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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3251 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9196/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9196/2019 promossa da:
con sede in Roma, Viale Europa n. 190, c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Pasqualina Buonanno ed elettivamente domiciliata presso la direzione Affari Legali Territoriali di Caserta sita in V.le Lamberti, n.29
APPELLANTE
CONTRO
e elett.te domiciliata in S. Controparte_1 Controparte_2 FELICE A CANCELLO, alla Via Napoli presso lo studio dell'avv.to Rosa PISCITELLI e Michela IZZO che li rappresentano e difendono
APPELLATI
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e , Controparte_1 Controparte_2 deducendo di essere titolari del buono fruttifero numero 000662 serie q/P, del valore nominale di Lire 2.000.000, emesso in data 14.01.1987, e di aver ricevuto al momento della scadenza una somma inferiore a quella asseritamente dovuta utilizzando i parametri indicati a tergo del buono medesimo, convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Arienzo, chiedendone la condanna al pagamento Parte_1 della somma derivante dalla differenza tra l'importo liquidatole e quello effettivamente dovuto per il buono fruttifero n. 000.662 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva eccependo in via Parte_1 preliminare l'inammissibilità della domanda attorea avendo controparte accettato, con quietanza liberatoria, le somme percepite senza null'altro a pretendere ed avendo Pt_1 applicato le disposizioni di legge vigente ratione temporis ed in particolare l'art. 173 del
Pag. 1 di 6 D.P.R. 29/3/1973 n. 156 (modificato con D.L. n.460/1974, convertito con L. n.588/1974) ed, in ogni caso, l'assoluta infondatezza delle pretese avversarie. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese. Con sentenza n. 994/2018 depositata il 07.08.2028, il Giudice di Pace di Arienzo accoglieva la domanda attorea, condannando al pagamento in favore Parte_1 di e della somma di € 5.000,00, ciascuno ed alla Controparte_1 Controparte_2 refusione delle spese processuali. Con atto di citazione notificato il 22.09.2019, proponeva appello Parte_1 avverso la cennata sentenza eccependo, in via preliminare l'omessa pronuncia sulla eccezione di intervenuta accettazione delle somme percepite da parte di CP_1 e per effetto della quietanza liberatoria rilasciata nei confronti di
[...] CP_2
al momento della riscossione;
nel merito, la violazione e falsa Parte_1 applicazione delle disposizioni di cui all'art.173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 e del D.M. del 13/06/1986 n. 148. Chiedeva, pertanto, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 621/2021 emessa dal Giudice di Pace di Arienzo, accogliere i motivi di appello e per l'effetto rigettare la domanda di primo grado, condannare l'attrice alla restituzione a delle Parte_1 somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza impugnata. Con vittoria di spese. Rimaneva contumace l'appellata. Pervenuto il fascicolo di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata trattenuta in decisione all'udienza del ………….
