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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 12967/2024 promossa da:
IT AT, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Pec dell'avv. Emilia De
Simone, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
DO CA PA, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Pec dell'avv.
Francesco Namio, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta;
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “a. in via principale, accertare e dichiarare l'usura “ab origine” e conseguentemente condannare la resistente alla ripetizione degli interessi usurari illegittimamente corrisposti, pari ad euro 15.322,14 (cfr tab. n. 4), oltre interessi commerciali ex art. 1284 co.4 cc maturandi dalla domanda al saldo. non sono altresì dovuti interessi sulle rate future.;
b. condannare, altresì la convenuta al risarcimento dei danni derivati dall'evento de quo nella misura che sarà determinata in corso di causa e relativamente alla quale se ne chiede sin da ora una liquidazione in via equitativa;
c. con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre ad IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
Salvo ogni altro diritto.”
Convenuta: “NEL MERITO ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in corso di causa, inammissibili e/o infondate le domande proposte dalla sig.ra OL IT e, quindi, rigettarle.
IN OGNI CASO condannare la sig.ra OL IT al pagamento, in favore della
FINDOMESTIC BANCA SpA, dei compensi e delle spese del presente giustizio.”
MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree hanno a oggetto – con riferimento al finanziamento n. 20220343870168 - la condanna della convenuta alla restituzione di € 15.322,14 pagati a titolo di spese e interessi, previo accertamento della nullità parziale del contratto ex art. 1815 c. 2 Cc, nonché la condanna della stessa al risarcimento dei danni per violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, oltre interessi commerciali ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda al saldo.
Si è costituita in giudizio la DO CA PA, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
2. Va anzitutto rilevato che, in data 08/05/2020, la AT ha stipulato con la convenuta un finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo e, contestualmente allo stesso, ha aderito, in qualità di assicurata, alle polizze collettive “Cover 4” e “Valore Sereno Plus”, stipulate tra la DO CA PA
(in qualità di intermediario assicurativo per conto dei propri clienti sottoscrittori di un contratto di finanziamento) e, rispettivamente, la , la CP_1 [...]
[.. e la (all.
1-3 fasc. att.). Controparte_2 Controparte_3
L'attrice, con riferimento al finanziamento per cui è causa, ha eccepito la violazione della normativa antiusura, sostenendo, nello specifico, che il superamento del tasso soglia del Teg si è verificato includendo, nelle voci di costo, tutte quelle connesse al finanziamento, comprese quelle sostenute per la sottoscrizione della polizza assicurativa Valore Sereno Plus.
A sostegno della propria pretesa, la AT ha prodotto in giudizio la relazione dell'11/07/2024, che - verificando la sussistenza dell'usura con riferimento al tasso effettivo globale (Teg) - ha prospettato come, in caso di inclusione dei costi relativi, nello specifico, alla polizza assicurativa “Valore Sereno
Plus”, il Teg risulti ex ante pari a 18,66%, e quindi superiore alla soglia di periodo del 15,3375% (all. perizia fasc. att.). Persona_1
La banca, di contro, ha sostenuto che le polizze non sono collegate all'erogazione del credito e che, pertanto, non vanno incluse nel calcolo del Teg.
In particolare, la DO CA PA ha sottolineato che le entrambe le polizze stipulate dalla AT: a) sono state convenzionalmente qualificate come “facoltative” e “non connesse al credito” e, in quanto tali, non sono state inserite tra i “costi derivanti dal contratto di credito” di cui al punto 3.1 del finanziamento;
b) benché contestuali alla conclusione del finanziamento, hanno una durata differente rispetto al piano di ammortamento convenuto;
c) prevedono una copertura assicurativa riguardante esclusivamente l'autoveicolo acquistato e non il credito erogato;
d) il costo delle polizze non viene rimborsato unitamente al canone del finanziamento.
Risulta necessario affrontare la questione relativa all'inclusione o meno del costo della polizza assicurativa “Valore Sereno Plus” ai fini della valutazione dell'usurarietà dell'operazione contrattuale.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito.
La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione"
(Cass. 8806/2017; nello stesso senso, Cass. 3025/2022 e 37058/2021).
