Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/03/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei ORi Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 386/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/01/2025
DA
) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RAGNI LUCIA
E
) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. RIGONI MARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … CONDIZIONI: 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà di fissare la propria residenza ove meglio loro aggrada e con obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della medesima.
2) La casa coniugale, in premessa descritta, verrà assegnata alla IG
, che continuerà ad abitarvi congiuntamente al figlio , Parte_1 Per_1 mentre il OR , si trasferirà, per il momento, in Mantova (MN), alla CP_1 via Madison n. 21. I mobili, gli arredi, e le suppellettili esistenti nella casa coniugale, restano in uso e godimento alla sig.ra e al figlio Parte_1
, eccezion fatta per i beni ed effetti personali del sig. che Per_1 CP_1
3) Le parti concordano che la IG continuerà a pagare i Pt_1 finanziamenti AGOS e COMPASS, mentre il OR quello di CP_1
, entrambe sino alla completa loro estinzione. CP_2
4) Relativamente ai veicoli, l'autovettura Toyota Yaris tg. DE615WS resterà intestata alla IG , mentre l'autovettura Opel Mokka x tg. Parte_1
FJ001YZ, ancora di proprietà di entrambe le parti, verrà assegnata, con relativo passaggio di proprietà, in capo al OR , essendo detto Controparte_1 veicolo in suo uso esclusivo di quest'ultimo.
5) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la residenza materna. I genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, crescita e salute del minore;
ciascuno dei genitori eserciterà disgiuntamente la potestà con riferimento alle decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione e tali scelte verranno adottate da ciascun genitore autonomamente durante il tempo che il genitore trascorrerà con il figlio. Entrambi i genitori riconoscono l'obbligo di mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo, aiutandolo a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) Il padre, tenuto conto che svolge un'attività lavorativa a turni, dovrà trasmettere a mezzo mail le proprie precise disponibilità relative al mese successivo entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, alla IG e, per Pt_1 l'effetto, terrà con sé il figlio , secondo le seguenti modalità: - nella Per_1 settimana in cui il padre avrà i turni al mattino, sarà lo stesso a prelevare il figlio da scuola (o a casa della mamma) e a tenerlo con sé, presso la propria residenza, avendo cura di riportarlo a casa della mamma dopo la cena tra le ore 20, 20-30.
- nella settimana in cui il padre avrà i turni nel pomeriggio, vedrà il bimbo al mattino quando lo andrà a prendere a casa della madre e lo accompagnerà a scuola. Qualora non ci sia scuola lo terrà sino all'orario di suo inizio turno lavorativo. - il sabato: posto che il sabato, attualmente, il minore non frequenta l'asilo, la IG lavora tutto il giorno, mentre il sig. ricopre Pt_1 CP_1 sempre il turno per mezza giornata, il padre terrà con sé il bimbo tutti i sabati nelle mezze giornate libere dal lavoro. - La domenica essendo l'unico giorno libero della IG , le parti concordano che il bimbo stia con la madre Pt_1 tre domeniche al mese su quattro, nella restante domenica, (che le parti concorderanno nella mail di cui sopra), starà mezza giornata col padre (a Per_1 seconda del turno del giorno specifico) o tutto il giorno se in quella settimana il giorno libero del padre coincide con la domenica libera. Le parti concordano che, qualora entrambe i genitori siano impegnati al lavoro, il minore starà con la baby- sitter, che verrà retribuita al 50 % da ciascun genitore. Relativamente al pernotto, i genitori sono d'accordo nel consentire al figlio di abituarsi gradualmente al pernottamento presso la nuova abitazione del padre, senza la madre, in modo da
2 non destare, in capo al minore, imposizione alcuna. Il tutto dovrà avvenire senza forzature, nel pieno rispetto degli stati d'animo di , in modo da consentirgli Per_1 la prosecuzione di una più che mai serena ed armoniosa crescita. Relativamente alle festività. I genitori faranno in modo che le festività di Natale, S. Stefano, Lunedì dell'Angelo e Pasqua vengano trascorsi da con i genitori in base al Per_1 principio dell'alternanza. In particolare, i genitori si impegnano a far trascorrere al minore: la cena della Vigilia con un genitore e il pranzo di Natale con l'altro genitore, e viceversa l'anno successivo;
la cena del 31 dicembre con un genitore e il pranzo del 1° gennaio con l'altro genitore, e viceversa l'anno successivo, il pranzo di Pasqua con un genitore e il pranzo del Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore, e viceversa l'anno successivo. Salvo differenti accordi. Relativamente alle ferie estive. I genitori sono concordi nel voler concedere al figlio il giusto periodo di adattamento e crescita tali da consentirgli serenamente e con gradualità di abituarsi a trascorrere lunghi periodi a distanza dalla madre.