MOTIVI
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Occorre rammentare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto ed in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per la impugnazione a critica vincolata ( cfr. Cass.19-03.2019 n. 7675 nonché Cass. SS.UU. del 16.11.2017 n.27199, Cass.27.06.2018 n. 16914, Cass. 23.11.2018 30450, Corte di Appello Firenze 18.09.2018 n. 2093, Corte di Appello Milano 22.10.2018 4556, Corte di Appello Roma 16.11.2018 n. 7225, Corte di Appello Bari 05.02.2019 n. 125, Corte di Appello Catanzaro 20.02.2019 n.355). Per quanto attiene al caso di specie, è indubbio che l'atto di gravame de quo superi la soglia della specificità, avendo l'appellante individuato il punto della decisione reputato ingiusto, precisandone il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica, non potendosi onerare l'impugnante della trascrizione di tutte le emergenze di causa, trattandosi di risultanze già poste nella piena disponibilità del giudice di appello, in base al principio devolutivo, che pur con i limiti derivanti dal modello impugnatorio dell'appello (tantum devolutum quantum appellatum), resta paradigma portante. Difatti l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla efficacia liberatoria delle quietanze rilasciate dalla al momento Pt_2 della riscossione dei buoni ed errato l'ambito normativo giuridico di applicazione
Pag. 2 di 6 relativo alla fattispecie del buono oggetto di causa. Passando al merito, l'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione. Preliminarmente appare privo di pregio il motivo afferente l'omessa pronuncia in ordine alla efficacia della quietanza, atteso che l'incasso e l'accettazione con quietanza liberatoria a saldo del buono integrano esclusivamente una dichiarazione di scienza priva di valore negoziale, pertanto inidonea a dimostrare la ricorrenza di una rinunzia ai propri diritti da parte della dichiarante (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/09/2015, n. 18094). Parimenti non è condivisibile la tesi dell'errata applicazione della normativa di settore da parte del Giudice di prime cure. Pone mente osservare che il motivo di gravame si incentra sulla problematica afferente i rendimenti ed i tassi di interesse applicabili ai buoni serie P emessi dopo dell'entrata in vigore del D.M 13 GIUGNO 1986 n. 148. In particolare, l'appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di Pace ritenendo che fosse incorso in errore nell'interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 13979/2007 non idonea al caso che ci occupa poiché inerente a dei buoni “a termine” della serie AA, emessi nel corso del 1986 laddove aveva commesso un Parte_1 errore operativo non provvedendo a contrassegnare i buoni di nuova emissione con la dicitura corretta. Appare, invece, condivisibile la risoluzione della controversia de qua alla luce della lettura coordinata dei principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 13979/2007 con il dettato del D.P.R. n. 156 del 1973 e dell'art. 6 del D.M. Ministero del Tesoro n. 148 del 1986 e della successiva abrogazione dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156, La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a prescindere dal caso pratico al suo vaglio, enuncia un criterio applicabile anche al presente procedimento, e pur dichiarando di condividere la qualificazione dei buoni postali fruttiferi in termini di "titoli di legittimazione", afferma espressamente che "il rilievo concernente la natura giuridica del buono postale, pur se in tesi condivisibile, non appare decisivo ai fini della risoluzione del problema in esame" . Ha, infatti, chiarito che “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (massima Cass. civ., sez. un., 15/06/2007, n. 13979). Orbene, il principio sopra riportato, è esattamente afferente al caso che ci occupa ossia di un buono emesso dopo l'entrata in vigore del D.M. 148/1986. Se, infatti, come ritenuto dalla Cassazione, il risparmiatore deve essere tutelato nel caso in cui, pur vigenti determinati tassi di interessi, i buoni postali fruttiferi emessi a suo favore siano stati rilasciati con l'apposizione a tergo di una tabella di tassi più favorevoli ma già superati al momento dell'emissione del buono stesso, a maggior ragione dovrà essere tutelato il sottoscrittore, che abbia acquistato un buono postale fruttifero (nella specie, Serie P) emesso il 14.01.1987 e corredato di una tabella per la liquidazione dei tassi di interesse perfettamente corrispondente a quella prevista dalla normativa che lo ha istituito, senza essere stato contrattualmente informato della possibilità di successiva
