Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1182/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 20/05/2025, sono presenti:
per l'avv. Antonio Perrotta;
Parte_1
per l'avv. Giuseppe Borgonovo. Parte_2
È altresì presente il dott. ai fini della pratica forense. Persona_1
L'avv. Borgonovo precisa le conclusioni riportandosi al foglio di PC già depositato;
discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Perrotta precisa le conclusioni come da note scritte già depositate e discute oralmente la causa riportandosi ai precedenti atti difensivi. Precisa che la propria assistita ha tempestivamente avanzato le contestazioni relative a vizi e difetti della fornitura, come da documentazione depositata.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 1 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1182/2023, all'esito della discussione orale avvenuta all'udienza del 20 maggio 2025, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Como, via Milano n. 40, presso lo studio dell'avv. Antonio Perrotta, che la rappresenta e difende come da procura allegata dell'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Como, Parte_2 C.F._1
via G. Parini n. 1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Borgonovo che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta –
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, IN VIA PRELIMINARE: 1) non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO: 1) rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti di perché Parte_1
pagina 2 di 13 infondata in fatto e in diritto;
2) accertare e dichiarare illegittima la pretesa creditoria di di di cui al decreto ingiuntivo opposto e per Controparte_1 Parte_2
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) accertare i fatti esposti in atti da
[...]
e in particolare accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da Parte_1
per gli importi di cui alle fatture del procedimento monitorio Parte_1
R.G.N 609/2024, Trib. di Como, e/o per qualsiasi altra ragione e comunque accertare e dichiarare non dovuta da la somma di euro 11.957,00 ovvero Parte_1
quella maggiore o minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo effettivo;
4) accertare e quantificare i costi e le spese sostenute e/o che dovrà sostenere per le ragioni esposte nel presente atto Parte_1
e condannare a pagare in favore Controparte_2 [...] la somma di euro € 4.488,43 + 6.000,00 ovvero quella maggiore o Parte_1
minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
5) nella denegata ipotesi di conferma anche parziale del decreto ingiuntivo e/o comunque nell'ipotesi di determina dell'esatta somma dovuta da Parte_1
compensare quando dovuto da con quanto
[...] Parte_1
dovuto da di a Controparte_1 Parte_2 Pt_1 Parte_1
a seguito dell'accoglimento totale e/o parziale della domanda n. 4); 6) condannare
[...] [...]
di a consegnare tutte Controparte_1 Parte_2 Parte_1
le certificazioni dovute per legge, il libretto di manutenzione del forno e le parti mancanti del forno. IN VIA ISTRUTTORIA: L'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) “VERO che la ditta ha percepito da la somma di euro 7.930,00 quale CP_3 Parte_1
pagamento per la vendita del macchinario “Spezzatrice automatica esagonale” come da fattura n. 3/001 del 30.03.2022, di cui al doc. n. 27 e 30 che mi vengono rammostrati e che confermo”;
“VERO che la ditta ELLE-CI di LI MA & C. SN ha percepito da la somma Parte_1
di euro 732,00 quale pagamento per la realizzazione e vendita di “struttura in ferro” come da fattura n. 20000103 del 30.05.2023, di cui al doc. n. 28, 31 e 35 che mi vengono rammostrati e che confermo”; 2) “VERO che la ditta RI DO RL ha percepito da la Parte_1
somma di euro 446,25 più IVA quale pagamento per la vendita di n. 10 tavole di legno cm.200x35
pagina 3 di 13 come da fattura n. 171 del 02.03.2022, di cui al doc. n. 29, 32 e 35 che mi vengono rammostrati e che confermo”; 3) “VERO che il 22.02.2022 presso il laboratorio del negozio di Mani nella
Terra sito in Meda via Pace n. 6, su richiesta del sig. ha provato/utlizzato ovvero Parte_3
messo in funzione la Spezzatrice “meccanica” e che questa funzionava male”; 4) “VERO che il
22.02.2022 presso il laboratorio del negozio di Mani nella Terra sito in Meda via Pace n. 6, su richiesta del sig. ha provato/utilizzato/ ovvero messo in funzione la Stampatrice Parte_3
e che questa funzionava male”; 5) “VERO che il 22.02.2022 presso il laboratorio del negozio di
Mani nella Terra sito in Meda via Pace n. 6 ha regolato le tensione delle catene della
Stampatrice”; 6) “VERO che il 22.02.2022 presso il laboratorio del negozio di Mani nella Terra sito in Meda via Pace n. 6 la Stampatrice presentava un nastro nuovo e un nastro usato come da foto che mi viene mostrata (si rammostri al teste il doc. n. 33); 7) “VERO che nel mese di novembre 2021 si è recato con i sig.ri , presso il panificio Vezzoli Parte_3 Parte_4
sito in Giussano via Lecco n. 7 a visionare il forno elettrico acquistato da Pt_5 Parte_1
per verificare dove erano posizionati i tubi di scarico”; 8) “VERO che il forno elettrico
[...]
IK era stato prestato da al panificio Vezzoli sito in Giussano via Controparte_1
Lecco n. 7, per aiutare il panificio Vezzoli”; 9) “VERO che nel mese di dicembre 2021
[...]
ha consegnato a il forno elettrico tutto smontato e con Controparte_1 Parte_1 Pt_5
tracce/macchie di sporco/fumi come da foto che mi vengono mostrate (si rammostri al teste il doc. n. 5); 10) “VERO che nel mese di dicembre 2021 il sig. ha lavato con Parte_3
l'idropulitrice il forno elettrico consegnato da come da foto che Pt_5 Controparte_1 mi vengono mostrate (si rammostri al teste il doc. n. 5); 11) “VERO che alla data del 20.03.2024 due nastri del presentavano macchie di umidità e di muffa come da foto che mi CP_4 vengono rammostrate (si rammostri al teste il doc. n. 34); 12) “Vero che alla data del 20.03.2024 il presentava gli ingranaggi arrugginiti come documento n. 26 che mi viene mostrato” CP_4
13) “VERO che fino ad aprile 2024 ha utilizzato la struttura in ferro e le tavole di legno che vengono rammostrate per riporre le forme di pane a lievitare (si rammostri al teste il doc. n.
35); 14) “VERO che fino ad aprile 2024 spostava manualmente le forme di pane dalle tavole di legno alla pala da forno e poi le infornava”; 15) “VERO che a partire dal mese di aprile 2024 ripone le forme di pane a lievitare sui nastri dei telai del e poi le inforna tutte assieme CP_4
pagina 4 di 13 con una sola manovra”; 16) “VERO che il forno elettrico a tutto oggi è privo della lastra Pt_5
di chiusura del vano come da foto che mi viene mostrata (si rammostri al teste il doc. n. 36). Si indicano a testi: • sul capitolo n. 1: c/o ditta , via Monteverdi n. 6, CP_3 CP_3
Giussano (MB); • sul capitolo n. 2: c/o ELLE-CI di LI MA & C. SN, via Per Tes_1
Bulgorello, Vertemate con Minoprio (CO); • sul capitolo n. 3: RI DO c/o RI DO srl, via Roma n. 63, Casorate Sempione (VA); • sui capitoli 4, 5, 6, 7 viale Brianza n. Tes_2
15, Meda;
• sui capitoli , via della Stazione n. 7, Anzano del NumeroDiCart_1 Testimone_3
Parco; • sui capitoli 12,14,15,16,17 c/o Lasciati Ispirare, via Testimone_4
Pace n. 6/12, Meda;
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi ex adverso formulati con i medesimi testi indicati a prova diretta e con riserva di addurne altri. - disporre Consulenza tecnica d'ufficio. Con vittoria di spese, competenze e onorari”;
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare l'opposizione e tutte le domande della debitrice opponente in quanto infondate, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA
SUBORDINATA: Nel denegato e non creduto caso di caducazione del decreto ingiuntivo opposto per accoglimento, totale o parziale delle eccezioni e delle domande dell'opponente, accertare l'inadempimento di controparte e accertare che nulla è dovuto dalla Parte_6
, accertare, altresì, per le ragioni indicate in atti, che l'opponente è debitrice nei confronti
[...] dell'opposta della somma portata nel decreto ingiuntivo, ovvero della diversa, maggiore o minore somma, risultante dall'istruttoria e, per l'effetto, condannare la debitrice opponente al pagamento in favore dell'opposta di tale accertato importo, oltre interessi moratori ex art.5 d.lgs n.231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, e comunque con ogni più opportuna statuizione a riguardo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: Previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di per un CP Parte_1
importo pari all'arricchimento della medesima in considerazione dell'attività e della fornitura realizzate da in una somma pari a quella portata nel decreto ingiuntivo, ovvero CP
alla diversa, maggiore o minore somma, risultante dall'istruttoria e, per l'effetto, condannare pagina 5 di 13 l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di tale accertato importo, oltre interessi moratori ex art.5 d.lgs n.231/2002 dal dovuto al saldo effettivo, e comunque con ogni più opportuna statuizione a riguardo;
IN OGNI CASO: Condannare , in persona Parte_1