Pertanto, solo successivamente al compimento del quinto anno di età, durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con fino a 12 giorni Per_1 anche non consecutivi, previo accordo circa i rispettivi periodi e comunque comunicando all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno i giorni che intende trascorrere con il figlio. Ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro il luogo di soggiorno e di rendersi reperibile ogniqualvolta sia richiesto. Il principio dell'alternanza tra genitori sarà tenuto in considerazione per le festività infrasettimanali riconosciute e i ponti scolastici. Il tutto nel pieno rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extra-scolastici del minore stesso.
7) Il OR verserà alla RA un contributo mensile a titolo CP_1 Pt_1 di mantenimento del figlio pari ad € 150,00 (centocinquanta/00), Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli ordinari indici ISTAT. Tale contributo verrà versato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario intestato alla IG . Le parti concordano che l'assegno unico venga Pt_1 percepito nella misura del 100% dalla IG . Pt_1
8) Le spese straordinarie del figlio saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo il seguente schema previsto dal protocollo del Tribunale di Mantova adottato in data 28/05/2024: 1) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, d) tickets sanitari. 2) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN e non effettuati tramite lo stesso, d) cure non convenzionali, e) farmaci particolari. 3)
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione scolastiche di tutti i gradi di istruzione imposte da istituti pubblici, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione scuola media e superiore ed all' università imposte da imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione, c) gite scolastiche con pernottamento, d) corsi di recupero e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria. 5) Spese extrascolastiche
(da documentare) che non prevedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola, b) centro ricreativo estivo. 6) Spese extrascolastiche (da documentare) che prevedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
3 sportive, ludiche, ricreative e pertinenti attrezzature, b) spese di custodia (baby- sitter), c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 gg dall'esibizione del documento attestante l'esborso;
9) Eventuali nuove frequentazioni sentimentali dei genitori resteranno agli stessi riservate ed introdotte nella vita di ad una età tale che gli consenta di Per_1 comprendere “la nuova figura” solo previo accordo di entrambi i genitori e qualora comprovato il carattere della stabilità.
10) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed indipendenti e, pertanto, rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento.
11) I ricorrenti si danno reciproco assenso/consenso, sin d'ora, al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento identificativo anche valevole per l'espatrio per uso personale e, comunque, dichiarano l'assenza di inibitorie al rilascio del documento.
12) I coniugi chiedono la pronuncia della sentenza di separazione.
Tutto ciò premesso, i coniugi, ut supra rappresentati e difesi
DICHIARANO di non volersi riconciliare e di avvalersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 2 c.p.c. della facoltà di sostituire l'udienza fissata dal Presidente con il deposito di note scritte per le quali si fa, sin da ora, espressa richiesta.
CHIEDONO Che l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto della conferma delle condizioni di cui al ricorso, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo del tentativo di conciliazione e conferma delle condizioni di cui al ricorso, Voglia rimettere gli atti al Tribunale per l'emissione della sentenza di separazione personale dei coniugi e ordini la relativa trascrizione nei pubblici registri. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in PORTO MANTOVANO (MN) in data 30/08/2018 (con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 13, Parte II, Serie A, Anno
2018) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato
4 Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTO MANTOVANO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13/03/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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