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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3274 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5444/2020
All'udienza collegiale del giorno 27/05/2025 ore 10:55
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FARENGA LUIGI avv. Crispo in sost
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CROTTA ELEONORA
Avv. DE CAROLIS GIUSEPPE presente
Avv. RUFFINO FRANCESCO
***
L'appellante chiede l'inammissibilità delle note conclusionali depositate da controparte, insiste nell'appello e dichiara di non accettare il contradditorio su domande ed eccezioni nuove.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dr. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5444/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F.: – P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'amministratore delegato e legale rappresentante rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Farenga Luigi (C.F. ) e presso il suo studio in Roma, via A. Bertoloni C.F._1
n. 19, elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti;
- APPELLANTE –
E
, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dagli avvocati Ruffino Controparte_1
Francesco (C.F. , TA LE (C.F. e De OL C.F._2 C.F._3 Giuseppe (C.F. ) presso lo studio del quale ultimo in Roma, Via Sardegna n. 38 C.F._4
è elettivamente domiciliato;
-APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 12442/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16/09/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione notificato nel luglio 2014 (ns. doc. 1), la società odierna attrice, Parte_1
adiva il Tribunale di Roma al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ … 1) accertare e dichiarare che la per le causali descritte in narrativa, ed aventi ad Parte_1
oggetto prestazioni medico-sanitarie rese a favore della defunta IG.ra vanta Parte_2 un credito di euro 67.690,49 e per l'effetto 2) dichiarata aperta la successione della IG.ra
[...]
condannare il IG. in qualità di erede della defunta IG.ra Parte_2 Controparte_1 [...]
al pagamento, delle complessiva somma di euro 67.690,49, oltre rivalutazione Parte_2
monetaria ed interessi legali dal dì della data di emissione della fattura, ovvero da altra data ritenuta di giustizia, sino al dì dell'effettivo soddisfo;
3) in via subordinata, accertato e dichiarato la valida accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte del convenuto, previo accertamento del valore dei beni oggetto dell'inventario, condannare il medesimo, in qualità di erede della defunta
IG.ra al pagamento, della complessiva somma di euro 67.690,49, oltre Parte_2
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della data di emissione della fattura, ovvero da altra data ritenuta di giustizia, sino al dì dell'effettivo soddisfo;
4) in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui il valore dei beni inventariati fosse inferiore rispetto al credito oggetto della presente azione, limitare la condanna di cui al precedente capo 3), nei confronti del convenuto, fino
a concorrenza del valore dei beni a questo pervenuto ex art. 490, comma 2, n. 2), cod. civ.; 5) nel rito, pronunciare ingiunzione di pagamento, immediatamente esecutiva, nei confronti del convenuto, nella sua qualità di erede della IG.ra per la somma di euro 67.690,49, ovvero Parte_2
di quella differente di cui al precedente capo 4) delle conclusioni, oltre interessi dalla emissione delle fatture al pagamento e rivalutazione monetaria, così come risultante dalle fatture versate in atti e dal relativo estratto autentico del libro IVA, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 e 634
c.p.c. 6) con vittoria di spese e compensi professionali di lite oltre IVA e CPA come per legge.” Si costituiva in giudizio il dottor rilevando l'infondatezza della pretesa attorea Controparte_1 ed istandone per la reiezione, preliminarmente rilevando l'intervenuta prescrizione del credito, instando per la restituzione, in favore della signora e per essa del di lei erede, Parte_2 dottor dell'importo di Euro 85.236,94 ricevuto a titolo di acconto, o della Controparte_1
minor somma che il Tribunale adito riterrà equo determinare;
ritenere e dichiarare, previ tutti gli accertamenti e dichiarazioni del caso, la responsabilità della per il Parte_1
danno c.d. esistenziale patito dalla signora durante il periodo di degenza presso Parte_2
la stessa con conseguente risarcimento del danno in suo favore. Con sentenza parziale del 30 aprile
2018 il giudice titolare del fascicolo rigettava le pretese del convenuto e continuava la causa per quelle dell'attore, nominando perito per verificare la congruità delle relative richieste. A seguito di udienza cartolare di precisazione delle conclusioni lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc.”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “- rigetta la domanda della parte attrice “ - Condanna la parte attrice “ a Parte_1 Parte_1
rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 9.600 oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le Parte_1 seguenti conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, disattesa e/o respinta, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Roma n. 12442/2020 pubblicata il 16.09.2020 e notificata dall'avv. Francesco Ruffino a mezzo PEC in data 17.9.2020: - in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa prima dello spirare dei termini ex art. 190 c.p.c.- sempre in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per insanabile contrasto con le statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 8665/2018 emessa nel medesimo giudizio;
- nel merito: accertare e dichiarare che la per le prestazioni Parte_1
medico-sanitarie rese a favore della defunta IG.ra vanta un credito di euro Parte_2
67.690,49 e per l'effetto - dichiarata aperta la successione della IG.ra Parte_2
accertato e dichiarato decaduto dal beneficio di inventario il IG. quale erede Controparte_1
della defunta IG.ra condannarlo al pagamento, della complessiva somma di Parte_2
euro 67.690,49, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della data di emissione della fattura, ovvero da altra data ritenuta di giustizia, sino al dì dell'effettivo soddisfo;
- in via subordinata, e con rispettosa riserva di ricorso per Cassazione, accertato e dichiarato la valida accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte del convenuto, previo accertamento del valore dei beni oggetto dell'inventario, condannare il medesimo, in qualità di erede della defunta
IG.ra al pagamento, della complessiva somma di euro 67.690,49, oltre Parte_2 rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della data di emissione della fattura, ovvero da altra data ritenuta di giustizia, sino al dì dell'effettivo soddisfo;
- in via ulteriormente subordinata, e con rispettosa riserva di ricorso per Cassazione, nell'ipotesi in cui il valore dei beni inventariati fosse inferiore rispetto al credito oggetto della presente azione, limitare la condanna di cui al precedente capo 3), nei confronti del convenuto, fino a concorrenza del valore dei beni a questo pervenuto ex art. 490, comma 2, n. 2), cod. civ. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite oltre IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”.
Si è costituito proponendo appello incidentale condizionato e Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, - nel merito: - rigettare, con qualsivoglia statuizione, previ tutti gli accertamenti e le dichiarazioni del caso, le domande tutte svolte dalla Parte_1
nei confronti della signora e/o, per essa, del di lei erede c.d. beneficiato, dottor Parte_2
in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa Controparte_1
degli atti difensivi;
- condannare, se del caso anche in via riconvenzionale, per effetto di quanto precede e in ogni caso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., la Parte_1
a restituire, in favore della signora e per essa del di lei erede c.d.
[...] Parte_2 beneficiato, dottor l'importo di Euro 85.236,94= già corrisposto o la minor Controparte_1 somma che il Tribunale adito riterrà equo determinare in relazione all'accertamento del corrispettivo maturato dalla per la degenza della signora Parte_1 Parte_2
sulla base di quanto esposto negli atti difensivi e dei documenti agli atti del giudizio;
-
[...]
ritenere e dichiarare, previ tutti gli accertamenti e dichiarazioni del caso, la responsabilità della per il danno c.d. esistenziale patito dalla signora Parte_1 Parte_2 durante il periodo di degenza presso la stessa e, per l'effetto, condannare la suddetta
[...]
al risarcimento, in favore della signora e per essa del di lei Parte_1 Parte_2
erede c.d. beneficiato, dottor del predetto danno c.d. esistenziale, nella misura Controparte_1
che sarà determinata dal Tribunale adito in base al suo equo apprezzamento ex art. 1226 c.c., per le ragioni esposte in narrativa degli atti difensivi;
- provvedere, in ipotesi di riconoscimento in favore della citata di un eventuale credito nei confronti della signora Parte_1 [...]
alla compensazione giudiziale con i contro crediti accertati in favore della signora Parte_2
e per essa del di lei erede c.d. beneficiato, dottor ai sensi Parte_2 Controparte_1
delle precedenti conclusioni;
- nel merito, in ogni caso:- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande svolte dalla previ Parte_1
l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta valida accettazione con beneficio di inventario dell'eredità della signora da parte del dottor e del valore Parte_2 Controparte_1 dei beni oggetto del relativo inventario come risultante dall'atto di precisazione in Notaio Per_1
di Roma del 23 ottobre 2013, limitare in ogni caso la condanna del dottor Controparte_1 nella sua qualità di erede beneficiato della signora quale che sia l'importo del Parte_2
relativo credito, alla somma pro quota spettante nel concorso dei creditori della suddetta eredità, nei limiti dell'importo massimo di Euro 10.220,35=;- in ogni caso: - con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio. - in via istruttoria: - ammettersi i seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che durante la degenza presso la di Roma la signora si è avvalsa di 2 Parte_1 Parte_2
