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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conSIlio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 371 del RG dell'anno 2024 avent e ad oggetto l a regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale , vertent e
TRA
(C.F. ), rappresentat a e difes a Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Graziana Casarosa, presso il cui studio sito in Pisa (PI), Via Renato
Fucini n. 49, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Simone Piccarducci, presso il cui studio sito in Pisa (PI), via Renato
Fucini n. 49, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti regolamentare i rapporti tra i genitori e tra di essi e la figlia alle condizioni riportate nel l'accordo versato in atti .
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.02.2024, chiedeva di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Per_1
RG VG n. 371/2024 - Pagina 1 di 6 nata il [...], nel senso di disporne l'affidamento condiviso CP_1 ai genitori con collocazione preval ente presso l a residenza m aterna;
di assegnare alla madre la casa familiare sita in Pisa (PI), al la via Filippo Buonarroti n. 2 o, in subordine, di porre a carico del SI. l'obbligo di provvedere al CP_1 pagamento del canone di locazione per una diversa abit azione;
di regol amentare il diritto di visita del padre nel senso che lo stesso vedrà la figli a previ accordi con la minore;
di porre a carico del padre l'obbligo di mantenere integralmente il figlio maggiorenne economicamente non Persona_2 autosufficiente e residente all'estero per motivi di studio;
di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere €600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Per_1
In particolare, deduceva:
- che la rel azione more uxorio con il SI. era cessata a causa di CP_1 contrasti insanabili e di reciproche incomprensioni, anche alla luce del carattere irascibile e prevaricatore del SI. CP_1
- che da tale convivenza erano nati due figli, , maggiorenne Per_2 economicamente non autosuffi ciente, attualmente residente a [...], in
Olanda, per frequentare l'università, e ancora minore d'età; Per_1
- di avere, in passato, lavorato come dipendente della Società Gucci, ma di aver dovuto rinunciare alla propria carriera lavorativa per segui re il SI. in Sudafrica, dove la famiglia aveva vissuto dal 2014 al 2021; CP_1
- di avere, una volta rientrata in Italia, avuto difficoltà a reperire un'attività lavorativa, anche a causa di una patologia per la quale è tutt'ora in cura;
- attualmente, di lavorare part time, a tempo determinato, come impiegat a amministrativa ed insegnante di yoga per la “Elisabeth English Academy” di Pisa e di percepi re uno stipendio di circa € 400,00 mensili;
- che le condizioni economiche t ra le parti erano sensibilmente diverse, atteso che il SI. è compropri etario, assieme al fratello, di otto CP_1 immobili per civile abitazione (tra cui quello dove vive la famiglia) e di quattro immobili adibiti a magazzini e negozi, dai quali percepisce dell e rendite;
RG VG n. 371/2024 - Pagina 2 di 6 - che, nonostante la differenza tra le condizioni economiche delle parti, il SI. si rifiutava di partecipare a molte spese della famiglia, alle CP_1 quali la ricorrente aveva dovuto provvedere con i propri risparmi;
- non avendo la capacità economica per locare una nuova abitazione per sé
e per la figlia di vivere ancora presso la casa familiare del SI. Per_1
di cui chiedeva l'assegnazione. CP_1
2. Con comparsa depositata in data 13.05.2024, si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo l'affidamento condiviso della minore con collocazione Per_1 preval ente presso il padre o, in ipotesi, paritaria presso entrambi i genitori;
la libera determinazione, da part e dei genitori, del tempo che gli stessi trascorreranno con la minore il manteni mento diretto della figlia minore Per_1 da parte di entrambi i genitori e le spese straordinarie a cari co parita rio dei medesimi;
l'assegnazione a sé della casa familiare;
di determinare l'obbligo di corrispondere alla ricorrente una somma come contributo per il canone di locazione in una cifra non superiore ad €500,00; di porre a carico dello stesso l'obbligo di provvedere integralmente al mantenimento all'estero del figlio maggiorenne , solo fin tanto che non muteranno l e condi zioni Per_2 economiche della ricorrent e.