del suo amministratore pro tempore, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre
IVA, CPA e spese generali, come per Legge. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi, tutti emendati da eventuali ritenuti giudizi di valore: 1) Vero che in data 17.12.2021 la ha consegnato a , presso i suoi locali CP Controparte_5
siti in Como – via Martino Anzi n.8, un forno elettrico Tronic ET 123/C da 6,3 mq usato con 12 braghette aggancio telai per il prezzo complessivo di €19.450,00 oltre IVA, come dedotto nel contratto allegato sub doc.D-d che si mostra al teste? 2) Vero che nel 2021 e nel 2022 la CP
ha eseguito per la revisione di un cilindro formatrice usato, di una
[...] Pt_1 Parte_1 francesina Gerosa usata, di una stampatrice usata e di un “prometeo” usato, tutti beni questi di proprietà di , già di proprietà della soc. 3) Vero che nel 2022 Parte_1 CP_6
la ha eseguito per Mani nella Terra gli interventi tecnici relativi ad un cilindro CP
formatrice usato, ad una francesina Gerosa usata, ad una stampatrice usata e ad un “prometeo” usato, meglio descritti nel doc.1 della presente memoria che si mostra al teste? 4) Vero che negli anni 2021 e 2022 la ha eseguito per Mani le operazioni di sostituzione CP Parte_1
dei nastri di un cilindro formatrice usato, di una francesina Gerosa usata, di una stampatrice usata e di un prometeo usato, per il prezzo complessivo di €.2.465,00 (oltre iva), come meglio dedotto e specificato nel documento allegato sub doc.D-d che si mostra al teste? 5) Vero che la ha eseguito sui macchinari di proprietà di Terra le seguenti attività CP Parte_1
documentate sub doc.1 della presente memoria, che si mostra al teste: a) “Ritiro stampatrice francesina cilindro/formatrice tutte da revisionare e sistemare” nonché “scarico e sistemazione” in data 20.10.2021 e “Scarico e visione lavori” in data 21.10.2021? b)
“Intervento stampatrice” avendo “sostituito tappeto 2400x700” e “montato” in data
01.12.2021? c) “Ritiro Prometeo da revisionare” in data 07.12.2021? d) “Sostituzione n.2 teli su francesina ” con relativo asse, su “francesina in officina” in data 10.12.2021? e) Per_2
“Intervento in ditta” sulla componente “forma/cilindro iniziata a smontare” in data
21.12.2021? f) “Smontaggio e trasloco” del forno IK “con in data Controparte_7
pagina 6 di 13 22.12.2021? g) Conclusione “intervento formatrice/cilindro”: “finito di smontare” e pulizia in data 20.01.2022; h) “Intervento in ditta” di “pulizia macchine” in data 21.01.2022? i) Ulteriore
“intervento formatrice/cilindro”: “montato tappeto inferiore cilindro 1740x550” e
“sostituzione 2 cuscinetti 6001” nonché “montato tappeto su cilindro 880x550 e tappeto inferiore formatrice 1775x550 in plastica” e “sostituito 4 cuscinetti 6203 e 2 cuscinetti 6000” in data 24.01.2022, nonché ancora “montato tappeto posteriore 42x49” in data 25.01.2022 e
“sostituito un tappeto 28x55 in lana, un tappeto 25,5x55 in lana, due cuscinetti 608, un tappeto
43x49 in lana” e ancora “un tappeto 22,5x50 in lana, una cinghia A45”, infine macchinario
“rimontato” con formatrice “PRONTA” il 28.01.2022? j) “Consegna” di: “stampatrice francesina – spezzatrice – cilindro/formatrice e 2 spine 16 a 4 poli” in data 02.02.2022? k)
“Intervento” di accensione forno IK e “montaggio lamiere” nonché “pulizia piatto Gerosa
– spezzatrice” e controllo “fungo” e “misura per tappeti” in data 09.02.2022? l) “Sistemato stampatrice catena” e ulteriore controllo con successivo ordine di componenti da sostituire in data 22.02.2022? m) “Intervento” di sostituzione “tappeto uscita” del macchinario formatrice
(“42x49 in plastica”) in data 28.02.2022? n) “Ritirato spezzatrice” in data 28.02.2022, poi stornata dal prezzo di vendita con detrazione del relativo valore di €.3.900,00 oltre IVA? o)
“Sostituzione teli” sull'ulteriore macchinario “Prometeo” indicato nel contratto allegato sub doc.D-d che si mostra, in data 28.02.2022? 6) Vero che nel marzo 2022 Parte_7
, nel corso dell'esecuzione del contratto sub doc.D-b, pattuivano la fornitura di n.12
[...]
