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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/12/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1368/2025
Il Giudice EA CE CI, all'udienza del 1/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI Parte_1 C.F._1
IP e dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BERETTA GIOVANNI e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
PERSIANI MATTIA;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di PAVIA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare il diritto del ricorrente A PERCEPIRE LA PEREQUAZIONE DELLE
PENSIONE SECONDO LE FORME PREVISTE DALL'ART. 42 “RIVALUTAZIONE
DELLE PENSIONI E CONTRIBUTI” DI CUI AL REGOLAMENTO DELLA CNPR EX
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994 N, 509 . In conseguenza CONDANNARE
La a favore dei ragionieri e dei periti commerciali Controparte_2 alla restituzione a favore del ricorrente degli delle somme scaturenti dalla perequazione calcolata secondo i criteri di cui DALL'ART. 42 “RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI E
CONTRIBUTI” DI CUI AL REGOLAMENTO DELLA CNPR EX DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994 N, 509 oltre ad interessi in SCADENZA PERIODICA,
DAL MOMENTO DELL'INADEMPIMENTO AL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO.
Spese rifuse.DA DISTRARSI A FAVORE DEI DIFENSORI ANTISTATARI”. Per la parte resistente: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso per carenza di allegazioni - sempre in via preliminare dichiarare prescritti i crediti vantati dal rag. nel periodo precedente al 28 ottobre 2020 Pt_1 per decorso del termine di prescrizione quinquennale e, in ogni caso, i crediti vantati nel periodo precedente al 28 ottobre 2015 per decorso del termine di prescrizione decennale, secondo quanto argomentato al par. n. IV.A del presente atto. - nel merito, rigettare tutte le domande formulate dal rag. in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle Pt_1 spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_3
a favore dei ragionieri e periti commerciali (d'ora in avanti anche soltanto la
[...] CP_2 per chiedere di applicare al proprio assegno pensionistico la perequazione calcolata secondo i criteri di cui all'art. 42 del regolamento della cassa adottato ai sensi del D.lgs. n. 509 del
1994.
In particolare, il ricorrente ha allegato che al suo assegno sono stati applicati i criteri perequativi del regolamento adottato nel 2004 mentre avrebbe avuto diritto alla perequazione prevista dal regolamento precedente.
1.1. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda di parte CP_2 ricorrente.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che risulta documentato che la pensione di anzianità in favore del ricorrente è stata liquidata a decorrere dal 1° novembre
2005 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente).
È altresì documentato che a tale data era in vigore il regolamento di esecuzione prodotto dalla sub doc. n. 2. CP_2
L'art. 43 del medesimo regolamento prevede che “Gli importi delle pensioni o quote di pensione contributive maturate successivamente al 31 dicembre 2003 sono perequati con effetto dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di cui al comma 1 dell'art. 42 nella misura intera”.
L'art. 71 stabilisce poi che “La nuova disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni, di cui al presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2004”; la disposizione prevede, inoltre, che “Con la stessa decorrenza viene a cessare l'efficacia delle disposizioni degli artt. 42 e 49 del previgente Regolamento, contenute nella delibera del Comitato dei
Pag. 2 di 3 Delegati del 22 giugno 2002, nonché della delibera adottata contestualmente al presente
Regolamento in tema di pensione di anzianità”.
La perequazione prevista dall'art. 42 è quella di cui chiede la disapplicazione parte ricorrente;
invero, la parte ha chiesto l'applicazione dell'art. 42 del precedente regolamento di esecuzione che in base alla previsione menzionata ha cessato la propria efficacia al 31 dicembre 2003.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in euro 3.291 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 02/12/2025
Il Giudice
EA CE CI
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SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1368/2025
Il Giudice EA CE CI, all'udienza del 1/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI Parte_1 C.F._1
IP e dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BERETTA GIOVANNI e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
PERSIANI MATTIA;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di PAVIA, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, dichiarare il diritto del ricorrente A PERCEPIRE LA PEREQUAZIONE DELLE
PENSIONE SECONDO LE FORME PREVISTE DALL'ART. 42 “RIVALUTAZIONE
DELLE PENSIONI E CONTRIBUTI” DI CUI AL REGOLAMENTO DELLA CNPR EX
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994 N, 509 . In conseguenza CONDANNARE
La a favore dei ragionieri e dei periti commerciali Controparte_2 alla restituzione a favore del ricorrente degli delle somme scaturenti dalla perequazione calcolata secondo i criteri di cui DALL'ART. 42 “RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI E
CONTRIBUTI” DI CUI AL REGOLAMENTO DELLA CNPR EX DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994 N, 509 oltre ad interessi in SCADENZA PERIODICA,
DAL MOMENTO DELL'INADEMPIMENTO AL SODDISFACIMENTO DEL CREDITO.
Spese rifuse.DA DISTRARSI A FAVORE DEI DIFENSORI ANTISTATARI”. Per la parte resistente: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare, accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso per carenza di allegazioni - sempre in via preliminare dichiarare prescritti i crediti vantati dal rag. nel periodo precedente al 28 ottobre 2020 Pt_1 per decorso del termine di prescrizione quinquennale e, in ogni caso, i crediti vantati nel periodo precedente al 28 ottobre 2015 per decorso del termine di prescrizione decennale, secondo quanto argomentato al par. n. IV.A del presente atto. - nel merito, rigettare tutte le domande formulate dal rag. in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria delle Pt_1 spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_3
a favore dei ragionieri e periti commerciali (d'ora in avanti anche soltanto la
[...] CP_2 per chiedere di applicare al proprio assegno pensionistico la perequazione calcolata secondo i criteri di cui all'art. 42 del regolamento della cassa adottato ai sensi del D.lgs. n. 509 del
1994.
In particolare, il ricorrente ha allegato che al suo assegno sono stati applicati i criteri perequativi del regolamento adottato nel 2004 mentre avrebbe avuto diritto alla perequazione prevista dal regolamento precedente.
1.1. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda di parte CP_2 ricorrente.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che risulta documentato che la pensione di anzianità in favore del ricorrente è stata liquidata a decorrere dal 1° novembre
2005 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente).
È altresì documentato che a tale data era in vigore il regolamento di esecuzione prodotto dalla sub doc. n. 2. CP_2
L'art. 43 del medesimo regolamento prevede che “Gli importi delle pensioni o quote di pensione contributive maturate successivamente al 31 dicembre 2003 sono perequati con effetto dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di cui al comma 1 dell'art. 42 nella misura intera”.
L'art. 71 stabilisce poi che “La nuova disciplina delle contribuzioni e delle prestazioni, di cui al presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2004”; la disposizione prevede, inoltre, che “Con la stessa decorrenza viene a cessare l'efficacia delle disposizioni degli artt. 42 e 49 del previgente Regolamento, contenute nella delibera del Comitato dei
Pag. 2 di 3 Delegati del 22 giugno 2002, nonché della delibera adottata contestualmente al presente
Regolamento in tema di pensione di anzianità”.
La perequazione prevista dall'art. 42 è quella di cui chiede la disapplicazione parte ricorrente;
invero, la parte ha chiesto l'applicazione dell'art. 42 del precedente regolamento di esecuzione che in base alla previsione menzionata ha cessato la propria efficacia al 31 dicembre 2003.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000, rito previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in euro 3.291 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 02/12/2025
Il Giudice
EA CE CI
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