Sentenza 17 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 17/07/2023, n. 4343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4343 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 04343/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00817/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PROGETTO E SVILUPPO S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto in Napoli alla Via F. Caracciolo n. 15 e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia del suo difensore;
contro
COMUNE DI NAPOLI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con domicilio eletto in Napoli alla Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo presso l’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;
per l'annullamento
a) della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 546 dell’11 dicembre 2020, recante il diniego di rilascio del titolo unico, comprensivo di permesso di costruire, per l’apertura di una media struttura di vendita alla Via Nicola Nicolini n. 47;
b) dei seguenti atti comunali confluiti nell’iter procedimentale di diniego: b1) della nota del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni prot. n. 607336 del 18 settembre 2020, con cui è stato espresso parere negativo di compatibilità urbanistica; b2) della comunicazione dei motivi ostativi prot. n. 623136 del 24 settembre 2020; b3) della nota del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni prot. n. 711340 del 28 ottobre 2020, con cui è stato ribadito il parere negativo di compatibilità urbanistica; b4) della nota del Servizio Viabilità e Traffico prot. n. 727364 del 3 novembre 2020, con cui è stato espresso parere favorevole di compatibilità viabilistica, poi ribadito con nota prot. n. 162835 del 24 febbraio 2021;
c) di ogni atto preordinato, collegato e connesso, ivi comprese le curve di isorischio definite dall’ENAC per la zona dove è allocata l’area di sedime del cespite della società ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la società ricorrente impugna, unitamente agli atti della relativa serie procedimentale meglio individuati in epigrafe, la disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 546 dell’11 dicembre 2020, con cui è stata respinta la sua istanza, presentata il 3 agosto 2020, tesa ad ottenere il rilascio del titolo unico, comprensivo di permesso di costruire, per l’apertura di una media struttura di vendita alla Via Nicola Nicolini n. 47;
- l’impugnativa è assistita da motivi aggiunti, con cui sostanzialmente si ribadiscono le censure già formulate con il ricorso introduttivo, ed è affidata a doglianze con cui si deducono vizi rientranti nelle categorie della violazione di legge e dell’eccesso di potere;
- l’avversato diniego di rilascio di titolo unico trova supporto nei seguenti due ordini di motivi, entrambi attinenti alla non conformità urbanistica dell’intervento progettato ed ognuno capace di sorreggere autonomamente la negativa determinazione comunale: i) l’immobile destinato ad attività di vendita, composto da un dismesso capannone industriale e da un più piccolo corpo di fabbrica, deve essere riclassificato urbanisticamente in modo da rendere compatibile l’intervento progettato (implicante opere di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso da categoria produttiva a categoria commerciale) con la vigente disciplina urbanistica. Tale riclassificazione non è intervenuta dovendo essere ancora deliberata dal Consiglio Comunale, nonostante il Servizio Pianificazione Urbanistica abbia tramesso apposita proposta di delibera il 15 settembre 2020; ii) l’immobile si trova all’interno delle curve di isorischio approvate dall’ENAC, con conseguente applicazione della normativa transitoria di cui all’art. 11 delle norme di attuazione del Piano di Rischio Aeroportuale (PRA), a termini del quale “fino al recepimento del regime vincolistico derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 715 del Codice della Navigazione nelle aree interessate dalla valutazione dell’impatto di rischio non potrà essere autorizzata alcuna opera e/o attività all’interno delle curve di isorischio come definite dall’Enac”;