(due) badanti, le quali si sono alterate e la hanno assistita durante il corso dell'intera giornata per tutto il periodo di degenza presso la suddetta dal 17 maggio 2011 al 1 luglio 2011”; Parte_1
2) “Vero che mi sono recata più volte tra il 17 maggio 2011 e il 1 luglio 2011a fare visita alla signora presso la di Roma, trovandola sempre assistita da una Parte_2 Parte_1 badante”; 3) “Vero che la suddetta badante si occupava della signora Parte_2 prestandole l'assistenza necessaria in luogo del personale infermieristico”; 4) “Vero che durante tali visite la signora lamentava la mancata assistenza da parte del personale Parte_2
della Casa di Cura e i conseguenti fastidi, quali ad esempio la mancata risposta a sue chiamate, la mancata costante pulizia personale e la formazione di piaghe di decubito sul corpo”; 5) “Vero che nel corso delle visite di cui al capitolo di prova n. 3 che precede sia la signora sia il Pt_2 sottoscritto/a abbiamo chiamato il personale infermieristico, azionando l'apposita pulsantiera, senza ricevere risposta”; 6) “Vero che mi recai a far visita alla signora anche nel Parte_2
corso del ricovero della stessa presso il reparto di terapia intensiva della Parte_1 all'interno del quale ho riscontrato la presenza di un solo medico, coadiuvato da una sola infermiera, con un numero di degenti presso tale reparto da un minimo di tra a un massimo di cinque”; 7) “Vero che nel corso del ricovero presso il reparto di terapia intensiva della la Parte_1
signora ha sviluppato in breve tempo piaghe c.d. da decubito”; 8) “Vero che partecipai a un Pt_2
colloquio tra la signora e il figlio avente ad oggetto la necessità di Pt_2 Controparte_1
trasferire la signora in altra casa di cura che potesse meglio assisterla, al termine del quale Pt_2 il dottor mi comunico la decisione di trasferirla presso la casa di Cura Sanatrix”; 9) “Vero CP_1
che mi recai più volta a visitare la signora presso la Casa di Cura Sanatrix, riscontrando Pt_2
l'assenza delle badanti e l'assistenza costante del personale medico e infermieristico”. Si chiede
l'audizione sui citati capitoli di prova dei signori: - Prof. , Via Cesare Testimone_1
Rasponi, 22, Roma;
- residente in [...]; - Testimone_2 Testimone_3
27 Avenue Princesse Grace, 98000 Monaco;
- residente in [...]; - Tes_4
, residente in [...]. - non ammettersi i capitoli di prova avversari Testimone_5
per le ragioni esposte nella narrativa della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.; - nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulate, si chiede l'ammissione a prova contraria e controprova sugli stessi capitoli di controparte con i testi già sopra indicati”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo di gravame, rubricato “Ingiustizia e conseguente nullità della sentenza a seguito del suo deposito prima dello spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”, l'appellante censura la gravata sentenza eccependone la nullità in considerazione del fatto che, nonostante fossero stati concessi dal giudice di prime cure i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle memorie di replica, la sentenza di primo grado è stata depositata prima della scadenza dei suddetti termini.
L'appellante nello specifico, evidenziando che il termine per il deposito delle memorie di replica – stante l'interruzione feriale – sarebbe spirato in data 23/09/2020 e il deposito della sentenza è avvenuto in data 16/09/2020, rileva come la pronuncia anticipata abbia violato il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.
Con il secondo motivo di gravame, rubricato “Ingiustizia e conseguente nullità della sentenza per irrimediabile contrasto con le statuizioni della sentenza non definitiva”, l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui avrebbe modificato quanto statuito dalla sentenza non definitiva emessa in precedenza. Secondo la Parte_1
infatti, dalla sentenza non definitiva risultava non contestata la veridicità delle prestazioni fatturate, essendo stata rimessa la causa sul ruolo unicamente al fine di operare la quantificazione economica delle stesse. Il giudice di prime cure, invece, avrebbe alterato quanto precedentemente deciso con la sentenza non definitiva non ritenendo sufficientemente provata l'effettiva sussistenza delle prestazioni fatturate.
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “Ingiustizia della sentenza per erroneità dei presupposti in fatto e in diritto in relazione alla mancata sottoscrizione di un contratto sui costi della degenza e sulla mancata applicabilità del tariffario prodotto dalla casa di cura” l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rilevato la mancata sottoscrizione, da parte della del contratto relativo ai costi delle prestazioni rese alla degente Parte_1
Soggiunge che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'evidenziare Parte_2
l'inadempimento dell'onere processuale della nonostante l'avvenuto deposito da parte Parte_1
della stessa di tutte le fatture relative alle prestazioni fornite.
Con il quarto motivo di gravame, rubricato “Ingiustizia della sentenza per erroneità dei presupposti in fatto e in diritto in relazione alle censure mosse alla consulenza tecnica d'ufficio”
l'appellante si duole della mancata condivisione, da parte del primo giudice, delle considerazioni contenute nell'elaborato peritale disposto nel precedente grado di giudizio. Soggiunge la Parte_1
che il giudicante avrebbe errato nel ritenere non condivisibile quanto era emerso nella perizia per il sol fatto che, per la predisposizione della suddetta, sarebbero stati utilizzati dati forniti da “Wikispesa”
e relativi all'anno 2012 (mentre i fatti di causa risalivano all'anno 2011). Il giudicante poi avrebbe errato nel rilevare l'irritualità della consulenza tecnica d'ufficio in forza del mancato inserimento all'interno della relazione stessa delle deduzioni dei consulenti di parte.
Con il quinto motivo di gravame, rubricato “Ingiustizia della sentenza per erroneità dei presupposti in fatto e in diritto laddove non si pronuncia sulla decadenza dal beneficio di inventario del IG. l'appellante si duole della mancata pronuncia da parte del giudice della intervenuta CP_1 decadenza dell' dalla sua qualità di erede beneficiario. Secondo la CP_1 Parte_1
infatti, il verbale di inventario sarebbe stato redatto tardivamente in considerazione del fatto che
[...]
l'atto di precisazione (che l'appellante ritiene parte integrante del suddetto verbale di inventario) veniva compiuto dall' oltre i tre mesi previsti dal codice all'art. 487 c.c. L'appellante CP_1
inoltre, in relazione al credito vantato nei confronti di terzi di cui nel verbale originario redatto in data
12/01/2012, ne evidenzia la discordanza con quanto dichiarato invece nel successivo “atto di precisazione” datato 23/10/2013.
Con un unico motivo di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale l' ha contestato l'omessa pronuncia di restituzione delle somme versate stante CP_1
l'inattendibilità dei documenti fiscali emessi dalla come sostenuto dal giudice nella Parte_1
sentenza definitiva.
La sentenza impugnata è così motivata: “La pretesa della si appalesa Parte_1
infondata. Va in merito osservato che le conclusioni del perito non appaiono condivisibili, in primo luogo perché egli si è espressamente servito dei dati forniti da “Wikispesa”, peraltro relativi all'anno
2012 mentre i fatti di causa risalgono al 2011, ed infine perché la relazione peritale si presenta irrituale, non avendo sostanzialmente riportato le deduzioni dei consulenti di parte. Ciò posto va evidenziato che la casa di cura in epigrafe indicata non ha adempiuto il suo onere processuale, limitandosi ad allegare fatture in cui peraltro non è indicata in dettaglio la prestazione fornita, senza aver previamente sottoscritto con la degente un contratto sui costi delle prestazioni. Va inoltre evidenziato che le fatture prodotte, oltre che generiche, indicando ad esempio urgenze non definite o rx “varie”, indicano anche una ripetizione di analisi e accertamenti eccessivi, fermo restando che non risulta agli atti la patologia, la cui indicazione ed onere probatorio ricadeva sulla casa di cura attrice. In particolare, tra i numerosissimi esempi in tal senso, si legge, alla pag. 4 del dettaglio fattura n.11014146/MD sette ecocardiogrammi colodoppler, oltre supplementi, quindici rx torace due proiezioni e due ad una proiezione, oltre supplementi, numerosi supplementi per urgenze notturne senza indicazione dei giorni, novanta prelievi arteriosi ( per euro 8.136,00), assistenza anestestesiologica in terapia intensiva per quarantaquattro giorni ( quindi per tutta la degenza) , due supplementi per servizio emoteca non ulteriormente definito, cinque urgenze notturne per laboratorio analisi non definite nei giorni e così via. Ne consegue che le fatture, peraltro ex sibi non idonee a provare l'effettiva prestazione ed i relativi costi, come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per il loro contenuto non offrono la possibilità di verifica della effettività della prestazione, né quella di una compiuta contestazione da parte del convenuto. La domanda attorea va pertanto rigettata, e le spese processuali, quantificate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte attrice in virtù del principio della soccombenza nella quantificazione indicata in dispositivo alla luce dell'oggetto della domanda e dell'impegno richiesto”.
Con il primo motivo l'appellante rileva che la circostanza, pacifica in causa, del mancato rispetto da parte del primo giudice dei termini concessi alle parti per il deposito di comparse conclusionali, determina di per sé, secondo il prevalente orientamento, la nullità della sentenza di primo grado, senza necessità per le parti di allegare e dimostrare di aver subito una concreta lesione del diritto di difesa.
Il motivo è fondato.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità viola il principio del contraddittorio, determinando la nullità della sentenza emessa, il giudice che decida la causa prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati, ex art. 190 c.p.c., impedendo, in tal modo al difensore di una parte di svolgere nella sua completezza il proprio diritto di difesa e ciò senza che, ai fini della deduzione della nullità con il mezzo di impugnazione, la parte sia onerata di indicare se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto svolgere se le fosse stato consentito il deposito della conclusionale (v. ex alíis Cass. 10/03/2008, n. 6293; Cass. 24/03/2010, n. 7072; Cass.
