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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
CECCHINI MARIO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2409/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardea - Via Salvo D'Acquisto Snc 00040 Ardea RM
elettivamente domiciliato presso uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
Resistente_1 Spa - PIVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202481332340892166861373 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente e regolarmente notificato Ricorrente_1, nata ad [...] 1 il Data_1, cod. fisc. CF_Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_1 , elettivamente domiciliata in Indirizzo_2, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, impugnava il preavviso comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 202481332340892166861373 del 27.09.2024, emessa da Resistente_1 S.p.A. per conto del Comune di Ardea per il recupero della Ta.Ri. anno 2016, notificata alla Sig.ra Nominativo_1 a mezzo del servizio postale in data 25.10.2024 (atto presupposto avviso di accertamento Comune di Ardea n. 4884 del 14.12.2021, asseritamente notificato in data 20.01.2022.
Eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 4884 del 14.12.2021 del Comune di Ardea, asseritamente notificato in data 20.01.2022 e comunque la prescrizione.
Non si costituiva il Comune di ARDEA.
Si costituiva il Resistente_1 S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Trento, Indirizzo_3, c.a.p. 38100, nella qualità di Concessionario per accertamento e riscossione coattiva delle Entrate locali per il Comune di Ardea eccependo il proprio difetto di legittimazione in merito alla notifica dell'atto presupposto.
All'udienza del 7/11/2025 la causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va accolto il motivo di impugnazione, comunque assorbente, relativo all'omessa notifica dell'atto presupposto
( avviso di accertamento Comune di Ardea n. 4884 del 14.12.2021, asseritamente notificato in data
20.01.2022.)
In effetti, il Comune di ARDEA non si è costituto in giudizio sicchè non è stata fornita la prova della notifica dell'avviso di accertamento e ciò determina l'illegittimità del preavviso di fermo.
Giova infatti rilevare che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., Sez Un. n.5791/2008).
Orbene l'omessa notifica dell'atto presupposto al preavviso di fermo determina l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del solo Comune di Ardea attese le ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16 così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato,
2) condanna il comune di Ardea al pagamento delle spese di lite quantificate in € 350,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge ed € 30,00 per CU
Così deciso in Roma il 7/11/2025.
Il giudice Mario Cecchini
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
CECCHINI MARIO, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2409/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardea - Via Salvo D'Acquisto Snc 00040 Ardea RM
elettivamente domiciliato presso uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
Resistente_1 Spa - PIVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202481332340892166861373 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente e regolarmente notificato Ricorrente_1, nata ad [...] 1 il Data_1, cod. fisc. CF_Ricorrente_1, residente in [...], Indirizzo_1 , elettivamente domiciliata in Indirizzo_2, presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, impugnava il preavviso comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 202481332340892166861373 del 27.09.2024, emessa da Resistente_1 S.p.A. per conto del Comune di Ardea per il recupero della Ta.Ri. anno 2016, notificata alla Sig.ra Nominativo_1 a mezzo del servizio postale in data 25.10.2024 (atto presupposto avviso di accertamento Comune di Ardea n. 4884 del 14.12.2021, asseritamente notificato in data 20.01.2022.
Eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 4884 del 14.12.2021 del Comune di Ardea, asseritamente notificato in data 20.01.2022 e comunque la prescrizione.
Non si costituiva il Comune di ARDEA.
Si costituiva il Resistente_1 S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Trento, Indirizzo_3, c.a.p. 38100, nella qualità di Concessionario per accertamento e riscossione coattiva delle Entrate locali per il Comune di Ardea eccependo il proprio difetto di legittimazione in merito alla notifica dell'atto presupposto.
All'udienza del 7/11/2025 la causa veniva messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Va accolto il motivo di impugnazione, comunque assorbente, relativo all'omessa notifica dell'atto presupposto
( avviso di accertamento Comune di Ardea n. 4884 del 14.12.2021, asseritamente notificato in data
20.01.2022.)
In effetti, il Comune di ARDEA non si è costituto in giudizio sicchè non è stata fornita la prova della notifica dell'avviso di accertamento e ciò determina l'illegittimità del preavviso di fermo.
Giova infatti rilevare che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., Sez Un. n.5791/2008).
Orbene l'omessa notifica dell'atto presupposto al preavviso di fermo determina l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del solo Comune di Ardea attese le ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16 così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato,
2) condanna il comune di Ardea al pagamento delle spese di lite quantificate in € 350,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge ed € 30,00 per CU
Così deciso in Roma il 7/11/2025.
Il giudice Mario Cecchini