In particolare, deduceva:
- di avere sempre cont ribuito, totalmente ed esclusivamente, alle eSIenze
e alle necessità dei figli, non avendo la SI.ra mai dato alcun Pt_1 apporto economi co per le stesse;
- di essersi, addirittura, fatto carico delle cure sanitarie e dei costi relativi all'intervento che la SI.ra ha dovuto affrontare a causa della Pt_1 propria patologia;
- che la scelta di trasferirsi in Sudafrica era stata comune e condivisa, anche perché la SI.ra aveva rappresent ato al SI. che in quel Pt_1 CP_1 paese avrebbe potuto continuare a l avorare per la Soci età Gucci, circostanza che poi, tuttavia, non si è realizzata;
- di essere comproprietario, assieme al frat ello, di appartamenti ch e fruttano rendite eSIue e che comportano grossi problemi di gestione, ma che sono la sua unica fonte di reddito;
RG VG n. 371/2024 - Pagina 3 di 6 - che la stessa casa familiare è in comproprietà tra il SI. e il CP_1 frat ello e che, pertanto, essa non può essere assegnata all a ricorrente;
- di essere disponibile a corrispondere la somma di €500,00 mensili a titolo di contributo per l'affitto di un immobile dove la ricorrente potrà trasferirsi temporaneamente, in attesa che il fratello del metta a CP_1 disposizione della stessa un appartam ento;
- di avere assecondato i desideri del figlio maggiore di andare a Per_2 studiare all'estero e di impegnarsi, pertanto, a sostenerlo economicamente fin tanto che darà prova di un buon rendimento;
- che sia maggiormente confacente al superiore interesse della minore Per_1 il collocamento dell a stessa preval ente presso il padre, con cui ha un ottimo rapporto, o, quantomeno, paritario;
- di essere disponibile a corrispondere, fin tanto che non muteranno l e condizioni economiche della SI.ra , la somma di €500,00 mensili Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della minore Per_1
3. Depositate le memorie ex art. 473 -bis.17 c.p.c., alle udienze del 13 giugno 2024
e del 3 ottobre 2024 i procuratori delle parti davano atto della pendenza di trattative di bonario componimento. All'esito dell'udienza del 3 ottobre 2024, il
Giudice ordinava, altresì, l'integrazione della docum entazione patrimoniale di parte resistente per come richiesta dall'art. 473 -bis.12 c.p.c.
All'udienza del 28 novembre 2024 veniva dato atto del raggiungimento di un accordo, ma dall'audizione personale delle parti emergeva la permanenza di contrasti in merito al regime intertemporale da applicarsi in attesa dell'avvio del regime definitivo, decorrente dal trasferiment o della SI.ra in altra Pt_1 abitazione. Pertanto, il Giudice formulava, ad integrazione dell'accordo già raggiunto, la proposta conciliativa secondo cui “in attesa dell'avvio del regime definitivo, il SI. concorrerà a l 60% alle spese ordinarie di CP_1 mantenimento della figlia e al 70% alle spese straordinarie. Le spese per
l'abitazione familiare resteranno a carico del SI. Questo regime CP_1 intermedio avrà vigore per sei mesi”.
All'udienza del 5 dicembre 2024 veniva dato atto del perfezionamento dell'accordo e il Giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
RG VG n. 371/2024 - Pagina 4 di 6 4. La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è fondata, emergendo dagli atti la concorde volontà delle parti di regolament are l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel senso indicato Per_1 dall'accordo raggiunto tra le stesse.
5. Le parti hanno chiesto che i rapporti tra di essi e con la figlia venissero disciplinati alle seguenti condizioni:
“a) la figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_3
i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
b) la casa familiare posta in Pisa, Via Filippo Buonarroti n. 2, di proprietà del
Sig. verrà assegnata al medesimo;
la Sig. e la figlia Controparte_1 Pt_1 si trasferiranno a vivere altrove dopo aver reperito una idonea abitazione da locare, che dovrà avvenire nell 'arco di sei mesi a partire dal 5/12/2024;
c) il Sig. potrà vedere la figlia previ accordi con la stessa, anche CP_1 Per_1 in ordine alle vacanze natalizie e pasquali ed alle vacanze estive;
d) il Sig. si farà carico integrale del mantenimento del figlio CP_1 Per_2
- maggiorenne ma economicament e non autosufficiente -, sia per lo
[...] studio ed il soggiorno all'estero, sia per il suo mantenimento ordinario e straordinario, sino alla sua indipendenza economica;
il Sig. verserà CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, l'assegno mensile di € 600,00, oltre ISTAT ed oltre il 100% delle spese Per_1 straordinarie della stessa, come da Lin ee gui da CNF del 2017, sino alla sua indipendenza economi ca, dal momento in cui la Sig. e la figlia si Pt_1 trasferiranno a vivere in altra abitazione;
