Sentenza 23 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9990 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
LA CORTE 9 990/0 REPUBBLICA ITALIANA 0 1 IN Ogg.: Lavoro PREMA DI CASSAZIONE R. G. 11909/9 LAVORO SEZIONE Cron. N. 22534 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Guglielmo Sciarelli -Presidente- 2. " Alberto Spanò -Consigliere- Ud. 2.5.2001 3. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 4.'** Giuseppe Cellerino -Consigliere- it Aldo De Matteis -Consigliere- 5. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA AR TA ved. EB, quale coniuge super- stite di EB AN, elettivamente domiciliata presso la 2130 Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Fedele Di Cristina del foro di Messina come da mandato speciale a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
INPDAP (Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Ammini- strazione Pubblica), in persona del Presidente e legale rappre- sentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Bova, eletti- 2 vamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, come da procura in atti Intimato per la cassazione della sentenza n. 299/98 del Tribunale del La- voro di Patti del 20.4.1998 /15.6.1998 nella causa iscritta al n. 1061 del R.G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.5.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis, udito l'Avv. Antonio Bova per l'INPDAP; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Guido Rai- mondi, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo ricorso e il rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24.6.1996 il Pretore del Lavoro di Messina ac- coglieva parzialmente le domande proposte da AN EB, già dipendente del Comune di Messina, condannava l'INADEL al risarcimento del danno per il ritardato pagamento dell'indennità premio di fine servizio, ragguagliando tale danno alla somma de- gli interessi moratori con l'importo occorrente a restituire il po- tere di acquisto. Proposto gravame principale da parte dell'INADEL e quello inci- dentale da parte del EB, il Tribunale di Messina con sentenza n. 520 del 1992 rigettava l'appello principale e non si pronuncia- va sull'appello incidentale. Il EB proponeva ricorso lamentando violazione del principio 3 tra chiesto e pronunciato nonché omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. La Cassazione con sentenza n. 2463 del 1996 accoglieva tale ri- corso con rinvio della causa dinanzi al Tribunale di Patti. Riassunto il giudizio, quest'ultimo Tribunale con sentenza 15.6.1998 accoglieva l'appello incidentale del EB riconoscen- do gli interessi cumulati alla rivalutazione monetaria in misura integrale per il periodo antecedente al 1.1.1992 e nei limiti di cui all'art. 16-6° comma- della legge n. 412 del 1991 per il periodo successivo al 1.1.1992; condannava l'INPDAP-Gestione Auto- noma ex INADEL- al pagamento delle spese processuali, compre- se quelle del giudizio di cassazione, liquidandole in complessive £. 2.500.000, di cui £. 300.000 per spese. Contro l'anzidetta sentenza emessa in sede di rinvio propone ri- corso per cassazione CO MA, quale erede di Antoni- no EB, con due motivi, mentre l'INPDAP ha svolto difese in sede di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 442 c.p.c. (nel testo risultante dalla coordinazione con la senten- za della Corte Costituzionale n. 156 del 1991) e falsa applica- zione dell'art. 16-6° comma- della legge n. 412 del 1991, nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). In particolare la MA sostiene che il Tribunale di Patti, ne- 4 gando il diritto alla rivalutazione monetaria sui crediti previden- ziali riconosciuti per il periodo successivo al 31.12.1991, non ha fatto corretta applicazione del richiamato art. 16-6° comma- della legge n. 412 del 1991, che ha introdotto il divieto di cu- mulo di interessi e rivalutazione monetaria per i crediti previden- ziali e ciò soltanto per quelli maturati dopo l'entrata in vigore della stessa legge. La censura è fondata. Questa Corte con indirizzo consolidato ha interpretato l'anzidetta norma nel senso che il divieto di cumulo interessi e rivalutazione non può trovare applicazione ai ratei maturati pri- ma del termine la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991, in quanto dal rapporto previdenziale ed assistenziale deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato pe- riodo (Cass. 2 marzo 1998, n. 2280; Cass. 18 novembre 1997, n. 11484; Cass. 26 giugno 1996, n. 5895). Da tale principio, che questo Collegio condivide con convinta adesione, discende che nel caso di specie non può trovare appli- cazione il divieto di cumulo, trattandosi di crediti maturati prima del 31 dicembre 1991. Il ricorso va pertanto accolto sul punto e, sussistendo i presup- posti ex art. 384 c.p.c. per una pronuncia nel merito, l'INPDAP va condannata a corrispondere alla ricorrente, relativamente ai crediti riconosciuti di sua spettanza, anche la rivalutazione mo- 5 netaria a decorrere dal 1.1.1992. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 c.p.c., 24 della legge n. 794 del 1942 e del Decreto Ministro di Giustizia n. 585 del 1994, nonché vizi di motivazione, per ave- re la sentenza impugnata proceduto ad una liquidazione di tali spese per il giudizio di cassazione e di rinvio senza rispettare i minimi tariffari in relazione al valore della controversia e con determinazione globale. Il rilievo è fondato e merita di essere condiviso, atteso che la ri- corrente, parte vittoriosa, ha prodotto note contenenti specifica indicazione delle voci per onorari, diritti e spese, a fronte delle quali il giudice di rinvio ha operato una liquidazione complessiva e globale e non ha tenuto conto dei minimi tariffari. Sul punto l'indirizzo giurisprudenziale ( ex plurimis Cass. sen- tenza n. 3040 del 16 marzo 2000; Cass. sentenza n. 1073 del 1 febbraio 2000) è costante nel senso che la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per le spese, competenze di procuratore ed avvocato, dovendo inve- ce essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così dare la possibilità di denunciare le specifi- che violazioni della legge o delle tariffe. Orbene sulla base degli esposti principi il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;
non essendo, poi, necessari ulte- riori accertamenti nel merito, le spese per i precedenti gradi e fa- si vanno liquidati in ulteriori £. 654.500, oltre interessi dal 20.4.1998, così come documentato, a favore del distrattario Avv. Fabrizio Mobilia. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rico- nosce a MA CO ved. EB il cumulo di interessi e Inche rivalutazione (a decorrere dal 1.1.1992 e in favore dell'Avv. Fa- brizio Mobilia, distrattario, per ulteriori spese dei precedenti gradi e fasi, £. 654.500, oltre interessi dal 20.4.1998. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addì 2 maggio 2001 Gulch luank Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Alessandro De Reus") IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 LUG. 2001 oggi, CANCELERE I D A , S O S I A L T O F A I 0 D 1 3 . A E 3 T T 5 S M . O N