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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 572/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in TREVISO, VIA ERMOLAO BARBARO n. 1, con il patrocinio dell'avv. SERENA MARCO,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
pagina 1 di 18 elettivamente domiciliata in TREVISO, VIA SANTA CATERINA n. 5, con il patrocinio dell'avv. BONATO MAURO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 2316/23, pubblicata in data
22.11.23.
Conclusioni dell'appellante:
voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis
Nel merito
In via principale:
- Riformare integralmente, per i motivi tutti esposti, la impugnata sentenza n.
2316/2023, emessa dal Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile, e, per l'effetto,
accogliere le seguenti conclusioni.
- Accertare e dichiarare che il furto subito dall'appellante in Padova tra il 23 ed il
25.10.2021 per cui è causa rientra nelle condizioni di risarcibilità della polizza
“protezione casa” n.
1.2030.X. stipulata in data 07.05.2021, e per l'effetto P.IVA_2
condannare la Compagnia in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore del sig. , della somma di € 20.998,50 Parte_1
e/o delle altre somme che saranno precisate in corso di causa, anche maggiori o minori e/o quelle ritenute di Giustizia anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data del sinistro sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti in seguito al furto verificatosi tra il 23 ed il 25 ottobre 2021
nell'abitazione dell'attore in Via Madonna della Salutare n. 26 a Padova e rientranti nelle condizioni di polizza.
pagina 2 di 18 - Revocare la condanna a carico del sig. al pagamento delle spese di lite di cui Pt_1
al procedimento di primo grado – pari a € 4.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.p.a. come per legge – e, quindi, ordinare la ripetizione in favore del sig. di quanto corrisposto a controparte a tale titolo. Pt_1
In ogni caso:
- Con rifusione di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- Con rifusione delle spese per l'avvio della procedura di mediazione, oltre alle spese e compensi inerenti alla predetta e agli interessi dal 31.03.2022 al saldo;
- Con rifusione del pagamento all'Erario dell'importo pari al valore del contributo unificato per l'avvio del giudizio di primo grado.
In via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione delle prove istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI
comma cpc;
- si chiede ex officio l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado;
- si chiede l'acquisizione ex officio degli atti e documenti di cui al proc. pen. 7483/2021
MOD. 44 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, presupposti al doc. 7 di parte appellante;
- si chiede l'ammissione della documentazione prodotta.
Conclusioni della appellata:
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta e disattesa, voglia l'Ecc.ma Corte: in principalità: rigettare l'appello proposto da per tutte le ragioni Parte_1
esposte in atti, e comunque respingersi le domande e pretese tutte avversarie in quanto indimostrate e prive di fondamento e confermarsi la sentenza di primo grado;
pagina 3 di 18 in subordine: nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere le domande di parte appellante, si ripropongono in ogni caso espressamente le difese di primo grado e le deduzioni ed eccezioni tutte formulate ad qui Controparte_1
ribadite, e qualora sia accolto l'appello principale si ripropone ex art.346 c.p.c., o se ritenuto in via di appello incidentale condizionato, il rigetto dell'appello per le ragioni e i motivi illustrati in atti;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, ridursi le pretese avversarie a quanto di diritto e di ragione, tenuto conto delle eccezioni e difese esposte in narrativa dall'Assicuratore che risponderà nel solo caso in cui siano provati i fatti costitutivi di operatività della polizza e ricorrano i presupposti previsti dal contratto assicurativo stipulato e comunque nei limiti del massimale, delle franchigie, scoperti, limiti e tabelle e di quant'altro pattuito,
rigettandosi, in difetto, le domande avversarie;
in ogni caso: con vittoria delle spese e compenso professionale di ambedue i gradi di giudizio;
in via istruttoria:
- ci si oppone all'istanza avversaria di ammissione delle istanze istruttorie ex art.183 VI
co. c.p.c. perché irrituale e generica, senza indicazione delle specifiche richieste di prova e dunque inammissibile In via subordinata ci si oppone all'ammissione delle stesse per i motivi tutti dedotti nella memoria ex art.183 VI co. n.2 dell'esponente. In
particolare, ci si oppone alla prova per testi richiesta dall'attore in quanto i capitoli di prova formulati sono inammissibili e/o irrilevanti per i seguenti motivi.
pagina 4 di 18 Il capitolo 1) è irrilevante atteso che la perizia svolta dal perito nulla Persona_1
prova essendo un documento di parte, contestato dalla deducente, e in ogni caso la circostanza è documentale essendo la perizia presente in atti.
Il capitolo 2) è irrilevante trattandosi di perizia di parte e, in ogni caso, anche laddove venisse confermato non dimostrerebbe che il furto del 23-25 ottobre 2021 si sia verificato poiché il perito ha effettuato il sopralluogo dopo circa 4 mesi Per_1
(11.02.2022) dall'asserito evento.
Il capitolo 3) fa riferimento a fotografie contestate in quanto prive di data che dunque non certificano la rappresentazione del furto denunciato che, secondo quanto dichiarato dall'attore, sarebbe avvenuto 4 mesi prima la data del sopralluogo da parte del perito.
I capitoli 4) e 5) sono generici nelle circostanze di tempo e di luogo.
Il capitolo 6) è inammissibile perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni di tipo soggettivo non consentiti ai testi.
Il capitolo 7) è irrilevante e inammissibile anche perché si tratterebbe di testimonianza de relato actoris, quindi nulla, poiché verte su fatti e circostanze di cui i testi indicati sono stati informati dall'attore.
I capitoli da 9) a 10) sono inammissibili poiché richiedono la formulazione di giudizi e valutazioni del tutto soggettive non consentiti ai testimoni ai quali viene chiesto infatti il valore di alcuni oggetti preziosi (“…vero che la collana in oro giallo vale…”) raffigurati in fotografie (contestate dalla deducente) prive di data, sfocate, che nulla di per sé
attestano né tantomeno comprovano il dato temporale del possesso ante-sottrazione e il materiale di cui quegli oggetti erano fatti.
pagina 5 di 18 Il capitolo 11) è inammissibile poiché il fatto dell'acquisto della pelliccia deve essere provato documentalmente e quindi il pagamento deve essere attestato da relativo documento fiscale, non presente in atti.