3 Tale orientamento sottolinea la portata onnicomprensiva dell'art. 644 c. 4
Cp, il quale, nell'individuare le voci di costo ai fini della verifica di legalità del tasso, stabilisce la rilevanza di tutte quelle “collegate all'erogazione del credito”, eccettuate solo quelle “per imposte e tasse”.
Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che le Istruzioni della CA d'Italia vigenti al momento della sottoscrizione del finanziamento prevedono espressamente che “i contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG […]” (doc. 3 fasc. conv.) -, atteso che il giudice, nella sua attività ermeneutica, non è vincolato al contenuto della normazione secondaria
(Cass. 37058/2021 e Cass. 3025/2022, in tema di costi assicurativi).
Ciò premesso, i documenti prodotti in giudizio dimostrano, anzitutto, che il finanziamento e la polizza Valore Plus Sereno sono stati stipulati, contestualmente,
l'08/05/2020 (doc.
1-3 fasc. att.).
L'esistenza del collegamento tra il finanziamento e la polizza in esame può desumersi, nel caso di specie, da altri elementi, quali l'anticipazione del premio da parte del finanziatore e la circostanza che, rispetto al premio complessivo di €
4.548,00, un importo pari a € 2.003,52 è riconosciuto - a titolo di provvigione per la collocazione della polizza - all'intermediaria DO CA PA (doc. 3 p. 7 fasc. att.).
A fronte di tali elementi, si ritiene che la banca non abbia fornito la prova contraria relativa all'insussistenza del collegamento tra l'assicurazione e l'erogazione del credito.
È irrilevante, anzitutto, la circostanza che le polizze siano qualificate come facoltative, posto che, in materia di usura, come stabilito dall'art. 644 c. 4 Cc, non rileva la facoltatività o l'obbligatorietà della polizza, ma il suo collegamento all'erogazione del credito.
Non è poi condivisibile la prospettazione della convenuta secondo la quale la polizza riguarda “esclusivamente l'autoveicolo acquistato e non il credito erogato” (comp. p. 6), perché, secondo la Corte di Cassazione, “il criterio che il
4 giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione ..., ma il necessario collegamento all'operazione di credito” (Cass. 13536/2023).
Né risulta decisiva, al fine di dimostrare l'insussistenza del collegamento funzionale tra il finanziamento e la polizza, la circostanza in base alla quale la durata del finanziamento e quella della polizza non coincidono.
Alla luce di questi principi, il finanziamento per cui è causa deve ritenersi usurario, non essendo specificamente contestato che, con l'inclusione del costo della polizza Valore Sereno Plus, il Teg si pari a 18,66%, a fronte di un tasso soglia del trimestre di riferimento pari a 15,3375% (all. perizia e Persona_1
decreto-tassi-usura-aprile-giugno-2020 fasc. att.).
Si ritiene poi, in conformità a uno specifico precedente di questo Tribunale – che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc – che “la considerazione globale ai fini dell'usura di tutti i costi rilevanti comporta, per conseguenza, la nullità del complesso di “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese” che ha concorso a determinare il superamento del limite di legge” (Trib. Torino ord.
8690/2023).
Conseguentemente, la domanda attorea deve essere parzialmente accolta, con condanna della convenuta al pagamento di € 15.322,14 - di cui € 9.627,14 a titolo di “interessi corrisposti fino a oggi rata n. 49 luglio 2024”, € 300,00 a titolo di
“spese istruttoria pratica”, € 4.548,00 a titolo di “assicurazioni furto incendio+kasko+Gar.Plus”, € 700,00 per “assicurazione Cover 4” ed € 147,00 per
“spese incasso rata: 3,00 * 49 rate pagate” -, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dal
17/07/2024 (dalla domanda) al saldo.
3. Deve infine essere rigettata la domanda relativa al risarcimento del danno, atteso che la AT si è limitata a sostenere, in modo del tutto generico, la violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della banca, ma non ha allegato specifiche circostanze relative al fondamento della pretesa risarcitoria e alla sussistenza di conseguenze pregiudizievoli.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano per l'attore in €
2.547,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e ai valori
5 minimi per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna la DO CA PA a pagare a IT AT €
15.322,14, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 dal 17/07/2024 al saldo;
condanna DO CA PA a rimborsare a IT AT le spese di lite, liquidate in € 2.547,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 20/03/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Con Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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