Pag. 3 di 6 variazione dei tassi anche in senso peggiorativo (per non essere state apposte sul buono clausole contrattuali, stampigliature e/o diciture in tal senso) e che, a seguito dell'intervento di una normativa di rango secondarlo (il D.M. Tesoro n. 148/1986) si veda decurtato il rendimento del buono, in contrasto con le condizioni contrattuali sottoscritte al momento della emissione del buono stesso e senza ricevere alcuna comunicazione personale ed ad hoc, che gli consenta, ove ritenuto, di esercitare il legittimo diritto di recesso. La tutela che dovrebbe essere garantita, a fortiori, nel caso di specie è la conseguenza naturale dell'assunto, chiaramente esplicitato dalla Sezioni Unite (e prima ancora dalla Corte Costituzione nella sentenza n. 303/2008), secondo cui il rapporto che si instaura tra i sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi e è, Parte_1 a tutti gli effetti, un rapporto contrattualistico di natura privatistica, in virtù del quale ciò che ha "forza di legge" tra le parti sono sempre e solo le condizioni pattiziamente concordate tra le stesse, e, questo, a prescindere dalla qualificazione dei buoni in termini di "titoli di credito" o di "titoli di legittimazione" (qualificazione che in ogni caso poco rileva, come precisato dalla stessa Cassazione). Di talché, nessuna modifica alle condizioni poteva essere apportata dall'azienda postale, atteso che, in materia contrattuale, vige la regola secondo cui qualsiasi variazione alle clausole contrattuali deve essere concordata tra le parti e/o comunque deve essere resa nota alla parte che non l'ha disposta e che la subisce come parte debole del rapporto, specie se si tratta di una variazione unilaterale avente contenuto più sfavorevole rispetto a quanto sancito precedentemente per mutuo consenso. A fronte di un'unilaterale variazione dei tassi di interesse senza previa raccolta del consenso degli intestatari e/o una comunicazione in merito, sussiste una violazione degli obblighi contrattuali assunti ab origine, con conseguente applicazione dei tassi di interesse predeterminati. Del resto, nessuna prova contraria è stata fornita dall'appellante alla deduzione di parte opposta di omessa informazione. Deve, dunque, evidenziarsi come il percorso di analisi critica iniziato dalla giurisprudenza con riferimento agli artt. 173 D.P.R. n. 156/1973 e 6 D.M. Ministero del Tesoro n. 148/1986 e concluso dal legislatore con l'abrogazione dello stesso art. 173, conduca ad un'unica conclusione possibile: i buoni postali fruttiferi serie (...) emessi dal 1974 sino al 1986 (in particolare i buoni Serie P, qual è quello di specie) devono essere liquidati secondo la tabella apposta a tergo dei buoni stessi, senza alcuna decurtazione conseguente alla variazione dei tassi d'interesse ex D.M. Ministero del Tesoro n. 148/1986. Ciò perché : 1) il rapporto contrattuale sotteso alla sottoscrizione del buono soggiace alla previsione dell'art. 1372 c.c., di guisa che nessuna modifica alle condizioni contrattuali poteva essere apportata dalle;
2) il rapporto contrattuale concluso con Pt_1 la sottoscrizione del buono postale fruttifero non si discosta, per struttura e funzione da quello relativo agli analoghi servizi offerti dal sistema bancario;
al riguardo sono, quindi, applicabili gli artt. 6 del D.M. Ministero del Tesoro 19 dicembre 2000, comma 2
- 3 del D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 (regolamento recante norme sui servizi di bancoposta)che sanciscono gli obblighi di pubblicità e le comunicazioni ai risparmiatori;
3) Sul buono postale de quo -serie P- non è stata in alcun modo indicata, né contemporaneamente alla sua emissione né successivamente, la possibilità di una variazione dei tassi di interesse ai sensi dell'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 e l'odierno appellato non ha mai sottoscritto espressamente e specificatamente una clausola prevedente la possibilità di tale variazione;