nel periodo in cui la Sig. Pt_1 rimarrà nella casa familiare con la figlia - nei sei mesi previsti dalla clausola
b) - le parti divideranno le spese secondo i seguenti criteri: il Sig. CP_1 pagherà per intero le spese relative all'immobile adibito a casa familiare, ovvero, a titolo meramente esemplificati vo, utenze domestiche, abbonamento TV, spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, imposte e tasse;
le spese straordinarie della figlia verranno pagat e dal Sig. nella misura del CP_1
70% e dalla Sig. nella misura del 30%; le spese relati ve al Pt_1 mantenimento ordinario della figlia v erranno pagate dal Sig. nella CP_1 misura del 60% e dalla Sig. nella misura del 40%. Per quanto riguarda Pt_1 il cane di proprietà della SI.ra , quest o rimarrà presso il Sig. Pt_1 CP_1
RG VG n. 371/2024 - Pagina 5 di 6 fermo restando che nei periodi in cui il Sig. dovrà assentarsi la Sig.ra CP_1
provvederà alla cura del cane;
Pt_1
e) il Sig. verserà alla Sig. , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Pt_1 somma mensile di € 700,00 a titolo di contributo per il pagamento di un canone di locazione e/o mutuo bancario relativo all'immobile in cui la stessa e la figlia si trasferiranno a vivere, sino alla indipendenza economica della figlia, dal momento in cui le stesse si trasferiranno a vivere in altra abitazione;
f) autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti;
g) Spese e competenze legali compensate. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e/o di legge”.
6. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condi zioni al superiore interesse della minore, ritiene di potere recepire l'accordo delle parti.
7. In considerazione degli interessi coinvolti , il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensat e.
P.Q.M.
1) DISPONE che la figlia nata il [...] venga Persona_3 affidata congiunt amente ad entrambi i geni tori, con residenza abituale e collocamento preval ente presso la madre;
2) DISPONE che le modalità di esercizio del diritto di visita e di mantenimento della minore, nonché gli altri aspetti di eserci zio della responsabilità genitori al e siano disciplinati secondo quanto previsto dalle parti e riportato nel punto 5) della parte motiva;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 18 dicembre 2024
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG VG n. 371/2024 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conSIlio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 371 del RG dell'anno 2024 avent e ad oggetto l a regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale , vertent e
TRA
(C.F. ), rappresentat a e difes a Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Graziana Casarosa, presso il cui studio sito in Pisa (PI), Via Renato
Fucini n. 49, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Simone Piccarducci, presso il cui studio sito in Pisa (PI), via Renato
Fucini n. 49, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti regolamentare i rapporti tra i genitori e tra di essi e la figlia alle condizioni riportate nel l'accordo versato in atti .
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.02.2024, chiedeva di Parte_1 regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Per_1
RG VG n. 371/2024 - Pagina 1 di 6 nata il [...], nel senso di disporne l'affidamento condiviso CP_1 ai genitori con collocazione preval ente presso l a residenza m aterna;
di assegnare alla madre la casa familiare sita in Pisa (PI), al la via Filippo Buonarroti n. 2 o, in subordine, di porre a carico del SI. l'obbligo di provvedere al CP_1 pagamento del canone di locazione per una diversa abit azione;
di regol amentare il diritto di visita del padre nel senso che lo stesso vedrà la figli a previ accordi con la minore;
di porre a carico del padre l'obbligo di mantenere integralmente il figlio maggiorenne economicamente non Persona_2 autosufficiente e residente all'estero per motivi di studio;
di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere €600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia . Per_1
In particolare, deduceva:
- che la rel azione more uxorio con il SI. era cessata a causa di CP_1 contrasti insanabili e di reciproche incomprensioni, anche alla luce del carattere irascibile e prevaricatore del SI. CP_1
- che da tale convivenza erano nati due figli, , maggiorenne Per_2 economicamente non autosuffi ciente, attualmente residente a [...], in
