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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11947/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 18.3.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 11947/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Giovanni AUDITORE;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 10.8.2023, cittadino marocchino nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 23.7.2024 (notificato all'istante in data 4.9.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 9.7.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello
Pag. 1 di 7 internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 4.10.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente (che vanta un importante legame familiare in Italia, ove vive la figlia minorenne nata a [...] il [...]), sottolineando (e Persona_1 documentando) altresì il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: comunicazione di ospitalità; contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato stipulato con la nel marzo 2023; contratto di lavoro a tempo pieno e Parte_2 indeterminato stipulato con la a far data dal 9.9.2024; buste paga relative a un pregresso CP_2 rapporto di lavoro a termine instaurato con il medesimo datore di lavoro dal 15.5.2024; istanze di riabilitazione e di rimessione del debito presentate al Tribunale di Sorveglianza di Brescia con riferimento alla sentenza ex artt. 444 ss. c.p.p. emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Cremona il 19.6.2007, irrevocabile dal 16.7.2007 e alla sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Brescia il 15.10.2010, irrevocabile dal 9.2.2011).
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 2.12.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata il 29.11.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione CP_1 personale del ricorrente, corredata del parere reso dalla Commissione territoriale di Brescia.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 12.12.2024 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. e in data 11.12.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto le ultime buste paga.
5. Il Giudice designato ha fissato udienza avanti a sé per la discussione il 23.1.2025, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali. Con nota del 22.1.2025 il difensore del ricorrente ha articolato le proprie difese finali, producendo l'ultima busta paga relativa al lavoro del suo assistito e insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali
Pag. 2 di 7 con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata formalizzata in sede amministrativa il 10.8.2023 e che il ricorrente non ha allegato di aver manifestato la volontà di presentarla in data antecedente, essa va esaminata sulla base della nuova disciplina.
Pag. 3 di 7 Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28162).
In tema di protezione complementare rimane, dunque, una “pietra miliare” – anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023 – il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che non soltanto ha accolto la citata nozione “allargata” di “vulnerabilità” dello straniero, ma ha altresì ritenuto necessaria «una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile e alla sua corretta interpretazione, stima il Collegio che la domanda di protezione speciale sia meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
2.1. Si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 , ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero
Pag. 4 di 7 possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né il rischio descritto da tale disposizione emerge altrimenti dagli atti di causa.
2.2. Non ricorre neppure l'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
In effetti, dalla Scheda Paese redatta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai fini della designazione del Marocco come Paese di origine sicuro ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (risalente al maggio 2024) non emergono in tale Paese gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani o altri fattori di pericolo tali da giustificare un divieto di refoulement.
Quanto alla pena di morte, essa è stata de facto abolita fin dal 1993, anno a cui risale l'ultima esecuzione. Per Dalla salita al trono di nel 1999, molte decine di prigionieri nel braccio della morte Persona_3 hanno ricevuto la commutazione della condanna capitale in ergastolo. Nondimeno, nel 2003 è stata estesa la pena capitale a reati legati al terrorismo.
Con riferimento poi al rispetto della libertà personale, si segnala che la legge marocchina proibisce arresti e detenzioni arbitrarie e ogni individuo ha il diritto di ricorrere in via giudiziale contro il proprio arresto o la detenzione. Va detto che diversi osservatori hanno documentato, però, che la polizia non sempre rispetta queste disposizioni, in particolare durante o a séguito di manifestazioni di protesta.
Negli ultimi anni si sono registrati notevoli progressi nella tutela della libertà di parola e di stampa: nel 2016, è stata approvata una legge che ha stabilito la presunzione di buona fede anche nei casi di diffamazione e la comminazione di ammende in luogo della reclusione in carcere;
i media indipendenti e le testate online godono di una discreta libertà, mentre le televisioni statali offrono programmi di dibattito e giornalismo d'inchiesta. Nondimeno, i giornalisti e i difensori dei diritti umani sono a volta oggetto di minacce e persecuzioni.
Quanto alle libertà di riunione e di associazione, riconosciute e tutelate dalla Costituzione, significative compressioni si registrano solo nel Sahara Occidentale nel contesto del noto conflitto tra e Parte_3 forze armate marocchine.
Sebbene l'Islam sia riconosciuto come religione di Stato, la Costituzione garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, oltreché il diritto di ogni individuo di praticare il proprio credo religioso;
essa riconosce, inoltre, la comunità ebraica come parte integrante della società. Il Codice penale punisce, però, con pene detentive fino a tre anni chi pone in questione la fede di un musulmano o ne sollecita la conversione;
di fatto questa circostanza costituisce un ostacolo al pieno esercizio della libertà di religione.
Notevoli progressi si sono registrati nella tutela dei diritti delle donne: una legge del 2014 ha eliminato la possibilità per i colpevoli di violenza sessuale su ragazze minorenni di contrarre matrimonio con le stesse (c.d. matrimonio riparatore) ed evitare quindi la persecuzione giudiziale;
nel luglio 2016 è stata adottata una legge sulla lotta contro la violenza sulle donne, il cui campo di applicazione è stato esteso nel 2018 arrivando a ricomprendere nella fattispecie di violenza anche gli atti di aggressione (incluso sul posto di lavoro), le molestie in via digitale, lo sfruttamento sessuale e l'aggressione; la nuova legge prevede anche il divieto di matrimoni precoci e forzati. Non è ancora stata penalizzata ufficialmente la violenza domestica. Rimangono, però, sensibili disparità di trattamento tra uomo e donna nell'esercizio effettivo dei diritti civili, nelle questioni economiche e sul posto di lavoro.
Il Marocco ha ratificato la maggior parte delle Convenzioni internazionali in materia di diritti del fanciullo e il Codice penale prevede sanzioni aggravate e particolarmente severe per i casi di violenza sessuale nei confronti dei minori. La violenza sessuale ai danni di minori rimane però un fenomeno sociale piuttosto diffuso.
Pag. 5 di 7 Potenziali vittime di persecuzione o comunque di discriminazione segnalate dalle fonti sono essenzialmente le persone LGBTQIA+ (l'art. 489 del codice penale marocchino criminalizza i rapporti sessuali consenzienti tra le persone dello stesso sesso con pene detentive fino a 3 anni, anche se recentemente non sono però stati riportati significativi casi di discriminazione per orientamento sessuale su questioni lavorative e di accesso ai servizi sociali/sanitari e pubblici) e quelle di etnia (anche in Per_4 questo caso nel quadro di una situazione in miglioramento), categorie a cui non appartiene l'odierno ricorrente.
Quanto, poi, al pericolo di tortura o di altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, la Costituzione e la legge ne proibiscono il ricorso e il governo marocchino in più occasioni ha dichiarato l'impegno a rendere effettive queste disposizioni, ammettendo al contempo l'esistenza di alcuni casi, che sarebbero però non sistematici e comunque meno frequenti che in passato. In effetti le autorità marocchine si sono impegnate negli ultimi anni a contrastare il fenomeno. Nel febbraio 2018 il Parlamento ha votato all'unanimità un ampliamento del mandato del Consiglio Nazionale dei Diritti dell'Uomo (CNDH), in modo tale che esso accolga un Meccanismo di prevenzione nazionale (NPM), in linea con i requisiti del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura. La legge definisce la tortura e sancisce che tutti gli ufficiali del governo e i membri delle forze di sicurezza che «facciano uso di violenza contro altri individui senza legittimi motivi, o incitino altri a fare lo stesso, durante il corso delle loro funzioni verranno puniti in conformità con la gravità della violenza perpetrata». A cospetto dei diversi casi denunciati, le iniziative disciplinari o processuali avviate nei confronti dei presunti responsabili sembrano essersi tradotte, però, finora in pochi provvedimenti concreti.
Per quanto riguarda, infine, gli eventi climatici e i più recenti eventi sismici dell'8-9 settembre 2023 (che hanno interessato comunque la sola area di Marrakech: v., al riguardo, https://reliefweb.int/disaster/eq-2023- 000166-mar), occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione e, quanto al problema della penuria d'acqua nelle aree rurali (ma anche urbane), per approntare un imponente piano di investimenti (vòlti alla realizzazione di bacini per lo stoccaggio dell'acqua, canali per la distribuzione della risorsa, moderni sistemi di irrigazione e anche dissalatori per usare l'acqua del mare nel settore primario), con l'obiettivo di aumentare significativamente le disponibilità d'acqua e i relativi approvvigionamenti specie nelle aree rurali (quelle più colpite dal fenomeno) entro il 2030 (cfr., ex multis, https://www.africaeaffari.it/39100/marocco-ingente-impegno-del- governocontro-la-siccita).
La difficile situazione ambientale – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998.
2.3. Il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente trova, invece, fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (seconda parte), d.lgs. 286/1998, norma che impone – come si è detto – di valutare la sua situazione personale e familiare nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. cit., tra i quali rientra anche quello di tutela della vita privata e familiare (art. 8 CEDU).
Posto che è giunto in Italia nel 2006 (dunque, quasi vent'anni fa), sono al riguardo da considerare Pt_1
– da un lato – l'importante legame familiare che egli vanta in Italia (quello con la figlia minorenne Per_1
nata a [...] il [...]: cfr. doc. 3 del fascicolo di parte) e – dall'altro lato – il
[...] positivo percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel nostro Paese (ove ha svolto, nel corso del tempo, diverse occupazioni, venendo da ultimo assunto dalla il 15.5.2024 CP_2 dapprima in forza di contratto a termine e poi, dal 9.9.2024, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato tuttora in esecuzione: v. il contratto e le buste paga in atti).
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di
Pag. 6 di 7 origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente, tutelato dall'art. 8 CEDU.
È, infine, appena il caso di rilevare che il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 9, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998 – sia pure per integrazione familiare e socio-lavorativa nei termini di cui sopra – non postula più un vaglio della pericolosità sociale dell'istante. Essa sarebbe, in ogni caso, da escludere, dacché i precedenti penali da cui egli risulta gravato (uno dei quali, peraltro, privo di qualsiasi effetto in sede civile, in quanto rappresentato da una sentenza di patteggiamento, senza irrogazione – a quanto consta – di pene accessorie: cfr. l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. nella vigente formulazione) sono assai risalenti nel tempo (l'ultimo è del 2011) e non appaiono (vista l'entità delle pene inflitte) di soverchia gravità. La successiva condotta osservante – protrattasi, a quanto consta, per più di dieci anni – conferma, peraltro, l'assenza di un significativo rischio di ricaduta.
Da quanto esposto discende, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I periodo (seconda parte), e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Nulla va disposto in tema di spese processuali, essendo parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
, il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I periodo C.F._1
(seconda parte), e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale;
nulla sulle spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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