si noti, infatti, come né sul fronte nè sul retro del buono sia riportata alcuna particolare condizione prestampata che avverta i titolari della predetta possibilità di variazione, né risulti sul medesimo alcuna particolare stampigliatura in proposito apposta contemporaneamente o successivamente
Pag. 4 di 6 all'emissione; 4) la variazione sfavorevole dei tassi di interesse applicata da ai Pt_1 sensi dell'art. 6f D.M. Ministero del Tesoro n. 148 del 13/06/1986 al buono postale in esame non è mai stata comunicata formalmente agli odierni appellati, che non ne hanno mai avuto conoscenza nel corso del rapporto contrattuale per difetto di comunicazione da parte delle medesime, (rilevasi come la normativa sopra citata - D.P.R. 14 Pt_1 marzo 2001 n. 144 - sia intervenuta mentre il rapporto contrattuale tra le parti della presente causa era in corso), il che ha impedito ai predetti sottoscrittori di esercitare tempestivamente e consapevolmente il diritto di recesso;
né l'opponente ha mai comprovato di aver dato una comunicazione successiva di variazione di tassi ai convenuti opposti, né ha mai dimostrato di aver messo a disposizione dei predetti convenuti, presso l'Ufficio Postale di emissione e/o l'Ufficio Postale di pagamento, le tabelle integrative di cui al D.M. Tesoro n. 148/1986. Per tutte le ragioni sin qui esposte, nella fattispecie in esame devono necessariamente trovare applicazione, i principi sanciti dalle Sezione Unite della Cassazione nella sentenza n. 13979/2007, dovendosi anche in questo caso riconoscere prevalenza alle clausole contrattuali accettate ab origine dai signori rispetto alla modifica CP_1 unilaterale delle condizioni sui tassi di interesse disposta;
modifica mai accettata all'atto dell'emissione del buono, né mai conosciuta e/o comunicata ai predetti sottoscrittori successivamente, dopo l'entrata in vigore del D.M. Tesoro n. 148/1986 (che rimane norma di rango secondario). Ne discende, dunque, come la variazione unilaterale dei tassi di interesse con riferimento al buono fruttifero Serie P disposta da Parte_1 senza aver preventivamente raccolto il consenso dell' intestatario in proposito e/o comunque senza aver dato al medesimo alcuna successiva comunicazione in merito, costituisce un'evidente violazione degli obblighi contrattuali assunti ab origine dalle medesime, che avrebbe dovuto attenersi alle condizioni sottoscritte all'atto Pt_1 dell'emissione del buono e, pertanto, applicare i tassi di interesse predeterminati nella tabella stampigliata sul retro del buono stesso nonché una violazione della normativa vigente in materia di trasparenza (cfr. Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 " - BANCA D'ITALIA - Eurosistema - Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Finanziari Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti nonché art. 1, comma I ter, T.U.F.). Invero, nella descritta condotta tenuta da può ravvisarsi anche Parte_1 una violazione del principio di buona fede contrattuale sancito dagli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché una violazione del principio dell'affidamento venendo meno all'obbligo di dare esecuzione al rapporto contrattale secondo correttezza. Né l'appellante, a giustificazione della sua illegittima condotta, può addurre di essersi limitata ad applicare una previsione normativa (l'art. 173 D.P.R, n. 156/1973 e l'art. 6 D.M. Ministero del Tesoro n. 148 del 13/06/1986). "Il generale principio etico - giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne é un'espressione, svolge una funzione integrativa dell'obbligazione, assunta dal debitore, quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori" (Cass. civ., sez. I. 15/10/2012, n. 17642). Nessuna specifica contestazione , tale da assurgere a motivo di appello suscettibile di legittimo vaglio, è stata invece rivolta alle modalità di quantificazione della somma spettante agli attori quale differenza tra il corrisposto ed il dovuto. L'appellante non ha formulato alcun motivo di appello specifico tanto da rendere coperto da giudicato quanto statuito sul punto. Alla luce di tali considerazioni, va, pertanto, rigettato l'appello, con conferma della decisione del giudice di primo grado .
