Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2250 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott. Paolo BERNARDINI Presidente
Dott.ssa Marianna SERRAO Giudice rel.
Dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.2250/24 R.G. promossa da:
, C.F. , nato a [...] il 04/05 / 1982 Parte_1 CodiceFiscale_1 e C.F. , nata a [...] il 17 / 03 / 1975 Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], in Colle Val d'Elsa, Siena, entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Valentina Stefanelli del Foro di Siena, C.F.
, posto in Via Romana, 33, località Staggia Senese, 53036 Poggibonsi C.F._3 (Si), che li rappresenta, assiste e difende, come da procura in calce al ricorso RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede ( parere 11.12.2024 )
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate nelle note scritte di partecipazione all'udienza del 20.3.2025 Motivi della decisione Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 26.11.2024 hanno assunto i ricorrenti ,di aver intrattenuto una convivenza more uxorio e di aver deciso dopo ampio ripensamento e vari tentativi diretti al mantenimento della vita in comune, non essendo
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1. Affido condiviso: Entrambi i figli ed sono affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento alternato e residenza anagrafica presso la casa familiare, unitamente alla madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. Calendario permanenza figli: Le parti non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare ma hanno elaborato concordemente, un piano di convivenza paritetica con i figli dando origine ad un calendario (All. 15), dei giorni in cui tenere presso di sé i figli stessi, in maniera del tutto alternativa e nella misura del 50 % ciascuno, che prosegue in maniera ciclica per i mesi a venire. Si allega un file esplicativo che i genitori seguiranno il più possibile fedelmente, salvo imprevisti.
3. La madre continuerà a vivere nella casa familiare posta in Via Marco Polo, 21 in Colle Val D'Elsa che resterà arredata ed ammobiliata come si trova allo stato, con impossibilità della madre di cambiare e/o sostituire mobilio di proprietà dei genitori al 50%, salvo accordo scritto con il signor _1
4. Il padre ha già spostato il suo domicilio in via Campania, 1/A, in Colle Val D'Elsa, località la Badia e si impegna contestualmente a ivi spostare la propria residenza entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
5. Data la collocazione alternativa dei figli, i genitori sin da ora dichiarano che in occasione delle prossime denunce dei redditi continueranno a porre a carico rispettivamente un figlio ciascuno per una equa detrazione in occasione delle denunce dei redditi.
6. I ricorrenti concordano, sin da ora, che potranno ricorrere al supporto dei nonni paterni,
e , nonché la zia materna ed Persona_3 Persona_4 Persona_5 in ultima istanza la signora amica di famiglia e collega della madre, nonché Persona_6 del supporto della signora , e che in questa ultima ipotesi, ogni genitore Persona_7 dovrà provvedere in via autonoma al pagamento delle spese richieste e relative al tempo dalla stessa occupato.
7. I genitori si danno atto che non sono obbligati a comunicarsi gli spostamenti quotidiani dei figli e con i figli, se questi avvengono nell'arco di 10 km di distanza dalle rispettive abitazioni, ma devono invece dare pronta comunicazione in caso gli spostamenti, anche se di breve distanza, se gli stessi comportino una modifica al calendario visite concordato, nell'ottica che ogni genitore possa organizzare al meglio gli impegni e garantire l'assistenza ai figli, per il loro accudimento, la preparazione dei pasti, gli spostamenti per accompagnarli alle attività sportive e per tutte le altre necessità; relativamente agli spostamenti che prevedono uscite prolungate con i propri figli, i ricorrenti si impegnano ad avvertire l'altro genitore con dovuto anticipo, tramite SMS – whatsapp – o per via telefonica.