05/04/2011, n. 7760; Cass. 08/10/2015, n. 20180, Cass. 02/12/2016, n. 24636). Tuttavia, il rilievo in appello della nullità, per tal motivo, della sentenza di primo grado non può condurre ad una rimessione della causa al primo giudice, trattandosi di ipotesi non compresa nel tassativo elenco di quelle che, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., tale conseguenza determinano, dovendo comunque il giudice d'appello procedere all'esame nel merito della controversia, nei limiti delle doglianze svolte (v. Cass.
09/03/2011 n. 5590). E nella specie è pacifico che la sentenza definitiva sia stata depositata prima della scadenza del termine previsto per il deposito delle memorie d replica.
Va pure accolto il motivo di appello prospettato in ordine alla violazione da parte del primo giudice del vincolo nascente dalla sentenza parziale resa nel corso del giudizio di primo grado.
In iure va premesso che nel caso di sentenza non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata (cfr in tal senso Cass, Ordinanza n.
19145 del 11/07/2024 (Rv. 671953 - 02).
Orbene, con la sentenza non definitiva resa il giudicante, nel rigettare l'eccezione di inadempimento dell' e quindi delle domande da questi proposte in termini risarcitori e restitutori, ha reputato CP_1
che le fatture in atti come prodotte dalla struttura e riferite alle prestazioni rese alla non erano Pt_2 state fatte oggetto di contestazioni da parte dell' avendo la contestazione riguardato CP_1
esclusivamente i prezzi applicati e ritenuti eccessivi, tanto è vero che il giudice ha rimesso sul ruolo istruttorio la causa per l'espletamento della ctu in ordine ai prezzi da riconoscersi al fine di accertare se in base ai riscontri della detta ctu vi fossero residue poste creditorie in capo alla struttura.
Ed infatti il giudice ha così deciso con la detta sentenza non definitiva: “Dovrà quindi procedersi alla Pa determinazione del corrispettivo maturato dalla Casa ura per i 45 giorni di degenza, di assistenza medica e infermieristica e di analisi cliniche e accertamenti strumentali.
Considerato che le parti non concordarono i costi del ricovero (circostanza pacifica) e che nel caso in esame non risultano applicabili le tariffe allegate dalla difesa della casa di cura (non avendo questa fornito alcuna prova che dette tariffe siano state rese conoscibili alla con mezzi idonei, Pt_2 come prescritto per le condizioni generali di contratto dall'art.1341 c.c.), il corrispettivo maturato dalla casa di cura dovrà essere calcolato, tramite l'effettuazione di una CTU, sulla base dei prezzi correnti nella città di Roma per degenze in cliniche private di livello analogo a quello dell'attrice, tenuto conto dei giorni di degenza, delle prestazioni mediche e infermieristiche, delle analisi cliniche
e degli accertamenti strumentali quali si evincono dalle fatture in atti che, relativamente alle prestazioni rese alla non sono state oggetto di contestazioni avendo queste riguardato Pt_2
unicamente i prezzi applicati ritenuti eccessivi.
La causa dovrà quindi essere rimessa sul ruolo istruttorio, con separata ordinanza, per
l'espletamento di detta CTU e per l'accertamento delle eventuali residue ragioni di credito della casa di cura”.
Detta statuizione si pone in irrimediabile contrasto con quanto deciso in sede di sentenza definitiva:
“Ciò posto va evidenziato che la casa di cura in epigrafe indicata non ha adempiuto il suo onere processuale, limitandosi ad allegare fatture in cui peraltro non è indicata in dettaglio la prestazione fornita, senza aver previamente sottoscritto con la degente un contratto sui costi delle prestazioni. Va inoltre evidenziato che le fatture prodotte, oltre che generiche, indicando ad esempio urgenze non definite o rx “varie”, indicano anche una ripetizione di analisi e accertamenti eccessivi, fermo restando che non risulta agli atti la patologia, la cui indicazione ed onere probatorio ricadeva sulla casa di cura attrice. In particolare, tra i numerosissimi esempi in tal senso, si legge, alla pag. 4 del dettaglio fattura n.11014146/MD sette ecocardiogrammi colordoppler, oltre supplementi, quindici rx torace due proiezioni e due ad una proiezione, oltre supplementi, numerosi supplementi per urgenze notturne senza indicazione dei giorni, novanta prelievi arteriosi (per euro 8.136,00), assistenza anestesiologica in terapia intensiva per quarantaquattro giorni (quindi per tutta la degenza), due supplementi per servizio emoteca non ulteriormente definito, cinque urgenze notturne per laboratorio analisi non definite nei giorni e così via.