braghette del in luogo delle 16 inizialmente pattuite, accordandosi per un Parte_8 conseguente diverso prezzo pari a €.19.450,00 oltre IVA, per un totale di €.21.915,00 oltre IVA, comprensivo altresì del forno IK usato, e la sostituzione del nastri per i macchinari stampatrice, cilindro formatrice, francesina e prometeo, di proprietà dell'opponente, per il prezzo di €.2.465,00 oltre IVA, come indicato nell'allegato sub doc.D-d che si mostra al teste?
7) Vero che in data 20.10.2021 versava l'importo di €.2.806,00 (IVA inclusa) Parte_1
a titolo di acconto, documentato dalla fattura n.451/2021 allegata sub doc.D-c che si mostra al teste? 8) Vero dopo il primo versamento di €.2.806,00 e prima del deposito del ricorso per ingiunzione per cui è causa (avvenuta in data 23.02.2024), versava a Parte_1 CP
l'ulteriore somma di €.12.212,00 a titolo di acconto mediante i seguenti bonifici bancari:
[...]
pagina 7 di 13 - €.5.612,00 in data 02-02-2022; - €.1.100,00 in data 06-03-2023; - €.1.100,00 in data 04-04-
2023; - €.1.100,00 in data 08-05-2023; - €.1.100,00 in data 06-06-2023; - €.1.100,00 in data 07-
07-2023; - €.1.100,00 in data 06-10-2023, come risulta dal mastrino che si mostra al teste (doc.2 della presente memoria)? 9) Vero che nel 2023 pagava alla il Parte_1 CP complessivo acconto di €.6.600,00 (nella specie nr.6 rate da €.1.100,00) solo dopo l'invito di negoziazione assistita sub doc.D.h, che si mostra al teste? 10) Vero che alla data del deposito del ricorso per ingiunzione per cui è causa residuava da pagare alla , da parte di CP
, l'importo di €.11.957,00? 11) Vero che ad oggi il debito residuo di ella Parte_1 Pt_1
Terra verso la per i fatti di causa ammonta a €.11.957,00? 12) Vero che la CP CP
emetteva la nota di credito n.8/2023 allegata sub doc.D-e, e che si mostra al teste, a seguito
[...]
delle pattuizioni successive al contratto sub doc.D-b mostrato al teste e indicate nel documento sub doc.D-d, che parimenti si mostra al teste? Si indicano come testimoni su tutti i sopra formulati capitoli di prova i signori: • residente in [...]
Schiavetto n.27; • residente in [...]
n.25B; • presso Cesana Service - Galbiate (LC), via Solaro n.20; • CP_9 [...]
, presso - Galbiate (LC), via Solaro n.20; • CP0 CP CP1
presso - Galbiate (LC), via Solaro n.20; • residente in [...]
AG d'ER (CO), via Fabio Filzi n.2”.
Oggetto: Inadempimento contrattuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 22.02.2024, adiva l'intestato Ufficio esponendo Parte_2
di aver stipulato con la società , in data 26.04.2021, un contratto di Controparte_13 compravendita avente ad oggetto “l'acquisto in un forno elettrico IK usato con n. 16 braghette aggancio telai e una spezzatrice automatica idraulica usata, inclusa la fornitura scontata e completa di revisione di un cilindro formatrice, una francesina Gerosa ed una stampatrice, senza la sostituzione dei nastri”, il tutto al complessivo prezzo di € 23.000,00 più pagina 8 di 13 IVA, e che la controparte aveva versato, al momento della stipula del contratto un acconto di €
2.300,00 oltre IVA, cioè di € 2.806,00, residuando un credito a proprio favore di € 20.700,00 più
IVA, ovvero di € 25.254,00 come da fattura n. FD525/2021.
