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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/09/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5550/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CANTORE ORAZIO, Parte_1 come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. CONVERTNI MARIA Controparte_1
GRAZIA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AN.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 09/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/12/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in AN in data 14/07/2001 con
[...]
, che dalla loro unione era nato il figlio CP_1 Persona_1
il 03/11/2005, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dalla
[...] moglie, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis. La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, confermando il venir meno della comunione spirituale e materiale dei coniugi.
All'udienza del 09/04/2025 le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la valutazione della proposta conciliativa formulata in pari data dal Magistrato;
all'udienza del 09/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data 07/07/2025, e in adesione alla predetta proposta conciliativa, chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 07/07/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 5550/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato Parte_1
a NT (TA) il 12/04/1965, e , nata a [...] Controparte_1
(TA) il 26/12/1975, uniti in matrimonio in AN in data 14/07/2001 (trascritto con atto n. 58, p. 2, s. A, dell'anno 2001);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle concordate e Pt_1 Controparte_1 trasfuse nelle note scritte di udienza del 07/07/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di AN.
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5550/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Separazione giudiziale,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CANTORE ORAZIO, Parte_1 come da mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. CONVERTNI MARIA Controparte_1
GRAZIA, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AN.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 09/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito in congiunto alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/12/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in AN in data 14/07/2001 con
[...]
, che dalla loro unione era nato il figlio CP_1 Persona_1
il 03/11/2005, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dalla
[...] moglie, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis. La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, confermando il venir meno della comunione spirituale e materiale dei coniugi.
All'udienza del 09/04/2025 le parti comparivano innanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente il rinvio della causa in trattazione scritta per la valutazione della proposta conciliativa formulata in pari data dal Magistrato;
all'udienza del 09/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 cpc, le parti, con note depositate in data 07/07/2025, e in adesione alla predetta proposta conciliativa, chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui all'accordo riportante la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi difensori.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica dell'accordo depositato telematicamente in data 07/07/2025, con il quale i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici ed i loro rapporti relativi alla prole e le cui condizioni sono da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa n. 5550/2024 R.G. tra e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato Parte_1
a NT (TA) il 12/04/1965, e , nata a [...] Controparte_1
(TA) il 26/12/1975, uniti in matrimonio in AN in data 14/07/2001 (trascritto con atto n. 58, p. 2, s. A, dell'anno 2001);
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle concordate e Pt_1 Controparte_1 trasfuse nelle note scritte di udienza del 07/07/2025, qui da intendersi trascritte e riportate.
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di AN.
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Martino Casavola
IL GIUDICE est.
Anna Carbonara