Ne consegue che le fatture, peraltro ex sibi non idonee a provare l'effettiva prestazione ed i relativi costi, come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per il loro contenuto non offrono la possibilità di verifica della effettività della prestazione, né quella di una compiuta contestazione da parte del convenuto”. È invero evidente che il giudice una volta accertata la effettiva prova delle prestazioni rese dalla clinica in favore della non avrebbe potuto, successivamente in sede di Pt_2
sentenza definitiva, rilevare che non vi fosse prova delle prestazioni rese così come documentate nelle fatture depositate. Il giudicante, in sostanza, con la sentenza non definitiva non aveva accertato l'esistenza di prestazioni genericamente rese in favore della bensì proprio di quelle Pt_2
documentate nelle fatture prodotte dando atto addirittura che non vi era stata alcuna contestazione da parte del convenuto il quale aveva contestato soltanto i costi delle dette prestazioni. Tanto CP_1
è vero che la rimessione sul ruolo è stata disposta esclusivamente per la quantificazione del credito ancora dovuto alla , all'esito del conteggio devoluto al consulente nominato. CP_3
Andando allora ad esaminare il terzo motivo di appello vale evidenziare che correttamente il giudicante ha ritenuto che le parti non avessero affatto concordato i prezzi da applicare alle prestazioni erogate alla e che neppure era stata data prova che questa avesse avuto contezza prima di Pt_2 sottoporsi alle cure dei prezzi applicati;
sicché, non può ritenersi vincolante la parte dell'accordo relativo ai prezzi delle prestazioni e correttamente il giudice ha rimesso al ctu la quantificazione delle prestazioni sulla base dei criteri stabiliti in sede di affidamento dell'incarico. In iure va rilevato come l' “Onere della prova della conoscenza, da parte dell'altro contraente delle condizioni generali del contratto (predisposte), incombe su colui che intende avvalersi di esse ponendole a fondamento della propria pretesa od eccezione e l'accertamento del giudice di merito sul punto che una clausola predisposta da uno dei contraenti avrebbe dovuto essere conosciuta dall'altra parte usando l'ordinaria diligenza non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass 434/63). Nella specie, la prova della preventiva conoscenza da parte della dei prezzi delle prestazioni rese Pt_2
dalla non risulta essere stata data in alcun modo. CP_3
Venendo poi all'esame della consulenza e quindi al quarto motivo di appello che lamenta l'erroneità della statuizione definitiva in ordine alla consulenza tecnica espletata vanno svolte le seguenti considerazioni.
Il Giudice, in vero, ha ritenuto che le conclusioni del perito non fossero condivisibili, in primo luogo perché egli si era espressamente servito dei dati forniti da “Wikispesa”, peraltro relativi all'anno 2012 mente i fatti di causa risalivano al 2011, ed infine perché la relazione peritale si presentava irrituale, non avendo sostanzialmente riportato le deduzioni dei consulenti di parte.
Epperò vale evidenziare come, a fronte dell'indicazione da parte del consulente tecnico di una fonte, quella posta a base della relazione peritale, il giudicante non ha motivato in alcun modo sulle ragioni per cui tale fonte fosse per ciò solo e di per sé da ritenere inattendibile, oltretutto nonostante si trattasse di dati obiettivi forniti dall'Istituto Bruno Leoni, (così il ctu a pag 2 della consulenza).
Inoltre, la circostanza che il lavoro del CTU si sarebbe basato su dati “…. relativi all'anno 2012 mentre i fatti di causa risalgono al 2011” si scontra con l'assunto logico, di generale conoscibilità e di dominio comune, secondo cui la differenza dei costi rilevati a distanza di un anno non possono essere tali da giustificare significativi scostamenti.
Non dà luogo poi ad alcuna nullità dell'elaborato l'omessa indicazione o trascrizione delle osservazioni dei consulenti di parte (Cass. Sentenza n. 15 del 03/01/2003). Oltretutto, il consulente tecnico di ufficio ha dimostrato di avere preso contezza delle osservazioni presentate dai consulenti di parte rispondendo ad esse nella relazione finale.
Ciò detto va a questo punto accertata l'entità della somma vantata dalla sulla scorta della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio.
Orbene, il perito ha concluso che il corrispettivo maturato dalla si è posto in Parte_1
linea con i costi delle Cliniche private di pari livello nella città di Roma e che esso è stato addirittura inferiore a quello praticato dal Policlinico Umberto I° nel 2012.
