via preliminare
Rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa.
In via principale.
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal signor in favore della convenuta opposta Parte_1 accogliendo la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 146/2022 dell'11/2/2022, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 10.02.2022, in ogni sua parte per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di lite.
In subordine solo per scrupolo difensivo.
Nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto domandato in via principale ridurre la somma di cui al decreto ingiuntivo a quella, eventualmente, accertata in corso di causa, revocando il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di lite.”
Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2 rilevando che controparte ha confessato giudizialmente di aver ricevuto la diffida di cui al doc. 5 monitorio (cfr. p. 4 citazione: “essendo l'unica comunicazione inviata quella datata dicembre 2019, pervenuta al sig. solo nel marzo del 2020”); inoltre, ha rilevato che parte opponente ha Pt_1 confermato di aver sottoscritto il contratto posto a fondamento dell'azione monitoria e non ha CP_ contestato il proprio inadempimento, né l'intervenuta cessione del credito in favore di , che devono pertanto ritenersi circostanze pacifiche e non oggetto di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ha contestato le avverse deduzioni in merito all'inidoneità della documentazione prodotta nella fase pagina 2 di 9 monitoria a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i., che infatti risulta provato dal contratto di finanziamento (doc. 3 fasc.. monitorio), dalla lettera di diffida e messa in mora inviata agli opponenti contenente la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito (docc.
5-6 fasc. monitorio), nonché dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, non è mero saldaconto ma integra perfettamente il requisito di prova scritta richiesto dall'art. 633 c.p.c. (doc. 7 fasc. monitorio). Parte opposta ha allegato, altresì, che la produzione dell'estratto conto è stata fatta ad abundantiam, rilevando che per i finanziamenti, ai fini della prova del credito non sarebbe nemmeno necessaria la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, in quanto il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende - come nelle aperture di credito in c/c - dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post con gli estratti conto. Quanto all'asserita non corrispondenza tra la numerazione del contratto e quella dell'estratto conto, parte convenuta ha evidenziato che il numero indicato nell'estratto conto corrisponde al codice attribuito al rapporto a seguito della cessione del credito in favore di mentre i Controparte_4 codici indicati nel contratto (doc. 3 monitorio) corrispondono ai codici identificativi del rapporto attribuiti dall'originaria contraente;
inoltre, ha confermato che vi è piena corrispondenza tra i numeri indicati nella richiamata missiva (n. contratto 6160_0178573663000182994, doc. 5 fasc. monitorio) e quelli riportati sul contratto (NDG 0000178573663000 e ABI 006160, doc. 3 fasc. monitorio). Ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento ed è stato interrotto con la notifica della missiva contenente la comunicazione relativa alla cessione del credito e la contestuale richiesta di pagamento (cfr. docc.
5-6 fasc. monitorio) e, da ultimo, con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo. Parte opposta ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di controparte relativa alla nullità del contratto di mutuo per mancanza del piano di ammortamento, evidenziando come questo non sia elemento essenziale del contratto. Infine, ha confermato che il credito residuo è correttamente indicato nell'estratto depositato in fase monitoria (doc. 7).
Sulla base di tali allegazioni, parte convenuta ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di della somma di € Controparte_1 Parte_1
7.818,21, oltre interessi di mora come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
pagina 3 di 9 All'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevata l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, è stato assegnato alle parti il termine per la sua introduzione.
Verificato l'esito negativo della mediazione, dopo un rinvio concesso su richiesta delle parti per trattative pendenti, il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta ed ha contestato la documentazione allegata al riguardo, evidenziando come la stessa risulti di difficile lettura e comprensione (contratto di cessione - doc. 4 fasc. monitorio;
schermata crediti ceduti - doc. 4 comparsa costituzione e risposta); ha ribadito che controparte non ha fornito prova del suo preteso credito, evidenziando che il contratto prodotto è formato da fogli slegati tra loro e non è sottoscritto in ogni sua pagina (doc. 3 fasc. monitorio). Ha confermato che il doc. 7 fasc. monitorio non è un estratto conto certificato ex art. 50 TUB ma un mero saldaconto, assumendo che è onere dell'opposta produrre tutti gli estratti conto.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, depositate dalle parti note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione in data 04.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte opponente ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, come già precisate nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Parte opposta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte opposta sollevata dall'opponente nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. e meglio argomentata nella comparsa conclusionale.