8. PERMANENZA PRESSO L'UNO O L'ALTRO GENITORE La permanenza presso i rispettivi genitori si svolge secondo la turnazione concordata ed allegata sub. Allegato 15. Inoltre, nel caso il calendario visite non possa essere rispettato dalla madre, causa turnazione notturna, le parti concordano sin da ora, che il pernottamento sarà organizzato alternativamente a casa del padre, presso i nonni o presso la zia materna;
tutti i soggetti indicati potranno alternativamente, o recarsi presso i ragazzi o tenerli presso le proprie abitazioni. All'indomani, la madre, all'uscita dal turno notturno,
Pagina 2 alle 7.30, si recherà a riprendere i figli per accompagnare gli stessi a scuola. Nelle occasioni in cui è il padre in luogo della madre a stare con i figli per il pernottamento, la madre si dichiara sin da ora disponibile a ricambiare il pernottamento ridetto, con una sostituzioni in favore del padre, secondo le necessità dello stesso e secondo le disponibilità della ricorrente in base ai turni lavorativi, con un pomeriggio. Le parti dichiarano che compenseranno fra loro i giorni e le notti in modo che entrambi possano provvedere ai figli nella misura del 50%.
9. GESTIONE VACANZE E FESTIVITA' Per le vacanze di Natale: dato che sia il padre che la madre non hanno ferie natalizie prolungate a più giorni, i minori trascorreranno le festività facendo sempre riferimento al calendario visite concordato, e continueranno a stare con i genitori alternativamente. Lo stesso avverrà per le vacanze pasquali o per le altre festività infrasettimanali o “ponti”; ogni genitore potrà raggiungere telefonicamente entrambi i figli che sono dotati di un telefono mobile personale, in ogni momento. In ordine alle vacanze estive, salvo proseguire con l'utilizzo del calendario citato, la madre ed il padre terranno con sé i figli per 15 giorni consecutivi o non consecutivi ciascuno, ma almeno per soggiorni di una settimana per volta, compatibilmente con il periodo feriale di entrambi i genitori, da concordare e comunicare all'altro coniuge con congruo anticipo, in occasione della programmazione delle ferie estive. Durante il periodo di vacanza è concesso un giorno di visita dell'altro genitore, oltre a dover essere garantito il contatto telefonico. Per i periodi extra-scolastici: entrambi i genitori hanno la responsabilità di organizzare la permanenza e la quotidianità dei figli e potranno optare per la permanenza come prevista nel calendario allegato, o anche a settimane alterne qualora possibile, valendo sempre la regola che ognuno deve sopperire alle spese richieste in caso di utilizzo dell'ausilio di persone esterne alla famiglia, provvedendo direttamente al loro pagamento, e nel rispetto dell'alternanza, garantendo la presenza per i figli nell'arco mensile per il 50 % del tempo. I genitori si danno atto che le regole di cui sopra potranno essere in accordo modificate ogni volta lo richieda il miglior interesse dei figli. Allo scopo, gli stessi ricorrenti dichiarano espressamente di privilegiare il principio della flessibilità e di cercare in ogni situazione di improntare il loro rapporto ad una corretta responsabilità genitoriale.
10. ACCOLLO DEL MUTUO ALLA MADRE LOCAZIONE A CARICO DEL PADRE La madre resta a vivere nella casa familiare e manterrà qui la propria residenza unitamente a quella dei figli. La signora i accolla l'intera rata del MUTUO, che oggi ammonta Pt_2 a circa € 840,00=, pagamento già addebitato sul c.c., della madre e che, per accordo delle parti, rimarrà in capo alla stessa per intero, fino a che manterrà la sua permanenza stabile nell'immobile. La rata mensile del mutuo, dovrà tornare ad essere pagata proporzionalmente alla quote di comproprietà, qualora la madre lasci l'immobile libero prima della scadenza del mutuo ridetto. La madre si accolla inoltre il pagamento delle polizze legate al mutuo ed all'immobile di cui agli allegati 5 e 6. IL ha spostato la sua dimora in altro immobile, per il quale sostiene una spesa Pt_3 mensile di € 600,00= (All. 16- contratto di locazione);
11. ASSEGNI FAMILIARI Le parti, di comune accordo, anche per quanto al punto precedente, concordano che gli assegni familiari percepiti per entrambi i figli minori, restino nella disponibilità della madre e dunque continuino ad essere percepiti dalla stessa, con contestuale impegno mensile di quest'ultima al versamento di € 100,00= per ogni figlio in uno dei loro libretti al portatore già esistenti alla data odierna, che il padre potrà chiedere di consultare, in ogni momento, e che la madre dovrà fornire per mostrarne il saldo dietro espressa richiesta.
12. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI Considerato che il reddito del padre negli ultimi mesi ha rilevato una diminuzione,
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considerato che
la madre, a seguito del presente accordo, si accolla l'intera rata mensile del mutuo, le polizze ad esso collegate, nonché le ricariche telefoniche mensili dei figli, tenuto in conto che il padre sarà esposto ad un esborso mensile per l'affitto, nella misura di € 600,00 mensili, e visto che i figli hanno una collocazione paritetica al 50 % presso i propri genitori, nell'ottica di una paritetica capacità economica dei genitori separatamente, le parti accordano quanto segue. Volendo conservare il tenore di vita dei figli, ante separazione e rispettando il principio di proporzionalità, nonché le disponibilità di entrambi i genitori ed i tempi di frequentazione nel rispetto della funzione dell'assegno di mantenimento quale funzione redistributiva del reddito complessivo dei due genitori, parimenti a quanto vale per i coniugi, in modo da garantire che i figli possano godere dello stesso tenore di vita indipendentemente dal genitore frequentato, si obbliga a corrispondere con bonifico bancario in favore Pt_4 della madre la somma mensile di € 300,00=, ovvero € 150,00= per ciascun figlio sul c.c., con versamento da effettuarsi dal 10 al 15 del mese, sul c.c. conosciuto ed intestato alla madre, con rivalutazione ISTAT annuale. 13. SUDDIVISIONE SPESE STRAORDINARIE Le parti concordano sin da ora che tutte le spese STRAORDINARIE sostenute per i figli saranno divise nella misura della metà ciascuno, a fronte della presentazione delle ricevute di pagamento, per quanto sborsato in più rispetto all'altro genitore. Le parti si impegnano a condividere le spese anticipate o in scadenza, il prima possibile, in modo che l'altro genitore possa al meglio gestire il conguaglio secondo le proprie disponibilità. Ogni genitore provvederà personalmente alle spese ordinarie, in via autonoma. Si precisa che i ricorrenti dovranno concordare preventivamente l'esborso di tutte le spese straordinarie, precisando che , in caso contrario, non saranno ripetibili. Per questa ragione si precisa che anche tutte le spese connesse all'immobile in comproprietà tra i ricorrenti, dove resta a vivere la madre, signora dovranno essere preventivamente concordate tra i Parte_2 proprietari, perciò la signora dovrà preventivamente concordare con il signor _1
, in quanto proprietario di parte del bene immobile, ogni intervento o spesa relativa.
[...] La signora on potrà fare modifiche o addizioni non autorizzate dal Pt_2 comproprietario, parimenti e come avviene per il signor relativamente _1 all'immobile dallo stesso condotto il locazione. 14. CONGUAGLI Le parti si danno atto che la signora vanta un credito nei confronti del signor Parte_2
di € 4.750,00= a lui consegnati come prestito-infruttifero. Con la Parte_1 sottoscrizione del presente accordo, il signor si impegna alle restituzione Parte_1 della somma in rate mensili da € 150,00=, contestualmente con unico bonifico, congiuntamente al contributo al mantenimento dei figli, dal 10 al 15 di ogni mese, iniziando la restituzione a partire dal mese di marzo 2025, versando pertanto una rata complessiva di 450,00= €, fino alla completa restituzione del debito complessivo a esaurimento dell'importo dovuto, per poi ricominciare a corrispondere € 300,00= mensili con aumento Istat come per legge.
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso introducendo di comune accordo due modifiche ( punti 12 e 14) Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio come da decreto del 27.11.2024 Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse dei minori , possono essere recepite dal Collegio . Il P.m. ha espresso parere favorevole in data 11.12.2024
P.Q.M.
Pagina 4 IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) provvede come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva. Cosi deciso in Siena , Camera di Consiglio 21.3.2025 Il Presidente Paolo Bernardini Il Giudice relatore
Marianna Serrao
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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