Olanda, per frequentare l'università, e ancora minore d'età; Per_1
- di avere, in passato, lavorato come dipendente della Società Gucci, ma di aver dovuto rinunciare alla propria carriera lavorativa per segui re il SI. in Sudafrica, dove la famiglia aveva vissuto dal 2014 al 2021; CP_1
- di avere, una volta rientrata in Italia, avuto difficoltà a reperire un'attività lavorativa, anche a causa di una patologia per la quale è tutt'ora in cura;
- attualmente, di lavorare part time, a tempo determinato, come impiegat a amministrativa ed insegnante di yoga per la “Elisabeth English Academy” di Pisa e di percepi re uno stipendio di circa € 400,00 mensili;
- che le condizioni economiche t ra le parti erano sensibilmente diverse, atteso che il SI. è compropri etario, assieme al fratello, di otto CP_1 immobili per civile abitazione (tra cui quello dove vive la famiglia) e di quattro immobili adibiti a magazzini e negozi, dai quali percepisce dell e rendite;
RG VG n. 371/2024 - Pagina 2 di 6 - che, nonostante la differenza tra le condizioni economiche delle parti, il SI. si rifiutava di partecipare a molte spese della famiglia, alle CP_1 quali la ricorrente aveva dovuto provvedere con i propri risparmi;
- non avendo la capacità economica per locare una nuova abitazione per sé
e per la figlia di vivere ancora presso la casa familiare del SI. Per_1
di cui chiedeva l'assegnazione. CP_1
2. Con comparsa depositata in data 13.05.2024, si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo l'affidamento condiviso della minore con collocazione Per_1 preval ente presso il padre o, in ipotesi, paritaria presso entrambi i genitori;
la libera determinazione, da part e dei genitori, del tempo che gli stessi trascorreranno con la minore il manteni mento diretto della figlia minore Per_1 da parte di entrambi i genitori e le spese straordinarie a cari co parita rio dei medesimi;
l'assegnazione a sé della casa familiare;
di determinare l'obbligo di corrispondere alla ricorrente una somma come contributo per il canone di locazione in una cifra non superiore ad €500,00; di porre a carico dello stesso l'obbligo di provvedere integralmente al mantenimento all'estero del figlio maggiorenne , solo fin tanto che non muteranno l e condi zioni Per_2 economiche della ricorrent e.
In particolare, deduceva:
- di avere sempre cont ribuito, totalmente ed esclusivamente, alle eSIenze
e alle necessità dei figli, non avendo la SI.ra mai dato alcun Pt_1 apporto economi co per le stesse;
- di essersi, addirittura, fatto carico delle cure sanitarie e dei costi relativi all'intervento che la SI.ra ha dovuto affrontare a causa della Pt_1 propria patologia;
- che la scelta di trasferirsi in Sudafrica era stata comune e condivisa, anche perché la SI.ra aveva rappresent ato al SI. che in quel Pt_1 CP_1 paese avrebbe potuto continuare a l avorare per la Soci età Gucci, circostanza che poi, tuttavia, non si è realizzata;
- di essere comproprietario, assieme al frat ello, di appartamenti ch e fruttano rendite eSIue e che comportano grossi problemi di gestione, ma che sono la sua unica fonte di reddito;
RG VG n. 371/2024 - Pagina 3 di 6 - che la stessa casa familiare è in comproprietà tra il SI. e il CP_1 frat ello e che, pertanto, essa non può essere assegnata all a ricorrente;
- di essere disponibile a corrispondere la somma di €500,00 mensili a titolo di contributo per l'affitto di un immobile dove la ricorrente potrà trasferirsi temporaneamente, in attesa che il fratello del metta a CP_1 disposizione della stessa un appartam ento;
- di avere assecondato i desideri del figlio maggiore di andare a Per_2 studiare all'estero e di impegnarsi, pertanto, a sostenerlo economicamente fin tanto che darà prova di un buon rendimento;
- che sia maggiormente confacente al superiore interesse della minore Per_1 il collocamento dell a stessa preval ente presso il padre, con cui ha un ottimo rapporto, o, quantomeno, paritario;
- di essere disponibile a corrispondere, fin tanto che non muteranno l e condizioni economiche della SI.ra , la somma di €500,00 mensili Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della minore Per_1
3. Depositate le memorie ex art. 473 -bis.17 c.p.c., alle udienze del 13 giugno 2024
e del 3 ottobre 2024 i procuratori delle parti davano atto della pendenza di trattative di bonario componimento. All'esito dell'udienza del 3 ottobre 2024, il
Giudice ordinava, altresì, l'integrazione della docum entazione patrimoniale di parte resistente per come richiesta dall'art. 473 -bis.12 c.p.c.