Come già rilevato, nell'ambito della prima memoria istruttoria, parte opponente ha dedotto che parte opposta non ha fornito prova della propria legittimazione ad agire. Nella comparsa conclusionale parte opponente ha evidenziato che la controparte non ha fornito prova dell'effettiva successione nella titolarità del credito controverso, avendo prodotto solamente un atto di cessione intervenuto tra e - che in seguito ha cambiato denominazione in Controparte_4 Controparte_2 [...]
- (doc. 4 fasc. monitorio) in lingua inglese e incomprensibile e il cd. “allegato cessione Controparte_1 CP_ contenente elenco dei crediti ceduti” (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione di parte ) privo di valenza probatoria. L'allegato, secondo la prospettazione dell'opponente, consiste in pagine, per lo più bianche, con uno spazio riportante dei dati, ma è completamente slegato da ogni riferimento o collegamento alla cessione, pertanto insufficiente a dare prova che vi sia stato un atto di cessione tra la e l'odierna opposta e che, in detta cessione, sia stato ricompreso il credito per cui è CP_4 causa. Parte opponente ha rilevato altresì che nulla prova in ordine alla legittimazione ad agire la CP missiva del 23.12.2019 (doc. 5 allegato al fascicolo monitorio) trasmessa dalla al debitore, ove veniva comunicata a quest'ultimo la presunta cessione del credito, trattandosi in sostanza di una mera dichiarazione della parte interessata. E ancora, ad ulteriore sostegno della mancanza di legittimazione pagina 4 di 9 ad agire di parte opposta, l'attore ha dedotto che non solo non è dimostrata la successione nella titolarità del diritto tra e ma che manca anche la prova della Controparte_4 Controparte_2 sussistenza della cessione tra l'originario creditore e Controparte_3 [...]
CP_4
Parte opposta solo nella memoria di replica ha contestato le avverse deduzioni confermando di essere titolare del credito in oggetto, come risulta secondo la sua prospettazione dalla documentazione depositata in atti sin dalla fase monitoria ed evidenziando che parte opponente non ha interesse a contestare la titolarità del credito.
In primo luogo, rileva il Tribunale che l'eccezione sollevata da parte opponente nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. deve essere qualificata quale contestazione di merito relativa alla titolarità del credito fatto valere.
Invero, la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Nell'ambito dei rapporti obbligatori, la legittimazione ad agire spetta a colui che si afferma creditore e la legittimazione passiva a colui che viene individuato come debitore nella domanda.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dall'opponente attiene non tanto alla legittimazione attiva -che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto della domanda monitoria - bensì al merito, cioè alla titolarità attiva e in quest'ottica deve essere vagliata.
Chiarito che l'opponente, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato attivo del rapporto di credito dedotto in giudizio, in punto di diritto, vanno preliminarmente ricordati i principi enunciati dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
2951/2016, la quale ha chiarito:
- che la titolarità (attiva o passiva) della situazione soggettiva dedotta in giudizio attiene al merito della decisione ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
pagina 5 di 9 - che la titolarità (attiva o passiva) può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa e non un'eccezione (con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo), né quindi un'eccezione in senso stretto;
essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio, non è soggetta alle preclusioni assertive e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Tanto premesso, va evidenziato che le difese svolte nell'atto di opposizione da parte dell'attore non risultano incompatibili con la negazione della titolarità attiva del diritto. Infatti, le difese svolte nell'atto di opposizione non possono ritenersi incompatibili con la negazione della titolarità del rapporto da parte dell' opposta, atteso che per tale, ai sensi della pronuncia delle S.U. della Cassazione n.
2951/2016, deve intendersi o il riconoscimento della legittimazione oppure lo svolgimento di una prospettazione che sia oggettivamente incompatibile con la contestazione della legittimazione. In specie, recentemente la Corte di Cassazione ha statuito che “il dedurre la prescrizione come fatto estintivo e il contestare il quantum del credito sono invece atteggiamenti che, in quanto tenuti solo in relazione alla legittimazione invocata dalla controparte, non possono considerarsi incompatibili con la successiva diretta contestazione della legittimazione. Esse invero rappresentano mere alternative difensive non indissolubilmente legate l'una all'altra, né legate reciprocamente o unidirezionalmente, sul piano logico giuridico, da un nesso di necessaria implicazione. Si può certamente eccepire la prescrizione (anche come ragione ostativa alla pretesa di più agevole convalidazione) senza con ciò ammettere la sussistenza del fatto costitutivo del credito. Allo stesso modo la contestazione del credito rispetto ad un elemento accessorio del fatto costitutivo dedotto (la durata del rapporto) non implica necessariamente ammissione della titolarità passiva del rapporto rispetto alla restante durata. Sulla base di analoghe considerazioni questa Corte ha del resto sempre escluso che l'accoglimento in primo grado dell'eccezione di prescrizione comporti di per sé, ove astratta da ogni considerazione sulla titolarità del rapporto, giudicato implicito sulla sussistenza del credito, ostativo alla sua contestazione in appello (v. Cass. n. 20555 del 29/09/2020; n. 3380 del 15/02/2007; n. 13815 del 18/10/2000; n.
10333 del 02/12/1994)” (Cass Civ. n. 10188/2023).
Per tali ragioni deve escludersi che le argomentazioni difensive svolte dall'attore con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo abbiano determinato un implicito riconoscimento della fondatezza della domanda monitoria sotto il profilo della effettiva titolarità attiva, il quale, dunque, è rimasto suscettibile di ulteriori argomenti difensivi ed è stato legittimamente contestato dall'attore in sede di prima memoria istruttoria.
Ciò chiarito, va evidenziato che parte opposta non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante in ordine alla sussistenza del fatto costitutivo della domanda fatta valere rappresentato dalla titolarità del credito.
pagina 6 di 9 Al riguardo si ricorda che per il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ,
n. 17944/2023) “va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T. U. B. (…) in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo) (…) Diverso è, però, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (…)”.
Nel caso di specie parte opposta ha prodotto già nella fase monitoria copia del contratto di cessione in lingua inglese stipulato tra e nel quale non si fa alcun riferimento al credito per CP_4 CP_2 cui è causa (doc. 4 monitorio); invero, alle pagine 8 e 9 sono indicati dei criteri di individuazione dei crediti oggetto di cessione, ma sono presenti degli “omissis” con la conseguenza che le indicazioni in tal senso risultano incomplete.
pagina 7 di 9 Nell'ambito del presente procedimento ha prodotto un documento (n. 4) che assume essere l'elenco dei crediti ceduti allegato a tale contratto contenente una sola riga visibile (essendo per il resto “omissis”) nella quale sono contenuti dei dati riferibili al credito oggetto di causa. Al riguardo va evidenziato come tale documento non sia sottoscritto dalle parti del contratto, non contenga alcun riferimento al contratto di cessione, sia privo di data. Non sussistono pertanto elementi in forza dei quali potere affermare che tale documento fosse allegato al contratto di cessione e che contenga effettivamente l'elenco dei crediti ceduti.
Inoltre, va osservato che parte opposta non ha prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed avente ad oggetto la notizia dell'avvenuta cessione di crediti in blocco, con la conseguenza che non è possibile verificare l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso e quindi verificare se tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Deve altresì essere escluso che la notificazione della cessione da parte della cessionaria al debitore ceduto sia idonea a fornire prova della intervenuta cessione di quel credito, essendo dichiarazione proveniente dalla stessa cessionaria, parte interessata.
Infine, va rilevato che non vi è alcuna prova in atti della prima cessione che avrebbe avuto ad oggetto il credito, vale a dire di quella intervenuta tra - parte contraente del Controparte_3 contratto posto a fondamento del ricorso monitorio - e quindi non vi è nemmeno Controparte_4 prova che potesse validamente disporre del credito in favore dell'odierna opposta (in CP_4 mancanza di prova della precedente cessione in suo favore).
Invero, la circostanza che l'opposta sia in possesso del contratto sottoscritto dall'opponente con
[...]
non vale, da sola, a fornire prova delle due cessioni e quindi della titolarità del credito. CP_5
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 146/2022 deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 5.201,00 - 26.000,00, parametri medi ad eccezione della fase istruttoria e della fase decisionale per la quale si applica la riduzione del 50 %).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 146/2022;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 3.387,00 per onorari ed in € 145,50 per spese oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
pagina 8 di 9 Arezzo, 28/01/2025
Il Giudice Marina Rossi
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