I capitoli 13), 14, 16), 17), 19), 20), 22) sono inammissibili poiché generici nelle circostanze di luogo e di tempo, facendo riferimento a fatti imprecisati di oltre 30 anni fa. Tali capitoli sono altresì irrilevanti poiché anche laddove venissero confermati questi non proverebbero che l'oggetto prezioso sia stato rubato nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate ad Controparte_1
Inoltre, si evidenzia che nei capitoli 13), 16), 19) l'attore afferma che i beni asseritamente rubati non sono propri ma della moglie alla quale sono stati regalati e dunque si eccepisce l'incapacità a testimoniare della predetta signora ex art. Tes_1
246 c.p.c. avendo nella causa un interesse personale, concreto e attuale.
I capitoli 15), 18), 21), 23) sono inammissibili poiché è da escludere che i testi siano a diretta conoscenza della circostanza e dunque, se ammessi, si tratterebbe di testimonianze de relato actoris e come tali nulle.
Nell'ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie si chiede di essere abilitati alla prova contraria con gli stessi testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2,
c.p.c..
Ci si oppone altresì alla ammissione della CTU tecnica diretta ad accertare le modalità
di svolgimento dell'asserito furto e la quantificazione dei danni derivati dall'effrazione e di quelli subiti dall'abitazione poiché del tutto pretestuosa ed esplorativa atteso che non vi è prova che il furto si sia verificato e che ne siano derivati i danni descritti. La
CTU è dunque inammissibile poiché non può colmare lacune probatorie in cui l'attore è
incorso come stabilito anche nella pronuncia della Cassazione del 18.09.2020 n. 19631
pagina 6 di 18 “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il
ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886)”.
Per le medesime ragioni ci si oppone all'ammissione della CTU tecnico estimativa per accertare e quantificare il valore degli oggetti asseritamente trafugati di cui non vi è
prova, anzitutto, che fossero di proprietà dell'attore e che fossero presenti nella sua abitazione al momento del furto. Inoltre, come contestato, le fotografie in atti sono prive di data e molto sfocate dunque, in aggiunta, non è nemmeno possibile stabilire di quale materiale erano fatti i beni e le loro condizioni.
Ci si oppone all'acquisizione degli atti del proc.pen. 7483/2021 MOD 44 Proc. Rep.
Trib Padova essendo controparte decaduta dalle istanze istruttorie e non essendo la prova indispensabile per le ragioni indicate in narrativa e si chiede lo stralcio delle parti del documento riportate in citazione di appello per le stesse ragioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Padova, , Parte_1
premettendo:
- che tra il 23 ed il 25.10.21 alcuni ignoti si erano introdotti all'interno della sua abitazione in Padova, al civico n. 26 di via Madonna della Salutare, posta al secondo pagina 7 di 18 piano di un immobile condominiale, scassinando persiana e porta finestra in vetrocamera antisfondamento della sala da pranzo, dopo essersi arrampicati sulle tubature fisse a muro poste all'esterno del , Parte_2
- che ivi avevano quindi asportato sette preziosi in oro, compreso un anello con diamante a 81 carati, una pelliccia in visone posta all'interno di un armadio e denaro in contanti per € 400,00, depositato all'interno di un cassetto,
- che, scoperto il fatto la mattina del 25.10.21, egli aveva provveduto a contattare immediatamente i Carabinieri, presso i quali sporgeva denuncia il successivo
26.10.21,
- che i danni subiti ammontavano a complessivi € 20.998,50,
- che, sebbene avesse denunciato il sinistro alla propria compagnia,
[...]
, quest'ultima non aveva di fatto fornito alcun riscontro Controparte_1
positivo, pur a fronte della richiesta di attivazione della procedura peritale prevista dall'art. 10.24 delle condizioni di polizza,
- che anche la procedura di mediazione non aveva dato alcun esito,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al pagamento in suo favore del citato importo di € 20.998,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta:
- osservava che nessuno si era accorto del fatto, sebbene i ladri avessero dovuto arrampicarsi in piena vista al secondo piano di un edificio condominiale,
- contestava esservi prova della forzatura dei serramenti,
- denegava risultare dimostrata l'avvenuta sottrazione dei preziosi indicati dall'attore,
di cui non era stato nemmeno dimostrato l'acquisto, a nulla valendo la pagina 8 di 18 documentazione prodotta in proposito,
- rilevava che il furto ricalcava sostanzialmente un evento già denunciato dal Pt_1
ad nel gennaio 2019, CP_3
- deduceva che l'attore aveva poi fatto stimare altri gioielli proprio poco tempo prima della stipula della nuova polizza con essa, pur avendo dichiarato di averli in casa da circa venticinque/trent'anni,
- notava che la ditta che avrebbe venduto la pelliccia al si sarebbe in realtà Pt_1
occupata della semplice concia delle pelli e che il medesimo aveva inoltre stipulato una polizza con UCA SPA per spese legali solo un mese prima del furto del 2019,
vantando poi tale circostanza per scoraggiare dal rifiutargli CP_3
l'indennizzo richiesto,
- precisava, quanto al furto in negozio del 2015, che lo stesso aveva avuto ad oggetto una serie di giubbini acquistati per dotare un negozio appena aperto e poi chiuso per asserite difficoltà economiche, sempre vendutigli dalla medesima società di cui sopra, la quale ultima non aveva peraltro saputo specificare come era stata pagata,
- sosteneva che la perizia di parte predisposta dal danneggiato non presentasse alcuna valenza probatoria in causa, anche in ragione del fatto che nessuna certezza sussisteva in merito alle effettive condizioni dei beni al momento del fatto,
- eccepiva l'inoperatività della polizza dal momento che l'abitazione non risultava difesa da robusti infissi e chiusa con serrature o altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,
- richiamava, in ogni caso, tutti i limiti di polizza,
- instava quindi, conclusivamente, per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per la riduzione delle medesime a quanto di diritto e di ragione, tenuto pagina 9 di 18 conto delle eccezioni e difese esposte e comunque nei limiti del massimale, delle franchigie, degli scoperti e di quant'altro pattuito.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'assunzione delle prove orali, la causa è