Pag. 5 di 6 Le spese di lite del presente grado di giudizio secondo la soccombenza vanno poste a carico di parte appellante, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 bis D.P.R. 115/2002 a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in grado di appello, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda od eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 E;
[...] Controparte_2
2. Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1
, che si liquidano per il presente Parte_3 grado di giudizio in € 1.701,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3. Condanna ai sensi dell'art. 13 co 1 quater D.P.R. 115/2002, al Parte_1 versamento di una somma pari al contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 bis D.P.R. 115/2002. Santa Maria Capua Vetere, 21 ottobre 2025
Il Giudice dott. Rita Di Salvo
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9196/2019 promossa da:
con sede in Roma, Viale Europa n. 190, c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Pasqualina Buonanno ed elettivamente domiciliata presso la direzione Affari Legali Territoriali di Caserta sita in V.le Lamberti, n.29
APPELLANTE
CONTRO
e elett.te domiciliata in S. Controparte_1 Controparte_2 FELICE A CANCELLO, alla Via Napoli presso lo studio dell'avv.to Rosa PISCITELLI e Michela IZZO che li rappresentano e difendono
APPELLATI
CONCLUSIONI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e , Controparte_1 Controparte_2 deducendo di essere titolari del buono fruttifero numero 000662 serie q/P, del valore nominale di Lire 2.000.000, emesso in data 14.01.1987, e di aver ricevuto al momento della scadenza una somma inferiore a quella asseritamente dovuta utilizzando i parametri indicati a tergo del buono medesimo, convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Arienzo, chiedendone la condanna al pagamento Parte_1 della somma derivante dalla differenza tra l'importo liquidatole e quello effettivamente dovuto per il buono fruttifero n. 000.662 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché le spese di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva eccependo in via Parte_1 preliminare l'inammissibilità della domanda attorea avendo controparte accettato, con quietanza liberatoria, le somme percepite senza null'altro a pretendere ed avendo Pt_1 applicato le disposizioni di legge vigente ratione temporis ed in particolare l'art. 173 del
Pag. 1 di 6 D.P.R. 29/3/1973 n. 156 (modificato con D.L. n.460/1974, convertito con L. n.588/1974) ed, in ogni caso, l'assoluta infondatezza delle pretese avversarie. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese. Con sentenza n. 994/2018 depositata il 07.08.2028, il Giudice di Pace di Arienzo accoglieva la domanda attorea, condannando al pagamento in favore Parte_1 di e della somma di € 5.000,00, ciascuno ed alla Controparte_1 Controparte_2 refusione delle spese processuali. Con atto di citazione notificato il 22.09.2019, proponeva appello Parte_1 avverso la cennata sentenza eccependo, in via preliminare l'omessa pronuncia sulla eccezione di intervenuta accettazione delle somme percepite da parte di CP_1 e per effetto della quietanza liberatoria rilasciata nei confronti di
[...] CP_2
al momento della riscossione;
nel merito, la violazione e falsa Parte_1 applicazione delle disposizioni di cui all'art.173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 e del D.M. del 13/06/1986 n. 148. Chiedeva, pertanto, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 621/2021 emessa dal Giudice di Pace di Arienzo, accogliere i motivi di appello e per l'effetto rigettare la domanda di primo grado, condannare l'attrice alla restituzione a delle Parte_1 somme eventualmente percepite in esecuzione della sentenza impugnata. Con vittoria di spese. Rimaneva contumace l'appellata. Pervenuto il fascicolo di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata trattenuta in decisione all'udienza del ………….
MOTIVI