- più in dettaglio, la disposizione denegatoria recepisce il parere negativo di compatibilità urbanistica espresso dal Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni con nota prot. n. 607336 del 18 settembre 2020 (poi ribadito con nota prot. n. 711340 del 28 ottobre 2020), con il quale, in relazione all’aspetto della riclassificazione urbanistica, sono stati formulati i seguenti rilievi: “L’immobile oggetto della richiesta rientra nel perimetro della “Variante al piano regolatore generale, centro storico, zona orientale, zona nord-occidentale” approvata con decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 323 dell’11.06.2004, pubblicata su BURC n. 29 del 14.06.2004. L’area interessata dall’intervento rientra in zona A – insediamenti di interesse storico – disciplinata dall’art. 26 delle norme di attuazione della Variante. L’immobile risulta classificato nella parte II delle Nta, come unità edilizia di base otto-novecentesca originaria o di ristrutturazione a blocco disciplinata dall’art. 92 delle Nta. Essa è individuata in piccola parte tra le attrezzature di quartiere come immobile destinato a istruzione, interesse comune, parcheggi come risulta dalla tavola n. 8 – Specificazioni di cui all’art. 56 delle Nta. È rilevante precisare, come necessariamente richiesto da codesto Suap, che l’istanza di riclassificazione presentata ai sensi dell’art. 63 delle Nta con nota PG/2018/1082927 del 13.12.2018 non si è ancora definita. L’iter procedimentale avviato che ha comportato la delibera di Giunta comunale n. 251 del 29.05.2019 di manifestazione di volontà del Comune di Napoli di procedere alla rettifica della classificazione tipologica, è in fase di completamento. A tal proposito si precisa che lo scrivente servizio ha trasmesso al consiglio comunale, come statuito al comma 4 del suddetto art. 63, la proposta di delibera n. 03 del 15.09.2020, avente ad oggetto la suddetta riclassificazione. Con il completamento del suddetto iter sarà possibile classificare l’immobile come proposto nell’istanza e ritenuto congruo dall’ufficio a seguito di apposita istruttoria. Più precisamente si è convenuto che: l’immobile con superficie complessiva di 3820 mq ed avente tipologia a capannone, costruito nel 1953 come locale per la produzione e vendita di manufatti in metallo e per l’edilizia, potrà essere classificato come unità edilizia di recente formazione di cui all’art. 124 delle Nta; il piccolo corpo di fabbrica, ad un piano in muratura di tufo, ubicato sul fronte strada di via Nicolini, potrà essere invece classificato come unità edilizia speciale originaria o di ristrutturazione a struttura modulare di cui all’art. 111 delle Nta. Le utilizzazioni e gli interventi previsti per tali manufatti, fatti salvi gli approfondimenti relativi alla legittimità dello stato dei luoghi e di natura edilizia a cura del competente servizio, con tale rettifica sono conformi alla disciplina degli artt. 124 e 111 richiamati. Si precisa a tale proposito che l’immobile in questione è infatti collocato al di fuori del perimetro del centro storico come delimitato dal Prg approvato con Dm 1829 del 31 marzo 1972 e data tale circostanza, ai sensi del comma 2 dell’art. 124, per tale immobile “sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di cui all’art. 12 della parte 1 delle presenti norme, a parità di volume” e le utilizzazioni compatibili sono quelle elencate all’art. 21 lettere a), c) e d) delle Nta. Pertanto, con il recepimento da parte del consiglio comunale della riclassificazione proposta l’intervento potrà risultare compatibile alla disciplina come rettificata. Al momento però in assenza di tale rettifica l’intervento risulta non conforme.”;
- non occorre indugiare sullo scrutinio delle eccezioni di rito opposte dalla difesa comunale, giacché il gravame, come integrato dai motivi aggiunti, si profila complessivamente infondato nel merito;
Rilevato che le censure articolate dalla ricorrente avverso il diniego di rilascio di titolo unico possono essere così riassunte con riguardo al primo profilo motivazionale sopra descritto, inerente alla carente riclassificazione urbanistica dell’immobile:
a) il provvedimento denegatorio si pone in contraddizione con la riclassificazione urbanistica intervenuta con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30 dicembre 2020, con cui l’immobile in questione è stato tipologicamente ridefinito in parte in “unità edilizia di recente formazione” e in parte in “unità edilizia speciale originaria o di ristrutturazione a struttura modulare”, in modo da rendere l’intervento progettato conforme alla vigente disciplina urbanistica;
b) l’amministrazione comunale si era già espressa in senso positivo in ordine alla suddetta riclassificazione con le delibere giuntali n. 251 del 29 maggio 2019 e n. 327 del 18 settembre 2020, con conseguente ulteriore contraddittorietà del diniego opposto;
