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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4048/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4048/2023
Oggi 17 marzo 2025, alle ore 11:05, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per la l'avv. Paolo Sarcià, il quale insiste in tutto quanto Parte_1
chiesto, dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi;
discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi;
si riporta a Cass. Sez. III, Ord. n.
41326/2021; in via subordinata, insiste nella richiesta di riduzione della penale;
insiste nell'eccezione di tardività della costituzione in giudizio di controparte;
- per l'avv. Vincenzo Micieli, oggi sostituito dall'avv. Vincenzo Micieli Controparte_1
il quale insiste in atti;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
15:44, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in pubblica udienza - assenti le parti e i loro difensori - a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 4048/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4048/2023
PROMOSSA DA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Sarcià, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Micieli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1089/2023 emesso in data 29.08.2023 dal Tribunale di
Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1352/2023 r.g., in virtù del quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della in qualità di cessionaria della B2B Controparte_1
Italia S.r.l., la somma di € 14.000,00, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
2. - Si è costituita in giudizio l'opposta, chiedendo rigettarsi l'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.03.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
4. - L'opposizione è fondata e va accolta.
4.1. - Al riguardo, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
4.2. - Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, va osservato che, con il deposito del ricorso monitorio, l'odierna opposta ha proposto una tipica domanda di pagamento fondata sulla triplice allegazione: a) che il contratto stipulato in data
20.11.2020 tra la e la B2B Italia S.r.l., avente per oggetto il Parte_1
procacciamento di clienti/agenti in funzione della conclusione di contratti di somministrazione di caffè, si sarebbe risolto ex art. 1456 c.c., a cagione dell'inadempimento, imputabile alla dell'obbligazione indicata Parte_1
nell'art. 5 delle condizioni generali di contratto (d'ora in poi solo “c.g.c.”), e dedotta a motivo di risoluzione di diritto del contratto medesimo dall'art. 10 c.g.c.; b) che, pertanto, la sarebbe tenuta al pagamento della penale prevista dallo Parte_1
stesso art. 10 c.g.c., nella complessiva misura di € 14.000,00; c) che, a seguito del contratto di cessione del credito intercorso tra la B2B Italia S.r.l. (cedente) e la CP_1
Pag. 3 di 6 (cessionaria), il suddetto credito spetterebbe oggi a quest'ultima. CP_1
4.3. - Dal canto suo, l'opponente ha contestato tale prospettazione, all'uopo deducendo ed eccependo a) l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di cui all'art. 10 c.g.c., nonché alla luce dei gravi inadempimenti posti in essere dalla cedente B2B Italia S.r.l., consistenti nell'avere fornito alla Parte_1
contatti di soggetti commerciali in alcun modo interessati alla somministrazione di
[...]
caffè o, addirittura, inattivi;
b) la nullità della clausola penale prevista dall'art. 10 per contrarietà all'ordine pubblico;
c) la riducibilità della suddetta penale ex art. 1384 c.c.
4.4. - Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (cfr. Sez. Un.,
n. 13533/2001).
5. - Ciò posto, va previamente esaminata l'eccezione d'inadempimento sollevata dalla società opponente.
5.1. - Al riguardo, va effettuata una duplice precisazione.
Pag. 4 di 6 5.1.1. - Anzitutto, il debitore ceduto è certamente legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ivi incluse quelle riguardanti l'esatto adempimento del negozio, con la sola esclusione delle eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi successivi alla notizia della cessione
(cfr. Cass. n. 8373/2009).
5.1.2. - In secondo luogo, vertendosi in materia di clausola risolutiva espressa, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui, anche quando la parte interessata abbia manifestato la volontà di avvalersene, il giudice deve valutare l'eccezione d'inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la pregiudizialità logica di tale eccezione rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole (Cass. n. 21115/213; Cass. n. 27692/2021).
5.2. - Tornando al caso in esame, va osservato che, a fronte dell'eccezione d'inadempimento sollevata dalla società opponente, nulla ha dimostrato la società opposta, essendosi quest'ultima costituita tardivamente.
5.2.1. - Tale ultimo rilievo non appare privo di rilevanza.
Ed invero, tenuto conto che nel nuovo rito c.d. “Cartabia” le preclusioni assertive e istruttorie maturano nei termini perentori indicati dall'art. 171-ter c.p.c., e considerato che, nella fattispecie, tali termini sono spirati in data anteriore a quella della costituzione in giudizio della non può tenersi conto delle circostanze dedotte e delle Controparte_1
prove proposte da quest'ultima nella propria comparsa di risposta.
5.2.2. - Ne consegue che deve reputarsi inadempiuto l'onere probatorio incombente sulla società opposta e, dunque, fondata l'eccezione d'inadempimento sollevata dalla società opponente.
6. - Da quanto sopra discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della domanda (scaglione sino ad € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e
Pag. 5 di 6 vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta ed in favore dell'opponente, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi, stante la ripetitività delle difese spiegate all'odierna udienza di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4048/2023 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1089/2023 emesso in data 29.08.2023 dal
[...]
Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1352/2023 r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi €
145,50 a titolo di spese vive, e in € 2.547,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 17 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4048/2023
Oggi 17 marzo 2025, alle ore 11:05, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per la l'avv. Paolo Sarcià, il quale insiste in tutto quanto Parte_1
chiesto, dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi;
discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi;
si riporta a Cass. Sez. III, Ord. n.
41326/2021; in via subordinata, insiste nella richiesta di riduzione della penale;
insiste nell'eccezione di tardività della costituzione in giudizio di controparte;
- per l'avv. Vincenzo Micieli, oggi sostituito dall'avv. Vincenzo Micieli Controparte_1
il quale insiste in atti;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio alle ore
15:44, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in pubblica udienza - assenti le parti e i loro difensori - a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 6 N. R.G. 4048/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4048/2023
PROMOSSA DA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Sarcià, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Micieli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1089/2023 emesso in data 29.08.2023 dal Tribunale di
Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1352/2023 r.g., in virtù del quale le è stato ingiunto di pagare, in favore della in qualità di cessionaria della B2B Controparte_1
Italia S.r.l., la somma di € 14.000,00, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
2. - Si è costituita in giudizio l'opposta, chiedendo rigettarsi l'opposizione avversaria, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17.03.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
4. - L'opposizione è fondata e va accolta.
4.1. - Al riguardo, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
4.2. - Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, va osservato che, con il deposito del ricorso monitorio, l'odierna opposta ha proposto una tipica domanda di pagamento fondata sulla triplice allegazione: a) che il contratto stipulato in data
20.11.2020 tra la e la B2B Italia S.r.l., avente per oggetto il Parte_1
procacciamento di clienti/agenti in funzione della conclusione di contratti di somministrazione di caffè, si sarebbe risolto ex art. 1456 c.c., a cagione dell'inadempimento, imputabile alla dell'obbligazione indicata Parte_1
nell'art. 5 delle condizioni generali di contratto (d'ora in poi solo “c.g.c.”), e dedotta a motivo di risoluzione di diritto del contratto medesimo dall'art. 10 c.g.c.; b) che, pertanto, la sarebbe tenuta al pagamento della penale prevista dallo Parte_1
stesso art. 10 c.g.c., nella complessiva misura di € 14.000,00; c) che, a seguito del contratto di cessione del credito intercorso tra la B2B Italia S.r.l. (cedente) e la CP_1
Pag. 3 di 6 (cessionaria), il suddetto credito spetterebbe oggi a quest'ultima. CP_1
4.3. - Dal canto suo, l'opponente ha contestato tale prospettazione, all'uopo deducendo ed eccependo a) l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti di cui all'art. 10 c.g.c., nonché alla luce dei gravi inadempimenti posti in essere dalla cedente B2B Italia S.r.l., consistenti nell'avere fornito alla Parte_1
contatti di soggetti commerciali in alcun modo interessati alla somministrazione di
[...]
caffè o, addirittura, inattivi;
b) la nullità della clausola penale prevista dall'art. 10 per contrarietà all'ordine pubblico;
c) la riducibilità della suddetta penale ex art. 1384 c.c.
4.4. - Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, risulta applicabile il consolidato principio di diritto secondo cui: «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (cfr. Sez. Un.,
n. 13533/2001).
5. - Ciò posto, va previamente esaminata l'eccezione d'inadempimento sollevata dalla società opponente.
5.1. - Al riguardo, va effettuata una duplice precisazione.
Pag. 4 di 6 5.1.1. - Anzitutto, il debitore ceduto è certamente legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ivi incluse quelle riguardanti l'esatto adempimento del negozio, con la sola esclusione delle eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi successivi alla notizia della cessione
(cfr. Cass. n. 8373/2009).
5.1.2. - In secondo luogo, vertendosi in materia di clausola risolutiva espressa, risulta applicabile il principio di diritto secondo cui, anche quando la parte interessata abbia manifestato la volontà di avvalersene, il giudice deve valutare l'eccezione d'inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la pregiudizialità logica di tale eccezione rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole (Cass. n. 21115/213; Cass. n. 27692/2021).
5.2. - Tornando al caso in esame, va osservato che, a fronte dell'eccezione d'inadempimento sollevata dalla società opponente, nulla ha dimostrato la società opposta, essendosi quest'ultima costituita tardivamente.
5.2.1. - Tale ultimo rilievo non appare privo di rilevanza.
Ed invero, tenuto conto che nel nuovo rito c.d. “Cartabia” le preclusioni assertive e istruttorie maturano nei termini perentori indicati dall'art. 171-ter c.p.c., e considerato che, nella fattispecie, tali termini sono spirati in data anteriore a quella della costituzione in giudizio della non può tenersi conto delle circostanze dedotte e delle Controparte_1
prove proposte da quest'ultima nella propria comparsa di risposta.
5.2.2. - Ne consegue che deve reputarsi inadempiuto l'onere probatorio incombente sulla società opposta e, dunque, fondata l'eccezione d'inadempimento sollevata dalla società opponente.
6. - Da quanto sopra discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, secondo il valore della domanda (scaglione sino ad € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e
Pag. 5 di 6 vanno, pertanto, poste a carico dell'opposta ed in favore dell'opponente, per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi, stante la ripetitività delle difese spiegate all'odierna udienza di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4048/2023 r.g., così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dalla Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1089/2023 emesso in data 29.08.2023 dal
[...]
Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1352/2023 r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi €
145,50 a titolo di spese vive, e in € 2.547,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 17 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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