Il caso in esame riguarda il ricovero della defunta presso la casa di Cura che il ctu Pt_2 Parte_1 definisce essere “nota Clinica privata di eccellenza per valenza scientifica dei medici, professionalità dello staff, alto livello tecnologico delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche utilizzate.”
Dalla ctu espletata in primo grado è emerso che “Il ricovero avveniva alle ore 23.16 del 18/05/11, verosimilmente visto l'orario per un'urgenza fino al 30 giugno 2011, quando veniva trasferita in un'altra clinica privata. Durante tale periodo di degenza la sig.ra sarebbe stata per 19 giorni Pt_2 in terapia intensiva.”. Il ctu così come richiesto dal giudice ha confrontato i prezzi correnti nella città di Roma per degenze in cliniche private di livello analogo a quello dell'attrice, tenuto conto dei giorni di ricovero, delle prestazioni mediche ed infermieristiche, delle analisi cliniche e degli accertamenti strumentali effettuati, quali si evincono dalle fatture in atti.
L'esame del ctu, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte appellata, non ha riguardato soltanto il costo per “posto letto” ma ha tenuto conto anche di quelli afferenti, complessivamente, tutte le numerosissime prestazioni sanitarie offerte alla paziente durante i 45 giorni trascorsi in clinica e riportati nelle fatture;
prestazioni queste che si è detto essere pacifiche quanto al loro effettivo espletamento da parte della clinica.
Sicchè, le contestazioni svolte alla consulenza da parte dell'appellato in ordine alla dedotta erroneità del criterio utilizzato dal ctu, da un lato riguardano soltanto il conteggio dei prezzi per “posto letto”
e non anche quelli per tutte le numerosissime prestazioni sanitarie ed infermieristiche eseguite in favore della dall'altro non sembrano fondate perché il perito ha motivato il ragionamento Pt_2
comparativo seguito, evidenziando di avere preso come parametro di confronto i prezzi praticati da altra clinica romana analoga alla qualificata come clinica di eccellenza, utilizzando a tal Parte_1
fine le informazioni ricevute dal medico responsabile delle relazioni esterne di detta clinica.
Appurata la congruità dei prezzi applicati dalla rispetto a quelli delle case di cura Controparte_4
private analoghe quanto ai costi di degenza deve del resto ritenersi ragionevole ipotizzare che i costi applicati per la somministrazione dei farmaci e per tutte le ulteriori prestazioni medico infermieristiche eseguite sulla fossero in linea con quelli praticati da strutture simili alla Pt_3 Pt_1
[...]
Venendo, infine, al quinto motivo di appello va detto che esso non può trovare accoglimento.
Il giudice nella sentenza non definitiva si è così espresso in merito alla questione concernente la validità ed operatività dell'accettazione del beneficio di inventario dell'eredità della da parte Pt_2 dell' “le questioni concernenti la validità ovvero l'attuale operatività dell'accettazione CP_1 dell'eredità con beneficio d'inventario effettuata dall' non rilevano in questa sede, posto CP_5
che questi, in caso di accertata fondatezza della domanda attorea, potrà essere condannato al pagamento anche “ultra vires ereditariae” anche in caso di riconosciuta attuale efficacia della sua accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, attesa l'autonomia riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità fra i procedimenti concorsuali di liquidazione dei crediti a carico delle eredità beneficiate e i giudizi di cognizione, sia di accertamento che di condanna, relativi a detti crediti (Cass.21942/2013; Cass.28749/2008; Cass.11848/1991), atteso il diritto del creditore di ottenere, nonostante l'avvenuta accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità del debitore, un titolo esecutivo da azionare contro il di lui erede per l'intero credito in caso di sua decadenza da detto beneficio”.
Ebbene, l'appellante si duole dell'omessa pronuncia da parte del giudice sulla asserita decadenza dell' dal detto beneficio di inventario;
sicché, effettivamente il giudice si è espresso sulla CP_1
questione rilevando la sussistenza del diritto della creditrice di ottenere, anche in caso di valida accettazione con beneficio di inventario un titolo esecutivo da azionare contro l'erede per l'intero credito in caso di sua decadenza, ma sulla specifica questione della sussistenza o meno della fattispecie decadenziale dal beneficio al fine di consentire alla Casa di cura di ottenere condanna per l'intero debito nei confronti dell' il giudice nulla ha statuito. CP_1
Ora, come risulta dal doc. 3 prodotto unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, la redazione dell'inventario veniva effettuata in data 12 gennaio 2012 e, quindi, entro i tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell'eredità beneficiata da parte dell' avvenuta proprio in data 12 gennaio CP_1
2012 e, quindi, anch'essa entro tre mesi dall'apertura della successione: e ciò, malgrado non risultasse che l' fosse nel possesso dei beni ereditari. CP_1
Nella specie, pertanto, l' non può essere incorso in alcuna decadenza. Ed in vero, il CP_1 successivo “atto di precisazione di verbale di inventario” (rep. n. 21471) redatto dal medesimo Notaio in data 23 ottobre 2013 ha semplicemente avuto la funzione di precisare ed integrare il Per_2
primo verbale, nel quale neppure si sarebbe potuto dare atto dei crediti o pretesi tali non ancora emersi, non conosciuti, né conoscibili dall'erede beneficiato come, ad esempio, il preteso credito della
Casa di Cura, in quanto dalla stessa non ancora contestato sicché non sarebbe stato possibile tenerne conto nel primo verbale.