All'udienza del 28 novembre 2024 veniva dato atto del raggiungimento di un accordo, ma dall'audizione personale delle parti emergeva la permanenza di contrasti in merito al regime intertemporale da applicarsi in attesa dell'avvio del regime definitivo, decorrente dal trasferiment o della SI.ra in altra Pt_1 abitazione. Pertanto, il Giudice formulava, ad integrazione dell'accordo già raggiunto, la proposta conciliativa secondo cui “in attesa dell'avvio del regime definitivo, il SI. concorrerà a l 60% alle spese ordinarie di CP_1 mantenimento della figlia e al 70% alle spese straordinarie. Le spese per
l'abitazione familiare resteranno a carico del SI. Questo regime CP_1 intermedio avrà vigore per sei mesi”.
All'udienza del 5 dicembre 2024 veniva dato atto del perfezionamento dell'accordo e il Giudice rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
RG VG n. 371/2024 - Pagina 4 di 6 4. La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è fondata, emergendo dagli atti la concorde volontà delle parti di regolament are l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel senso indicato Per_1 dall'accordo raggiunto tra le stesse.
5. Le parti hanno chiesto che i rapporti tra di essi e con la figlia venissero disciplinati alle seguenti condizioni:
“a) la figlia minore verrà affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_3
i genitori, con collocamento preferenziale presso la madre;
b) la casa familiare posta in Pisa, Via Filippo Buonarroti n. 2, di proprietà del
Sig. verrà assegnata al medesimo;
la Sig. e la figlia Controparte_1 Pt_1 si trasferiranno a vivere altrove dopo aver reperito una idonea abitazione da locare, che dovrà avvenire nell 'arco di sei mesi a partire dal 5/12/2024;
c) il Sig. potrà vedere la figlia previ accordi con la stessa, anche CP_1 Per_1 in ordine alle vacanze natalizie e pasquali ed alle vacanze estive;
d) il Sig. si farà carico integrale del mantenimento del figlio CP_1 Per_2
- maggiorenne ma economicament e non autosufficiente -, sia per lo
[...] studio ed il soggiorno all'estero, sia per il suo mantenimento ordinario e straordinario, sino alla sua indipendenza economica;
il Sig. verserà CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, l'assegno mensile di € 600,00, oltre ISTAT ed oltre il 100% delle spese Per_1 straordinarie della stessa, come da Lin ee gui da CNF del 2017, sino alla sua indipendenza economi ca, dal momento in cui la Sig. e la figlia si Pt_1 trasferiranno a vivere in altra abitazione;
nel periodo in cui la Sig. Pt_1 rimarrà nella casa familiare con la figlia - nei sei mesi previsti dalla clausola
b) - le parti divideranno le spese secondo i seguenti criteri: il Sig. CP_1 pagherà per intero le spese relative all'immobile adibito a casa familiare, ovvero, a titolo meramente esemplificati vo, utenze domestiche, abbonamento TV, spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, imposte e tasse;
le spese straordinarie della figlia verranno pagat e dal Sig. nella misura del CP_1
70% e dalla Sig. nella misura del 30%; le spese relati ve al Pt_1 mantenimento ordinario della figlia v erranno pagate dal Sig. nella CP_1 misura del 60% e dalla Sig. nella misura del 40%. Per quanto riguarda Pt_1 il cane di proprietà della SI.ra , quest o rimarrà presso il Sig. Pt_1 CP_1
RG VG n. 371/2024 - Pagina 5 di 6 fermo restando che nei periodi in cui il Sig. dovrà assentarsi la Sig.ra CP_1
provvederà alla cura del cane;
Pt_1
e) il Sig. verserà alla Sig. , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Pt_1 somma mensile di € 700,00 a titolo di contributo per il pagamento di un canone di locazione e/o mutuo bancario relativo all'immobile in cui la stessa e la figlia si trasferiranno a vivere, sino alla indipendenza economica della figlia, dal momento in cui le stesse si trasferiranno a vivere in altra abitazione;
f) autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti;
g) Spese e competenze legali compensate. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e/o di legge”.
6. Il Collegio, valutata la rispondenza delle suddette condi zioni al superiore interesse della minore, ritiene di potere recepire l'accordo delle parti.
7. In considerazione degli interessi coinvolti , il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensat e.
P.Q.M.
1) DISPONE che la figlia nata il [...] venga Persona_3 affidata congiunt amente ad entrambi i geni tori, con residenza abituale e collocamento preval ente presso la madre;
2) DISPONE che le modalità di esercizio del diritto di visita e di mantenimento della minore, nonché gli altri aspetti di eserci zio della responsabilità genitori al e siano disciplinati secondo quanto previsto dalle parti e riportato nel punto 5) della parte motiva;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 18 dicembre 2024
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori
RG VG n. 371/2024 - Pagina 6 di 6