stata quindi decisa con la sentenza n. 2316/23, pubblicata in data 22.11.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- rilevato che l'attore risultava aver subito tre furti nel corso degli ultimi sei anni, di cui uno presso il suo negozio e due nel suo appartamento, sempre durante il week-
end,
- osservato che in tali occasioni il era risultato assicurato per tale tipo di Pt_1
evento dannoso con tre diverse compagnie assicuratrici,
- riscontrato che le modalità di effrazione che avevano preceduto i furti in appartamento del 2019 e del 2021 erano identiche, dal momento che in entrambe i casi i presunti ladri si erano introdotti nell'appartamento dal poggiolo, tagliando una stecca di cui si compone la tapparella in pvc e rompendo il vetro della finestra,
- sottolineato che in tali occasioni erano stati sottratti solo beni precedentemente stimati,
- notato che in tutti i casi di furto, compreso quello nel negozio, le cose asseritamente sottratte avevano presentato lo stesso valore del massimale di polizza,
- ritenuto che le esposte circostanze costituissero indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 cc, tali da far ritenere provato che il non avesse in Pt_1
realtà subito quanto meno l'ultimo furto, essendosi in presenza di una serie di casualità non altrimenti spiegabili,
ha rigettato le domande attoree con susseguente addossamento delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello
pagina 10 di 18 Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, richiamando tutte le difese già svolte in primo grado.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 4 giugno 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello il censura la sentenza di primo grado per Pt_1
errata valutazione degli elementi di prova, carenza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità nella parte in cui ha ritenuto dimostrato che il furto da lui denunciato non fosse realmente accaduto. Osserva, in proposito, che tale conclusione sia stata raggiunta:
- facendo erroneamente leva su mere congetture, per giunta inconferenti e non attinenti al petitum oggetto di causa, laddove la Suprema Corte esclude che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici,
essendo la prova presuntiva una deduzione logica che, come tale, si deve fondare su fatti certi dai quali dedurre poi un altro fatto non conosciuto sulla base di massime d'esperienza o dell'id quod plerumque accidit,
- senza tenere conto del fatto,
o che egli aveva dimostrato:
▪ di essere proprietario dei beni rubati, prova questa non necessitante della produzione di documenti atti comprovarne l'acquisto, anche in pagina 11 di 18 ragione del loro singolo, scarso valore,
▪ il valore economico dei predetti,
▪ l'esistenza dell'effrazione, le cui modalità non dovevano per nulla ritenersi insolite, trattandosi di modus operandi criminoso notoriamente comune,
▪ la conseguente sottrazione dei beni denunciati,
o che a seguito della presentazione di denuncia/querela da parte della compagnia assicurativa in relazione al furto del 2015, Parte_3
l'indagine era stata archiviata in forza di ordinanza emessa dal GIP del
Tribunale di Padova,
- e viceversa aderendo integralmente alle risultanze di una relazione di indagine prodotta in causa dalla compagnia, che tendeva a dipingerlo in maniera malevola,
pur avendo ottenuto in entrambe le precedenti occasioni il giusto ristoro dei danni patiti,
- valorizzando il dato del tutto insignificante relativo al fatto:
o che le polizze sarebbero state attivate pochi giorni prima dell'effettuazione di ciascun furto,
o che a seguito di ogni evento fosse stato costretto a cambiare assicurazione,
essendo ben noto che le compagnie rifiutino in tali casi il rinnovo di polizza o lo confermino a premio assai più elevato.
Il motivo è infondato.
Al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo competeva, invero, al il Pt_1
compito di dimostrare:
- la proprietà e l'attuale possesso nel luogo assicurato dei beni in relazione ai quali pagina 12 di 18 viene richiesto il pagamento dell'indennizzo,
- l'esistenza dell'effrazione,
- l'avvenuta sottrazione dei beni,
- il loro valore, al fine di poter vantare l'indennizzo nella misura richiesta.
Oneri probatori, questi, che non risultano peraltro assolti dal medesimo.
In proposito, invero, quanto al primo dei citati presupposti, l'attore risulta aver unicamente provato l'acquisto e la consegna, in epoca di poco antecedente al furto, e cioè in data 21.5.21, di una pelliccia di visone da donna del valore di € 4.611,60, pagato alla venditrice a mezzo di assegno tratto su banca INTESA CP_4
SANPAOLO, prodotto in causa unitamente all'estratto del proprio conto dal quale risulta l'effettivo versamento della relativa somma.
Non vi è peraltro alcuna prova, alla luce delle dichiarazioni rese in causa dai soggetti chiamati a confermare dal la veridicità dei propri assunti, che tale capo Pt_1
d'abbigliamento risultasse effettivamente detenuto all'interno dell'appartamento dal momento che, sul punto, la testimonianza resa da , moglie separata ormai da Tes_1
vent'anni dall'attore, risulta inammissibile, o comunque totalmente priva di attendibilità, avendo la stessa ammesso, in sede di deposizione, di essere ella la proprietaria di tale capo d'abbigliamento, regalatogli dal marito, e in quanto tale ben interessata a dimostrare qualsiasi circostanza idonea a fondare la pretesa di indennizzo avanzata dal nei confronti della compagnia assicurativa. Pt_1
Quanto, invece, agli ulteriori beni di cui si lamenta la sottrazione risulta che l'attore abbia unicamente provato la detenzione a proprie mani, in epoca di poco antecedente al furto:
pagina 13 di 18 - di una catenina in oro 750%, di una croce in oro 585% e di una collanina con ciondolo a V, di cui alle stime rispettivamente compiute dall'oreficeria TT
BU SN in data 15.6.21 e 29.6.21,
- di una collana in oro giallo 750% da uomo, di un anello in oro bianco 750% modello margherita con dieci diamanti taglio brillante e un rubino centrale nonché di tre collane in oro giallo 750% e di un anello in oro bianco 750% con diamanti taglio brillante, di cui alle stime rispettivamente compiute dall'oreficeria Per_2
di in data 1.6.21, 5.6.21 e 9.6.21.
