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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1464 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1464 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. TORNI EO ( CodiceFiscale_2
e nata in [...] il 09 ) con il Parte_2 C.F._3
NI EO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/09/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 27.10.1985, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate le figlie e entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Parte_1 Parte_2
2) l'abitazione familiare in Riccione (RN) al Viale Locri 7 resterà assegnata alla proprietaria IG.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti mentre il IG. trasferirà la propria Parte_2 Parte_1
residenza presso l'abitazione dei genitori ove già abita;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento dichiarando di avere ciascuno risorse adeguate per provvedere al proprio sostentamento;
4) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
5) le spese e i compensi del giudizio di separazione sono a carico del IG. Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 438 Parte II Serie A Anno 1985 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1464 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. TORNI EO ( CodiceFiscale_2
e nata in [...] il 09 ) con il Parte_2 C.F._3
NI EO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/09/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 27.10.1985, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate le figlie e entrambe maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 7.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Parte_1 Parte_2
2) l'abitazione familiare in Riccione (RN) al Viale Locri 7 resterà assegnata alla proprietaria IG.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti mentre il IG. trasferirà la propria Parte_2 Parte_1
residenza presso l'abitazione dei genitori ove già abita;
3) i coniugi rinunciano reciprocamente al contributo di mantenimento dichiarando di avere ciascuno risorse adeguate per provvedere al proprio sostentamento;
4) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi;
5) le spese e i compensi del giudizio di separazione sono a carico del IG. Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 438 Parte II Serie A Anno 1985 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi