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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8377 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26782/2023
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26782/2023
All'udienza del 04/06/2025 è presente l'avv. Nicola Staniscia in sostituzione dell'avv.
GL CI, per parte appellante, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude riportandosi all'appello proposto e chiedendo il rigetto dell'appello incidentale.
E' altresì presente l'avv. Rita De Meo, in sostituzione dell'avv. TONACHELLA
ADRIANO, per Roma capitale, la quale si riporta alla comparsa di costituzione e appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi presenti.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
LU De RN
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15.10, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(LU De RN)
N. R.G. 26782/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. LU De RN;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 26782 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. , domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CRESCENZIOO 20 00193 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. GL
CI giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco p.t. domiciliato in CP_1 P.IVA_1
VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 ROMA presso l'avvocatura capitolina;
rappresentato e difeso dall'avv. TONACHELLA ADRIANO, indirizzo pec per le
E comunicazioni: oma. ; Emai_2 Email_3 CP_2 APPELLATA
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Carbognani del foro di Napoli
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, indirizzo pec per le comunicazioni:
Email_5
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
giudice di pace di Roma n. 6901/2023 che così statuito in ordine all'impugnazione del ruolo proposta in ragione della dedotta intervenuta prescrizione del credito ivi recato: rilevato che l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.112 cpc – 2697 cc e
100 cpc in quanto: “Il GdP ha semplicisticamente motivato il rigetto sul presupposto
che “ l'estratto di Ruolo” non fosse atto impugnabile ex comma 4 bis articolo 12 DPR
602/73 (come Modificato da: Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 Articolo 3 bis)” mentre: “Nella fattispecie in esame, tuttavia, oggetto di domanda e di accertamento
non è stata , soltanto, la nullità della notifica delle cartelle portate dall'estratto di
Ruolo ma, anche, l'accertamento della prescrizione del preteso credito di
[...]
(per Violazioni al Codice della Strada) pure considerando valida la notifica CP_1
della cartella siccome indicata nell'estratto di ruolo. In buona sostanza, oggetto di domanda ex art. 112 cpc, è stata anche l'intervenuta prescrizione estintiva del credito,
pure considerando quale dies a quo quello della notifica della cartella siccome indicato nell'estratto di ruolo”;
rilevato che si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
spiegando appello incidentale della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite;
rilevato che si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello;
rilevato che l'art. 12 co.4 bis DPR n. 602/1973 (comma aggiunto dall'articolo 3-
bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17
dicembre 2021, n. 215), prevede che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di
diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che
dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una
procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-
bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione” .
rilevato che con sentenza n.190/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione a tale disposizione;
ritenuto che -come già ritenuto da questo ufficio-: “la disciplina in questione si
applica anche alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dei richiami di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 e 206 D. Lgs. n.
285/1992, deve aggiungersi che l'anzidetta norma qualifica l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, sicché la norma si applica anche ai processi pendenti in quanto incide sulla sentenza che è
ancora da emettersi (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai
processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata
a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”)” (sentenza emessa nel giudizio R.G. 50672/2021);
rilevato che non avendo la parte nemmeno dedotto di rientrare in una delle categorie di cui al citato art. 12, comma 4 bis (né avendo specificato quale sarebbe il suo interesse ad agire, pur non rientrante nella citata elencazione, e che dovrebbe comunque considerarsi meritevole di tutela, non assumendo in concreto rilevanza la supposta violazione dell'art. 3 della Carta Costituzionale, atteso che, già prima dell'entrata in vigore della norma richiamata, la parte, comunque, in applicazione dell'art. 100 cpc, avrebbe potuto agire in giudizio solo ove a ciò avesse avuto un interesse ad agire, concreto ed attuale, non ravvisabile nel caso sub judice), deve essere confermata la statuizione in punto di inammissibilità in ordine all'opposizione proposta da;
Parte_1
ritenuto che -per le ragioni diffusamente espresse dalla Corte di cassazione nella pronuncia da ultimo indicata che non sono state oggetto di contestazioni in punto di diritto nella presente sede- stante l'indicazione tassativa delle ipotesi indicate dal legislatore non può affermarsi la sussistenza di un interesse ad agire in fattispecie diverse da quelle volute dalla legge;
ritenuto che non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte appellante in ordine alla giurisprudenza circa la sussistenza dell'interesse ad agire ai fini di far accertare l'intervenuta prescrizione;
ritenuto -infatti- che con la menzionata disciplina il legislatore abbia voluto disciplinare ed indicare le ipotesi tassativamente previste in cui stima sussistente l'interesse ad agire;
ritenuto che
la scelta del legislatore non appare irragionevole tenuto conto della rilevanza pubblicistica della materia;
ritenuto che va quindi rigettato l'appello;
rilevato che -quanto all'appello incidentale proposto- la giurisprudenza di legittimità, in tema di compensazione delle spese processuali, ha chiarito che -ai sensi dell'art. 92 c.p.c.- il giudice è tenuto ad indicare i motivi posti a fondamento della stessa, che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (cfr. in tal senso Cass. n. 25594/2018);
ritenuto, infatti, che l'individuazione del soccombente deve avvenire in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi;
ritenuto, ancora, che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d. l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass. n. 3977/2020); ritenuto che la riconosciuta fondatezza delle ragioni dell'opponente comporta la necessaria condanna alle spese di lite a carico della parte soccombente non ricorrendo alcuna delle ipotesi normativamente previste per la compensazione;
ritenuto che va quindi accolto l'appello incidentale proposto da CP_1
ritenuto che per giurisprudenza pacifica di legittimità e dell'intestato ufficio cui si stima di prestare adesione: “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di
un funzionario appositamente delegato (come è consentito dalla L. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 23, comma 4), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia
soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato,
difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui
sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che
abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota (ex
multis, Sez. 2, n. 18066, 27/8/2007, Rv. 599746; Sez. 2, n. 11389, 24/5/2011, Rv.
618099)” (Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, n.31860);
rilevato che non risulta agli atti del fascicolo di parte di Roma capitale di primo grado la notula riportante le spese sostenute;
ritenuto che -pertanto- che, fermo restando la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio, nulla va disposto -in concreto- sulle spese del primo grado di giudizio sostenute da;
CP_1
ritenuto che le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello;
ACCOGLIE l'appello incidentale;
ND l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e dell che liquida CP_1 Controparte_3
in euro 450,00 ciascuna, oltre oneri di legge ove dovuti, spese generali e rimborso spese vive documentate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 04/06/2025
IL GIUDICE
LU De RN
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26782/2023
All'udienza del 04/06/2025 è presente l'avv. Nicola Staniscia in sostituzione dell'avv.
GL CI, per parte appellante, il quale si riporta ai propri scritti difensivi e conclude riportandosi all'appello proposto e chiedendo il rigetto dell'appello incidentale.
E' altresì presente l'avv. Rita De Meo, in sostituzione dell'avv. TONACHELLA
ADRIANO, per Roma capitale, la quale si riporta alla comparsa di costituzione e appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi presenti.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
LU De RN
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15.10, assenti i procuratori delle parti allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(LU De RN)
N. R.G. 26782/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. LU De RN;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 26782 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. , domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CRESCENZIOO 20 00193 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. GL
CI giusta procura in atti, indirizzo pec per le comunicazioni:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del sindaco p.t. domiciliato in CP_1 P.IVA_1
VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 ROMA presso l'avvocatura capitolina;
rappresentato e difeso dall'avv. TONACHELLA ADRIANO, indirizzo pec per le
E comunicazioni: oma. ; Emai_2 Email_3 CP_2 APPELLATA
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
presidente p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Carbognani del foro di Napoli
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, indirizzo pec per le comunicazioni:
Email_5
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Rilevato che ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
giudice di pace di Roma n. 6901/2023 che così statuito in ordine all'impugnazione del ruolo proposta in ragione della dedotta intervenuta prescrizione del credito ivi recato: rilevato che l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.112 cpc – 2697 cc e
100 cpc in quanto: “Il GdP ha semplicisticamente motivato il rigetto sul presupposto
che “ l'estratto di Ruolo” non fosse atto impugnabile ex comma 4 bis articolo 12 DPR
602/73 (come Modificato da: Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 Articolo 3 bis)” mentre: “Nella fattispecie in esame, tuttavia, oggetto di domanda e di accertamento
non è stata , soltanto, la nullità della notifica delle cartelle portate dall'estratto di
Ruolo ma, anche, l'accertamento della prescrizione del preteso credito di
[...]
(per Violazioni al Codice della Strada) pure considerando valida la notifica CP_1
della cartella siccome indicata nell'estratto di ruolo. In buona sostanza, oggetto di domanda ex art. 112 cpc, è stata anche l'intervenuta prescrizione estintiva del credito,
pure considerando quale dies a quo quello della notifica della cartella siccome indicato nell'estratto di ruolo”;
rilevato che si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
spiegando appello incidentale della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite;
rilevato che si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello;
rilevato che l'art. 12 co.4 bis DPR n. 602/1973 (comma aggiunto dall'articolo 3-
bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17
dicembre 2021, n. 215), prevede che: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di
diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che
dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una
procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure
per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-
bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una
pubblica amministrazione” .
rilevato che con sentenza n.190/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione a tale disposizione;
ritenuto che -come già ritenuto da questo ufficio-: “la disciplina in questione si
applica anche alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, a fronte dei richiami di cui all'art. 27 L. n. 689/1981 e 206 D. Lgs. n.
285/1992, deve aggiungersi che l'anzidetta norma qualifica l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, sicché la norma si applica anche ai processi pendenti in quanto incide sulla sentenza che è
ancora da emettersi (in tal senso, cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283:
“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art.
12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai
processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata
a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in
riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”)” (sentenza emessa nel giudizio R.G. 50672/2021);
rilevato che non avendo la parte nemmeno dedotto di rientrare in una delle categorie di cui al citato art. 12, comma 4 bis (né avendo specificato quale sarebbe il suo interesse ad agire, pur non rientrante nella citata elencazione, e che dovrebbe comunque considerarsi meritevole di tutela, non assumendo in concreto rilevanza la supposta violazione dell'art. 3 della Carta Costituzionale, atteso che, già prima dell'entrata in vigore della norma richiamata, la parte, comunque, in applicazione dell'art. 100 cpc, avrebbe potuto agire in giudizio solo ove a ciò avesse avuto un interesse ad agire, concreto ed attuale, non ravvisabile nel caso sub judice), deve essere confermata la statuizione in punto di inammissibilità in ordine all'opposizione proposta da;
Parte_1
ritenuto che -per le ragioni diffusamente espresse dalla Corte di cassazione nella pronuncia da ultimo indicata che non sono state oggetto di contestazioni in punto di diritto nella presente sede- stante l'indicazione tassativa delle ipotesi indicate dal legislatore non può affermarsi la sussistenza di un interesse ad agire in fattispecie diverse da quelle volute dalla legge;
ritenuto che non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte appellante in ordine alla giurisprudenza circa la sussistenza dell'interesse ad agire ai fini di far accertare l'intervenuta prescrizione;
ritenuto -infatti- che con la menzionata disciplina il legislatore abbia voluto disciplinare ed indicare le ipotesi tassativamente previste in cui stima sussistente l'interesse ad agire;
ritenuto che
la scelta del legislatore non appare irragionevole tenuto conto della rilevanza pubblicistica della materia;
ritenuto che va quindi rigettato l'appello;
rilevato che -quanto all'appello incidentale proposto- la giurisprudenza di legittimità, in tema di compensazione delle spese processuali, ha chiarito che -ai sensi dell'art. 92 c.p.c.- il giudice è tenuto ad indicare i motivi posti a fondamento della stessa, che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti (cfr. in tal senso Cass. n. 25594/2018);
ritenuto, infatti, che l'individuazione del soccombente deve avvenire in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi;
ritenuto, ancora, che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d. l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (così Cass. n. 3977/2020); ritenuto che la riconosciuta fondatezza delle ragioni dell'opponente comporta la necessaria condanna alle spese di lite a carico della parte soccombente non ricorrendo alcuna delle ipotesi normativamente previste per la compensazione;
ritenuto che va quindi accolto l'appello incidentale proposto da CP_1
ritenuto che per giurisprudenza pacifica di legittimità e dell'intestato ufficio cui si stima di prestare adesione: “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di
un funzionario appositamente delegato (come è consentito dalla L. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 23, comma 4), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia
soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato,
difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui
sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che
abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota (ex
multis, Sez. 2, n. 18066, 27/8/2007, Rv. 599746; Sez. 2, n. 11389, 24/5/2011, Rv.
618099)” (Cassazione civile sez. II, 10/12/2018, n.31860);
rilevato che non risulta agli atti del fascicolo di parte di Roma capitale di primo grado la notula riportante le spese sostenute;
ritenuto che -pertanto- che, fermo restando la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio, nulla va disposto -in concreto- sulle spese del primo grado di giudizio sostenute da;
CP_1
ritenuto che le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA l'appello;
ACCOGLIE l'appello incidentale;
ND l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di e dell che liquida CP_1 Controparte_3
in euro 450,00 ciascuna, oltre oneri di legge ove dovuti, spese generali e rimborso spese vive documentate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 04/06/2025
IL GIUDICE
LU De RN