TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 488/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
488/2025 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Stefano Gennari del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via
Pesenti n. 2/A;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dalla
Dott.ssa Angela Valenza, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che , a seguito di visita medica svoltasi in data 16.07.2020 Parte_1
dinnanzi alla “Commissione ex L. N° 104/1992” dell'Unità operativa di medicina legale dell di Parma, veniva riconosciuta: “MINORE INVALIDO con Pt_2
impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (L. 18/80 – 508/88)” con diritto all'indennità di frequenza (doc. 1 fasc. parte ricorrente);
- che la medesima, in data 04.04.2013, veniva sottoposta a visita medica di revisione dinnanzi alla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso l'ASL di Parma, all'esito della quale veniva dichiarata: “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71
– 289/90)” con conferma del diritto all'indennità di frequenza (doc. 2 fasc. parte ricorrente);
- che la medesima, in data 03.07.2013, veniva altresì sottoposta a visita medica su atti, all'esito della quale veniva riconosciuta: “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 –
289/90)”, con conferma del diritto all'indennità di frequenza (doc. 3 fasc. parte ricorrente);
- che la medesima, in data 15.06.2018, veniva sottoposta a visita medica di revisione, all'esito della quale veniva dichiarata: “MINORE con impossibilità di deambulare senza l'aiuto persi - stente di un accompagnatore (L. 18/80)”, con diritto all'indennità di accompagnamento (doc. 4 fasc. parte ricorrente);
- che la medesima, in data 11.05.2021, veniva sottoposta a visita medica di revisione, la quale confermava il predetto beneficio (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
- che la medesima, in data 27.01.2025, veniva sottoposta a visita medica di revisione, all'esito della quale veniva dichiarata: “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71” ma non le veniva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, rilevando all'esame obiettivo: “Buone condizioni generali. Evidente sovrappreso. , risponde alle domande poste Pt_3
con monosillabi. Indossa scarpe ortopediche. Destrimane. PP con doppio appoggio. Deambulazione steppante con instabilità che migliora con l'uso di quadripodi. No deficit stenici, presa a pungo e pinza nei limiti” (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
- che la ricorrente veniva successivamente sottoposta a visita medico-legale presso la dott.ssa la quale, nella relazione medica redatta in data 30.04.2025, Persona_1
accertava la sussistenza del requisito sanitario previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 508/1988, dichiarando, in particolare, che: “La Sig.ina Parte_1
debba essere riconosciuta invalida totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L.18/80 e L.508/88)” (doc.
8 fasc. parte ricorrente);
- che, dunque, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 13.05.2025 e ritualmente notificato, l'istante adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Affinché la S.V. Illustrissima Voglia, nelle forme di cui all'art. 696 e 696 bis cpc, nominare un consulente tecnico medico legale che provveda a verificare nei confronti dell' – in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, e con sede provinciale in Parma, Viale Basetti n. 10, che alla data della domanda del beneficio o da quella meglio vista dal giudicante, la ricorrente era in possesso del requisito sanitario occorrente per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e cioè era affetta da invalidità totale e permanente e che allora come oggi non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e le funzioni proprie dell'età senza la continua assistenza di un accompagnatore.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre 15% per spese generali forfe - tarie, IVA e
CPA come di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”;
- che, con memoria del 30.05.2025, si costituiva in giudizio l il quale – CP_2
richiamando la valutazione della Commissione Medico Legale con cui la stessa aveva certificato l'insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento – chiedeva la reiezione del ricorso con rifusione delle spese di lite;
- che, con nota depositata in data 06.06.2025, l dava atto del riconoscimento, in CP_2
autotutela, del diritto alla prestazione richiesta con decorrenza dalla data della revoca,
e instava per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali;
- che la ricorrente, all'udienza del 10.06.2025, chiedeva anch'ella che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, instando, tuttavia, affinché l CP_1
convenuto venisse condannato alla rifusione delle spese di lite, essendo stato depositato il provvedimento di autotutela in data successiva rispetto a quella di deposito del ricorso;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1; rilevato come l'eventuale contrasto delle parti in ordine alle spese di lite non sia ostativo ad una declaratoria di cessata materia del contendere;
secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, ove il giudice rilevi il venir meno della ragione del contrasto tra queste, in qualsiasi stato e grado del processo può dare atto, d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio2, a nulla rilevando che perduri tra le parti una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. Civ. 11.1.2006 n. 271, richiamata da
Giudice di pace Milano, sentenza del 2 gennaio 2019);
rilevato che, proprio facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la condanna dell convenuto, CP_1
avendo l'Amministrazione procedente riconosciuto la pretesa dell'istante;
dato atto che, nel caso de quo, il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria e, quindi, di sentenza – in relazione alla quale è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali, della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere.