Considerato che le prefate censure, sebbene suggestive, non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate:
aa) come peraltro eccepito dalla difesa comunale, non può essere ascritta al provvedimento denegatorio alcuna contraddittorietà rispetto alla delibera consiliare n. 37 del 30 dicembre 2020, per la mera ragione che la riclassificazione urbanistica con essa introdotta è posteriore all’adozione del provvedimento stesso, avente data 11 dicembre 2020. Invero, va rimarcato che la legittimità di un provvedimento impugnato in sede giurisdizionale deve essere valutata in base ai presupposti di fatto e di diritto sussistenti all’epoca dell’emanazione della determinazione lesiva, non valendo le sopravvenienze (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2012 n. 6190; TAR Campania Napoli, Sez. III, 25 novembre 2022 n. 7306; TAR Campania Napoli, Sez. II, 28 gennaio 2020 n. 395; TAR Campania Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1786). La nuova classificazione tipologica dell’immobile non poteva essere presa in considerazione dall’autorità decidente perché, al momento dell’emissione del diniego, semplicemente non esisteva e l’immobile conservava la sua originaria classificazione, che era incompatibile, dal punto di vista urbanistico, con l’intervento progettato. Ciò non toglie che parte ricorrente, alla luce della nuova conformazione urbanistica assunta dall’immobile, possa ripresentare l’istanza di titolo unico, facendo valere il venir meno dell’ostacolo della mancata riclassificazione e la sussistenza delle altre condizioni di conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, anche in punto di legittimità dello stato dei luoghi (aspetto, quest’ultimo, non oggetto di approfondimento da parte dell’autorità decidente);
bb) parimenti, non è invocabile la contraddittorietà con le delibere giuntali n. 251 del 29 maggio 2019 e n. 327 del 18 settembre 2020, le quali, sebbene anteriori al provvedimento denegatorio, non erano idonee a manifestare in via definitiva la volontà dell’amministrazione in direzione della citata riclassificazione, assumendo queste la natura di meri atti endoprocedimentali di avvio (la prima) e di proposta (la seconda) diretti nei confronti del competente organo consiliare, il quale, infatti, si è poi determinato in senso positivo con la delibera n. 37 del 30 dicembre 2020. In definitiva, i tempi (urbanistici) dell’intervento non erano ancora maturi, né alla data del 3 agosto 2020 né a quella dell’11 dicembre 2020, per l’accoglimento dell’istanza di titolo unico presentata dalla società ricorrente;
Considerato, altresì, che:
- quanto sopra esposto riveste carattere assorbente ed esime il Collegio dall’esaminare le altre censure con cui parte ricorrente intende contestare la gravata disposizione dirigenziale in ordine al secondo profilo motivazionale attinente alle curve di isorischio approvate dall’ENAC, dal momento che comunque l’impianto complessivo di tale atto risulta validamente sorretto dalla carente riclassificazione urbanistica dell’immobile. Soccorre, al riguardo, il condiviso principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 29 febbraio 2016 n. 5; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2013 n. 1373 e 27 settembre 2004 n. 6301; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243);
- infine vanno disattese, per la loro evidente inconferenza, anche le rimanenti censure con cui la ricorrente mira ad infirmare il provvedimento denegatorio sotto l’aspetto del rilevato contrasto dell’intervento progettato con l’assetto della viabilità cittadina;
- difatti, come si evince dallo stesso tenore testuale della disposizione dirigenziale n. 546/2020 e della nota del Servizio Viabilità e Traffico prot. n. 727364 del 3 novembre 2020, con cui è stato espresso parere favorevole di compatibilità viabilistica, l’amministrazione comunale, dopo aver acquisito opportune integrazioni documentali, si è risolta nel senso dell’insussistenza di tale criticità;
Ritenuto, in conclusione, che:
- resistendo gli atti impugnati alle prospettazioni attoree, anche in virtù del disposto assorbimento di censure, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto per infondatezza;
- sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, in ragione della novità della vicenda contenziosa e dell’assetto dei contrapposti interessi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO