Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 327
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione relativo all'omessa notifica dell'atto presupposto, poiché il Comune di Ardea non si è costituito in giudizio fornendo la prova della notifica. L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.

  • Altro
    Prescrizione

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica dell'atto presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 327
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 327
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo