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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15280/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15280/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1
MASO EMANUELE, elettivamente domiciliato in Bologna, Via G. L. Bernini n. 1 presso il difensore
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CERALDI LAURA, elettivamente domiciliato in Ferrara, Via
Cosmè Tura n. 29 presso il difensore
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
B) accertare e dichiarare l'inesistenza del debito, a ragione del disconoscimento della firma e dell'assenza di prova concreta a dimostrazione della sussistenza del diritto alla
pagina 1 di 8 pretesa, nonché la mancanza di prova che attesti l'attività prestata dallo studio di consulenza;
C) per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia del D.I. avversato n. 4979/2022 del
16/11/2022 RG. n. 12971/2022 emesso dal Tribunale di Bologna e, pertanto, revocarlo;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione a favore dello sottoscritto difensore “.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare: non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, nonché stante gli esiti del procedimento cautelare inter partes conclusosi con ordinanza in data 24/03/2023 di rigetto dell'istanza di sospensione avversaria (proc. n. 15280-1/2022 R.G.), concedersi/confermarsi la provvisoria esecutorietà del D.I. n.
4979/2022 del 16/11/2022 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento monitorio iscritto al n. 12971/2022 R.G.
Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto confermando, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo D.I. n.
4979/2022 del 16/11/2022 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento monitorio iscritto al n. 12971/2022 R.G., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante la non contestazione in ordine al conferimento dell'incarico, all'esatto adempimento al mandato ad opera di e alla non CP_1 contestazione degli importi richiesti con nota pro forma, accertare il credito dovuto da nei confronti dello e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condannare la prima al pagamento in favore dell'odierna opposta dell'importo di € 7.541,04 aumentata degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2022 dal dovuto al saldo o a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta o di giustizia.
- Condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del
pagina 2 di 8 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende sia della fase cautelare che di quella di merito”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4979/2022 emesso il 16/11/2022 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro € 7.541,04, oltre interessi e spese.
Il suddetto decreto veniva pronunciato su ricorso dello Controparte_1
(d'ora innanzi ), in qualità di cessionaria del credito maturato
[...] CP_1 dallo , con sede in Castenaso, via XXV Controparte_2 P.IVA_3
Aprile n. 10/C, nei confronti della società , per le prestazioni Parte_1 svolte di tenuta della contabilità, tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, gestione paghe e attività di consulenza, come da incarico prodotto sub doc. 2 nel fascicolo monitorio.
L'opponente eccepiva che nulla era dovuto alla parte opposta, essendo stato del tutto estinto il debito da questa vantato. A tal proposito, infatti, disconosceva la paternità, in capo alla legale rappresentante della ditta opponente, della Persona_1 sottoscrizione della disdetta del mandato datata 15.3.2017, allegato dalla controparte al doc. 3 (rectius 4) del fascicolo monitorio, contenente la ricognizione del debito, negando altresì di aver mai concordato con lo un piano di rientro. Rappresentava CP_1 di aver presentato anche denuncia presso la Stazione Carabinieri di Bologna Borgo
Panigale in data 21.12.2022 (doc. 3) in merito alla vicenda sottesa al ricorso per ingiunzione, nella quale denuncia deduceva, in particolare, che la raccomandata inoltrata il 27.4.2017 allo e datata 15.3.2017, contenente la disdetta del mandato CP_1 in favore dello Studio, risultava inoltrata da un'utenza associata alla ditta individuale intestata al marito , chiusa tra gli anni 2013/2014. Pertanto, negava di aver Controparte_3 mai firmato ed inoltrato detta disdetta, sulla base della quale era stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo.
Alla luce di tali evidenze, chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la revoca dell'ingiunzione, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Nel giudizio di opposizione così incardinato si costituiva lo , contestando CP_1 le argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione di cui, stante l'infondatezza,
pagina 3 di 8 chiedeva il rigetto. In via subordinata, attesa la non contestazione in ordine al conferimento dell'incarico, l'esatto adempimento del mandato ad opera di CP_1
ed al quantum richiesto con nota pro-forma, chiedeva di accertare il credito
[...] dovuto e, per l'effetto, emettere condanna al pagamento della somma di € 7.541,04, aumentata degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2022 dal dovuto al saldo o a quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia. Infine, chiedeva la condanna della controparte ai sensi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con ordinanza del 27.9.2023 emessa nell'ambito del sub-procedimento n. 15280-1/2022
R.G. veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività decreto opposto avanzata ex art. 649 c.p.c..
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e prova per interpello della legale rappresentante dell'opponente, Persona_1
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 24/11/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
2. L'opposizione è infondata e va dunque rigettata per i motivi che seguono.
E' provato che lo (rectius il cedente CP_1 Controparte_4
era stato investito dalla società opponente dell'incarico della tenuta della
[...] contabilità valido “fino a revoca”. Tale circostanza, oltre ad emergere dal contratto allegato sub doc. 2 del fascicolo monitorio, sottoscritto dall'allora rappresentante legale della società, , è stata altresì pacificamente ammessa dalla stessa parte Controparte_3 opponente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Il corretto adempimento dell'incarico professionale non è mai stato messo in discussione, né nell'atto di citazione in opposizione, né in sede di denuncia presentata dall'attuale legale rappresentante dell'opponente, nè tantomeno a fronte della formale diffida inoltrata all'opponente a mezzo pec in data 9/10/2017 (doc. 6 monitorio). Al contrario, la linea difensiva sin da subito approntata dall'opponente è stata nel senso di aver interamente saldato il compenso dovuto, come richiesto con la nota pro-forma (doc.
3 fascicolo monitorio) e mai contestato. Solo nella seconda memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c., l'opponente ha sollevato eccezione di inadempimento dello . Tale CP_1 eccezione, oltre che tardivamente avanzata (come rilevato da parte opposta alla prima difesa successiva), è infondata, alla luce della produzione avversaria (doc. 9), da cui si evince l'esecuzione degli adempimenti fiscali oggetto dell'incarico professionale.
pagina 4 di 8 La ricostruzione dell'opponente, tesa a negare la sussistenza del credito ingiunto, è smentita dalle risultanze documentali e della prova per interpello.
Quanto a quest'ultima, infatti, la legale rappresentante della società opponente ha confermato (verbale di udienza del 16.4.2024) che:
- lo era stato sostituito dalla dottoressa nell'incarico di CP_1 Persona_2 tenuta della contabilità ed erogazione paghe, sebbene la dichiarante non abbia saputo riferire esattamente quando ciò era avvenuto;
- la società opponente era impossibilitata a pagare in un'unica soluzione l'importo dovuto allo di euro 8.421,04 per l'attività svolta dall'1.1.2016 al 31.3.2017, di cui CP_5 alla nota pro forma trasmessa il 17.3.2017, “perché avevamo perso tutto, anche la casa, ed avevamo un sacco di problemi economici”;
- era stato concordato di rateizzare l'importo dovuto ed in favore dello CP_1 sono state versate solo due rate per euro 900 complessivi, aggiungendo “perché pensavo si chiudesse lì la cosa, anche perché lo non aveva fatto niente e la CP_1 somma di euro 8.421,04 sembrava molto alta e poi la nuova commercialista ha dovuto fare tutto, mentre non aveva versato tasse o contributi”. CP_1
Dalle dichiarazioni della legale rappresentante sopra riportate, si evince che la stessa era a conoscenza, per averlo accettato, dell'importo dovuto come compenso allo CP_1
e di non aver potuto onorare il debito a causa delle difficoltà economiche in cui
[...] versava, confidando che, con il pagamento delle prime due rate del piano di rientro concordato, il debito fosse considerato estinto. L'affidamento dell'incarico ad altro professionista era stato motivato dal fatto che lo Studio inizialmente incaricato era ritenuto troppo esoso, non anche (o solo) perché inadempiente. L'asserito inadempimento dello , oltre che genericamente dedotto, è, come visto, CP_1 comunque smentito dall'allegazione di controparte relativa agli adempimenti fiscali svolti su incarico della società.
Le dichiarazioni della legale rappresentante avallano, dunque, le difese della parte opposta, mentre nessun riscontro hanno trovato le argomentazioni sollevate dall'opponente quanto l'avvenuta estinzione del debito e l'asserito inadempimento di controparte.
Anche la disamina della documentazione agli atti restituisce una versione discordante da quanto sostenuto da parte opponente in ordine all'avvenuto pagamento del debito. A tal fine, vale evidenziare che la revoca dell'incarico allo era di fatto già CP_1 intervenuta nel marzo 2017, con il conferimento dell'incarico ad altra professionista pagina 5 di 8 (dott.ssa ). Ciò si desume dalla mail datata 15.3.2027 inoltrata dalla dott.ssa Per_2
a e, per conoscenza, alla stessa nuova professionista incaricata, CP_1 Controparte_3 dott.ssa (doc. 6 parte opposta). Con la stessa mail, era stata inoltrata in Per_2 allegato la nota pro-forma dello (doc. 3 fascicolo monitorio) “come da CP_1 accordi” e sollecitato l'inoltro di una formale disdetta, come contrattualmente prevista, unitamente ad un piano di rientro. La dott.ssa sollecitava in seguito più volte CP_1 tale inoltro (v. messaggi del 22.3.2017 e del 3.4.2017 – doc. 5 opposta), fino a che il
, con messaggio del 19.4.2017, comunicava l'avvenuto invio della disdetta a Pt_1 mezzo fax e anticipava che la settimana seguente avrebbe versato un primo acconto di
500 euro (doc. 5 parte opposta), con ciò evidentemente rimandando ad un piano di rientro concordato tra le parti.
La disdetta risulta infine inoltrata con fax del 27.4.2017 (doc. 4 fascicolo monitorio), sebbene rechi la data del 15.3.2017 (a ben vedere, la stessa data della mail sopra citata della dott.ssa che sollecitava una disdetta formale). CP_1
Nelle more, la società in data 23.4.2017 aveva versato il “primo acconto” di euro 500 (v. messaggio di del 19.4.2017), cui seguiva il versamento di una seconda rata di Pt_1 euro 400 il 30.6.2017. L'importo complessivamente corrisposto per euro 900 non può che essere giustificato come mero pagamento parziale del compenso, non quale saldo.
Ciò è avallato non solo dallo scambio di messaggi ed e-mail sopra riportati, tra il Pt_1
(che evidentemente ha di fatto continuato a gestire i contatti con la società opposta, anche dopo che nella legale rappresentanza era subentrata sua moglie), bensì anche da quanto dichiarato in sede di interpello e in sede di denuncia dalla stessa Persona_1
[...]
In particolare, si osserva che nella denuncia sporta il 21.12.2022, la denunciante ha riferito che lo aveva seguito la contabilità della società fino al giorno CP_1
17.3.2017 (giorno in cui veniva incaricata altra commercialista al posto dello CP_1
) e che ella aveva saldato tutto quanto dovuto per le competenze fornite nel
[...] tempo in cui lo aveva seguito la contabilità aziendale. L'opponente, in CP_1 sede di denuncia, ha altresì ammesso di aver pagato le prime due rate di euro “500” del
“preventivo di spesa” di circa 8000 euro vantato dallo . Tali dichiarazioni CP_1 riportate in denuncia sono coerenti con quanto sostenuto dalla parte opposta e con quanto emerge dalla documentazione agli atti, sia in ordine alla revoca dell'incarico allo
Studio (collocato in denuncia in data 17.3.2017, vale a dire due giorni dopo la CP_1 mail della dott.ssa , sia in ordine alla trasmissione del “preventivo” da parte CP_1 dello Studio riportante il credito da questo vantato (da intendersi come nota pro-forma dallo Studio), sia infine all'accordo su un piano di rientro del debito di cui sono state pagina 6 di 8 onorate solo le prime due rate.
Alla luce di tali evidenze, risulta fondata la domanda monitoria, essendo stata data prova dell'esistenza del credito nell'importo ingiunto quale residuo del compenso pattuito tra le parti. Dal canto suo, l'opponente non ha provato il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento dell'intero debito, così come eccepito.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione, che va dunque rigettata, con conseguente conferma dell'ingiunzione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al
D.M. 147/2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione (scaglione euro 5.201 – 26.000).
Tali spese devono ritenersi comprensive della fase incidentale di delibazione dell'istanza di sospensione del decreto opposto.
4. Parte opposta ha infine chiesto emettersi pronuncia di condanna a carico della controparte ex art. 96 c.p.c..
Anche tale domanda va accolta e la parte opponente va condannata al pagamento di una somma in favore di parte attrice ex art. 96 comma III c.p.c..
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre, Cass, civ., Sez. III, 30/12/2014, n.
27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio 2016).
La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art.
pagina 7 di 8 96, comma 1, c.p.c.. La disposizione, in particolare, consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. (Trib. Catania 13.3.2024; Trib.
Padova, 27/11/2014; Trib. Lodi 4.4.2013 e Trib. Monza 9.1.2013).
Nella specie, l'avere dedotto fatti assolutamente privi di sostegno probatorio, a fronte della dimostrata sussistenza del credito ingiunto, costringendo la parte opposta a contrastare l'ingiustificata iniziativa avversaria promossa a fini dilatori, integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
La somma da liquidare - rimessa ad una valutazione equitativa - può essere quantificata nella metà del compenso defensionale liquidato alla controparte (e così pari ad euro
2.118,50).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare allo Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 4.237 per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- condanna la parte opponente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento in favore dello di euro 2.118,50. Controparte_1
Bologna, 19 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona della Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15280/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 P.IVA_1
MASO EMANUELE, elettivamente domiciliato in Bologna, Via G. L. Bernini n. 1 presso il difensore
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. CERALDI LAURA, elettivamente domiciliato in Ferrara, Via
Cosmè Tura n. 29 presso il difensore
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
B) accertare e dichiarare l'inesistenza del debito, a ragione del disconoscimento della firma e dell'assenza di prova concreta a dimostrazione della sussistenza del diritto alla
pagina 1 di 8 pretesa, nonché la mancanza di prova che attesti l'attività prestata dallo studio di consulenza;
C) per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia del D.I. avversato n. 4979/2022 del
16/11/2022 RG. n. 12971/2022 emesso dal Tribunale di Bologna e, pertanto, revocarlo;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione a favore dello sottoscritto difensore “.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare: non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione, nonché stante gli esiti del procedimento cautelare inter partes conclusosi con ordinanza in data 24/03/2023 di rigetto dell'istanza di sospensione avversaria (proc. n. 15280-1/2022 R.G.), concedersi/confermarsi la provvisoria esecutorietà del D.I. n.
4979/2022 del 16/11/2022 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento monitorio iscritto al n. 12971/2022 R.G.
Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto confermando, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo D.I. n.
4979/2022 del 16/11/2022 emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento monitorio iscritto al n. 12971/2022 R.G., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore dell'istante;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante la non contestazione in ordine al conferimento dell'incarico, all'esatto adempimento al mandato ad opera di e alla non CP_1 contestazione degli importi richiesti con nota pro forma, accertare il credito dovuto da nei confronti dello e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, condannare la prima al pagamento in favore dell'odierna opposta dell'importo di € 7.541,04 aumentata degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2022 dal dovuto al saldo o a quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta o di giustizia.
- Condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del
pagina 2 di 8 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende sia della fase cautelare che di quella di merito”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4979/2022 emesso il 16/11/2022 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro € 7.541,04, oltre interessi e spese.
Il suddetto decreto veniva pronunciato su ricorso dello Controparte_1
(d'ora innanzi ), in qualità di cessionaria del credito maturato
[...] CP_1 dallo , con sede in Castenaso, via XXV Controparte_2 P.IVA_3
Aprile n. 10/C, nei confronti della società , per le prestazioni Parte_1 svolte di tenuta della contabilità, tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, gestione paghe e attività di consulenza, come da incarico prodotto sub doc. 2 nel fascicolo monitorio.
L'opponente eccepiva che nulla era dovuto alla parte opposta, essendo stato del tutto estinto il debito da questa vantato. A tal proposito, infatti, disconosceva la paternità, in capo alla legale rappresentante della ditta opponente, della Persona_1 sottoscrizione della disdetta del mandato datata 15.3.2017, allegato dalla controparte al doc. 3 (rectius 4) del fascicolo monitorio, contenente la ricognizione del debito, negando altresì di aver mai concordato con lo un piano di rientro. Rappresentava CP_1 di aver presentato anche denuncia presso la Stazione Carabinieri di Bologna Borgo
Panigale in data 21.12.2022 (doc. 3) in merito alla vicenda sottesa al ricorso per ingiunzione, nella quale denuncia deduceva, in particolare, che la raccomandata inoltrata il 27.4.2017 allo e datata 15.3.2017, contenente la disdetta del mandato CP_1 in favore dello Studio, risultava inoltrata da un'utenza associata alla ditta individuale intestata al marito , chiusa tra gli anni 2013/2014. Pertanto, negava di aver Controparte_3 mai firmato ed inoltrato detta disdetta, sulla base della quale era stato chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo.
Alla luce di tali evidenze, chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la revoca dell'ingiunzione, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Nel giudizio di opposizione così incardinato si costituiva lo , contestando CP_1 le argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione di cui, stante l'infondatezza,
pagina 3 di 8 chiedeva il rigetto. In via subordinata, attesa la non contestazione in ordine al conferimento dell'incarico, l'esatto adempimento del mandato ad opera di CP_1
ed al quantum richiesto con nota pro-forma, chiedeva di accertare il credito
[...] dovuto e, per l'effetto, emettere condanna al pagamento della somma di € 7.541,04, aumentata degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2022 dal dovuto al saldo o a quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia. Infine, chiedeva la condanna della controparte ai sensi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con ordinanza del 27.9.2023 emessa nell'ambito del sub-procedimento n. 15280-1/2022
R.G. veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività decreto opposto avanzata ex art. 649 c.p.c..
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali e prova per interpello della legale rappresentante dell'opponente, Persona_1
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 24/11/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
2. L'opposizione è infondata e va dunque rigettata per i motivi che seguono.
E' provato che lo (rectius il cedente CP_1 Controparte_4
era stato investito dalla società opponente dell'incarico della tenuta della
[...] contabilità valido “fino a revoca”. Tale circostanza, oltre ad emergere dal contratto allegato sub doc. 2 del fascicolo monitorio, sottoscritto dall'allora rappresentante legale della società, , è stata altresì pacificamente ammessa dalla stessa parte Controparte_3 opponente nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Il corretto adempimento dell'incarico professionale non è mai stato messo in discussione, né nell'atto di citazione in opposizione, né in sede di denuncia presentata dall'attuale legale rappresentante dell'opponente, nè tantomeno a fronte della formale diffida inoltrata all'opponente a mezzo pec in data 9/10/2017 (doc. 6 monitorio). Al contrario, la linea difensiva sin da subito approntata dall'opponente è stata nel senso di aver interamente saldato il compenso dovuto, come richiesto con la nota pro-forma (doc.
3 fascicolo monitorio) e mai contestato. Solo nella seconda memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c., l'opponente ha sollevato eccezione di inadempimento dello . Tale CP_1 eccezione, oltre che tardivamente avanzata (come rilevato da parte opposta alla prima difesa successiva), è infondata, alla luce della produzione avversaria (doc. 9), da cui si evince l'esecuzione degli adempimenti fiscali oggetto dell'incarico professionale.
pagina 4 di 8 La ricostruzione dell'opponente, tesa a negare la sussistenza del credito ingiunto, è smentita dalle risultanze documentali e della prova per interpello.
Quanto a quest'ultima, infatti, la legale rappresentante della società opponente ha confermato (verbale di udienza del 16.4.2024) che:
- lo era stato sostituito dalla dottoressa nell'incarico di CP_1 Persona_2 tenuta della contabilità ed erogazione paghe, sebbene la dichiarante non abbia saputo riferire esattamente quando ciò era avvenuto;
- la società opponente era impossibilitata a pagare in un'unica soluzione l'importo dovuto allo di euro 8.421,04 per l'attività svolta dall'1.1.2016 al 31.3.2017, di cui CP_5 alla nota pro forma trasmessa il 17.3.2017, “perché avevamo perso tutto, anche la casa, ed avevamo un sacco di problemi economici”;
- era stato concordato di rateizzare l'importo dovuto ed in favore dello CP_1 sono state versate solo due rate per euro 900 complessivi, aggiungendo “perché pensavo si chiudesse lì la cosa, anche perché lo non aveva fatto niente e la CP_1 somma di euro 8.421,04 sembrava molto alta e poi la nuova commercialista ha dovuto fare tutto, mentre non aveva versato tasse o contributi”. CP_1
Dalle dichiarazioni della legale rappresentante sopra riportate, si evince che la stessa era a conoscenza, per averlo accettato, dell'importo dovuto come compenso allo CP_1
e di non aver potuto onorare il debito a causa delle difficoltà economiche in cui
[...] versava, confidando che, con il pagamento delle prime due rate del piano di rientro concordato, il debito fosse considerato estinto. L'affidamento dell'incarico ad altro professionista era stato motivato dal fatto che lo Studio inizialmente incaricato era ritenuto troppo esoso, non anche (o solo) perché inadempiente. L'asserito inadempimento dello , oltre che genericamente dedotto, è, come visto, CP_1 comunque smentito dall'allegazione di controparte relativa agli adempimenti fiscali svolti su incarico della società.
Le dichiarazioni della legale rappresentante avallano, dunque, le difese della parte opposta, mentre nessun riscontro hanno trovato le argomentazioni sollevate dall'opponente quanto l'avvenuta estinzione del debito e l'asserito inadempimento di controparte.
Anche la disamina della documentazione agli atti restituisce una versione discordante da quanto sostenuto da parte opponente in ordine all'avvenuto pagamento del debito. A tal fine, vale evidenziare che la revoca dell'incarico allo era di fatto già CP_1 intervenuta nel marzo 2017, con il conferimento dell'incarico ad altra professionista pagina 5 di 8 (dott.ssa ). Ciò si desume dalla mail datata 15.3.2027 inoltrata dalla dott.ssa Per_2
a e, per conoscenza, alla stessa nuova professionista incaricata, CP_1 Controparte_3 dott.ssa (doc. 6 parte opposta). Con la stessa mail, era stata inoltrata in Per_2 allegato la nota pro-forma dello (doc. 3 fascicolo monitorio) “come da CP_1 accordi” e sollecitato l'inoltro di una formale disdetta, come contrattualmente prevista, unitamente ad un piano di rientro. La dott.ssa sollecitava in seguito più volte CP_1 tale inoltro (v. messaggi del 22.3.2017 e del 3.4.2017 – doc. 5 opposta), fino a che il
, con messaggio del 19.4.2017, comunicava l'avvenuto invio della disdetta a Pt_1 mezzo fax e anticipava che la settimana seguente avrebbe versato un primo acconto di
500 euro (doc. 5 parte opposta), con ciò evidentemente rimandando ad un piano di rientro concordato tra le parti.
La disdetta risulta infine inoltrata con fax del 27.4.2017 (doc. 4 fascicolo monitorio), sebbene rechi la data del 15.3.2017 (a ben vedere, la stessa data della mail sopra citata della dott.ssa che sollecitava una disdetta formale). CP_1
Nelle more, la società in data 23.4.2017 aveva versato il “primo acconto” di euro 500 (v. messaggio di del 19.4.2017), cui seguiva il versamento di una seconda rata di Pt_1 euro 400 il 30.6.2017. L'importo complessivamente corrisposto per euro 900 non può che essere giustificato come mero pagamento parziale del compenso, non quale saldo.
Ciò è avallato non solo dallo scambio di messaggi ed e-mail sopra riportati, tra il Pt_1
(che evidentemente ha di fatto continuato a gestire i contatti con la società opposta, anche dopo che nella legale rappresentanza era subentrata sua moglie), bensì anche da quanto dichiarato in sede di interpello e in sede di denuncia dalla stessa Persona_1
[...]
In particolare, si osserva che nella denuncia sporta il 21.12.2022, la denunciante ha riferito che lo aveva seguito la contabilità della società fino al giorno CP_1
17.3.2017 (giorno in cui veniva incaricata altra commercialista al posto dello CP_1
) e che ella aveva saldato tutto quanto dovuto per le competenze fornite nel
[...] tempo in cui lo aveva seguito la contabilità aziendale. L'opponente, in CP_1 sede di denuncia, ha altresì ammesso di aver pagato le prime due rate di euro “500” del
“preventivo di spesa” di circa 8000 euro vantato dallo . Tali dichiarazioni CP_1 riportate in denuncia sono coerenti con quanto sostenuto dalla parte opposta e con quanto emerge dalla documentazione agli atti, sia in ordine alla revoca dell'incarico allo
Studio (collocato in denuncia in data 17.3.2017, vale a dire due giorni dopo la CP_1 mail della dott.ssa , sia in ordine alla trasmissione del “preventivo” da parte CP_1 dello Studio riportante il credito da questo vantato (da intendersi come nota pro-forma dallo Studio), sia infine all'accordo su un piano di rientro del debito di cui sono state pagina 6 di 8 onorate solo le prime due rate.
Alla luce di tali evidenze, risulta fondata la domanda monitoria, essendo stata data prova dell'esistenza del credito nell'importo ingiunto quale residuo del compenso pattuito tra le parti. Dal canto suo, l'opponente non ha provato il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento dell'intero debito, così come eccepito.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione, che va dunque rigettata, con conseguente conferma dell'ingiunzione.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al
D.M. 147/2022, secondo i parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione (scaglione euro 5.201 – 26.000).
Tali spese devono ritenersi comprensive della fase incidentale di delibazione dell'istanza di sospensione del decreto opposto.
4. Parte opposta ha infine chiesto emettersi pronuncia di condanna a carico della controparte ex art. 96 c.p.c..
Anche tale domanda va accolta e la parte opponente va condannata al pagamento di una somma in favore di parte attrice ex art. 96 comma III c.p.c..
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre, Cass, civ., Sez. III, 30/12/2014, n.
27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio 2016).
La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio, secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art.
pagina 7 di 8 96, comma 1, c.p.c.. La disposizione, in particolare, consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. (Trib. Catania 13.3.2024; Trib.
Padova, 27/11/2014; Trib. Lodi 4.4.2013 e Trib. Monza 9.1.2013).
Nella specie, l'avere dedotto fatti assolutamente privi di sostegno probatorio, a fronte della dimostrata sussistenza del credito ingiunto, costringendo la parte opposta a contrastare l'ingiustificata iniziativa avversaria promossa a fini dilatori, integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
La somma da liquidare - rimessa ad una valutazione equitativa - può essere quantificata nella metà del compenso defensionale liquidato alla controparte (e così pari ad euro
2.118,50).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente a rimborsare allo Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 4.237 per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- condanna la parte opponente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento in favore dello di euro 2.118,50. Controparte_1
Bologna, 19 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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