Precisava tuttavia il ricorrente che, successivamente, le parti avevano modificato l'oggetto del contratto, nel senso di: a) ridurre il numero complessivo delle braghette (da 16 a 13), il tutto per un prezzo di € 19.450,00 oltre IVA;
b) escludere dalla compravendita la spezzatrice, con ciò detraendo dal prezzo pattuito il relativo valore di € 3.900,00 più IVA;
c) prevedere la fornitura di un cilindro formatrice, di una francesina Gerosa e di una stampatrice, senza sostituzione dei nastri, al prezzo di € 2.465,00 oltre IVA;
d) modificare la misura del corrispettivo pattuito a complessivi € 21.915,00, IVA esclusa.
Premesso quanto sopra, il chiedeva dunque a questo Tribunale di emettere un decreto CP ingiuntivo nei confronti della controparte, per il complessivo importo di € 11.957,00, dovuto a saldo della fornitura, il tutto oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 268/2024 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta rituale opposizione da con atto di citazione notificato in Parte_1
data 5.04.2024.
Ammetteva, in particolare, quest'ultima di aver stipulato con la controparte un contratto che prevedeva la fornitura di macchinari usati, destinati alla panificazione, e la revisione di altri utensili di proprietà di essa opponente al prezzo complessivo di € 23.000,00 più IVA, essendo ricompresa, tra le prestazioni dovute a proprio favore, anche la “revisione cilindro formatrice, francesina Gerosa, stampatrice senza sostituzione nastri”, e di avere già corrisposto in virtù di tale contratto la somma di € 2.300,00 oltre IVA (€ 2.806,00) a titolo di acconto.
Contestava, invece, di aver accettato il successivo preventivo dell'1.03.2022 per € 21.915,00 più
IVA, in cui: era stato eliminato il costo della spezzatrice;
era stato esposto il prezzo del forno elettrico IK per € 19.000,00, accompagnato a quello delle 12 braghette;
erano stati indicati i costi per la sostituzione dei nastri di stampatrice, formatrice e francesina;
erano stati esposti i costi per la sostituzione dei nastri del Prometeo e relativi al trasporto.
Contestava dunque l'entità del compenso richiesto dalla controparte giacché, dal prezzo di €
23.000,00 più IVA, doveva essere decurtato il costo della spezzatrice, che era stata ritirata, il pagina 9 di 13 costo di quattro braghette, il costo del nastro della stampatrice e quello del Prometeo, per un totale di € 9.284,40. Inoltre, opponeva in compensazione un proprio controcredito risarcitorio di
€ 4.488,43, pari alla differenza di prezzo tra il costo effettivamente sostenuto per l'acquisto della spezzatrice e quello che avrebbe pagato se la controparte avesse fornito la spezzatrice promessa in vendita, nonché i costi per l'acquisto di una struttura in ferro e di n. 10 tavole di legno, che essa opponente aveva dovuto sostenere visto che la controparte aveva trattenuto indebitamente il dal mese di novembre 2021 al 20.03.2024. CP_4
A ciò, aggiungeva poi un credito risarcitorio di € 6.000,00 relativo: ai costi per revisionare gli ingranaggi arrugginiti del trattenuto dalla controparte per 27 mesi;
ai costi relativi alle CP_4
parti mancanti del forno e per il lavaggio;
ai costi per il mancato utilizzo del . CP_4
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta del 22.06.2024, dopo lo svolgimento delle verifiche preliminari, si costituiva in giudizio l'opposto concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, oltre che per la condanna della controparte al pagamento di quanto da lei dovuto eventualmente a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa.
Rappresentava, in particolare, l'opposto che l'unica prestazione non eseguita era quella relativa alla fornitura della spezzatrice e che, tuttavia, il prezzo della stessa era stato escluso dal secondo preventivo;
inoltre, a differenza di quanto dedotto dalla controparte, i costi per la sostituzione dei nastri erano esclusi, già nel primo preventivo, non solo per la stampatrice, ma anche per la francesina e la formatrice. Infine, adduceva di aver comunque diritto ad essere retribuita per l'attività di revisione del , riconosciuta dalla stessa controparte, e di averlo trattenuto CP_4
legittimamente a fronte dell'avverso inadempimento.
Successivamente, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie integrative e, all'esito della prima udienza del 9.10.2024, fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, venivano respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti.
La causa subiva, quindi, rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata e merita di essere respinta.
pagina 10 di 13 Sul punto, va detto infatti che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex multis Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che, in data 26.04.2021, le stesse avevano stipulato un contratto con il quale aveva venduto alla un forno Parte_2 Parte_1
usato con 16 braghette ed una spezzatrice automatica idraulica, impegnandosi altresì a svolgere una serie di prestazioni di facere (revisione di “cilindro formatrice, una francesina Gerosa ed una stampatrice senza la sostituzione dei nastri”), il tutto al prezzo complessivo di € 23.000,00, oltre IVA, come risulta dalla scrittura privata recante la sottoscrizione non disconosciuta del legale rappresentante dell'opponente (cfr. all. 1 al ricorso monitorio).
Ha poi dedotto l'opposto che i termini dell'accordo erano stati successivamente modificati, in data 3.03.2022, avendo le parti escluso alcune prestazioni e pattuito un prezzo inferiore di €
21.915,00 oltre IVA (cfr. all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Tale modifica contrattuale è stata oggetto di contestazione da parte opponente, ma la circostanza non rileva ai fini della conferma (o della revoca) del decreto ingiuntivo, avendo l'opposto comunque fornito prova del titolo negoziale posto a fondamento della domanda, rappresentato dall'originario contratto di compravendita;
quest'ultimo prevedeva, infatti, il pagamento di un prezzo addirittura superiore, rispetto a quello oggetto di ingiunzione, pari ad € 23.000,00 oltre
IVA, e l'opponente non ha mai contestato di averlo stipulato.
A fronte di ciò, incombeva dunque sull'opponente l'onere di allegare specificamente quali prestazioni, assunte dalla controparte, sarebbero state inadempiute al fine di ottenere l'esatto adempimento del contratto o avanzare eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Nel caso di specie, non risulta tuttavia né che l'opponente abbia fatto valere il rimedio conservativo del contratto, domandando l'esecuzione delle prestazioni trascurate, né tantomeno che abbia opposto l'exceptio inademplenti contractus, con lo scopo di indurre la controparte pagina 11 di 13 all'adempimento spontaneo;
si è infatti, piuttosto, limitata a contestare di aver accettato il successivo preventivo del 3.03.2022, siccome privo di firma.
Irrilevanti appaiono, inoltre, i presunti vizi della fornitura dal momento che, oltre ad essere stati genericamente dedotti da parte opponente, la stessa non ha domandato né la risoluzione del contratto (actio redhibitoria), manifestando peraltro la volontà di trattenere la fornitura da lei ricevuta, né la riduzione del prezzo della vendita (actio aestimatoria o quanti minoris).
Infine, va respinta l'eccezione di compensazione avanzata da parte opponente.
Non vi è infatti prova che la abbia subito un danno risarcibile, a Parte_1
fronte dei presunti (e non meglio specificati) inadempimenti della controparte.
A tale riguardo, l'opponente si è infatti limitata a dedurre di aver subito un danno pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'acquisto di una nuova spezzatrice automatica e il prezzo di quella che le si sarebbe dovuto consegnare in base al contratto, pur avendo ammesso di non aver sostenuto il relativo esborso giacché il relativo prezzo non è mai stato pagato.
Ha poi dedotto di aver sostenuto il pagamento di € 732,00, IVA compresa, ed € 544,43, IVA compresa, per l'acquisto di una struttura in ferro e di dieci tavole di legno, ma non ha provato che tale esborso sia conseguente alla mancata restituzione del Prometeo.
Infine, non ha dimostrato che i danni riportati dal siano da imputarsi all'opposto e di CP_4
aver sostenuto costi per la sua riparazione.
Segue il rigetto dell'opposizione, senza necessità di ammettere le istanze istruttorie avanzate dalle parti, da considerarsi irrilevanti ai fini della decisione.
Rimane, conseguentemente, assorbita la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa avanzata da parte opposta in via subordinata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014, per come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo (tranne quelle relative alla fase istruttoria e a quella decisionale, per via della natura documentale del giudizio e del modulo decisorio scelto).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
pagina 12 di 13 1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo;
[...]
2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore di Parte_1
che liquida in € 3.387,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come Parte_2
per legge.
Così deciso in Como, all'udienza del 20 maggio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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