[...] Persona_3
È peraltro certo che gli anelli di cui sopra fossero di proprietà della siccome Tes_1
dichiarato dalla medesima in udienza e mai smentito dal ciò che, come già Pt_1
sopra evidenziato con riferimento alla pelliccia, comporta l'inesistenza della prova che gli stessi si trovassero normalmente detenuti presso l'abitazione, mancando qualsiasi elemento di prova a sostegno della predetta tesi, stante l'inutilizzabilità della deposizione resa dalla Tes_1
Quanto, invece, agli ulteriori gioielli – dei quali il non ha nemmeno provato la Pt_1
proprietà, ciò che già getta una prima ombra di dubbio sulla complessiva veridicità di quanto riferito dall'attore – va invece rilevato come nessun elemento probatorio idoneo a dimostrarne la presenza all'interno dell'alloggio sia stato fornito in corso di causa dal momento che la ex moglie, , ha unicamente riferito che i beni di sua Tes_1
pertinenza erano custoditi presso la casa del marito, senza peraltro nulla dire in proposito relativamente ai preziosi di asserita proprietà del , che si è limitata a Pt_1
riconoscere nelle fotografie che le venivano mostrate, precisando che venivano utilizzati dal consorte. Sicché, mancando la certezza della usuale presenza di tali beni all'interno pagina 14 di 18 dell'abitazione, viene anche a cadere la presunzione che gli stessi siano stati asportati a seguito dell'effrazione.
Mentre, laddove si ritenesse poi di voler, ciò nonostante, attribuire alla testimonianza resa dalla una ampiezza maggiore di quella risultante dalle sue risposte, resterebbe Tes_1
comunque insuperabile il giudizio di inattendibilità della teste che, sebbene separata da tempo dal marito, risulta aver mantenuto con il medesimo un rapporto amicale sostanzialmente equiparabile a quello coniugale, siccome dimostrato dal fatto che ella:
- usciva regolarmente con lui (deposizione , Tes_2
- teneva i gioielli e la pelliccia presso la sua abitazione, ciò che testimonia una evidente abitualità nella reciproca frequentazione,
- aveva appena ricevuto dal medesimo un costoso regalo del valore di quasi €
5.000,00.
Circostanze, queste, le quali ben inducono a ritenere che la medesima non sia aliena dall'aver mantenuto una fortissima simpatia nei confronti del consorte separato, tale da poterne condizionarne l'atteggiamento al fine di favorirlo in causa.
A fronte delle quali considerazioni vengono allora meno i presupposti per dare accoglimento alle domande attoree.
E ciò senza considerare che, a quanto appena esposto, dovrebbero ulteriormente aggiungersi le perplessità destate nel complesso dalle vicende che hanno riguardato negli ultimi anni il Pt_1
- oggetto di ben tre furti nel corso di soli sei anni, due dei quali verificatisi con modalità sostanzialmente analoghe sia con riguardo ai luoghi e alle modalità di esecuzione sia con riferimento alla tipologia di beni sottratti,
pagina 15 di 18 - e sempre fortunosamente capace di dimostrare il valore tutt'altro che esiguo dei beni rubati grazie all'effettuazione di talune stime dei medesimi, che non è mai stato spiegato a che fine venissero compiute, le ultime delle quali tra l'altro eseguite dalle gioiellerie TT BU SN e di Persona_2 Per_3
immediatamente, guarda caso, a ridosso dell'ultimo furto.
[...]
Elementi questi che, lungi dal dare adito ad una mera congettura, fondata su fatti incerti e dedotta in via di semplice ipotesi, rappresentano al contrario una vera e propria presunzione fondata su elementi certi e dimostrati (i furti precedenti, le modalità degli stessi, l'esistenza delle stime non giustificate dal alcuna ragione), in base a quelle massime d'esperienza derivate dalla frequenza con le quali in Italia, riguardo alle polizze per furto, si verificano frodi assicurative, tanto che secondo i dati più recenti dell'IVASS circa un quarto delle denunce di tali sinistri alle compagnie è stato classificato come esposto a tale rischio.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole poi della disposta condanna alle spese di lite, affermando che a seguito della invocata riforma della pronuncia di primo grado le stesse dovranno essere poste a carico di . Controparte_1
Il rigetto del primo motivo d'appello e la conseguente conferma dell'inesistenza dei presupposti in presenza dei quali l'indennizzo avrebbe dovuto essere pagato comportano l'infondatezza anche di tale ragione di gravame dal momento che,
risultando il soccombente, sul medesimo devono anche gravare le competenze Pt_1
e gli onorari del giudizio.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
pagina 16 di 18 - della circostanza che la sentenza di primo grado va integralmente confermata,
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari,
per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è
rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc, determinandole in € 3.966,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la pagina 17 di 18 parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n.
2316/23, pubblicata in data 22.11.23;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali di questo grado che liquida in € 3.966,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 18 di 18
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 572/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
, Parte_1
(C.F. ) C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in TREVISO, VIA ERMOLAO BARBARO n. 1, con il patrocinio dell'avv. SERENA MARCO,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
pagina 1 di 18 elettivamente domiciliata in TREVISO, VIA SANTA CATERINA n. 5, con il patrocinio dell'avv. BONATO MAURO.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 2316/23, pubblicata in data
22.11.23.
Conclusioni dell'appellante:
voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis
Nel merito
In via principale:
- Riformare integralmente, per i motivi tutti esposti, la impugnata sentenza n.
2316/2023, emessa dal Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile, e, per l'effetto,
accogliere le seguenti conclusioni.
- Accertare e dichiarare che il furto subito dall'appellante in Padova tra il 23 ed il
25.10.2021 per cui è causa rientra nelle condizioni di risarcibilità della polizza
“protezione casa” n.
1.2030.X. stipulata in data 07.05.2021, e per l'effetto P.IVA_2
condannare la Compagnia in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore del sig. , della somma di € 20.998,50 Parte_1
e/o delle altre somme che saranno precisate in corso di causa, anche maggiori o minori e/o quelle ritenute di Giustizia anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dalla data del sinistro sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti in seguito al furto verificatosi tra il 23 ed il 25 ottobre 2021
nell'abitazione dell'attore in Via Madonna della Salutare n. 26 a Padova e rientranti nelle condizioni di polizza.
pagina 2 di 18 - Revocare la condanna a carico del sig. al pagamento delle spese di lite di cui Pt_1
al procedimento di primo grado – pari a € 4.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.p.a. come per legge – e, quindi, ordinare la ripetizione in favore del sig. di quanto corrisposto a controparte a tale titolo. Pt_1
In ogni caso:
- Con rifusione di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- Con rifusione delle spese per l'avvio della procedura di mediazione, oltre alle spese e compensi inerenti alla predetta e agli interessi dal 31.03.2022 al saldo;
- Con rifusione del pagamento all'Erario dell'importo pari al valore del contributo unificato per l'avvio del giudizio di primo grado.
In via istruttoria:
- si insiste per l'ammissione delle prove istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI
comma cpc;
- si chiede ex officio l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado;
- si chiede l'acquisizione ex officio degli atti e documenti di cui al proc. pen. 7483/2021
MOD. 44 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, presupposti al doc. 7 di parte appellante;
- si chiede l'ammissione della documentazione prodotta.
Conclusioni della appellata:
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta e disattesa, voglia l'Ecc.ma Corte: in principalità: rigettare l'appello proposto da per tutte le ragioni Parte_1
esposte in atti, e comunque respingersi le domande e pretese tutte avversarie in quanto indimostrate e prive di fondamento e confermarsi la sentenza di primo grado;
pagina 3 di 18 in subordine: nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di accogliere le domande di parte appellante, si ripropongono in ogni caso espressamente le difese di primo grado e le deduzioni ed eccezioni tutte formulate ad qui Controparte_1
ribadite, e qualora sia accolto l'appello principale si ripropone ex art.346 c.p.c., o se ritenuto in via di appello incidentale condizionato, il rigetto dell'appello per le ragioni e i motivi illustrati in atti;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, ridursi le pretese avversarie a quanto di diritto e di ragione, tenuto conto delle eccezioni e difese esposte in narrativa dall'Assicuratore che risponderà nel solo caso in cui siano provati i fatti costitutivi di operatività della polizza e ricorrano i presupposti previsti dal contratto assicurativo stipulato e comunque nei limiti del massimale, delle franchigie, scoperti, limiti e tabelle e di quant'altro pattuito,
rigettandosi, in difetto, le domande avversarie;
in ogni caso: con vittoria delle spese e compenso professionale di ambedue i gradi di giudizio;
in via istruttoria:
- ci si oppone all'istanza avversaria di ammissione delle istanze istruttorie ex art.183 VI
co. c.p.c. perché irrituale e generica, senza indicazione delle specifiche richieste di prova e dunque inammissibile In via subordinata ci si oppone all'ammissione delle stesse per i motivi tutti dedotti nella memoria ex art.183 VI co. n.2 dell'esponente. In
particolare, ci si oppone alla prova per testi richiesta dall'attore in quanto i capitoli di prova formulati sono inammissibili e/o irrilevanti per i seguenti motivi.
pagina 4 di 18 Il capitolo 1) è irrilevante atteso che la perizia svolta dal perito nulla Persona_1
prova essendo un documento di parte, contestato dalla deducente, e in ogni caso la circostanza è documentale essendo la perizia presente in atti.
Il capitolo 2) è irrilevante trattandosi di perizia di parte e, in ogni caso, anche laddove venisse confermato non dimostrerebbe che il furto del 23-25 ottobre 2021 si sia verificato poiché il perito ha effettuato il sopralluogo dopo circa 4 mesi Per_1
(11.02.2022) dall'asserito evento.
Il capitolo 3) fa riferimento a fotografie contestate in quanto prive di data che dunque non certificano la rappresentazione del furto denunciato che, secondo quanto dichiarato dall'attore, sarebbe avvenuto 4 mesi prima la data del sopralluogo da parte del perito.
I capitoli 4) e 5) sono generici nelle circostanze di tempo e di luogo.
Il capitolo 6) è inammissibile perché implicante la formulazione di giudizi e valutazioni di tipo soggettivo non consentiti ai testi.
Il capitolo 7) è irrilevante e inammissibile anche perché si tratterebbe di testimonianza de relato actoris, quindi nulla, poiché verte su fatti e circostanze di cui i testi indicati sono stati informati dall'attore.
I capitoli da 9) a 10) sono inammissibili poiché richiedono la formulazione di giudizi e valutazioni del tutto soggettive non consentiti ai testimoni ai quali viene chiesto infatti il valore di alcuni oggetti preziosi (“…vero che la collana in oro giallo vale…”) raffigurati in fotografie (contestate dalla deducente) prive di data, sfocate, che nulla di per sé
attestano né tantomeno comprovano il dato temporale del possesso ante-sottrazione e il materiale di cui quegli oggetti erano fatti.
pagina 5 di 18 Il capitolo 11) è inammissibile poiché il fatto dell'acquisto della pelliccia deve essere provato documentalmente e quindi il pagamento deve essere attestato da relativo documento fiscale, non presente in atti.