Quanto alla diversa fattispecie decadenziale afferente all'asserito infedele inventario ex art. 494 c.c. deve rilevarsi come la stessa si prospetti come questione del tutto nuova e per ciò solo deve essere ritenuta inammissibile.
In definitiva, nessuna decadenza può dirsi avvenuta in capo all'erede beneficiato.
Venendo infine all'appello incidentale condizionato avanzato dall' va rilevato che lo stesso CP_1
risulta infondato alla luce delle considerazioni sopra svolte che portano a ritenere fondata la domanda svolta dalla casa di Cura;
quanto invece alle ulteriori questioni proposte dall'appellato deve evidenziarsi che sul punto non risulta essere stato spiegato appello incidentale ed oltretutto le stesse risultano essere state già definite con la sentenza non definitiva che ha rigettato tutte le domande proposte dall'appellato ed in merito alla quale, all'udienza immediatamente successiva alla sua pubblicazione, l' non formulava espressamente alcuna riserva di appello. Neppure potrebbe CP_1 ritenersi che l'appello principale come spiegato dalla potesse abilitare l'appellato a Parte_1
spiegare, per ciò solo, appello incidentale sulle questioni definite con la sentenza non definitiva, atteso che, in ogni caso, trattasi di impugnazioni autonome e, comunque, l'appello principale non ha riguardato affatto le statuizioni della sentenza non definitiva bensì unicamente quelle della sentenza definitiva.
In conclusione, l'appello principale va accolto mentre quello incidentale condizionato va rigettato.
Va poi richiamato l'orientamento del giudice di legittimità in tema di eredità beneficiata, secondo cui ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio di inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, sono ad essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da una espressa statuizione sul punto, sicché quella parte non sarà tenuta oltre il valore dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto all'efficacia della decisione fra le parti che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell'eredità beneficiata. (Cassazione civile sez. III, 12/04/2017, n.9350).
Infine, ed in punto di spese di lite, va rilevato come l'accoglimento del gravame determini di per sé la necessità della rivisitazione di quelle primo grado, atteso che in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado (Cass.
Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 (Rv. 672152 - 01).
Esse seguono la soccombenza per entrambi i gradi e vanno a liquidarsi come da dispositivo in virtù del d.m. 147/22 per parametri medi per le fasi espletate in primo grado, medi altresì per il presente grado ad esclusione della sola fase istruttoria che va liquidata per valori minimi attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione incidentale è stata respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e su quello incidentale condizionato proposto da avverso la sentenza
[...] Controparte_1
definitiva del Tribunale di Roma n. 12442/2020, così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto:
-dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
-accerta che la per le prestazioni medico-sanitarie rese a favore Parte_1
della defunta vanta un credito di euro 67.690,49 oltre interessi legali Parte_2 dall'emissione della fattura e fino al soddisfo;
-condanna in qualità di erede della defunta al Controparte_6 Parte_2
pagamento, della complessiva somma di euro 67.690,49, oltre interessi legali dal dì della data di emissione della fattura sino al dì dell'effettivo soddisfo dichiarandolo tenuto entro il valore dei beni a lui pervenuti, in quanto erede beneficiato;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore di Controparte_6 liquidate per € 14.103,00 oltre iva cap e rimborso forfettario del 15%, Parte_1
nonché spese di contributo unificato, dichiarandolo tenuto entro il valore dei beni a lui pervenuti, in quanto erede beneficiato;
-condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado in favore Controparte_6 di liquidate per € 12.154,00, oltre iva cap e rimborso forfettario del Parte_1
15% nonché spese di contributo unificato, dichiarandolo tenuto entro il valore dei beni a lui pervenuti, in quanto erede beneficiato
-pone le spese di CTU a carico di dichiarandolo tenuto entro il valore dei Controparte_6
beni a lui pervenuti, in quanto erede beneficiato.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Controparte_6
l'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 27.05.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-