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Occorre rammentare che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, non può considerarsi aspecifico il motivo di appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto ed in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per la impugnazione a critica vincolata ( cfr. Cass.19-03.2019 n. 7675 nonché Cass. SS.UU. del 16.11.2017 n.27199, Cass.27.06.2018 n. 16914, Cass. 23.11.2018 30450, Corte di Appello Firenze 18.09.2018 n. 2093, Corte di Appello Milano 22.10.2018 4556, Corte di Appello Roma 16.11.2018 n. 7225, Corte di Appello Bari 05.02.2019 n. 125, Corte di Appello Catanzaro 20.02.2019 n.355). Per quanto attiene al caso di specie, è indubbio che l'atto di gravame de quo superi la soglia della specificità, avendo l'appellante individuato il punto della decisione reputato ingiusto, precisandone il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica, non potendosi onerare l'impugnante della trascrizione di tutte le emergenze di causa, trattandosi di risultanze già poste nella piena disponibilità del giudice di appello, in base al principio devolutivo, che pur con i limiti derivanti dal modello impugnatorio dell'appello (tantum devolutum quantum appellatum), resta paradigma portante. Difatti l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla efficacia liberatoria delle quietanze rilasciate dalla al momento Pt_2 della riscossione dei buoni ed errato l'ambito normativo giuridico di applicazione
Pag. 2 di 6 relativo alla fattispecie del buono oggetto di causa. Passando al merito, l'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione. Preliminarmente appare privo di pregio il motivo afferente l'omessa pronuncia in ordine alla efficacia della quietanza, atteso che l'incasso e l'accettazione con quietanza liberatoria a saldo del buono integrano esclusivamente una dichiarazione di scienza priva di valore negoziale, pertanto inidonea a dimostrare la ricorrenza di una rinunzia ai propri diritti da parte della dichiarante (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/09/2015, n. 18094). Parimenti non è condivisibile la tesi dell'errata applicazione della normativa di settore da parte del Giudice di prime cure. Pone mente osservare che il motivo di gravame si incentra sulla problematica afferente i rendimenti ed i tassi di interesse applicabili ai buoni serie P emessi dopo dell'entrata in vigore del D.M 13 GIUGNO 1986 n. 148. In particolare, l'appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di Pace ritenendo che fosse incorso in errore nell'interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 13979/2007 non idonea al caso che ci occupa poiché inerente a dei buoni “a termine” della serie AA, emessi nel corso del 1986 laddove aveva commesso un Parte_1 errore operativo non provvedendo a contrassegnare i buoni di nuova emissione con la dicitura corretta. Appare, invece, condivisibile la risoluzione della controversia de qua alla luce della lettura coordinata dei principi fissati dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 13979/2007 con il dettato del D.P.R. n. 156 del 1973 e dell'art. 6 del D.M. Ministero del Tesoro n. 148 del 1986 e della successiva abrogazione dell'art. 173 del citato D.P.R. n. 156, La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a prescindere dal caso pratico al suo vaglio, enuncia un criterio applicabile anche al presente procedimento, e pur dichiarando di condividere la qualificazione dei buoni postali fruttiferi in termini di "titoli di legittimazione", afferma espressamente che "il rilievo concernente la natura giuridica del buono postale, pur se in tesi condivisibile, non appare decisivo ai fini della risoluzione del problema in esame" . Ha, infatti, chiarito che “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M. che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (massima Cass. civ., sez. un., 15/06/2007, n. 13979). Orbene, il principio sopra riportato, è esattamente afferente al caso che ci occupa ossia di un buono emesso dopo l'entrata in vigore del D.M. 148/1986. Se, infatti, come ritenuto dalla Cassazione, il risparmiatore deve essere tutelato nel caso in cui, pur vigenti determinati tassi di interessi, i buoni postali fruttiferi emessi a suo favore siano stati rilasciati con l'apposizione a tergo di una tabella di tassi più favorevoli ma già superati al momento dell'emissione del buono stesso, a maggior ragione dovrà essere tutelato il sottoscrittore, che abbia acquistato un buono postale fruttifero (nella specie, Serie P) emesso il 14.01.1987 e corredato di una tabella per la liquidazione dei tassi di interesse perfettamente corrispondente a quella prevista dalla normativa che lo ha istituito, senza essere stato contrattualmente informato della possibilità di successiva
Pag. 3 di 6 variazione dei tassi anche in senso peggiorativo (per non essere state apposte sul buono clausole contrattuali, stampigliature e/o diciture in tal senso) e che, a seguito dell'intervento di una normativa di rango secondarlo (il D.M. Tesoro n. 148/1986) si veda decurtato il rendimento del buono, in contrasto con le condizioni contrattuali sottoscritte al momento della emissione del buono stesso e senza ricevere alcuna comunicazione personale ed ad hoc, che gli consenta, ove ritenuto, di esercitare il legittimo diritto di recesso. La tutela che dovrebbe essere garantita, a fortiori, nel caso di specie è la conseguenza naturale dell'assunto, chiaramente esplicitato dalla Sezioni Unite (e prima ancora dalla Corte Costituzione nella sentenza n. 303/2008), secondo cui il rapporto che si instaura tra i sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi e è, Parte_1 a tutti gli effetti, un rapporto contrattualistico di natura privatistica, in virtù del quale ciò che ha "forza di legge" tra le parti sono sempre e solo le condizioni pattiziamente concordate tra le stesse, e, questo, a prescindere dalla qualificazione dei buoni in termini di "titoli di credito" o di "titoli di legittimazione" (qualificazione che in ogni caso poco rileva, come precisato dalla stessa Cassazione). Di talché, nessuna modifica alle condizioni poteva essere apportata dall'azienda postale, atteso che, in materia contrattuale, vige la regola secondo cui qualsiasi variazione alle clausole contrattuali deve essere concordata tra le parti e/o comunque deve essere resa nota alla parte che non l'ha disposta e che la subisce come parte debole del rapporto, specie se si tratta di una variazione unilaterale avente contenuto più sfavorevole rispetto a quanto sancito precedentemente per mutuo consenso. A fronte di un'unilaterale variazione dei tassi di interesse senza previa raccolta del consenso degli intestatari e/o una comunicazione in merito, sussiste una violazione degli obblighi contrattuali assunti ab origine, con conseguente applicazione dei tassi di interesse predeterminati. Del resto, nessuna prova contraria è stata fornita dall'appellante alla deduzione di parte opposta di omessa informazione. Deve, dunque, evidenziarsi come il percorso di analisi critica iniziato dalla giurisprudenza con riferimento agli artt. 173 D.P.R. n. 156/1973 e 6 D.M. Ministero del Tesoro n. 148/1986 e concluso dal legislatore con l'abrogazione dello stesso art. 173, conduca ad un'unica conclusione possibile: i buoni postali fruttiferi serie (...) emessi dal 1974 sino al 1986 (in particolare i buoni Serie P, qual è quello di specie) devono essere liquidati secondo la tabella apposta a tergo dei buoni stessi, senza alcuna decurtazione conseguente alla variazione dei tassi d'interesse ex D.M. Ministero del Tesoro n. 148/1986. Ciò perché : 1) il rapporto contrattuale sotteso alla sottoscrizione del buono soggiace alla previsione dell'art. 1372 c.c., di guisa che nessuna modifica alle condizioni contrattuali poteva essere apportata dalle;
2) il rapporto contrattuale concluso con Pt_1 la sottoscrizione del buono postale fruttifero non si discosta, per struttura e funzione da quello relativo agli analoghi servizi offerti dal sistema bancario;
al riguardo sono, quindi, applicabili gli artt. 6 del D.M. Ministero del Tesoro 19 dicembre 2000, comma 2
- 3 del D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 (regolamento recante norme sui servizi di bancoposta)che sanciscono gli obblighi di pubblicità e le comunicazioni ai risparmiatori;
3) Sul buono postale de quo -serie P- non è stata in alcun modo indicata, né contemporaneamente alla sua emissione né successivamente, la possibilità di una variazione dei tassi di interesse ai sensi dell'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 e l'odierno appellato non ha mai sottoscritto espressamente e specificatamente una clausola prevedente la possibilità di tale variazione;
si noti, infatti, come né sul fronte nè sul retro del buono sia riportata alcuna particolare condizione prestampata che avverta i titolari della predetta possibilità di variazione, né risulti sul medesimo alcuna particolare stampigliatura in proposito apposta contemporaneamente o successivamente
Pag. 4 di 6 all'emissione; 4) la variazione sfavorevole dei tassi di interesse applicata da ai Pt_1 sensi dell'art. 6f D.M. Ministero del Tesoro n. 148 del 13/06/1986 al buono postale in esame non è mai stata comunicata formalmente agli odierni appellati, che non ne hanno mai avuto conoscenza nel corso del rapporto contrattuale per difetto di comunicazione da parte delle medesime, (rilevasi come la normativa sopra citata - D.P.R. 14 Pt_1 marzo 2001 n. 144 - sia intervenuta mentre il rapporto contrattuale tra le parti della presente causa era in corso), il che ha impedito ai predetti sottoscrittori di esercitare tempestivamente e consapevolmente il diritto di recesso;