I capitoli 13), 14, 16), 17), 19), 20), 22) sono inammissibili poiché generici nelle circostanze di luogo e di tempo, facendo riferimento a fatti imprecisati di oltre 30 anni fa. Tali capitoli sono altresì irrilevanti poiché anche laddove venissero confermati questi non proverebbero che l'oggetto prezioso sia stato rubato nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate ad Controparte_1
Inoltre, si evidenzia che nei capitoli 13), 16), 19) l'attore afferma che i beni asseritamente rubati non sono propri ma della moglie alla quale sono stati regalati e dunque si eccepisce l'incapacità a testimoniare della predetta signora ex art. Tes_1
246 c.p.c. avendo nella causa un interesse personale, concreto e attuale.
I capitoli 15), 18), 21), 23) sono inammissibili poiché è da escludere che i testi siano a diretta conoscenza della circostanza e dunque, se ammessi, si tratterebbe di testimonianze de relato actoris e come tali nulle.
Nell'ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie si chiede di essere abilitati alla prova contraria con gli stessi testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2,
c.p.c..
Ci si oppone altresì alla ammissione della CTU tecnica diretta ad accertare le modalità
di svolgimento dell'asserito furto e la quantificazione dei danni derivati dall'effrazione e di quelli subiti dall'abitazione poiché del tutto pretestuosa ed esplorativa atteso che non vi è prova che il furto si sia verificato e che ne siano derivati i danni descritti. La
CTU è dunque inammissibile poiché non può colmare lacune probatorie in cui l'attore è
incorso come stabilito anche nella pronuncia della Cassazione del 18.09.2020 n. 19631
pagina 6 di 18 “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il
ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886)”.
Per le medesime ragioni ci si oppone all'ammissione della CTU tecnico estimativa per accertare e quantificare il valore degli oggetti asseritamente trafugati di cui non vi è
prova, anzitutto, che fossero di proprietà dell'attore e che fossero presenti nella sua abitazione al momento del furto. Inoltre, come contestato, le fotografie in atti sono prive di data e molto sfocate dunque, in aggiunta, non è nemmeno possibile stabilire di quale materiale erano fatti i beni e le loro condizioni.
Ci si oppone all'acquisizione degli atti del proc.pen. 7483/2021 MOD 44 Proc. Rep.
Trib Padova essendo controparte decaduta dalle istanze istruttorie e non essendo la prova indispensabile per le ragioni indicate in narrativa e si chiede lo stralcio delle parti del documento riportate in citazione di appello per le stesse ragioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Padova, , Parte_1
premettendo:
- che tra il 23 ed il 25.10.21 alcuni ignoti si erano introdotti all'interno della sua abitazione in Padova, al civico n. 26 di via Madonna della Salutare, posta al secondo pagina 7 di 18 piano di un immobile condominiale, scassinando persiana e porta finestra in vetrocamera antisfondamento della sala da pranzo, dopo essersi arrampicati sulle tubature fisse a muro poste all'esterno del , Parte_2
- che ivi avevano quindi asportato sette preziosi in oro, compreso un anello con diamante a 81 carati, una pelliccia in visone posta all'interno di un armadio e denaro in contanti per € 400,00, depositato all'interno di un cassetto,
- che, scoperto il fatto la mattina del 25.10.21, egli aveva provveduto a contattare immediatamente i Carabinieri, presso i quali sporgeva denuncia il successivo
26.10.21,
- che i danni subiti ammontavano a complessivi € 20.998,50,
- che, sebbene avesse denunciato il sinistro alla propria compagnia,
[...]
, quest'ultima non aveva di fatto fornito alcun riscontro Controparte_1
positivo, pur a fronte della richiesta di attivazione della procedura peritale prevista dall'art. 10.24 delle condizioni di polizza,
- che anche la procedura di mediazione non aveva dato alcun esito,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendone la condanna al pagamento in suo favore del citato importo di € 20.998,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo.
Costituitasi in giudizio, la convenuta:
- osservava che nessuno si era accorto del fatto, sebbene i ladri avessero dovuto arrampicarsi in piena vista al secondo piano di un edificio condominiale,
- contestava esservi prova della forzatura dei serramenti,
- denegava risultare dimostrata l'avvenuta sottrazione dei preziosi indicati dall'attore,
di cui non era stato nemmeno dimostrato l'acquisto, a nulla valendo la pagina 8 di 18 documentazione prodotta in proposito,
- rilevava che il furto ricalcava sostanzialmente un evento già denunciato dal Pt_1
ad nel gennaio 2019, CP_3
- deduceva che l'attore aveva poi fatto stimare altri gioielli proprio poco tempo prima della stipula della nuova polizza con essa, pur avendo dichiarato di averli in casa da circa venticinque/trent'anni,
- notava che la ditta che avrebbe venduto la pelliccia al si sarebbe in realtà Pt_1
occupata della semplice concia delle pelli e che il medesimo aveva inoltre stipulato una polizza con UCA SPA per spese legali solo un mese prima del furto del 2019,
vantando poi tale circostanza per scoraggiare dal rifiutargli CP_3
l'indennizzo richiesto,
- precisava, quanto al furto in negozio del 2015, che lo stesso aveva avuto ad oggetto una serie di giubbini acquistati per dotare un negozio appena aperto e poi chiuso per asserite difficoltà economiche, sempre vendutigli dalla medesima società di cui sopra, la quale ultima non aveva peraltro saputo specificare come era stata pagata,
- sosteneva che la perizia di parte predisposta dal danneggiato non presentasse alcuna valenza probatoria in causa, anche in ragione del fatto che nessuna certezza sussisteva in merito alle effettive condizioni dei beni al momento del fatto,
- eccepiva l'inoperatività della polizza dal momento che l'abitazione non risultava difesa da robusti infissi e chiusa con serrature o altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,
- richiamava, in ogni caso, tutti i limiti di polizza,
- instava quindi, conclusivamente, per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per la riduzione delle medesime a quanto di diritto e di ragione, tenuto pagina 9 di 18 conto delle eccezioni e difese esposte e comunque nei limiti del massimale, delle franchigie, degli scoperti e di quant'altro pattuito.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'assunzione delle prove orali, la causa è
stata quindi decisa con la sentenza n. 2316/23, pubblicata in data 22.11.23, in forza della quale il giudice di primo grado:
- rilevato che l'attore risultava aver subito tre furti nel corso degli ultimi sei anni, di cui uno presso il suo negozio e due nel suo appartamento, sempre durante il week-
end,
- osservato che in tali occasioni il era risultato assicurato per tale tipo di Pt_1
evento dannoso con tre diverse compagnie assicuratrici,
- riscontrato che le modalità di effrazione che avevano preceduto i furti in appartamento del 2019 e del 2021 erano identiche, dal momento che in entrambe i casi i presunti ladri si erano introdotti nell'appartamento dal poggiolo, tagliando una stecca di cui si compone la tapparella in pvc e rompendo il vetro della finestra,
- sottolineato che in tali occasioni erano stati sottratti solo beni precedentemente stimati,
- notato che in tutti i casi di furto, compreso quello nel negozio, le cose asseritamente sottratte avevano presentato lo stesso valore del massimale di polizza,
- ritenuto che le esposte circostanze costituissero indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 cc, tali da far ritenere provato che il non avesse in Pt_1
realtà subito quanto meno l'ultimo furto, essendosi in presenza di una serie di casualità non altrimenti spiegabili,
ha rigettato le domande attoree con susseguente addossamento delle spese di lite.
2. Il giudizio di appello
pagina 10 di 18 Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
L'appellata, costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, richiamando tutte le difese già svolte in primo grado.
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al collegio per l'udienza del 4 giugno 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1 Con il primo motivo d'appello il censura la sentenza di primo grado per Pt_1
errata valutazione degli elementi di prova, carenza di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità nella parte in cui ha ritenuto dimostrato che il furto da lui denunciato non fosse realmente accaduto. Osserva, in proposito, che tale conclusione sia stata raggiunta:
- facendo erroneamente leva su mere congetture, per giunta inconferenti e non attinenti al petitum oggetto di causa, laddove la Suprema Corte esclude che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici,
essendo la prova presuntiva una deduzione logica che, come tale, si deve fondare su fatti certi dai quali dedurre poi un altro fatto non conosciuto sulla base di massime d'esperienza o dell'id quod plerumque accidit,
- senza tenere conto del fatto,
o che egli aveva dimostrato:
▪ di essere proprietario dei beni rubati, prova questa non necessitante della produzione di documenti atti comprovarne l'acquisto, anche in pagina 11 di 18 ragione del loro singolo, scarso valore,
▪ il valore economico dei predetti,
▪ l'esistenza dell'effrazione, le cui modalità non dovevano per nulla ritenersi insolite, trattandosi di modus operandi criminoso notoriamente comune,
▪ la conseguente sottrazione dei beni denunciati,
o che a seguito della presentazione di denuncia/querela da parte della compagnia assicurativa in relazione al furto del 2015, Parte_3
l'indagine era stata archiviata in forza di ordinanza emessa dal GIP del
Tribunale di Padova,
- e viceversa aderendo integralmente alle risultanze di una relazione di indagine prodotta in causa dalla compagnia, che tendeva a dipingerlo in maniera malevola,
pur avendo ottenuto in entrambe le precedenti occasioni il giusto ristoro dei danni patiti,
- valorizzando il dato del tutto insignificante relativo al fatto:
o che le polizze sarebbero state attivate pochi giorni prima dell'effettuazione di ciascun furto,
o che a seguito di ogni evento fosse stato costretto a cambiare assicurazione,
essendo ben noto che le compagnie rifiutino in tali casi il rinnovo di polizza o lo confermino a premio assai più elevato.
Il motivo è infondato.
Al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo competeva, invero, al il Pt_1
compito di dimostrare:
- la proprietà e l'attuale possesso nel luogo assicurato dei beni in relazione ai quali pagina 12 di 18 viene richiesto il pagamento dell'indennizzo,
- l'esistenza dell'effrazione,
- l'avvenuta sottrazione dei beni,
- il loro valore, al fine di poter vantare l'indennizzo nella misura richiesta.
Oneri probatori, questi, che non risultano peraltro assolti dal medesimo.
In proposito, invero, quanto al primo dei citati presupposti, l'attore risulta aver unicamente provato l'acquisto e la consegna, in epoca di poco antecedente al furto, e cioè in data 21.5.21, di una pelliccia di visone da donna del valore di € 4.611,60, pagato alla venditrice a mezzo di assegno tratto su banca INTESA CP_4
SANPAOLO, prodotto in causa unitamente all'estratto del proprio conto dal quale risulta l'effettivo versamento della relativa somma.
Non vi è peraltro alcuna prova, alla luce delle dichiarazioni rese in causa dai soggetti chiamati a confermare dal la veridicità dei propri assunti, che tale capo Pt_1
d'abbigliamento risultasse effettivamente detenuto all'interno dell'appartamento dal momento che, sul punto, la testimonianza resa da , moglie separata ormai da Tes_1
vent'anni dall'attore, risulta inammissibile, o comunque totalmente priva di attendibilità, avendo la stessa ammesso, in sede di deposizione, di essere ella la proprietaria di tale capo d'abbigliamento, regalatogli dal marito, e in quanto tale ben interessata a dimostrare qualsiasi circostanza idonea a fondare la pretesa di indennizzo avanzata dal nei confronti della compagnia assicurativa. Pt_1
Quanto, invece, agli ulteriori beni di cui si lamenta la sottrazione risulta che l'attore abbia unicamente provato la detenzione a proprie mani, in epoca di poco antecedente al furto:
pagina 13 di 18 - di una catenina in oro 750%, di una croce in oro 585% e di una collanina con ciondolo a V, di cui alle stime rispettivamente compiute dall'oreficeria TT
BU SN in data 15.6.21 e 29.6.21,
- di una collana in oro giallo 750% da uomo, di un anello in oro bianco 750% modello margherita con dieci diamanti taglio brillante e un rubino centrale nonché di tre collane in oro giallo 750% e di un anello in oro bianco 750% con diamanti taglio brillante, di cui alle stime rispettivamente compiute dall'oreficeria Per_2
di in data 1.6.21, 5.6.21 e 9.6.21.
[...] Persona_3
È peraltro certo che gli anelli di cui sopra fossero di proprietà della siccome Tes_1
dichiarato dalla medesima in udienza e mai smentito dal ciò che, come già Pt_1
sopra evidenziato con riferimento alla pelliccia, comporta l'inesistenza della prova che gli stessi si trovassero normalmente detenuti presso l'abitazione, mancando qualsiasi elemento di prova a sostegno della predetta tesi, stante l'inutilizzabilità della deposizione resa dalla Tes_1
Quanto, invece, agli ulteriori gioielli – dei quali il non ha nemmeno provato la Pt_1
proprietà, ciò che già getta una prima ombra di dubbio sulla complessiva veridicità di quanto riferito dall'attore – va invece rilevato come nessun elemento probatorio idoneo a dimostrarne la presenza all'interno dell'alloggio sia stato fornito in corso di causa dal momento che la ex moglie, , ha unicamente riferito che i beni di sua Tes_1
pertinenza erano custoditi presso la casa del marito, senza peraltro nulla dire in proposito relativamente ai preziosi di asserita proprietà del , che si è limitata a Pt_1
riconoscere nelle fotografie che le venivano mostrate, precisando che venivano utilizzati dal consorte. Sicché, mancando la certezza della usuale presenza di tali beni all'interno pagina 14 di 18 dell'abitazione, viene anche a cadere la presunzione che gli stessi siano stati asportati a seguito dell'effrazione.
Mentre, laddove si ritenesse poi di voler, ciò nonostante, attribuire alla testimonianza resa dalla una ampiezza maggiore di quella risultante dalle sue risposte, resterebbe Tes_1
comunque insuperabile il giudizio di inattendibilità della teste che, sebbene separata da tempo dal marito, risulta aver mantenuto con il medesimo un rapporto amicale sostanzialmente equiparabile a quello coniugale, siccome dimostrato dal fatto che ella:
- usciva regolarmente con lui (deposizione , Tes_2
- teneva i gioielli e la pelliccia presso la sua abitazione, ciò che testimonia una evidente abitualità nella reciproca frequentazione,
- aveva appena ricevuto dal medesimo un costoso regalo del valore di quasi €
5.000,00.
Circostanze, queste, le quali ben inducono a ritenere che la medesima non sia aliena dall'aver mantenuto una fortissima simpatia nei confronti del consorte separato, tale da poterne condizionarne l'atteggiamento al fine di favorirlo in causa.
A fronte delle quali considerazioni vengono allora meno i presupposti per dare accoglimento alle domande attoree.
E ciò senza considerare che, a quanto appena esposto, dovrebbero ulteriormente aggiungersi le perplessità destate nel complesso dalle vicende che hanno riguardato negli ultimi anni il Pt_1
- oggetto di ben tre furti nel corso di soli sei anni, due dei quali verificatisi con modalità sostanzialmente analoghe sia con riguardo ai luoghi e alle modalità di esecuzione sia con riferimento alla tipologia di beni sottratti,
pagina 15 di 18 - e sempre fortunosamente capace di dimostrare il valore tutt'altro che esiguo dei beni rubati grazie all'effettuazione di talune stime dei medesimi, che non è mai stato spiegato a che fine venissero compiute, le ultime delle quali tra l'altro eseguite dalle gioiellerie TT BU SN e di Persona_2 Per_3
immediatamente, guarda caso, a ridosso dell'ultimo furto.
[...]
Elementi questi che, lungi dal dare adito ad una mera congettura, fondata su fatti incerti e dedotta in via di semplice ipotesi, rappresentano al contrario una vera e propria presunzione fondata su elementi certi e dimostrati (i furti precedenti, le modalità degli stessi, l'esistenza delle stime non giustificate dal alcuna ragione), in base a quelle massime d'esperienza derivate dalla frequenza con le quali in Italia, riguardo alle polizze per furto, si verificano frodi assicurative, tanto che secondo i dati più recenti dell'IVASS circa un quarto delle denunce di tali sinistri alle compagnie è stato classificato come esposto a tale rischio.
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole poi della disposta condanna alle spese di lite, affermando che a seguito della invocata riforma della pronuncia di primo grado le stesse dovranno essere poste a carico di . Controparte_1
Il rigetto del primo motivo d'appello e la conseguente conferma dell'inesistenza dei presupposti in presenza dei quali l'indennizzo avrebbe dovuto essere pagato comportano l'infondatezza anche di tale ragione di gravame dal momento che,
risultando il soccombente, sul medesimo devono anche gravare le competenze Pt_1
e gli onorari del giudizio.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite di questo grado:
pagina 16 di 18 - della circostanza che la sentenza di primo grado va integralmente confermata,
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari,
per l'appello, alla somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è
rigettato (Cass. 30.11.22 n. 35195),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte appellante ex art. 91 cpc, determinandole in € 3.966,00 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
Atteso, inoltre, l'integrale rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge n. 228 del 24.12.12, in forza del quale la pagina 17 di 18 parte appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
1) conferma integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Padova n.
2316/23, pubblicata in data 22.11.23;
2) condanna la parte appellante a rifondere in favore della controparte le spese processuali di questo grado che liquida in € 3.966,00, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater
dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.02 n. 115, introdotto dall'art. 1, diciassettesimo comma,
della legge n. 228 del 24.12.12, con obbligo per la parte impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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