Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VI CIVILE
R.G. 1669/2022
in persona della dott.ssa Mariaelena Francone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1669 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 5.9.2024 e vertente
TRA
e , n.q. di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
potestà sul minore , elettivamente domiciliati in Roma, Persona_1
presso lo studio del procuratore avvocato Camillo Vespasiani che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Yago Caretti
Gaingraspo giusta delega in atti
ATTORI
E
e n.q. di genitori esercenti la Controparte_1 CP_2
potestà sul minore elettivamente domiciliati in Roma, Persona_2
presso lo studio del procuratore avvocato Andrea Principali che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2043 cc.;
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 5.9.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore Parte_2 Per_1
, convenivano dinanzi a questo Tribunale e
[...] Controparte_1
n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore CP_2 Per_2
all'esito dei danni riportati da per la condotta violenta
[...] Persona_1
subita da Persona_2
Esponevano gli attori che il giorno 19.8.2021, mentre si Per_1
trovava presso il Parco Inclusivo in Roma, veniva aggredito da Per_2
che gli sferrava un pugno sul lato destro del naso provocandogli
[...]
lesioni. Veniva quindi portato presso il P.S. dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma dove era riscontrata la frattura delle ossa nasali ed eseguito un intervento chirurgico.
Concludeva pertanto l'attore chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa dell'ingiusta aggressione.
Si costituivano e n.q. di genitori Controparte_1 CP_2
esercenti la potestà sul minore che contestavano gli assunti Persona_2
attorei nei termini riportati in comparsa.
Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa ed espletata prova per testi, nonché c.t.u. medico-legale sulla persona del danneggiato. Esaurita
l'istruzione e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.9.2023, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è fondata e merita di essere accolta. All'esito delle prove testimoniali è emerso che in data 19.8.2021
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il minore era stato colpito al naso da un pugno sferrato da Persona_1
mentre si trovavano presso il Parco Inclusivo in Roma. Persona_2
Tale circostanza è stata provata all'esito dell'escussione dei testi. I testi di parte attrice, senza incorrere in contraddizione, hanno riferito che il che da giorni infastidiva il , sferrava un pugno a Per_2 Per_1
causandogli la rottura delle ossa nasali. I testi di parte convenuta hanno confermato la circostanza che i due si trovassero presso il Parco inclusivo nelle circostanze di tempo e di luogo indicate da parte attrice ma sono stati evasivi e generici nelle loro esternazioni. Anche all'esito della visita medica i sanitari hanno constatato che le lesioni riportate dal risultavano compatibili con il pugno ricevuto. Nessuno dei testi, né di parte attrice né di parte convenuta ha paventato l'ipotesi che il Per_2
abbia avuto la necessità di difendersi da un pericolo attuale determinato dalla condotta del .
Rilevato che, in ogni caso, del tutto irrilevante appare, in questa sede, indagare le cause della lite tra attore e convenuto, posto che del danno civile si risponde a titolo di colpa, e la colpa è in re ipsa nella condotta di chi, non coatto dall'impellente necessità di legittima difesa, percuota altri senza la necessità urgente di difendersi da una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, non v'è dubbio che il convenuto e per esso i genitori esercenti la potestà Persona_2 [...]
e vadano condannati a risarcire il danno patito CP_1 CP_2
dall'attore, da liquidarsi come segue.
Risulta dai referti allegati agli atti, nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, che in occasione dell'evento dedotto in giudizio -di anni 13 all'epoca dei fatti-, abbia Parte_1
subìto un evento biologico inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano.
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Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
-) 5 % di invalidità permanente;
-) 5 giorni di inabilità temporanea assoluta;
-) 20 giorni di inabilità temporanea relativa al 50%.
Le conclusioni cui è pervenuto il ct.u. dopo aver svolto regolarmente le operazioni peritali, sono totalmente condivisibili, ed egli ha verificato che i danni occorsi al fossero conseguenza diretta dell'aggressione subita dal Per_2
Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno alla persona patito dall'attore va liquidato come segue, tenuto conto delle tabelle adottate da questo Tribunale per l'anno in corso:
1.- titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di attuali euro 6.998,18, oltre alla personalizzazione nella misura del 30% al fine di tenere adeguato conto del pregiudizio morale subìto dall'attore, anche in considerazione della natura del fatto, delle condizioni psichiche del minore, dei postumi del sinistro e del tipo di cure ricevute;
2) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare al predetto somme di :
-) per l'inabilità temporanea assoluta, euro 276,20 attuali;
-) per l'inabilità temporanea parziale al 50% euro 552,40 attuali;
Per le spese mediche, come documentate e ritenute congrue dal c.t.u., vanno riconosciuti all'attore euro 25,00. Nessun ulteriore danno risulta provato.
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Spetta pertanto complessivamente all'attore l'importo di euro
10.199,81. Su detta somma decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di
[...]
, e per esso in favore dei genitori esercenti la potestà, a titolo di Per_1
risarcimento danni, della somma di euro 10.199,81, oltre interessi come in motivazione;
2.- condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.250,00, di cui euro
650,00 per spese (compresa c.t.u.) oltre rimborso forfettario -15%- IVA
e CPA come per legge;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Roma in data 7.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Mariaelena Francone
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