né l'opponente ha mai comprovato di aver dato una comunicazione successiva di variazione di tassi ai convenuti opposti, né ha mai dimostrato di aver messo a disposizione dei predetti convenuti, presso l'Ufficio Postale di emissione e/o l'Ufficio Postale di pagamento, le tabelle integrative di cui al D.M. Tesoro n. 148/1986. Per tutte le ragioni sin qui esposte, nella fattispecie in esame devono necessariamente trovare applicazione, i principi sanciti dalle Sezione Unite della Cassazione nella sentenza n. 13979/2007, dovendosi anche in questo caso riconoscere prevalenza alle clausole contrattuali accettate ab origine dai signori rispetto alla modifica CP_1 unilaterale delle condizioni sui tassi di interesse disposta;
modifica mai accettata all'atto dell'emissione del buono, né mai conosciuta e/o comunicata ai predetti sottoscrittori successivamente, dopo l'entrata in vigore del D.M. Tesoro n. 148/1986 (che rimane norma di rango secondario). Ne discende, dunque, come la variazione unilaterale dei tassi di interesse con riferimento al buono fruttifero Serie P disposta da Parte_1 senza aver preventivamente raccolto il consenso dell' intestatario in proposito e/o comunque senza aver dato al medesimo alcuna successiva comunicazione in merito, costituisce un'evidente violazione degli obblighi contrattuali assunti ab origine dalle medesime, che avrebbe dovuto attenersi alle condizioni sottoscritte all'atto Pt_1 dell'emissione del buono e, pertanto, applicare i tassi di interesse predeterminati nella tabella stampigliata sul retro del buono stesso nonché una violazione della normativa vigente in materia di trasparenza (cfr. Provvedimento Banca d'Italia 29 luglio 2009 " - BANCA D'ITALIA - Eurosistema - Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Finanziari Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti nonché art. 1, comma I ter, T.U.F.). Invero, nella descritta condotta tenuta da può ravvisarsi anche Parte_1 una violazione del principio di buona fede contrattuale sancito dagli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché una violazione del principio dell'affidamento venendo meno all'obbligo di dare esecuzione al rapporto contrattale secondo correttezza. Né l'appellante, a giustificazione della sua illegittima condotta, può addurre di essersi limitata ad applicare una previsione normativa (l'art. 173 D.P.R, n. 156/1973 e l'art. 6 D.M. Ministero del Tesoro n. 148 del 13/06/1986). "Il generale principio etico - giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne é un'espressione, svolge una funzione integrativa dell'obbligazione, assunta dal debitore, quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori" (Cass. civ., sez. I. 15/10/2012, n. 17642). Nessuna specifica contestazione , tale da assurgere a motivo di appello suscettibile di legittimo vaglio, è stata invece rivolta alle modalità di quantificazione della somma spettante agli attori quale differenza tra il corrisposto ed il dovuto. L'appellante non ha formulato alcun motivo di appello specifico tanto da rendere coperto da giudicato quanto statuito sul punto. Alla luce di tali considerazioni, va, pertanto, rigettato l'appello, con conferma della decisione del giudice di primo grado .
Pag. 5 di 6 Le spese di lite del presente grado di giudizio secondo la soccombenza vanno poste a carico di parte appellante, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 bis D.P.R. 115/2002 a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in grado di appello, definitivamente pronunciando ogni contraria domanda od eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 E;
[...] Controparte_2
2. Condanna alla refusione delle spese processuali in favore di Parte_1
, che si liquidano per il presente Parte_3 grado di giudizio in € 1.701,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3. Condanna ai sensi dell'art. 13 co 1 quater D.P.R. 115/2002, al Parte_1 versamento di una somma pari al contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 bis D.P.R. 115/2002. Santa Maria Capua Vetere, 21 ottobre 2025
Il Giudice dott. Rita Di Salvo
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