2) Condanna – alla stregua del principio della soccombenza virtuale – alla CP_2
rifusione, a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che quantifica in euro 900 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Parma, il 10 giugno 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
488/2025 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Stefano Gennari del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via
Pesenti n. 2/A;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dalla
Dott.ssa Angela Valenza, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che , a seguito di visita medica svoltasi in data 16.07.2020 Parte_1
dinnanzi alla “Commissione ex L. N° 104/1992” dell'Unità operativa di medicina legale dell di Parma, veniva riconosciuta: “MINORE INVALIDO con Pt_2
impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore (L. 18/80 – 508/88)” con diritto all'indennità di frequenza (doc. 1 fasc. parte ricorrente);
- che la medesima, in data 04.04.2013, veniva sottoposta a visita medica di revisione dinnanzi alla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso l'ASL di Parma, all'esito della quale veniva dichiarata: “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71
– 289/90)” con conferma del diritto all'indennità di frequenza (doc. 2 fasc. parte ricorrente);
- che la medesima, in data 03.07.2013, veniva altresì sottoposta a visita medica su atti, all'esito della quale veniva riconosciuta: “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 –
289/90)”, con conferma del diritto all'indennità di frequenza (doc. 3 fasc. parte ricorrente);
- che la medesima, in data 15.06.2018, veniva sottoposta a visita medica di revisione, all'esito della quale veniva dichiarata: “MINORE con impossibilità di deambulare senza l'aiuto persi - stente di un accompagnatore (L. 18/80)”, con diritto all'indennità di accompagnamento (doc. 4 fasc. parte ricorrente);
- che la medesima, in data 11.05.2021, veniva sottoposta a visita medica di revisione, la quale confermava il predetto beneficio (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
- che la medesima, in data 27.01.2025, veniva sottoposta a visita medica di revisione, all'esito della quale veniva dichiarata: “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71” ma non le veniva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, rilevando all'esame obiettivo: “Buone condizioni generali. Evidente sovrappreso. , risponde alle domande poste Pt_3
con monosillabi. Indossa scarpe ortopediche. Destrimane. PP con doppio appoggio. Deambulazione steppante con instabilità che migliora con l'uso di quadripodi. No deficit stenici, presa a pungo e pinza nei limiti” (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
- che la ricorrente veniva successivamente sottoposta a visita medico-legale presso la dott.ssa la quale, nella relazione medica redatta in data 30.04.2025, Persona_1
accertava la sussistenza del requisito sanitario previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 508/1988, dichiarando, in particolare, che: “La Sig.ina Parte_1
debba essere riconosciuta invalida totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L.18/80 e L.508/88)” (doc.
8 fasc. parte ricorrente);
- che, dunque, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 13.05.2025 e ritualmente notificato, l'istante adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Affinché la S.V. Illustrissima Voglia, nelle forme di cui all'art. 696 e 696 bis cpc, nominare un consulente tecnico medico legale che provveda a verificare nei confronti dell' – in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, e con sede provinciale in Parma, Viale Basetti n. 10, che alla data della domanda del beneficio o da quella meglio vista dal giudicante, la ricorrente era in possesso del requisito sanitario occorrente per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e cioè era affetta da invalidità totale e permanente e che allora come oggi non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e le funzioni proprie dell'età senza la continua assistenza di un accompagnatore.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre 15% per spese generali forfe - tarie, IVA e
CPA come di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”;
- che, con memoria del 30.05.2025, si costituiva in giudizio l il quale – CP_2
richiamando la valutazione della Commissione Medico Legale con cui la stessa aveva certificato l'insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento – chiedeva la reiezione del ricorso con rifusione delle spese di lite;
- che, con nota depositata in data 06.06.2025, l dava atto del riconoscimento, in CP_2
autotutela, del diritto alla prestazione richiesta con decorrenza dalla data della revoca,
e instava per la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese legali;
- che la ricorrente, all'udienza del 10.06.2025, chiedeva anch'ella che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, instando, tuttavia, affinché l CP_1
convenuto venisse condannato alla rifusione delle spese di lite, essendo stato depositato il provvedimento di autotutela in data successiva rispetto a quella di deposito del ricorso;
considerato che - come noto - la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1; rilevato come l'eventuale contrasto delle parti in ordine alle spese di lite non sia ostativo ad una declaratoria di cessata materia del contendere;
secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, ove il giudice rilevi il venir meno della ragione del contrasto tra queste, in qualsiasi stato e grado del processo può dare atto, d'ufficio, della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio2, a nulla rilevando che perduri tra le parti una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. Civ. 11.1.2006 n. 271, richiamata da
Giudice di pace Milano, sentenza del 2 gennaio 2019);
rilevato che, proprio facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la condanna dell convenuto, CP_1
avendo l'Amministrazione procedente riconosciuto la pretesa dell'istante;
dato atto che, nel caso de quo, il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria e, quindi, di sentenza – in relazione alla quale è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali, della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessata materia del contendere.
2) Condanna – alla stregua del principio della soccombenza virtuale – alla CP_2
rifusione, a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che quantifica in euro 900 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Parma, il 10 giugno 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri