TRIB
Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/10/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1513/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15/10/2025, promossa da , nata a [...] il [...], Parte_1 difesa dall'avv. Andrea Coletta, contro , nato a [...] il [...], contumace CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino letto il ricorso depositato il 5/6/2025 dalla signora , con il quale l'istante ha chiesto Parte_1 la condanna della a versarle una quota dei ratei stipendiali spettanti al signor Controparte_2
, suo ex compagno, dipendente della società, di entità corrispondente all'assegno di CP_1 mantenimento della prole posto a carico dell'uomo nel decreto del Tribunale di Cassino n. 689/2022, emesso il 14/1/2022 ad esito del procedimento ex art. 337 ter c.c. instaurato dalle parti;
dato atto della contumacia;
rilevato che ai sensi dell'art. 473 bis 37 c.p.c., in presenza di un inadempimento per un periodo di almeno trenta giorni e previa messa in mora del debitore, il titolare dell'assegno di mantenimento può agire direttamente nei confronti dei terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro in favore dell'obbligato, a prescindere dall'intervento del giudice, così da ottenere il versamento diretto nei suoi confronti delle somme dovute;
ritenuto, alla luce del contenuto della Relazione illustrativa del d.lgs. n. 149/2022, laddove l'introduzione della norma, in linea con gli scopi della riforma, si riconnette a esigenze di tutela del titolare del contributo e di deflazione del contenzioso, che si debba propendere per l'applicazione del precetto codicistico a decorrere dal 28/2/2023, indipendentemente da rito applicabile al procedimento nel quale sono state adottate le relative statuizioni di condanna;
ritenuto, per i motivi anzidetti, che l'iniziativa processuale della signora sia inammissibile per Parte_1 difetto di interesse ad agire;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa al n. 1513/2025 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara l'inammissibilità del ricorso per le ragioni indicate in motivazione;
➢ nulla sulle spese.
Cassino, 15/10/2025
il giudice est. Virgilio Notari il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1513/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15/10/2025, promossa da , nata a [...] il [...], Parte_1 difesa dall'avv. Andrea Coletta, contro , nato a [...] il [...], contumace CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino letto il ricorso depositato il 5/6/2025 dalla signora , con il quale l'istante ha chiesto Parte_1 la condanna della a versarle una quota dei ratei stipendiali spettanti al signor Controparte_2
, suo ex compagno, dipendente della società, di entità corrispondente all'assegno di CP_1 mantenimento della prole posto a carico dell'uomo nel decreto del Tribunale di Cassino n. 689/2022, emesso il 14/1/2022 ad esito del procedimento ex art. 337 ter c.c. instaurato dalle parti;
dato atto della contumacia;
rilevato che ai sensi dell'art. 473 bis 37 c.p.c., in presenza di un inadempimento per un periodo di almeno trenta giorni e previa messa in mora del debitore, il titolare dell'assegno di mantenimento può agire direttamente nei confronti dei terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro in favore dell'obbligato, a prescindere dall'intervento del giudice, così da ottenere il versamento diretto nei suoi confronti delle somme dovute;
ritenuto, alla luce del contenuto della Relazione illustrativa del d.lgs. n. 149/2022, laddove l'introduzione della norma, in linea con gli scopi della riforma, si riconnette a esigenze di tutela del titolare del contributo e di deflazione del contenzioso, che si debba propendere per l'applicazione del precetto codicistico a decorrere dal 28/2/2023, indipendentemente da rito applicabile al procedimento nel quale sono state adottate le relative statuizioni di condanna;
ritenuto, per i motivi anzidetti, che l'iniziativa processuale della signora sia inammissibile per Parte_1 difetto di interesse ad agire;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa al n. 1513/2025 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara l'inammissibilità del ricorso per le ragioni indicate in motivazione;
➢ nulla sulle spese.
Cassino, 15/10/2025
il giudice est. Virgilio Notari il Presidente Glauco Zaccardi